Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 12 luglio 1990. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE DEI CONTI FEAOG - ESERCIZIO 1986 - RECUPERO DI AIUTI INDEBITAMENTE PAGATI. - CAUSA C-34/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03603
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella presente causa l' Italia chiede l' annullamento parziale della decisione della Commissione 88/630/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( in prosieguo : il "FEAOG ": GU 1988, L 353, pag . 30 ). Con tale decisione, la Commissione si è rifiutata di imputare al Fondo la somma di 10 410 055 894 LIT . pagata dall' AIMA, ente d' intervento italiano, a un certo numero di produttori di olio di oliva come anticipi sull' aiuto alla produzione tra il 1978 e il 1984 .
2 . L' Italia aveva inizialmente proposto un ricorso separato, al quale però ha rinunciato dopo la chiusura della fase scritta del procedimento .
3 . L' aiuto alla produzione di olio d' oliva è stato istituito dall' art . 5 del regolamento n . 136/66/CEE ( GU 172, pag . 3025 ), relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento n . 1562/78 ( GU 1978, L 185, pag . 1 ). Detto articolo 5 dispone che l' aiuto viene "fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l' anno successivo ". Ai sensi dell' art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 2753/78, che stabilisce, per la campagna 1978/79, le norme generali relative all' aiuto alla produzione di olio d' oliva ( GU 1978, L 331, pag . 10 ), gli Stati membri produttori sono "autorizzati a versare alle organizzazioni di produttori, sin dalla presentazione della domanda di aiuto, un anticipo pari al massimo al 70% dell' importo dell' aiuto richiesto ". Disposizioni analoghe venivano emanate per le stagioni 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83 e 1983/84 .
4 . In base a tali disposizioni, l' AIMA versava anticipi sull' aiuto alla produzione di olio d' oliva tra il 1978 e il 1984 . Gli anticipi risultavano essere superiori agli aiuti effettivamente dovuti . Di conseguenza l' AIMA era obbligata, ai sensi dell' art . 8 del regolamento n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU L 94, pag . 13 ), a recuperare la differenza . I nn . 1 e 2 di detto art . 8 sono così formulati :
"1 . Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per :
- accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari;
- prevenire e perseguire le irregolarità;
- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze .
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie .
2 . In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri .
Le somme recuperate sono versate ai servizi o agli organismi pagatori e da questi detratti dalle spese finanziate dal Fondo ".
Il governo italiano non contesta la tesi della Commissione secondo cui gli anticipi sugli aiuti che risultino essere superiori all' importo dovuto costituiscono "irregolarità" ai sensi dell' art . 8, n . 1 . Ritengo che questa tesi sia esatta . Di conseguenza, le autorità italiane erano tenute a recuperare gli aiuti alla produzione pagati in eccesso .
5 . La Commissione, nell' effettuare, alla fine del 1985, i controlli relativi alla liquidazione dei conti degli Stati membri per l' esercizio 1983, faceva rilevare alle autorità italiane che esse non si erano sufficientemente adoperate per provvedere al recupero . Successivamente, alla fine del giugno 1988, le autorità italiane inviavano ai beneficiari dell' aiuto lettere in cui si chiedeva la restituzione delle somme pagate in eccesso relativamente alle stagioni 1978/79 - 1983/84 . La Commissione sostiene che tale ritardo di quattro-nove anni nell' iniziare il recupero delle somme pagate in eccesso costituisce negligenza ai sensi dell' art . 8, n . 2, del regolamento n . 729/70 e che l' importo di cui trattasi, del quale oltre sette miliardi di LIT . si riferiscono alle stagioni 1979/80 - 1980/81, deve pertanto essere posto a carico della ricorrente .
6 . Il governo italiano sottolinea che la somma di cui trattasi corrisponde a un numero elevatissimo di domande individuali di anticipi ( e cioè 94 094 ), molte delle quali si riferiscono ad importi esigui . Circa due miliardi di LIT . sono stati, a quanto pare, recuperati, ma sarebbero sorte numerosissime controversie . Il governo italiano nega di essere stato negligente e fa presente di aver incontrato numerose difficoltà pratiche relativamente al recupero . Esso sostiene che nessuna norma di diritto comunitario impone alle autorità nazionali di agire per il recupero di anticipi, in circostanze come quelle di cui trattasi, entro un termine più breve di quello fissato dal diritto nazionale, che in questo caso è di dieci anni . Secondo il governo italiano, tale termine non era scaduto per nessuno dei beneficiari quando vennero spedite le lettere sopra menzionate, cioè alla fine del giugno 1988 .
7 . Dall' art . 8, n . 1, del regolamento n . 729/70 risulta chiaramente che le controversie tra Stati membri e beneficiari di somme pagate in base alla normativa comunitaria debbono essere risolte in conformità al diritto nazionale . Tuttavia, le controversie tra la Commissione e lo Stato membro incaricato dei pagamenti devono essere risolte, secondo me, applicando il diritto comunitario . In base all' art . 8, n . 2, del regolamento n . 729/70, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze devono essere sopportate dalla Comunità solo quando l' inadempimento di cui trattasi non sia attribuibile agli Stati membri . Tale norma rafforza l' obbligo generale, imposto agli Stati membri dall' art . 5 del Trattato CEE, di agire con diligenza nel provvedere al recupero di somme pagate indebitamente . Gli Stati membri devono pertanto adoperarsi con ragionevole sollecitudine per correggere le irregolarità, poiché, come la Corte ha dichiarato, in un contesto diverso, nella causa 343/85 ( Italia / Commissione, Racc . 1987, pag . 4711 ), i necessari controlli "possono diventare impossibili, dopo un certo periodo di tempo, a motivo di circostanze come la cessazione delle attività, lo smarrimento di documenti contabili, ecc ." ( punto 22 della motivazione ). Anche se, come sostiene il governo italiano, in quella causa la Corte si riferiva a termini espressamente fissati dalle pertinenti norme comunitarie, tali considerazioni valgono del pari per il caso presente .
8 . Non posso accogliere la tesi del governo italiano secondo cui non si può addebitare ad uno Stato membro una negligenza ai sensi dell' art . 8, n . 2, del regolamento n . 729/70 qualora esso abbia agito entro il termine stabilito dal diritto nazionale . In circostanze come quelle della presente fattispecie, uno Stato membro deve poter dimostrare di aver agito entro tale termine, poiché altrimenti non sarebbe più in grado di recuperare le somme pagate in eccesso . Tuttavia, il semplice fatto che uno Stato membro abbia soddisfatto questo requisito minimo non è sufficiente, a mio parere, a dimostrare che esso non è stato negligente al riguardo . La tesi del governo italiano, se fosse accolta, comporterebbe che l' efficacia dell' art . 8 può variare da uno Stato all' altro e può essere alterata dagli Stati membri a loro piacimento . Tale risultato sarebbe incompatibile con lo scopo della politica agricola comune, che consiste nel fissare per i prodotti agricoli norme comuni che si applicano in tutta la Comunità, e significherebbe che le spese dell' attuazione di tale politica possono non essere ripartite equamente tra gli Stati membri . Ne potrebbe derivare anche una discriminazione tra produttori dei vari Stati membri incompatibile con l' art . 40, n . 3, del Trattato .
9 . La durata del periodo di tempo entro cui gli Stati membri devono agire in casi come quello di specie al fine di adempiere l' obbligo loro imposto dall' art . 8, n . 2, del regolamento n . 729/70 varia a seconda delle circostanze . Secondo me, l' obbligo di agire sorge al momento in cui uno Stato membro si rende conto - o dovrebbe rendersi conto - del fatto che si è verificata un' irregolarità ai sensi dell' art . 8, n . 1 . Nel caso presente è pacifico che le autorità italiane sapevano che l' importo degli anticipi pagati era superiore a quanto dovuto poco dopo la fine di ciascuna delle stagioni di cui trattasi .
10 . Non è necessario in questa sede che la Corte specifichi con quale speditezza la ricorrente, dopo essersi resa conto che erano state pagate somme in eccesso, avrebbe dovuto provvedere a recuperarle . A mio parere, è ragionevole, come sostiene la Commissione, aspettarsi che uno Stato membro, in circostanze come quelle della fattispecie, avvii il procedimento di recupero non appena risulti che l' importo di un aiuto effettivamente dovuto è inferiore ad un anticipo versato . Invero, si può ritenere che lo Stato membro che non si comporti in tal modo sia venuto meno all' obbligo, impostogli dall' art . 8, n . 1, del regolamento n . 729/70, di adottare le "misure necessarie" per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità . Tuttavia ritengo sufficiente, ai fini del presente procedimento, rilevare che un ritardo superiore a tre anni è manifestamente eccessivo .
11 . Concludo pertanto che l' Italia non si è conformata a quanto prescritto dall' art . 8, n . 2, del regolamento n . 729/70 . Non si può obiettare, a mio parere, che la Commissione non mise tempestivamente in guardia le autorità italiane contro le conseguenze dell' omissione di provvedere al sollecito recupero delle somme pagate in eccesso ( si veda la sentenza 27 marzo 1990, causa C-10/88, Italia / Commissione ). Dal fascicolo risulta che la Commissione richiamò inizialmente l' attenzione delle autorità italiane su questo punto alla fine del 1985, all' atto della liquidazione dei conti per il 1983 . Tale avvertimento fu ripetuto all' atto della liquidazione dei conti per il 1984 ed il 1985 . Tali avvertimenti vennero manifestamente recepiti dalle autorità italiane ed ogni difficoltà pratica fu superata, poiché successivamente furono prestampate le lettere con cui si notificavano a ciascuno dei produttori interessati le somme da restituire . Tuttavia, quando la Commissione effettuò un controllo in loco nel febbraio 1988, risultò che quelle lettere non erano ancora state spedite . In una lettera 15 aprile 1988 la Commissione faceva notare alle autorità italiane che il ritardo nel recupero delle somme pagate in eccesso avrebbe potuto comportare l' esclusione delle stesse dall' imputazione al FEAOG . Ciononostante le autorità italiane omisero ancora di agire, e solo quando la Commissione propose formalmente, nella relazione di sintesi del 15 giugno 1988, di detrarre le somme di cui trattasi dalle spese dichiarate dalla Repubblica italiana per il 1986 le autorità italiane ottemperarono, e le lettere relative al recupero furono finalmente spedite alla fine del giugno 1988 .
12 . Stando così le cose, non si può, a mio parere, addebitare alla Commissione di aver omesso di comunicare tempestivamente alla ricorrente che, a suo avviso, essa non si stava adoperando adeguatamente per recuperare gli aiuti pagati in eccesso . Le autorità italiane sono state pienamente informate del punto di vista della Commissione in proposito all' atto delle varie liquidazioni di conti sopra menzionate, ma non sembrano aver voluto adoperarsi effettivamente per il recupero fino a che non si sono trovate di fronte alla prospettiva immediata di sopportare le conseguenze finanziarie dell' omissione del recupero .
13 . Ritengo pertanto che la Corte debba respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese, ad eccezione di quelle relative al ricorso che è stato ritirato, a proposito del quale le parti hanno convenuto di sopportare ciascuna le proprie spese .
(*) Lingua originale : l' inglese .
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