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ORDINANZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 8 NOVEMBRE 1988. - MARCELLINO VALLE FERNANDEZ CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - IRRICEVIBILITA'. - CAUSE 264/88 E 264/88 R.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06341
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti - Ricorso - Decisione di una commissione giudicatrice di concorso - Reclamo amministrativo previo - Natura facoltativa - Proposizione - Conseguenze - Interruzione del termine del ricorso giurisdizionale
( Statuto dei dipendenti, artt . 90 e 91 )
MassimaIl mezzo d' impugnazione nei confronti di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso consiste normalmente nell' adire direttamente la Corte . Tuttavia, se l' interessato ha proposto reclamo all' autorità che ha il potere di nomina, il termine d' impugnazione decorre dal giorno della risposta espressa o implicita al reclamo stesso .
PartiNei procedimenti 264/88 e 264/88 R,
M . Valle Fernandez, residente in Rocourt ( Belgio ), con l' avv . D . Ramboer, del foro di Seraing, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . A . May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . J . Griesmar, suo consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Lussemburgo,
convenuta,
aventi ad oggetto l' annullamento di tre decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale COM/D/577 della Commissione, il risarcimento dei danni nonché l' adozione di provvedimenti provvisori urgenti,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato in cancelleria il 28 settembre 1988, il sig . Marcelino Valle Fernandez ha presentato un ricorso volto all' annullamento di tre decisioni, notificate il 27 giugno 1988, con cui la commissione giudicatrice del concorso generale COM/D/577 ha ribadito le precedenti decisioni di non ammetterlo alle prove di detto concorso ed inteso poi alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni cagionati da queste decisioni . Con atto depositato nella cancelleria della Corte in pari data, il ricorrente ha presentato un' istanza di sospensione dell' esecuzione delle decisioni di cui chiede l' annullamento .
2 Il bando di concorso generale COM/D/577 stabiliva che "i candidati devono obbligatoriamente precisare il settore prescelto ( uno solo ) nell' atto di candidatura ". L' atto di candidatura indicava ancora che "il candidato può iscriversi per un solo settore ".
3 Il bando di concorso conteneva poi un punto IV dal titolo "riesame delle candidature", che recita :
"Ogni candidato può chiedere un riesame della sua candidatura qualora, viste le condizioni per l' ammissione al concorso, ritenga sia stato commesso un errore . In tal caso, entro un termine di trenta giorni dalla data d' invio della lettera ( fa fede il timbro postale ) con cui viene comunicata la non ammissione, egli invia una lettera al presidente della commissione esaminatrice, indicando il numero del concorso; tale lettera va indirizzata alla divisione "Assunzioni", Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles .
La commissione esaminatrice riesamina il fascicolo, tenendo conto delle osservazioni del candidato, entro trenta giorni a decorrere dalla data d' invio della lettera con la quale il candidato chiede il riesame ( fa fede il timbro postale )."
4 Con tre distinti atti di candidatura, il ricorrente chiedeva l' ammissione al concorso per i settori "usciere", "magazziniere" e "agente di laboratorio ".
5 Con tre decisioni notificate il 5 maggio 1988, la commissione giudicatrice negava al ricorrente l' ammissione al concorso poiché "contrariamente a quanto stabilito al punto I del bando di concorso, ove si indicava che i candidati debbono obbligatoriamente precisare il settore prescelto ( uno solo ), ( egli aveva ) fatto riferimento a diversi settori ".
6 Il 16 maggio 1988 il ricorrente inviava al presidente della commissione una domanda di riesame delle suddette decisioni . Egli sosteneva che il bando di concorso non stabiliva che "presentare più candidature per diversi settori, limitando la singola candidatura ad un unico settore, possa costituire motivo di eliminazione ".
7 Con tre decisioni notificate il 27 giugno 1988, impugnate col presente ricorso, la commissione giudicatrice decideva "di confermare la decisione adottata ".
8 L' 8 luglio 1988 il legale del ricorrente inviava una lettera al presidente della commissione giudicatrice in cui chiedeva l' ammissione al concorso del suo cliente . Egli precisava che, in mancanza di risposta positiva, il suo cliente avrebbe proposto ricorso dinanzi alla Corte . Una lettera identica veniva inviata al capo della divisione "Assunzioni" della Commissione .
9 Il 5 agosto 1988 il capo della divisione "Assunzioni" inviava risposta negativa al legale del ricorrente .
10 Ai sensi dell' art . 92, § 2, del regolamento di procedura, la Corte può rilevare d' ufficio in qualsiasi momento l' improcedibilità per motivi d' ordine pubblico .
11 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il rimedio giuridico di cui dispongono gli interessati nei confronti della decisione della commissione giudicatrice di un concorso consiste di regola nell' adire direttamente la Corte; se però l' interessato si rivolge con un reclamo all' autorità che ha il potere di nomina, i termini d' impugnazione decorrono dalla data della risposta, esplicita od implicita, data a detto reclamo ( sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti / Corte di giustizia, Racc . pag . 2421; sentenza 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux / Commissione, Racc . pag . 1555 ).
12 Innanzitutto si deve valutare se il ricorso è stato proposto nei termini, che lo statuto fissa in tre mesi dall' adozione delle decisioni della commissione giudicatrice . Allorché una decisione adottata da una commissione in ordine ad una domanda di riesame non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione iniziale, contro quest' ultima va proposto il ricorso entro tre mesi . Il procedimento di riesame delle decisioni della commissione giudicatrice, di cui al punto IV del bando di concorso di cui è causa, è strutturato peraltro in modo che l' interessato non si veda sottratta la possibilità di un ricorso avverso la decisione iniziale della commissione nel termine di tre mesi sancito dallo statuto . Nel caso di specie, dato che le decisioni adottate dalla commissione sulla domanda di riesame non contenevano nessun elemento nuovo, il ricorrente avrebbe dovuto adire la Corte entro tre mesi dalla notifica, pervenuta il 5 maggio 1988, delle decisioni iniziali della commissione giudicatrice . Il ricorso è stato presentato il 28 settembre 1988; ne consegue che il termine non è stato rispettato .
13 Occorre poi valutare se il ricorrente abbia presentato un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, al fine di verificare, ove così fosse, se il ricorso sia stato presentato nel termine statutario di tre mesi decorrenti dalla risposta esplicita od implicita al suddetto reclamo . Dalla norma precitata si evince che un reclamo deve essere presentato all' autorità che ha il potere di nomina . Nel caso di specie, la Commissione stessa è l' autorità che ha il potere di nomina . Le domande di riesame non sono state però presentate all' autorità che ha detto potere bensì al presidente della commissione giudicatrice nonché al dipendente della Commissione incaricato, a termini del bando di concorso, di ricevere le domande di riesame delle decisioni della commissione giudicatrice . Dette domande non costituiscono quindi reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto .
14 Dalle considerazioni che precedono deriva che il ricorso 264/88 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile .
15 Di conseguenza, è pure irricevibile l' istanza di sospensione dell' esecuzione della decisione di non ammissione alle prove del concorso ( ordinanza 31 gennaio 1985, cause 259/84 e 259/84 R, Strack / Parlamento europeo, Racc . pag . 453 ).
Decisione relativa alle speseSulle spese
16 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
DispositivoPer questi motivi,
sentito l' avvocato generale,
LA CORTE ( prima sezione )
così provvede :
1 ) Il ricorso 264/88 è irricevibile .
2 ) Il ricorso 264/88 R è irricevibile .
3 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
Lussemburgo, 8 novembre 1988 .
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