Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 4 giugno 1991. - GEORG VON DEETZEN CONTRO HAUPTZOLLAMT OLDENBURG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE - CAUSA C-44/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05119
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa fa seguito alle cause 120/86, Mulder (Racc. 1988, pag. 2321) e 170/86, von Deetzen (Racc. 1988, pag. 2355), nelle quali la Corte ha considerato che il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11), era invalido in quanto non contemplava l' attribuzione di un quantitativo di riferimento (in prosieguo: la "quota") ai produttori di latte che avevano assunto un impegno sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078 (GU L 131, pag. 1). A seguito di queste sentenze, pronunciate entrambe il 28 aprile 1988, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2) che ha aggiunto un art. 3 bis al regolamento n. 857/84, e la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), che ha inserito un art. 7 bis nel regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (GU L 139, pag. 12), il regolamento di codificazione che ha sostituito il regolamento n. 1371/84. Farò riferimento a queste due nuove disposizioni come, rispettivamente, al "nuovo art. 3 bis" ed al "nuovo art. 7 bis".
2. La nuova normativa aveva l' effetto di consentire l' attribuzione di una quota a persone che, come il sig. von Deetzen, in cambio di un premio avevano assunto un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77. Mi riferirò alla quota disponibile ai sensi del nuovo art. 3 bis come alla "quota specifica". Il sig. von Deetzen ha ora raggiunto l' età della pensione e desidera disporre affinché i suoi figli rilevino l' azienda.
3. Il 19 dicembre 1988, a seguito della sentenza 170/86, il Finanzgericht di Amburgo in origine ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 177 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che è ammissibile un nuovo rinvio, qualora il giudice nazionale non sia in grado di decidere, poiché le istituzioni comunitarie competenti non hanno adottato alcuna normativa, dopo che la Corte di giustizia ha dichiarato invalida una norma e si rende necessaria l' adozione di disposizioni per la rimozione di tale situazione giuridica.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
quali effetti abbia la sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 1988, nella causa 170/86, dopo che il Consiglio delle Comunità è rimasto da allora inattivo".
Manifestamente dette questioni sono diventate prive di oggetto allorché il Consiglio e la Commissione hanno alla fine emanato la nuova normativa nel marzo e nell' aprile 1989. Di conseguenza, con ordinanza 8 agosto 1989, registrata nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 1989, il Finanzgericht ha ritirato le questioni precedentemente proposte sostituendole con le seguenti:
"1) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, ed il regolamento (CEE) di attuazione della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, siano validi nella misura in cui il quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell' art. 3 bis, n. 2, corrisponde solo al 60% del quantitativo di latte o di equivalente latte che è stato posto alla base del premio di non commercializzazione o di riconversione.
2) Se sia valido l' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del suddetto regolamento, secondo cui il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva comunitaria, in caso di vendita o affitto dell' azienda prima della scadenza dell' ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):
a) Se la nozione di vendita ai sensi dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 764/89 vada interpretata nel senso che essa riguarda anche il conferimento dell' azienda in una società di diritto privato di cui è socio il produttore al quale spetta il quantitativo di riferimento specifico.
Se sussista una vendita qualora colui che ha conferito la sua azienda receda dalla società a causa di morte o per altri motivi e lasci la sua quota sociale ai soci rimasti.
b) Come debba essere interpretata la nozione di trasmissione dell' azienda mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria ai sensi dell' art. 7 bis, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1546/88 nella formulazione di cui al regolamento (CEE) n. 1033/89. Se in tale nozione rientri in particolare anche l' affitto dell' azienda ad una persona che in caso di successione legittima sarebbe erede del produttore al quale spetta un quantitativo di riferimento specifico".
La prima questione
4. La prima questione pregiudiziale proposta dal Finanzgericht verte sulla validità di una limitazione dell' ammontare della quota specifica che può essere attribuita, limitazione prevista dal nuovo art. 3 bis, n. 2. Questa disposizione aveva l' effetto di limitare la quota specifica al 60% del latte consegnato o di equivalente latte venduto dal produttore nell' anno che precede la sua domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione (in prosieguo: la "norma del 60%").
5. Il 12 luglio 1980 al sig. von Deetzen è stato attribuito un premio di non commercializzazione calcolato in base alla sua produzione lattiera precedente di 190 665 kg, in cambio del quale doveva astenersi dal produrre fino al 7 settembre 1985. Applicando la norma del 60%, il 20 giugno 1989 la Landwirtschaftskammer Weser-Ems gli ha attribuito una quota specifica limitata a 114 399 kg (vale a dire al 60% di 190 665 kg).
6. Tuttavia, da quando le presenti questioni pregiudiziali sono state proposte, la validità della norma del 60% è stata esaminata dalla Corte nelle sentenze 11 dicembre 1990, Spagl (causa C-189/89, Racc. pag. I-4539) e Pastaetter (causa C-217/89, Racc. pag. I-4585). In queste due cause la norma è stata dichiarata invalida e nella presente causa sarà sufficiente attenersi a tali sentenze.
La seconda questione
7. La seconda questione proposta dal Finanzgericht verte sulla validità della disposizione contenuta nel nuovo art. 3 bis, n. 4, secondo comma, secondo cui una quota specifica deve ritornare alla riserva comunitaria "in caso di vendita o affitto dell' azienda prima della scadenza dell' ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare "vale a dire prima del 1 aprile 1992 (in prosieguo: la "norma della decadenza"). Come sottolinea il Finanzgericht, la vendita o l' affitto dell' azienda non comporta tale soppressione della quota nel caso dei produttori che non dovevano basarsi sul nuovo art. 3 bis per vedersela attribuire. Nel loro caso l' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), dispone:
"In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, all' affittuario o all' erede, secondo modalità da stabilire".
Tali modalità si trovano ora nell' art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88, il cui primo comma dispone:
"1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l' azienda;
2. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un' azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori che rilevano l' azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri obiettivi stabiliti dagli Stati membri (...);
3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 (...) si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali".
8. Il nuovo art. 7 bis che, va ricordato, è stato inserito nel regolamento n. 1546/88 dal regolamento n. 1033/89, ha stabilito norme specifiche riguardanti la trasmissione della quota specifica. Come abbiamo visto poc' anzi, l' art. 7 detta norme vertenti sulla trasmissione di una quota in un caso normale. L' art. 7 bis, n. 1, prevede il trasferimento di una quota specifica in conformità alle stesse norme "in caso di trasmissione dell' azienda per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria". Di conseguenza, in tal caso non sussiste alcuna differenza fra le norme da applicare ai destinatari di quote specifiche e quelle valide per i produttori che non hanno aderito ad un regime di non commercializzazione. Alla luce dell' art. 7, n. 1, punto 3, un' "operazione analoga alla successione ereditaria" ai sensi del nuovo art. 7 bis equivale ad un' operazione che "produce effetti giuridici comparabili per i produttori".
9. Tuttavia, in caso di trasmissione dell' azienda per vendita o affitto si applicano norme diverse a quelli che non hanno aderito ad un regime di non commercializzazione ed a quelli che hanno fruito di una quota specifica; soltanto in quest' ultimo caso c' è decadenza della quota ai sensi del n. 4, secondo comma, del nuovo art. 3 bis. I nn. 2 e 3 del nuovo art. 7 bis dettano norme specifiche per l' applicazione di tale disposizione.
10. Qual è la giustificazione di questa disparità di trattamento fra i produttori ai quali sono state attribuite quote specifiche e quelli che non avevano aderito ad un regime di non commercializzazione? Il ragionamento seguito viene espresso nel modo seguente nel sesto considerando del regolamento n. 764/89:
"considerando che i quantitativi concessi non sono destinati a procurare un utile indebito, ma ad essere effettivamente prodotti dagli assegnatari; che a tal fine è opportuno assoggettarli a talune condizioni restrittive".
Il nuovo art. 3 bis contiene in effetti un certo numero di queste "condizioni restrittive". In particolare, le persone che chiedono l' attribuzione di una quota specifica non devono aver cessato la loro attività o ceduto la totalità della loro azienda lattiera prima della scadenza del periodo interessato dal loro impegno di non commercializzazione ((art. 3 bis, n. 1, lett.a) )); essi devono dimostrare di essere in grado di realizzare nell' azienda una produzione corrispondente al quantitativo richiesto ((art. 3 bis, n. 1, lett. b) )); essi devono dimostrare, entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989, di aver ripreso le vendite o le consegne ad un livello almeno pari all' 80% del quantitativo provvisorio attribuito (art. 3 bis, nn. 1 e 3); io rilevo che il 29 marzo 1989, data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, è il primo giorno a decorrere dal quale si può presentare una domanda di quota specifica, e che le domande vanno formulate entro un termine di tre mesi a decorrere da questa data: v. l' art. 3 bis, n. 1. Una quota non utilizzata non può essere oggetto di cessione temporanea (art. 3 bis, n. 4, primo comma). Infine, arriviamo alla condizione della quale ci occupiamo attualmente, cioè che la quota deve ritornare alla riserva comunitaria in caso di vendita od affitto dell' azienda prima dello scadere dell' "ottavo periodo", vale a dire prima del 1 aprile 1992 (art. 3 bis, n. 4, secondo comma).
11. Come sottolinea il Consiglio nelle sue osservazioni scritte, queste norme mirano chiaramente ad impedire all' allevatore di conseguire una quota specifica al solo scopo di accrescere il valore commerciale della propria azienda invece di utilizzare la quota continuando la produzione. Nonostante le perplessità del Finanzgericht, questo ragionamento mi sembra sufficientemente espresso nel sesto considerando del regolamento n. 764/89. Così, la disparità di trattamento tra le persone che chiedono l' attribuzione di una quota specifica e gli assegnatari di una quota che non hanno aderito ad un regime di non commercializzazione può trovare una spiegazione nel fatto che il primo gruppo si propone di tornare alla produzione lattiera dopo aver aderito a tale regime. Esigere che l' azienda non sia venduta od affittata prima del 1 aprile 1992 può a quel punto essere visto come rientrante integralmente in un insieme di condizioni che impongono alla persona che chiede l' attribuzione di una quota specifica di ritornare effettivamente alla produzione lattiera ad un livello corrispondente a quello della quota da essa richiesta.
12. E' esatto che nella summenzionata causa 170/86, punto 13 della motivazione, è stato considerato che il sig. von Deetzen poteva legittimamente attendersi di riprendere la sua produzione senza essere soggetto, alla scadenza della sua obbligazione di non commercializzazione, a "restrizioni specifiche proprio per essersi avvalso" (di un regime di non commercializzazione). Non si può peraltro negare che le condizioni restrittive di cui al nuovo art. 3 bis ne comprendano talune che colpiscono specificamente coloro che riprendono la produzione dopo aver aderito a tale regime. Accade soltanto nel caso di questi produttori che il diritto di conservare una quota sia legato all' utilizzazione di questa per la produzione.
13. Tuttavia mi sembra che la portata del principio del legittimo affidamento di cui trattasi vada definita più precisamente. Al punto 15 della sentenza 170/86, la Corte fa il seguente ragionamento:
"(...) una (...) esclusione totale e permanente per tutto il periodo di vigenza della normativa sul prelievo supplementare, avente l' effetto d' impedire ai produttori interessati la ripresa dello smercio del latte al termine del quinquennio, non era da questi prevedibile all' atto dell' assunzione dell' impegno temporaneo di non effettuare cessioni di latte. Infatti, non risulta né dalle disposizioni né dalla motivazione del regolamento n. 1078/77 che l' obbligo di non commercializzazione assunto sulla base di detto regolamento potrebbe comportare alla sua scadenza l' impossibilità di riprendere l' attività considerata. Una simile conseguenza lede dunque il legittimo affidamento che detti produttori potevano aver riposto nel carattere limitato degli effetti del regime cui essi si assoggettavano" (il corsivo è dell' autore).
Analogamente, nelle cause Spagl (C-189/89) e Pastaetter (C-217/89), summenzionate al punto 6, la Corte ha dichiarato l' invalidità della norma del 60%. La Corte ha dichiarato che, se si limitasse la quota speciale al 60% della produzione precedente, l' allevatore che riprende la produzione sarebbe soggetto ad una limitazione di questa che supererebbe di oltre il doppio la limitazione più elevata subita da coloro che non avevano aderito ad un regime di non commercializzazione (v. i punti 24 della motivazione della sentenza Spagl e 15 della motivazione della sentenza Pastaetter). In altri termini, l' allevatore che aveva accettato di sospendere la sua produzione per un periodo limitato si troverebbe soggetto ad una restrizione ulteriore della sua produzione che lo danneggerebbe in modo specifico al momento della ripresa della sua attività di produzione. Così, benché le sentenze Spagl e Pastaetter vadano oltre la sentenza nella causa 170/86, in quanto vertevano su una restrizione non equivalente ad un divieto assoluto della produzione lattiera, esse però vertevano anche sul legittimo affidamento che egli poteva aver riposto nella possibilità di riprendere la produzione alla fine del periodo di non commercializzazione.
14. Questo legittimo affidamento va inteso come comprendente non solo la ripresa della produzione da parte dell' allevatore stesso, ma anche da parte di un erede o di una persona che rileva l' azienda per causa affine: v. la sentenza 21 marzo 1991, Rauh / Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth (causa C-314/89, Racc. pag. I-1647). In questa causa il futuro erede di allevatori che avevano aderito ad un regime di non commercializzazione aveva rilevato l' azienda dei suoi genitori dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione, ma prima che fosse diventato possibile presentare una domanda di quota specifica. La Corte ha dichiarato che il diritto di chiedere una quota andava inteso nel senso che si estendeva non solo agli allevatori che avevano sottoscritto l' impegno, ma anche a coloro che avevano rilevato l' azienda per successione ereditaria o per causa affine: v. il punto 23 della motivazione della sentenza. A mio parere, la ratio di questa decisione è che in tal caso si può dire che le attività lavorative di un produttore sono state proseguite dal suo erede avendo il produttore riposto di conseguenza legittimo affidamento nella possibilità di vedere l' attività proseguita in questo modo. A mio parere, questo legittimo affidamento non si estende alla trasmissione della quota attraverso un' operazione commerciale come la vendita o l' affitto ad una persona che non ha alcun vincolo con il produttore.
15. Ecco perché mi sembra che la Commissione abbia ragione nell' affermare che il legittimo affidamento di coloro che hanno aderito ad un regime di non commercializzazione consisteva nel credere che potessero riprendere la produzione allo scadere del periodo di non commercializzazione, piuttosto che nella possibilità di realizzare il valore commerciale della quota. Così, quando il sig. von Deetzen ha assunto l' impegno di non commercializzazione, questo non ha generato alcun legittimo affidamento nella possibilità di raccogliere i frutti finanziari fortuiti di un sistema di quote che al momento in cui egli ha assunto l' impegno non esisteva ancora.
16. Ne consegue che il legittimo affidamento di un produttore che riprende la sua attività non è vanificato da condizioni dirette a garantire che la sua ripresa non sia meramente momentanea o parziale. In particolare la condizione secondo cui un' azienda non dev' essere trasmessa (salvo che per successione ereditaria o per causa affine) prima del 1 aprile 1992, vale a dire nei tre anni dall' attribuzione della quota specifica, non può essere considerata contraria al legittimo affidamento del produttore.
17. Né, a mio parere, tale condizione lede alcun altro principio generale del diritto comunitario. E' vero che la limitazione tratta diversamente gli assegnatari della quota specifica poiché sono soggetti ad una limitazione che non è imposta agli altri titolari di quote. Tuttavia mi sembra che si tratti in tal caso di una disparità di trattamento che non pone in essere una discriminazione poiché può essere giustificata dalla diversa situazione dei due gruppi di allevatori. Coloro che riprendevano la produzione allo scadere dell' impegno di non commercializzazione lo facevano in un momento in cui il sistema delle quote esisteva da numerosi anni nel corso dei quali queste erano diventate un prezioso elemento di attivo. Ecco perché è a buon diritto che questi allevatori sono stati soggetti a condizioni che impediscono loro di ricavare un vantaggio meramente economico dell' attribuzione di quote. Quando le quote sono state introdotte per la prima volta, e all' epoca non avevano ancora acquisito un valore commerciale, non era necessario imporre tali condizioni.
18. Inoltre la norma della decadenza non mi sembra possa integrare una lesione ingiustificata del diritto di proprietà. E' vero che essa costituisce una restrizione pro tempore ad un cessione vantaggiosa dell' attività agricola del sig. von Deetzen. Tuttavia, a mio parere, la limitazione è tale da poter essere giustificata con la necessità di scoraggiare una ripresa della produzione avente il solo scopo di accrescere il valore dell' azienda (ricevendo un' attribuzione di quota) in contrasto con l' uso effettivo della quota per la produzione. Consentire la trasmissione di una quota in tali circostanze avrebbe l' effetto di accrescere il volume complessivo delle quote a danno dell' obiettivo comunitario di controllo della produzione lattiero-casearia. Inoltre essa asseconderebbe il solo interesse del singolo allevatore che spera di realizzare un profitto speculativo. Come la Corte ha sottolineato nella sentenza 11 luglio 1989, Schraeder, punto 15 della motivazione (causa 265/87, Racc. pag. 2237), il diritto di proprietà, benché faccia parte dei principi generali del diritto, non costituisce una prerogativa assoluta ed il suo esercizio può essere sottoposto a restrizioni limitate che non ledano la sostanza stessa del diritto.
19. Infine, poiché la norma della decadenza si applica per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall' attribuzione della quota, non penso si possa affermare che essa viola il principio di proporzionalità.
20. Ecco perché penso che non esista alcun motivo che permetta di stabilire l' invalidità della disposizione citata dal Finanzgericht nella seconda questione. E' quindi necessario risolvere le rimanenti questioni.
La terza questione
21. La terza questione, suddivisa in due parti, verte sulla distinzione fra la vendita o l' affitto e la trasmissione per successione ereditaria. Non va dimenticato che solo nel primo caso una trasmissione dell' azienda porta ad una decadenza del diritto alla quota specifica. La questione mira a stabilire il modo in cui questa norma si applica in diverse ipotesi.
22. Nella causa principale il sig. von Deetzen cerca in realtà di sapere come potrà disporre per la sua pensione senza perdere il diritto alla quota. In tale circostanza non penso che tutti i tribunali degli Stati membri si riterrebbero tenuti a risolvere questioni ipotetiche; ma, a norma dell' art. 177 del Trattato, si tratta di una questione che è di competenza del giudice nazionale. Certo, possono esistere circostanze nelle quali, nell' ambito di una domanda di pronunzia pregiudiziale a norma dell' art. 177, la Corte rifiuterà di risolvere questioni meramente generali o ipotetiche (v. la sentenza 16 dicembre 1981, Foglia, punto 18 della motivazione, causa 244/80, Racc. pag. 3045). Tali circostanze sono tuttavia eccezionali e, se il giudice nazionale ritiene che le questioni sollevate dinanzi ad esso vadano risolte, in linea di massima la Corte non rifiuterà di risolverle. Peraltro, quando, come in questo caso, le si sottopongono questioni pregiudiziali vertenti sugli effetti di operazioni di cui la Corte ignora i dettagli precisi, è evidente che essa potrà fornire soltanto linee direttive sui criteri che devono seguire i giudici nazionali.
a) Il concetto di "vendita"
23. Nella prima parte della questione il Finanzgericht chiede se il concetto di "vendita" di cui al nuovo art. 3 bis, n. 4, secondo comma, comprenda le seguenti operazioni: i) quando l' azienda di cui trattasi viene conferita in una società di diritto civile nella quale il produttore che ha diritto alla quota abbia una partecipazione, e ii) quando egli recede a causa di morte o per altri motivi dalla società e la sua quota di partecipazione si trasferisce agli altri soci.
24. Come abbiamo visto, la norma della decadenza può essere giustificata poiché mira ad impedire che un utile indebito derivi dall' attribuzione della quota. Tale utile verrebbe fuori quando la quota specifica è ottenuta per accrescere il valore commerciale immediato dell' azienda piuttosto che per riprendere la produzione. Al contrario, non c' è nessun motivo perché una decadenza dal diritto alla quota derivi da una transazione unicamente diretta ad assicurare che i titolari della quota o i loro eredi possano continuare l' azienda.
25. Va ricordato che in base all' art. 7, n. 1, punto 3, del regolamento n. 1546/88 le norme sulla trasmissione di quota di cui a questo paragrafo s' applicano "per analogia agli altri casi di trasferimento che producano effetti giuridici comparabili per i produttori". In caso di trasmissione dell' azienda "per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria", il nuovo art. 7 bis, n. 1, applica le stesse regole alla trasmissione della quota specifica. D' altra parte, l' art. 7 bis, n. 2, si riferisce soltanto al "(...) caso d' applicazione dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma (...)". Ecco perché il nuovo art. 7 bis, n. 2, non estende espressamente la norma della decadenza alle operazioni che sono "analoghe" ad una vendita o ad un affitto. Tuttavia, tale estensione mi sembra risulti implicitamente dal sistema del nuovo art. 7 bis che, come l' art. 7 dello stesso regolamento, tiene conto degli effetti e non soltanto della forma delle operazioni di cui trattasi.
26. Si potrebbe obiettare che la norma della decadenza integra una restrizione dell' esercizio dei diritti di proprietà del titolare della quota e che sarebbe pertanto necessario avere una disposizione espressa per poter estendere la norma alle operazioni che producono "effetti giuridici comparabili" ad una vendita o ad un affitto. A mio parere è sufficiente tuttavia che le disposizioni di cui trattasi, considerato il loro testo, il loro contesto ed il loro obiettivo, si prestino ad una siffatta interpretazione estensiva. Lo stesso varrebbe anche per l' imposizione di una penale: v. la sentenza 25 settembre 1984, Koenecke, punti 11-16 della motivazione (causa 117/83, Racc. pag. 3291); a fortiori quindi ciò è giusto nel caso di disposizioni che restringono soltanto l' esercizio di diritti per un periodo limitato. Come abbiamo visto, lo scopo delle disposizioni è di impedire la realizzazione immediata del valore commerciale della quota. Questa realizzazione potrebbe effettuarsi a mezzo di operazioni che producono effetti giuridici comparabili a quelli di una vendita o di un affitto altrettanto agevolmente che con la vendita o l' affitto stessi, ed ogni interpretazione più restrittiva del nuovo art. 3 bis, n. 4, e del nuovo art. 7 bis, n. 2, si porrebbe pertanto in contrasto con l' obiettivo chiaro di queste disposizioni.
27. I concetti di "vendita" e di "affitto" utilizzati nel nuovo art. 3 bis vanno quindi intesi nel senso che si estendono ad operazioni che producono "effetti giuridici comparabili" per i produttori. Così essi ricomprendono non soltanto le operazioni che hanno la forma di una vendita o di un affitto, ma anche altre nelle quali il titolare della quota trasmette una partecipazione nell' azienda ad un' altra parte ogni volta che tali operazioni sono dirette a realizzare il valore commerciale della quota.
28. La questione se un' operazione sia soltanto diretta ad incoraggiare la continuazione dell' attività da parte del titolare originario della quota invece di consentirgli di realizzare il valore commerciale della stessa, può essere risolta soltanto attraverso un esame dettagliato dell' operazione di cui trattasi; e questo compito spetta manifestamente al giudice nazionale. Quando l' operazione consiste nella costituzione di una società, la risoluzione della questione dipenderà dagli aspetti particolari del contratto di società e dai suoi effetti nel diritto nazionale. Così il criterio da applicare consisterà nell' accertare se la costituzione della società porterà ad uno scambio di una quota o degli utili derivanti dalla sua attuazione in cambio di una partecipazione ad altri utili od attivi. In tal caso il valore commerciale di tutta o parte della quota è stato in concreto realizzato dal titolare della quota; ed è indubbio che ciò in genere accadrà quando la società è frutto di un accordo commerciale intervenuto tra persone che trattano su un piano di parità. Peraltro una società costituita con futuri eredi può esulare dalla definizione di "vendita" o "affitto" qualora sia un' operazione analoga alla successione ereditaria: v. in prosieguo i punti 32 e 33.
29. Principi analoghi dovranno essere applicati dal giudice nazionale quando qualificherà operazioni nelle quali il titolare originario della quota cessa di far parte della società. Se l' operazione mira o ha l' effetto di consentire al titolare della quota di realizzare il valore della sua partecipazione, per esempio facendola rilevare dal resto dei soci, è evidente che questa può essere a buon diritto considerata una "vendita" ai sensi della norma sulla decadenza; benché, come abbiamo visto, un' operazione equivalente ad una "vendita" o ad un "affitto" possa aver già avuto luogo all' epoca della costituzione della società.
30. Il Finanzgericht fa riferimento anche all' ipotesi in cui il titolare della quota receda dalla società a causa di morte o per altri motivi ed in cui la sua quota di partecipazione venga trasferita agli altri soci. A seconda delle circostanze, ciò può essere più agevolmente considerato una "vendita" od una "successione ereditaria"; ma mi sembra che questo problema verrà discusso meglio nell' ambito della seconda parte della questione proposta dal Finanzgericht (v., in prosieguo, i punti 35 e 36).
b) Il concetto di "successione ereditaria o operazione analoga (...)"
31. Va ricordato che il nuovo art. 7 bis, n. 1, stabilisce che in caso di trasmissione dell' azienda "per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria", la quota specifica è trasferita in conformità alle norme di solito da applicare alle quote. Ecco perché tali transazioni portano ad una trasmissione piuttosto che ad una decadenza del diritto alla quota. Nella seconda parte della questione il Finanzgericht chiede come vada interpretata la nozione di "operazione analoga alla successione ereditaria" ed in particolare se essa riguardi l' affitto dell' azienda ad un erede legittimo del titolare della quota.
32. Mi sembra che, come per l' interpretazione della nozione di "vendita" e di "affitto", il criterio guida dovrebbe essere di accertare se l' operazione è una di quelle dirette a realizzare il valore commerciale della quota invece di contribuire alla continuazione dell' attività di produzione da parte del titolare originario della quota. Peraltro è evidente come, adottando gli artt. 7 e 7 bis del regolamento n. 1546/88, il legislatore comunitario abbia ammesso che le attività di produzione del titolare della quota possono essere considerate proseguite dai suoi eredi, i quali dovrebbero di conseguenza essere autorizzati a conservare il beneficio della quota.
33. Pertanto, in linea di massima, le operazioni "analoghe" alla successione ereditaria possono ricomprendere accordi intercorsi con un futuro erede durante la vita del titolare della quota: v. la summenzionata causa C-314/89, punto 14 della motivazione. Tuttavia, io ripeto che la questione se un accordo particolare rientri nella definizione dei termini "per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga (...)" dipenderà dagli aspetti particolari dell' accordo di cui trattasi. Esistono talune operazioni che esulerebbero dalla portata di questi termini sebbene siano intercorse con un futuro erede: ad esempio, quando l' azienda è venduta al suo pieno valore commerciale. Spetta inoltre al giudice nazionale esaminare i dettagli dell' operazione per determinare quale obiettivo è destinata a soddisfare al meglio.
34. Allo stesso modo, in caso di affitto dell' azienda ad un erede presunto la transazione non deve peraltro equivalere ad un modo indiretto di realizzare il valore della quota. Inoltre, l' oggetto dell' operazione dev' essere di consentire la ripresa dell' attività da parte del futuro erede. Così, un affitto ad un futuro erede che non scade durante la vita del titolare della quota e che non consente il subaffitto od il trasferimento durante questo periodo potrebbe a ragione essere considerato ricompreso nella definizione dei termini "per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga (...)" ai sensi del nuovo art. 7 bis, n. 1.
35. Inoltre non ogni trasmissione di una partecipazione conseguente alla morte del titolare della quota deve per forza essere considerata un' operazione "analoga" ad una successione ereditaria. Per tornare alla questione della trasmissione di una partecipazione in una società per morte di un socio (v. il precedente punto 30), è evidente che esistono circostanze nelle quali può trattarsi di un evento che si verifica nell' ambito di un accordo puramente commerciale. In tal caso ci si dovrà tuttavia porre la questione se una "vendita" ha avuto luogo alla data della costituzione della società o a quella della morte del titolare della quota. Benché quest' ultima sia la data nella quale la partecipazione del titolare della quota si trasferisce agli altri soci, un esame dei termini del contratto perfezionato nella prima data può rilevare che a quel preciso momento ha già avuto luogo un' operazione analoga ad una "vendita".
36. Al contrario, se la società è costituita con futuri eredi sarà ovvio considerare la trasmissione della partecipazione in seguito alla morte come un' operazione analoga alla successione ereditaria, anche se il passaggio della partecipazione agli altri soci è una materia espressamente regolata dal contratto di società piuttosto che dal testamento del titolare della quota. Nuovamente, la vera natura dell' operazione dovrà essere dedotta dai termini dell' accordo intercorso alla data della costituzione della società e può accadere che si constati che un' operazione pertinente a quella data ha già avuto luogo.
Conclusione
37. Di conseguenza ritengo che le questioni sollevate dal Finanzgericht vadano risolte come segue:
"1) L' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, è invalido in quanto esso circoscrive il quantitativo di riferimento specifico previsto da questa disposizione al 60% del quantitativo di latte consegnato o di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.
2) Dall' esame delle questioni proposte non sono emersi elementi tali da inficiare la validità dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89.
3) a) Le nozioni di 'vendita' e di 'affitto' , ai sensi dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89, vanno interpretate nel senso che esse ricomprendono operazioni dirette a realizzare il valore della quota in contrasto con quelle dirette ad agevolare la prosecuzione della produzione lattiera dell' azienda da parte del titolare della quota o dei suoi futuri eredi.
b) La nozione di 'trasmissione dell' azienda per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria' di cui all' art. 7 bis, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, va interpretata come ricomprendente le operazioni intercorse fra il titolare originario della quota ed i suoi futuri eredi, le quali mirano ad agevolare la prosecuzione da parte di costoro della produzione dell' azienda, invece di realizzare il valore della quota".
(*) Lingua originale: l' inglese.
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