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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 26 SETTEMBRE 1988. - CARGILL BV ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - INTEGRAZIONE PER I SEMI OLEOSI - FISSAZIONE ANTICIPATA - SUSPENSIONE. - CAUSA 229/88 R.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05183
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Danno grave ed irreparabile - Danno pecuniario
( Trattato CEE, artt . 185 e 186; regolamento di procedura, art . 83, § 2 )
MassimaL' urgenza della domanda ex art . 83, § 2, del regolamento di procedura dev' essere valutata con riferimento alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che sia recato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio . Il danno di natura pecuniaria può essere di norma considerato grave ed irreparabile solo quando non possa essere interamente risarcito in caso di accoglimento del ricorso principale proposto dal ricorrente .
PartiNella causa 229/88 R,
Cargill BV, società di diritto olandese, stabilita in Amsterdam, Paesi Bassi;
Speelman' s Oliefabriken BV, società di diritto olandese, stabilita in Rotterdam, Paesi Bassi;
Beoco Ltd, società di diritto inglese, stabilita in Liverpool, Inghilterra;
BOCM Silcock Ltd, società di diritto inglese, stabilita in Hampshire, Inghilterra;
Cargil UK Ltd, società di diritto inglese, stabilita in Hull, Inghilterra;
Erith Oil Works Ltd, società di diritto inglese, stabilita in Erith, Inghilterra;
Louis Dreyfus & Co . Ltd, società di diritto inglese, stabilita in Londra, Inghilterra;
Compagnie Cargill SA, società di diritto francese, stabilita in Saint-Germain-en-Laye, Francia;
Cedol SA, società di diritto francese, stabilita in Boulogne-Billancourt, Francia;
Comexol SA, società di diritto francese, stabilita in Parigi, Francia;
Cargill NV, società di diritto belga, stabilita in Anversa, Belgio;
Vamomills NV, società di diritto belga, stabilita in Kortrijk, Belgio;
Carl Rasmussen Korn og Foderstoffer Gamby A/S, società di diritto danese, stabilita in Soendersoe, Danimarca;
Industries APS DS, società di diritto danese, stabilita in Copenhagen, Danimarca;
Palolio & Palvino SpA, società di diritto italiano, stabilita in Napoli, Italia;
ADM OElmuehlen GmbH, società di diritto della Repubblica federale di Germania, stabilita in Amburgo, Repubblica federale di Germania;
Broekelmann & Co . Oelmuehle und Raffinerie KG, società di diritto della Repubblica federale di Germania, stabilita in Amburgo, Repubblica federale di Germania;
Deutsche Conti-Handelsgesellschaft mbH, società di diritto della Repubblica federale di Germania, stabilita in Amburgo, Repubblica federale di Germania;
Oelmuehle Hamburg AG, società di diritto della Repubblica federale di Germania, stabilita in Amburgo, Repubblica federale di Germania;
O & L Sels, società di diritto della Repubblica federale di Germania, stabilita in Neuss, Repubblica federale di Germania;
C . Thywissen, società di diritto della Repubblica federale di Germania, stabilita in Neuss, Repubblica federale di Germania;
Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH, società di diritto della Repubblica federale di Germania, stabilita in Amburgo, Repubblica federale di Germania;
Huileries de l' Arceau SA, società di diritto francese, stabilita in Lézay, Francia;
rappresentate dall' avv . H.J . Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad, e dall' avv . E.H . Pijnacker, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv . J . Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . D . Grant Lawrence, in qualità di agente, e dal sig . P . Oliver, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto principale la domanda con la quale le ricorrenti chiedono la sospensione dell' esecuzione del regolamento della Commissione 7 giugno 1988, n . 1587, che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ( GU L 141, pag . 55 ), nonché un provvedimento provvisorio che ordini alla Commissione di adottare qualsiasi misura atta a garantire che il terzo giorno lavorativo successivo a quello di emissione di detta ordinanza di sospensione saranno loro rilasciati certificati che prevedono, per la trasformazione dei semi oleosi, la fissazione anticipata secondo l' aliquota dell' aiuto vigente il 7 giugno 1988, rispettivamente per i quantitativi di semi di ravizzone, di colza e di girasole indicati nelle domande di fissazione anticipata depositate il 7 giugno 1988,
il presidente della Corte di giustizia
delle Comunità europee
ha reso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1988, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento della Commissione 7 giugno 1988, n . 1587, che sospende la fissazione anticipata dell' integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ( GU L 141, pag . 55 ).
2 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 agosto 1988, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt . 185 e 186 del trattato CEE e 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere :
- la sospensione dell' esecuzione del citato regolamento n . 1587/88;
- un provvedimento provvisorio che ordini alla Commissione di adottare qualsiasi misura atta a garantire :
. che il terzo giorno lavorativo successivo a quello di emissione di detta ordinanza di sospensione saranno loro rilasciati certificati che prevedono, per la trasformazione dei semi oleosi, la fissazione anticipata secondo l' aliquota dell' aiuto vigente il 7 giugno 1988, rispettivamente per i quantitativi di semi di ravizzone, di colza e di girasole indicati nelle domande di fissazione anticipata depositate il 7 giugno 1988;
. che esse otterranno l' annullamento, senza perdita della cauzione, delle domande di certificati attestanti la fissazione anticipata richiesta, e ottenuti dopo l' 8 giugno 1988 ma non utilizzati, nella parte di questi relativa, rispettivamente, ai quantitativi di semi di ravizzone, di colza e di girasole non eccedenti le quantità oggetto dei certificati che saranno rilasciati in esecuzione del provvedimento provvisorio oggetto della domanda .
3 La convenuta ha presentato osservazioni scritte il 13 settembre 1988 . Poiché le memorie presentate dalle parti contenevano tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti, non è parso necessario che le parti svolgessero deduzioni orali .
4 Prima di esaminare nel merito la presente domanda di provvedimenti urgenti, sembra necessario descrivere succintamente il contesto fattuale e giuridico di detta causa .
5 Il 7 giugno 1988 le ricorrenti, la cui principale attività consiste nella trasformazione di semi oleosi, hanno depositato presso le autorità competenti domande di fissazione anticipata per l' aiuto alla trasformazione, per un quantitativo di circa 370 000 tonnellate di semi di colza, ravizzone e/o girasole .
6 L' art . 27 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n . 136, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( GU L 172, pag . 3025 ), ha difatti istituito un regime di concessione di aiuti per la trasformazione di taluni semi oleosi, compresi quelli sopraccitati . Al n . 1, detto articolo dispone che, di norma, tale aiuto è pari alla differenza fra il prezzo indicativo valido per la specie di semi in questione e il prezzo del mercato mondiale .
7 Il Consiglio ha stabilito le regole sulla concessione dell' aiuto per i semi oleosi, con regolamento 14 giugno 1983, n . 1594, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi ( GU L 163, pag . 44 ), modificato con regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n . 935 ( GU L 87, pag . 5 ). Le modalità di applicazione di tale regime di aiuti sono state stabilite con regolamento della Commissione 21 settembre 1983, n . 2681 ( GU L 266, pag . 1 ).
8 Ai sensi dell' art . 3, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 1594/83 come modificato dal regolamento n . 935/86, l' importo dell' aiuto è quello valido il giorno in cui lo Stato membro interessato procede all' identificazione dei semi . Tuttavia, l' art . 4 prevede la possibilità che l' interessato domandi la fissazione anticipata dell' importo dell' aiuto . In tal caso, come risulta dall' art . 3, n . 2, 3° comma, l' importo dell' aiuto è quello valido il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata ed è applicato ai semi identificati durante il periodo di validità della parte del certificato relativa alla fissazione anticipata che, secondo l' art . 11 del regolamento n . 2681/83, salvo deroga accordata dalla Commissione, è normalmente di cinque mesi per i semi di colza e di ravizzone e di quattro mesi per i semi di girasole . Detto termine comincia a decorrere il mese successivo a quello durante il quale la domanda è stata presentata .
9 Di norma, la parte del certificato relativa alla fissazione anticipata è rilasciata il primo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda, con riserva dell' art . 8 del regolamento n . 1594/83, secondo il quale in caso di situazione anormale, con attuale o potenziale turbativa del mercato comunitario dei semi oleosi, la Commissione può sospendere la fissazione anticipata dell' aiuto, date certe condizioni .
10 Il 7 giugno 1988, ritenendo presenti le condizioni di cui all' art . 8 del regolamento n . 1594/83, la Commissione ha emanato il regolamento che sospende la fissazione anticipata dell' aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole per i titoli per i quali la domanda è presentata dal 7 all' 11 giugno 1988 .
11 Nel medesimo giorno, la Commissione ha emanato il regolamento 7 giugno 1988, n . 1584 ( GU L 141, pag . 48 ), che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi, in particolare per i semi di colza, ravizzone e girasole ad un' aliquota inferiore a quella vigente il 7 giugno 1988 .
12 Ai sensi dell' art . 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo . Tuttavia, qualora reputi che le circostanze lo richiedano, la Corte può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato . In forza dell' art . 186 del trattato CEE, essa può parimenti ordinare i provvedimenti provvisori necessari negli affari che le sono proposti .
13 Ai fini della decisione di un provvedimento provvisorio come quello richiesto, l' art . 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura prescrive che le relative domande debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .
14 Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che provvedimenti del genere possono essere concessi solo qualora essi siano provvisori - nel senso che non pregiudichino la decisione nel merito ( in tal senso, vedasi in particolare ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 1981, cause riunite 60 e 190/81 R, IBM / Commissione, Racc . pag . 1862 ) - e che l' urgenza di una domanda ex art . 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura va valutata con riferimento alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che si produca un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che domanda il provvedimento provvisorio .
15 Al riguardo, le ricorrenti fanno valere che, essendo imprese che acquistano le materie prime, le trasformano e vendono i prodotti finiti senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la continuità della loro attività esse saranno costrette ad utilizzare costantemente i titoli ottenuti dopo l' 8 giugno 1988 con importi di aiuti inferiori a quelli per i quali esse avevano presentato domande il 7 giugno 1988 . Esse ritengono che una volta utilizzati detti titoli, sarebbe impossibile ripristinarli nella loro situazione iniziale . Quindi, resterebbe loro solo la possibilità di domandare il risarcimento delle perdite definitivamente subite, che valutano approssimativamente in 24 milioni di ecu . Esse ne concludono che a causa di questo prossimo ed inevitabile mutamento della loro situazione, il quale produrrebbe in modo irreversibile pregiudizi attualmente ancora evitabili, la "restitutio in integrum", non più possibile al momento della definizione del procedimento principale, può attuarsi solo adottando provvedimenti provvisori che impongano alla Commissione di garantire la concessione di titoli per i quantitativi in causa all' aliquota dell' integrazione vigente il 7 giugno 1988 .
16 Da quanto precede risulta che l' unico pregiudizio asserito è un pregiudizio di natura finanziaria, pari alla differenza fra l' importo degli aiuti applicabile ai quantitativi in causa secondo l' aliquota vigente il 7 giugno 1988 e quello risultante dalle nuove aliquote vigenti dopo l' 8 giugno 1988 per effetto del regolamento della Commissione n . 1584/88 .
17 Come risulta in special modo dall' ordinanza del presidente della Corte 16 ottobre 1977, causa 113/77 R, NTN Toyo Bearing / Commissione, Racc . pag . 1721, un tale pregiudizio può essere di norma considerato grave e irreparabile solo quando non possa essere integralmente riparato nel caso di accoglimento del ricorso principale proposto dalle ricorrenti .
18 Nel caso di specie, non sembra ricorrano detti presupposti . Infatti, un tale pregiudizio potrebbe essere eventualmente riparato nell' ambito di un ricorso per risarcimento proposto dalle ricorrenti sulla base degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, donde l' impossibilità di considerarlo irreparabile ( in tal senso, vedansi, in particolare, le ordinanze del presidente della Corte 15 luglio 1983, causa 120/83 R, Raznoimport, Racc . pag . 2573 e 17 dicembre 1986, causa 294/86 R, Technointorg, Racc . 1986, pag . 3979 ).
19 Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, ove la Corte annullasse il regolamento incriminato nel procedimento principale, la Commissione dovrebbe adottare i provvedimenti necessari per porre nel nulla gli effetti del regolamento annullato, e cioè concedere retroattivamente l' aiuto all' aliquota vigente il 7 giugno 1988 .
20 Da quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno provato che subirebbero un pregiudizio grave e irreparabile qualora non venissero adottati i provvedimenti provvisori da esse domandati e che perciò non hanno dimostrato i motivi d' urgenza .
DispositivoPer questi motivi,
il presidente,
statuendo in via provvisoria,
così provvede :
1 ) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta .
2 Si riserva la decisione sulle spese .
Lussemburgo il 26 settembre 1988 .
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