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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 17 MARZO 1989. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI STATALI - RECUPERO. - CAUSA 303/88 R.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00801
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Parti
Dispositivo
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Presupposti - Danno grave ed irreparabile per il richiedente
( Trattato CEE, art . 185; regolamento di procedura, art . 83, § 2 )
Secondo una giurisprudenza costante, l' urgenza di una domanda di sospensione dell' esecuzione di un atto va valutata con riferimento alla necessità di ordinare, in via provvisoria, tale sospensione al fine di evitare che si produca un pregiudizio grave ed irreparabile alla parte che ne fa domanda, e questa ha l' onere di provare di non poter attendere l' esito della causa principale senza dover subire personalmente un pregiudizio dalle conseguenze gravi ed irreparabili .
Questi presupposti non sussistono nel caso di uno Stato membro che domandi la sospensione dell' esecuzione di una decisione, adottata in base all' art . 93, n . 2, 1° comma, del trattato, con cui la Commissione gli ordina di procedere al recupero di aiuti presso le imprese che ne hanno beneficiato . Infatti, qualora l' avvio di un procedimento di recupero dovesse mettere in pericolo l' esistenza di tali imprese, da un lato, si sarebbe in presenza di un pregiudizio per le imprese stesse e non per lo Stato membro ricorrente e, dall' altro, se lo Stato membro intendesse invocare il rischio di pregiudizio per l' insieme dell' economia nazionale, gli toccherebbe dimostrare - cosa che non ha fatto - in qual modo la sparizione di imprese che rappresentano complessivamente, nel loro settore d' attività, il 2,5% della produzione nazionale possa causare un simile pregiudizio .
D' altra parte, anche qualora fossero le imprese ad invocare un pregiudizio che rischino di subire, graverebbe su di esse l' onere di provare che il rischio in questione deriva dai provvedimenti di recupero effettivamente adottati dalle autorità statali in esecuzione della decisione della Commissione e che i mezzi di impugnazione offerti dall' ordinamento nazionale contro tali provvedimenti non consentono loro di evitare questo pregiudizio .
PartiNella causa 303/88 R,
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, assistito dal sig . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . Antonino Abate, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda volta ad ottenere che sia sospesa l' esecuzione della decisione della Commissione 26 luglio 1988, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a "ENI-Lanerossi",
Il Presidente,
statuendo in via provvisoria,
( motivazione non riprodotta )
così provvede :
Dispositivo1 ) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta .
2 ) Si riserva la decisione sulle spese .
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