Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 20 febbraio 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - PESCA - GESTIONE DEI CONTINGENTI - OBBLIGHI A CARICO DEGLI STATI MEMBRI. - CAUSA C-62/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00925
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella presente causa, intentata a norma dell' art . 169 del trattato CEE, la Commissione sostiene che la Repubblica francese, nel 1985, ha omesso di prendere i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto dei contingenti per talune riserve ittiche .
2 . Il regolamento ( CEE ) n . 170/83, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 1 ) dispone la fissazione, su base annua, di un totale di catture ammesse ( in prosieguo : il "TAC ") per popolazione o gruppo di popolazioni per le quali è necessario limitare il volume delle catture e la ripartizione del volume delle catture disponibili per la Comunità tra gli Stati membri ( artt . 3 e 4 ). A norma dell' art . 5, n . 1, gli Stati membri possono scambiare la totalità dei contingenti di una specie o di un gruppo di specie loro assegnati . L' art . 5, n . 2, dispone che gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati .
3 . Il regolamento del Consiglio n . 2057/82 ha istituito alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( GU 1982, L 220, pag . 1 ). A norma dell' art . 1, nn . 1 e 2, gli Stati membri debbono procedere all' ispezione dei pescherecci onde garantire l' osservanza delle misure di conservazione e di controllo e intentare azioni penali o amministrative contro i capitani qualora, a seguito di un' ispezione, risulti che un peschereccio non osserva le norme in materia . Gli artt . da 6 a 9 impongono una serie di obblighi agli Stati membri e ai capitani di pescherecci in ordine alla disciplina delle catture . Così, l' art . 6, n . 2, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per verificare l' esattezza delle dichiarazioni rese dai capitani per quanto riguarda i quantitativi sbarcati e il luogo di cattura per ciascuna riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC . Gli artt . 7 e 8 prescrivono che il capitano di un peschereccio che trasborda quantitativi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC, o che sbarchi tali catture al di fuori del territorio della Comunità, informi lo Stato membro di cui la sua nave batte bandiera dei quantitativi di cui trattasi e del luogo di cattura . A norma dell' art . 9, gli Stati membri debbono vigilare affinché tutti gli sbarchi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC vengano registrati ( n . 1 ) e notificare alla Commissione, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi di tali riserve sbarcati durante il mese precedente, indicando il luogo della cattura ( n . 2 ).
4 . A norma dell' art . 10, n . 1, del regolamento n . 2057/82, tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato per la riserva o gruppo di riserve in questione, indipendentemente dal punto di sbarco . Ai sensi dell' art . 10, n . 2 :
"Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche . A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente (...) la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche (...)".
Lo Stato membro è tenuto a notificare il divieto provvisorio alla Commissione e, a norma dell' art . 10, n . 3, la Commissione, in seguito alla notificazione o di sua propria iniziativa, fissa definitivamente, in base alle informazioni disponibili, la data in cui ritiene che il contingente sia stato esaurito . I pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato devono cessare di pescare pesci appartenenti a tale riserva o a tale gruppo di riserve ittiche alla data in cui si reputa esaurito il contingente .
5 . Il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2241/87 ( GU L 207, pag . 1 ) che ha abrogato e sostituito il regolamento n . 2057/82 a partire dal 30 luglio 1987, contiene disposizioni analoghe a quelle testé esposte .
6 . Per il 1985, il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 6/85 ( GU L 1, pag . 62 ) ha ripartito i contingenti di cattura tra gli Stati membri per i pescherecci che pescano nelle acque delle isole Faeroeer, cioè le acque rientranti nella giurisdizione in materia di pesca delle isole Faeroeer, che sono un territorio autonomo facente parte integrante del regno di Danimarca e a cui non si applica il trattato CEE, a norma dell' art . 227, n . 5, lett . a ), del trattato stesso . Il regolamento n . 6/85 è stato adottato conformemente ad accordi conclusi tra la Comunità e le isole Faeroeer, nell' ambito dell' accordo sulla pesca stipulato tra la Comunità, da un lato, ed il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer, dall' altro, che è allegato al regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2211/80 ( GU 1980, L 226, pag . 11 ).
7 . L' art . 1 del regolamento n . 6/85 stabiliva che le catture sono limitate ai contingenti fissati nell' allegato e l' art . 2 imponeva agli Stati membri, nonché ai capitani dei pescherecci, di conformarsi, per quanto riguarda la pesca nelle acque interessate, agli artt . da 3 a 9 del regolamento n . 2057/82 . L' allegato del regolamento n . 6/85 ha assegnato alla Francia un contingente fissato in 450 tonnellate per lo scorfano di Norvegia e in 160 tonnellate per i pleuronettiformi . La validità di tale regolamento, che inizialmente si applicava solo fino al 20 gennaio 1985, è stata prorogata al 31 dicembre 1985 dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 97/85 ( GU L 13, pag . 5 ).
8 . Il contingente francese per lo scorfano di Norvegia veniva portato a 970 tonnellate attraverso scambi effettuati nel novembre 1985, ma i pescherecci francesi catturavano complessivamente 984,7 tonnellate di scorfani di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer nel 1985 . Per quanto riguarda i pleuronettiformi, il totale delle catture effettuate dai pescherecci francesi nelle acque delle isole Faeroeer, ammontava a 708,4 tonnellate .
9 . Dal prospetto degli sbarchi inviato alla Commissione dal segretariato di stato francese per il mare con lettera del 6 febbraio 1986 ed allegato al ricorso proposto nella presente controversia, risulta che il contingente iniziale per lo scorfano di Norvegia era esaurito il 7 luglio 1985 e che il contingente aumentato era stato esaurito già all' inizio del mese di ottobre del 1985 . Dallo stesso prospetto risulta che il contingente per i pleuronettiformi era già esaurito il 21 giugno 1985 .
10 . L' 8 novembre, le autorità francesi raccomandavano ai pescherecci francesi di cessare la pesca dello scorfano di Norvegia e di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer . Con regolamento ( CEE ) n . 3220/85, entrato in vigore il 16 novembre 1985, la Commissione, agendo di sua propria iniziativa a norma dell' art . 10, n . 3, del regolamento n . 2057/82, vietava la prosecuzione della pesca dello scorfano di Norvegia alle navi battenti bandiera della Francia ( GU L 303, pag . 43 ). Con regolamento ( CEE ) n . 3448/85, entrato in vigore il 7 dicembre 1985, la Commissione, agendo di nuovo di propria iniziativa, ordinava la sospensione della pesca dei pleuronettiformi ( GU L 328, pag . 20 ).
11 . Nel ricorso proposto nella presente controversia, la Commissione conclude che la Corte voglia constatare che, non garantendo il rispetto dei contingenti ad essa assegnati per l' anno 1985, per le catture di scorfani di Norvegia e di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del combinato disposto dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 170/83 e degli artt . 1, nn . 1 e 2, da 6 a 9 e 10, nn . 1 e 2, del regolamento n . 2057/82, con l' art . 1 del regolamento n . 6/85 .
12 . L' azione della Commissione si basa principalmente sull' asserita omessa sospensione provvisoria, da parte della Repubblica francese, della pesca per le riserve ittiche interessate non appena era apparso imminente l' esaurimento dei contingenti, così come prescritto dall' art . 10, n . 2, del regolamento n . 2057/82 .
13 . A questo proposito, la Commissione fa valere che l' art . 10, n . 2, impone ad ogni Stato membro di stabilire, sulla base delle informazioni disponibili per quanto riguarda il livello delle catture, la data prevedibile dell' esaurimento del contingente e di adottare misure tempestive ed appropriate dirette a proibire la pesca a partire da tale data . Secondo la Commissione, la raccomandazione dell' 8 novembre 1985 era manifestamente inadeguata in quanto emessa circa quattro mesi dopo l' esaurimento dei contingenti di cui trattasi e comunque priva di forza vincolante .
14 . Prima di esaminare gli argomenti che la Francia oppone a tale asserzione, vorrei mettere in rilievo che, mentre l' art . 2 del regolamento n . 6/85 fa espresso riferimento agli artt . da 3 a 9 del regolamento n . 2057/82, l' art . 10 non è menzionato . Si è tuttavia supposto, nella fattispecie, che l' art . 10 si applicasse in ordine ai contingenti assegnati a norma del regolamento n . 6/85 e ritengo corretta tale supposizione . Qualora la Comunità concluda con paesi terzi, in ordine all' accesso alle risorse ittiche e alla loro conservazione, accordi a norma dei quali vengano stabiliti limiti alle catture nelle acque marittime di paesi terzi per i pescatori della Comunità e qualora, di conseguenza, siano fissati contingenti per gli Stati membri, ne consegue che le norme in materia dirette ad assicurare l' osservanza dei contingenti devono applicarsi anche in assenza di un riferimento espresso nel regolamento che assegna i contingenti di cattura . Vorrei aggiungere che nella sentenza 14 novembre 1989 nella causa 6/88, Spagna / Commissione e nella causa 7/88, Francia / Commissione, la Corte ha ammesso, in materia di acque marittime di paesi terzi, che taluni accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi in ordine a diritti reciproci di pesca e alla gestione delle risorse ittiche comuni sono eseguiti mediante il regolamento n . 170/83 e, di conseguenza, dal regolamento n . 2241/87, che ha sostituito il regolamento n . 2057/82 ( vedasi punto 20 della motivazione della sentenza ).
15 . Passo ora ad esaminare gli argomenti addotti dalla Francia per confutare l' asserzione secondo cui essa avrebbe violato l' art . 10, n . 2, del regolamento n . 2057/82 . Tali argomenti sono quattro .
16 . In primo luogo, la Francia sostiene di aver agito in tempo utile e in maniera adeguata onde evitare l' esaurimento dei contingenti, in particolare predisponendo un notevole aumento del contingente per lo scorfano di Norvegia attraverso scambi . Essa sostiene altresì che la raccomandazione va considerata efficace dato che non è avvenuto alcun sbarco di catture delle specie di cui trattasi dopo il 30 ottobre, ben anteriormente all' adozione dei due regolamenti della Commissione .
17 . In secondo luogo, la Francia sostiene che la concezione rigida della Commissione in ordine agli obblighi degli Stati membri a norma dell' art . 10, n . 2, non tiene conto delle notevoli difficoltà pratiche che la previsione dell' imminente esaurimento di un contingente comporta, in particolare per la mancanza di informazioni attendibili sull' entità delle catture nel periodo che viene in rilievo . Essa osserva che nel 1985 la normativa comunitaria relativa alla conservazione delle risorse ittiche era ancora di recente introduzione e non sperimentata e che il regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2807/83 ( GU L 276, pag . 1 ), che stabilisce l' uso obbligatorio di giornali di bordo standardizzati da parte dei capitani dei pescherecci per registrare le catture, si applicava solo a partire dal 1° aprile 1985 . L' entità variabile delle catture ha ugualmente costituito un fattore di complicazione, ?soprattutto qualora, come nel caso dei pleuronettiformi, il contingente fosse esiguo . Al riguardo, la Francia fa valere che un improvviso aumento del quantitativo di pleuronettiformi sbarcati nei mesi di giugno e luglio del 1985, che faceva seguito ai precedenti scarsi livelli delle catture, aveva reso praticamente impossibile fare previsioni sull' esaurimento dei contingenti .
18 . In terzo luogo, la Francia sostiene che vi è incertezza in ordine alla portata del superamento dei due contingenti o al loro effettivo superamento . Al riguardo, la Francia sottolinea la mancanza di armonizzazione a livello comunitario dei coefficienti di conversione applicati dagli Stati membri ai quantitativi sbarcati di pesce sviscerato al fine di calcolare il corrispondente quantitativo di catture di pesce vivo . La Francia, pur ammettendo che il margine di incertezza doveva essere probabilmente esiguo, sostiene però che esso potrebbe essere sufficiente a spiegare il modesto superamento del contingente aumentato per lo scorfano di Norvegia . La Francia fa valere altresì che una parte notevole delle catture di scorfani di Norvegia, nonché la maggior parte delle catture di pleuronettiformi, erano state effettuate in acque in ordine alle quali esisteva una controversia di giurisdizione tra il Regno Unito e le isole Faeroeer : non sarebbe quindi certo che tali catture siano state effettuate nelle acque delle isole Faeroeer .
19 . Infine, la Francia mette in rilievo che, in ogni caso, nel 1985 i contingenti complessivi per le riserve ittiche di cui trattasi nelle acque delle isole Faeroeer non erano stati esauriti .
20 . A mio parere, questi argomenti non possono essere accolti . Risulta chiaramente dalla formulazione dell' art . 10, n . 2, del regolamento n . 2057/82 nonché dal sistema e dagli obiettivi della normativa comunitaria che gli Stati membri sono tenuti a prevenire l' esaurimento delle quote e a prendere misure per vietare provvisoriamente la pesca prima che il contingente sia esaurito . Che l' esaurimento del contingente debba essere prevenuto è indicato dall' obbligo, contemplato dall' art . 10, n . 2, secondo cui ogni Stato membro deve stabilire la data in cui "ritiene che (...) le catture effettuate dai suoi pescherecci (...) abbiano esaurito il contingente (...)" ( corsivo aggiunto ). L' uso del termine "vieta" all' art . 10, n . 2, e la formulazione imperativa dell' art . 10, n . 3, secondo comma, ((" i pescherecci (...) cessano di pescare ...")) indicano che le misure adottate per sospendere provvisoriamente la pesca debbono avere carattere vincolante . Risulta inoltre dall' economia della normativa che l' obbligo, imposto agli Stati membri a norma dell' art . 10, n . 2, è di fondamentale importanza per garantire il rispetto dei contingenti : l' obbligo va quindi interpretato restrittivamente . Un' interpretazione dell' art . 10, n . 2, che consentisse agli Stati membri di attendere l' esaurimento del contingente prima di prendere provvedimenti o di adottare misure di carattere non vincolante, sarebbe inconciliabile col carattere vincolante dei contingenti . Essa pregiudicherebbe altresì l' obiettivo fondamentale dei contingenti, ossia la conservazione di risorse ittiche limitate .
21 . La raccomandazione dell' 8 novembre 1985 alla flotta da pesca francese è manifestamente intervenuta troppo tardi per prevenire il superamento dei contingenti e non era in ogni caso di carattere vincolante . Inoltre, come precisa la Commissione, gli Stati membri non possono basarsi sulla prospettiva aleatoria di scambi di quote al fine di giustificare una mancata osservanza dell' art . 10, n . 2 . Dato che lo scambio può comunque non aver luogo, uno Stato membro che tardi ad agire per vietare provvisoriamente la pesca in attesa del risultato di trattative sugli scambi si espone al rischio di un superamento irrimediabile dei contingenti di cui trattasi, risultato che è di nuovo incompatibile con il carattere vincolante dei contingenti e con la finalità della disciplina dei contingenti . Ne consegue che qualsiasi accordo concluso con un altro Stato membro al fine di aumentare un contingente deve aver luogo prima che il contingente iniziale sia esaurito o dopo l' emanazione di un divieto provvisorio di pesca .
22 . La Francia non può neppure fondarsi sull' asserita novità o sulle insufficienze della disciplina dei contingenti per giustificare la propria inerzia . Il regolamento n . 170/83 è entrato in vigore il 27 gennaio 1983, ben prima che avvenissero i fatti di cui è causa e il regolamento n . 2057/82, che contempla le misure di controllo in materia, il 1° agosto 1982 . Come sottolinea la Commissione, le misure di controllo di cui al regolamento n . 2057/82, in particolare agli artt . da 6 a 9, se fossero state correttamente osservate e applicate, avrebbero fornito alle autorità francesi informazioni sufficienti a consentire loro di prevedere l' esaurimento dei contingenti e di agire di conseguenza . Anche se i giornali di bordo sono indubbiamente un importante strumento di controllo delle catture, il regolamento n . 2807/83 ha semplicemente prescritto un modulo uniforme per il giornale di bordo la cui tenuta è obbligatoria per i capitani di pescherecci; l' obbligo di tenere un giornale di bordo con l' indicazione dei quantitativi catturati per le varie specie, nonché la data e il luogo delle catture, è già stabilito dall' art . 3 del regolamento n . 2057/82 . Inoltre, come ha già messo in evidenza l' agente della Commissione in udienza, anche se il termine di 90 giorni concesso a norma del regolamento n . 2807/83 ai capitani di pescherecci per familiarizzarsi con il giornale di bordo standardizzato era scaduto solo il 1° aprile 1985, risulta tuttavia chiaramente dal prospetto degli sbarchi, menzionato al precedente punto 9, che i pescherecci francesi non hanno sbarcato scorfani di Norvegia o pleuronettiformi prima del 14 maggio 1985 .
23 . In ogni caso, uno Stato membro non può far valere difficoltà pratiche per giustificare la mancata applicazione di misure di controllo appropriate . Al contrario, spetta agli Stati membri, incaricati dell' esecuzione delle normative comunitarie nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, superare tali difficoltà adottando le misure appropriate ( vedasi sentenza 2 febbraio 1989, causa 262/87, Paesi Bassi / Commissione, punto 15 della motivazione ).
24 . Per quanto riguarda l' entità assertivamente variabile delle catture di pleuronettiformi dal maggio al luglio 1985, un esame del prospetto degli sbarchi, menzionato al precedente punto 9, mostra che, mentre il quantitativo complessivo sbarcato nel giugno 1985 ( 280,5 tonnellate ) e nel luglio 1985 ( 264,7 tonnellate ) era in effetti notevolmente superiore a quello sbarcato nel maggio 1985 ( 8,2 tonnellate ), gli sbarchi effettuati in giugno erano regolari sia sotto il profilo dei tempi di sbarco che dei quantitativi sbarcati . Avrebbe quindi dovuto essere possibile per le autorità francesi prevedere l' esaurimento del contingente il 21 giugno 1985 o all' incirca a tale data .
25 . Anche qualora le misure di controllo e di sorveglianza stabilite dalla normativa comunitaria e dalle norme integrative nazionali siano applicate in maniera piena ed efficace, potrebbe ancora avvenire, eccezionalmente, che un improvviso aumento delle catture di una particolare riserva ittica renda praticamente impossibile ad uno Stato membro prevenire l' esaurimento di un contingente . Tuttavia, in un caso del genere, lo Stato membro di cui trattasi deve comunque intervenire immediatamente per vietare ogni ulteriore attività di pesca non appena risulta che il contingente è stato esaurito .
26 . Per quanto riguarda l' asserita incertezza sul se i contingenti siano stati effettivamente superati, a mio parere un elemento secondario di incertezza risultante dall' applicazione non armonizzata di fattori di conversione non può giustificare un' inerzia alla luce dell' art . 10, n . 2 . In ogni caso, un elemento di questo genere non può spiegare un superamento su larga scala del contingente di pleuronettiformi .
27 . Per quanto riguarda l' asserita contestazione in ordine alla giurisdizione, il preambolo dell' accordo sulla pesca tra la Comunità e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer, menzionato al precedente punto 6, precisa che è stato deciso di creare, intorno alle isole Faeroeer, con decorrenza 1° gennaio 1977, una zona di pesca che si estende a 200 miglia marittime dalla costa, zona entro la quale le isole Faeroeer esercitano diritti sovrani per l' esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche della zona stessa . A norma dell' art . 2, lett . b ), dello stesso accordo, le autorità delle isole Faeroeer determinano annualmente le quote assegnate alle navi da pesca della Comunità e le zone sotto la propria giurisdizione in cui queste quote possono essere pescate . L' elenco delle quote e delle zone di pesca è trasmesso alla Commissione e questo elemento d' informazione serve di base alla ripartizione dei contingenti tra Stati membri . Dall' accordo summenzionato non risultano elementi che autorizzino a ritenere che esistano contestazioni di giurisdizione tra il Regno Unito e la Danimarca, e la Francia non ha prodotto alcuna prova che dimostri che, anteriormente alla presente controversia, le zone di pesca comunicate dalle autorità delle isole Faeroeer siano state contestate o messe in discussione da uno Stato membro . Stando così le cose, è chiaro che la Francia non può legittimamente far valere tale argomento onde giustificare il mancato rispetto dei contingenti .
28 . Infine il fatto che i contingenti spettanti alla Comunità nelle acque delle isole Faeroeer per le riserve ittiche di cui trattasi non siano stati superati nel 1985 è, a mio parere, assolutamente irrilevante dato che l' obbligo fondamentale a carico degli Stati membri in base alla normativa comunitaria è quello di assicurare il rispetto dei loro contingenti nazionali .
29 . Concludo nel senso che la Commissione è riuscita a dimostrare l' esistenza di un inadempimento, da parte della Repubblica francese, degli obblighi ad essa incombenti a norma dell' art . 10, n . 2, del regolamento n . 2057/82 .
30 . Nel ricorso, la Commissione sostiene altresì che il superamento delle quote può essere derivato da un inadempimento degli obblighi di controllo e di registrazione delle catture, stabilito dagli artt . da 6 a 9 del regolamento n . 2057/82, degli obblighi di ispezione e di repressione di cui all' art . 1, nn . 1 e 2, di tale regolamento, o da un inadempimento dell' obbligo di conteggiare sul contingente, come imposto dall' art . 10, n . 1, dello stesso regolamento, tutte le catture effettuate da pescherecci francesi . Inoltre, la Commissione sostiene che il superamento dei contingenti può essere risultato della mancata adozione, da parte delle autorità francesi, delle norme necessarie per determinare le modalità di utilizzazione dei contingenti, come disposto dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 170/83 . Di conseguenza, le conclusioni contenute nel ricorso della Commissione si riferiscono anche ad un inadempimento di tali obblighi aggiuntivi .
31 . Tuttavia, le conclusioni formulate dalla Commissione alla fine della sua replica hanno una portata notevolmente più ristretta in quanto fanno unicamente riferimento alla pretesa violazione del combinato disposto dell' art . 10, n . 2 del regolamento n . 2057/82 e dell' art . 1 del regolamento n . 6/85 . Risulta quindi chiaramente che la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi argomenti aggiuntivi e che la Corte non deve tener conto di essi .
32 . Tuttavia, ove la Corte dovesse ritenere che tali argomenti facciano ancora parte delle conclusioni del ricorso, essi vanno a mio parere respinti .
33 . La Commissione non fornisce particolari nell' ambito delle sue osservazioni in ordine alle asserite violazioni . Essa non ha neppure cercato di indicare le misure che la Francia avrebbe potuto prendere per migliorare l' efficacia del suo sistema di controllo e sorveglianza sulle catture . Essa si basa invece sull' asserzione secondo cui il mero superamento dei contingenti dimostrerebbe il mancato rispetto delle disposizioni in materia . Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, recentemente confermata nella sentenza 5 ottobre 1989 nella causa 290/87, Commissione / Paesi Bassi, la Commissione, nei procedimenti intentati a norma dell' art . 169 del trattato, non può fondarsi su presunzioni di alcun genere per dimostrare l' esistenza di un inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti .
34 . A prescindere dalla tesi adottata in ordine agli argomenti addotti in via subordinata, ritengo che la Commissione, essendo stato sostanzialmente accolto il suo ricorso, abbia diritto alla rifusione delle spese .
35 . Di conseguenza, concludo proponendo che la Corte :
1 ) dichiari che, non adottando tempestivamente, nel 1985, le misure necessarie per vietare provvisoriamente la pesca dello scorfano di Norvegia e dei pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer da parte dei pescherecci battenti bandiera francese o registrati in Francia, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell' art . 10, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2057/82 e dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 6/85;
2 ) condanni la Repubblica francese alle spese .
(*) Lingua originale : l' inglese .
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