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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE DEL 13 DICEMBRE 1988. - JUERGEN SPARR CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA 321/88 R.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06405
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Provvedimenti che non pregiudichino la pronunzia nel merito
( Regolamento di procedura, art . 83, § 2 )
PartiNel procedimento 321/88 R,
Juergen Sparr, con gli avvocati Schulze e Meyer, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso Gerd Recht, c/o Fulton Prebon SA, 25, rue Notre-Dame,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Henri Etienne, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto l' istanza di provvedimenti urgenti volta a far ammettere il ricorrente ad una prova di selezione per il concorso COM/A/621 ( amministratori A7-A6 ) e, in via subordinata, ad una prova di selezione per il concorso COM/A/622 ( amministratori aggiunti, A8 ),
il presidente della Terza Sezione della
Corte di giustizia delle Comunità Europee,
pronunziandosi a norma degli artt . 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato in cancelleria il 14 novembre 1988, il sig . Juergen Sparr ha presentato un ricorso volto, in primo luogo, ad ottenere l' annullamento della decisione 18 luglio 1988, confermata il 6 ottobre, con cui il direttore del servizio "assunzioni" della Commissione lo informava che non era stato ammesso a partecipare alle prove del concorso COM/A/621, bandito per la costituzione di una riserva di amministratori della carriera A7-A6 ( bando di concorso, GU C 54 del 25 febbraio 1988, pag . 21 ) e, in secondo luogo, a far ingiungere alla Commissione di ammettere il ricorrente, in via principale, ad una prova di selezione per il concorso COM/A/621, ed in via subordinata ad una prova di selezione per il concorso COM/A/622, amministratori aggiunti di grado A8, bandito parallelamente al concorso COM/A/621 ( GU C 54 del 25 febbraio 1988, pag . 26 ), nonché a far sì che le prove non si svolgano contemporaneamente ad altra prova d' esame per l' assunzione di giuristi .
2 La decisione controversa è fondata sulla circostanza che il ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti fissati al punto II, parte B ), n . 2 ), lett . b ), del bando di concorso, a norma del quale :
"Alla data limite fissata per la presentazione delle candidature, i candidati devono :
a ) possedere un diploma di laurea ( a questo proposito la commissione giudicatrice terrà conto delle diverse strutture d' insegnamento );
b ) possedere un' esperienza professionale di almeno due anni di livello equivalente a quello delle funzioni di cui al punto I e in relazione con uno dei settori del concorso, acquisita posteriormente al conseguimento del diploma summenzionato al punto a );
(...)".
3 Ai sensi del punto I del bando di concorso, la natura delle mansioni di cui trattasi consistono nello svolgere, sulla base di direttive generali, compiti di concezione, di studio e di controllo per quanto riguarda l' attività della Comunità in uno dei settori ivi menzionati fra i quali il ricorrente aveva scelto quello delle relazioni esterne .
4 All' atto della presentazione della candidatura, il ricorrente era "Referendar", titolo che corrisponde nella Repubblica federale di Germania al superamento del primo "Staatsexamen" di diritto e che si ottiene, in linea di principio, dopo tre anni di studi universitari, ed effettuava a tal titolo un tirocinio al termine del quale, dopo due anni e mezzo, si può affrontare il secondo "Staatsexamen" di diritto, che comprova il completamento degli studi universitari relativi . Si evince dagli elementi del fascicolo che il ricorrente è "Referendar" dal 1984 ma non ha superato il secondo "Staatsexamen ".
5 La Commissione ha ritenuto che il tirocinio effettuato come "Referendar" costituisca una fase di formazione preparatoria che non può essere considerata esperienza professionale ai sensi del punto II, parte B ), n . 2 ), lett . b ), del bando di concorso, in quanto questa formazione non era stata attestata dal superamento del secondo "Staatsexamen ".
6 Con atto separato presentato lo stesso giorno, il ricorrente chiede alla Corte, ai sensi dell' art . 83, § 2, del regolamento di procedura, al fine di evitare di subire un danno irreparabile nelle more della pronunzia della sentenza, di adottare provvedimenti urgenti, già richiesti parzialmente nell' ambito del procedimento principale, e consistenti nell' ingiungere alla Commissione di ammetterlo a partecipare, in via principale, ad una prova di selezione per il concorso COM/A/621, ed in via subordinata ad una prova di selezione per il concorso COM/A/622 e di adottare detti provvedimenti con le modalità che egli precisa onde garantirne l' efficacia e l' obiettività nei suoi confronti .
7 La Commissione conclude per il rigetto dell' istanza di provvedimenti urgenti .
8 A norma dell' art . 8, § 2, del regolamento di procedura, il proponente deve precisare i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto .
9 Non occorrendo valutare se nel caso di specie ricorrano questi requisiti, è opportuno rilevare che le conclusioni presentate dal richiedente, in via principale ed in via subordinata, non sono intese a che la Corte adotti provvedimenti che si limitino a preservare la situazione del richiedente nelle more del giudizio di merito, ma sono volte ad ottenere un' ingiunzione della Corte all' amministrazione, alla quale essa d' altronde non può sostituirsi, affinché siano adottati provvedimenti positivi che consentirebbero immediatamente all' interessato di partecipare al concorso da cui era stato escluso con la decisione impugnata nel procedimento principale, rendendo quindi privo d' oggetto il ricorso presentato contro detta decisione . Se viene annullato il rifiuto di ammissione opposto al richiedente, alla Commissione spetterà adottare, conformemente all' art . 176 del trattato, i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte importa . La Corte non può ordinare, quindi, i provvedimenti richiesti dallo Sparr, senza usurpare le prerogative dell' amministrazione e senza pregiudicare le conclusioni presentate dallo Sparr stesso nel procedimento principale .
10 Dalle considerazioni che precedono risulta che l' istanza di provvedimenti urgenti deve essere respinta .
DispositivoPer questi motivi,
il presidente della Terza Sezione,
pronunciandosi in via provvisoria,
sentito l' avvocato generale,
così provvede :
1 ) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta .
2 Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 13 dicembre 1988 .
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