Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 12 luglio 1990. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO - SETTORE VITIVINICOLO - AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI DI UVE CONCENTRATI RETTIFICATI. - CAUSA C-86/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03891
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1 . Il procedimento su cui oggi esprimo il mio parere ha per oggetto il sindacato sulla validità della decisione adottata dalla Commissione il 30 novembre 1988, a norma dell' art . 93 del Trattato CEE, nei confronti della Repubblica italiana .
2 . Circa gli antefatti della lite, e rinviando alla relazione di udienza per una più ampia illustrazione del caso, basterà ricordare quanto segue .
3 . L' art . 45 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ), ha istituito un regime di aiuto a beneficio tra l' altro dei mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità, utilizzati per aumentare il titolo alcolometrico di cui all' art . 18 dello stesso regolamento . Il 30 luglio 1987 la Commissione ha adottato, per la campagna vitivinicola 1987/88, il regolamento ( CEE ) n . 2287/87 ( 2 ), che all' art . 2 fissa gli aiuti di cui è causa .
4 . Il governo italiano ha ritenuto insufficiente tale disciplina ed ha, con lettera 12 settembre 1987, manifestato questo suo punto di vista alla Commissione, chiedendo che venisse istituito un aiuto integrativo, se del caso, a carico del bilancio nazionale ( soluzione che già era stata espressamente scartata in seno al comitato di gestione, partecipe dei lavori del citato regolamento della Commissione ).
5 . Nel presente caso deve poi rilevarsi che un decreto legge italiano ( 7 settembre 1987, n . 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n . 460 ) ha previsto la possibilità di concedere un aiuto nelle campagne vitivinicole per le quali è autorizzato, ai sensi dell' art . 18 del regolamento n . 822/87, l' aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, ecc ., in favore di produttori di mosto concentrato rettificato ottenuto da uve prodotte in Italia e per il quale viene fissato con decreto ministeriale un prezzo massimo di vendita . All' uopo è stato emanato il decreto 21 novembre 1987, che ha stabilito l' importo dell' aiuto in parola .
6 . Il primo dei suddetti decreti è stato portato a conoscenza della Commissione con lettera 14 settembre 1987 ( pervenuta alla destinataria, a quanto sembra, solo il 14 ottobre 1987 ). Con lettera 11 dicembre 1987 la Commissione, ritenendo che gli aiuti italiani fossero incompatibili con il mercato comune e che non potessero fruire di una deroga ex art . 92 del Trattato CEE, ha comunicato al governo italiano di aver avviato la procedura prevista dall' art . 93, n . 2, del Trattato CEE .
7 . Detta procedura si è conclusa con la già ricordata decisione della Commissione, che ha in sostanza dichiarato l' aiuto illegittimo per violazione dell' art . 93, n . 3, del Trattato CEE, e inoltre incompatibile con il mercato comune e dunque da sopprimere ( con obbligo di informare, entro un termine di due mesi, la Commisssione dei provvedimenti a tale scopo adottati ).
8 . Deve ora esaminarsi dettagliamente la questione se tale decisione sia fondata o se debba essere annullata perché viziata da errore .
B - Parere
9 . 1 . Come è noto alla Corte, la ricorrente muove principalmente dall' assunto che si sarebbe a torto ritenuto applicabile l' art . 92, n . 1, laddove vi si legge che :
"Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ".
10 . In realtà il provvedimento italiano censurato dalla Commissione non favorirebbe i produttori italiani né inciderebbe sugli scambi tra gli Stati membri . Esso sarebbe infatti specificamente inteso a correggere le distorsioni della concorrenza dovute all' esistenza di zone in cui è ammesso l' arricchimento alcolico con il saccarosio e di altre in cui l' arricchimento è consentito solo se effettuato con mosto concentrato rettificato ( più costoso ). Con riferimento a tale circostanza si è invero previsto un aiuto comunitario a favore dei produttori che utilizzano quest' ultimo prodotto; esso sarebbe però insufficiente a colmare la differenza di costi . L' aiuto comunitario, che non terrebbe sufficientemente conto della differenza di costi ai sensi dell' art . 45, n . 3, del regolamento n . 822/87, non garantirebbe cioè il mantenimento delle correnti tradizionali di scambio dei mosti e dei vini da taglio, di cui è cenno all' art . 45, n . 2, per quel che riguarda la zona C III . Occorre piuttosto constatare - e ciò tenendo conto del fatto che il mosto concentrato rettificato proviene principalmente dalla zona C III - che le esportazioni in provenienza dalla predetta zona sono diminuite sin dall' introduzione dell' aiuto comunitario . Sarebbe poi significativa la circostanza che l' aiuto comunitario fissato per la campagna 1988/89 sia stato di maggiore entità ( esso corrispondeva infatti più o meno alla somma dell' aiuto comunitario concesso l' anno precedente e dell' aiuto nazionale italiano ), restando pertanto superfluo un aiuto nazionale integrativo .
11 . La mia opinione al riguardo - alla luce di tutto quanto è stato esposto in proposito nel corso del procedimento - è che non si deve annullare la decisione della Commissione .
12 . a ) A questo riguardo, non è necessario pronunciarsi sull' argomento della Commissione secondo cui la decisione è stata adottata, come si desume dal suo art . 1, in base all' art . 93, n . 3, del Trattato CEE, in forza del quale :
"Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti . Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell' articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente . Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale ".
13 . Se ne è dedotto, come è noto, che la citata disposizione ( direttamente applicabile, giusta la giurisprudenza della Corte ) è stata disattesa, in quanto è stata data esecuzione ai provvedimenti nazionali d' aiuto prima che si fosse conclusa la procedura avviata dalla Commissione, e che per questo stesso fatto tali provvedimenti devono ritenersi contrari al Trattato e inficiati da nullità insanabile . E' del pari inutile pronunciarsi sulla critica mossa a tal proposito dalla ricorrente, la quale ha osservato nella sua replica che la motivazione della decisione impugnata non menziona affatto una prematura esecuzione dei provvedimenti nazionali di aiuto, ma esamina piuttosto soltanto la compatibilità dell' aiuto con l' art . 92, n . 3, e solo nella parte finale accenna all' illegittimità dell' aiuto per violazione dell' art . 93, n . 3 .
14 . b ) Punto di partenza fondamentale ai fini della valutazione da compiere è infatti, prima di tutto, il rilievo che la ricorrente mira sostanzialmente a contestare il calcolo dell' aiuto comunitario fissato nel regolamento della Commissione n . 2287/87 . Deve però rilevarsi che questo problema è stato affrontato, a quel che risulta, in sede di stesura del regolamento della Commissione nell' ambito della procedura del comitato di gestione . Esso avrebbe quindi dovuto essere sollevato, correttamente, impugnando questo atto comunitario . Una volta scaduti i termini per l' impugnazione non può certo più ammettersi che uno Stato membro, il quale era legittimato senza limiti all' impugnativa, possa ancora far valere l' inadeguatezza dell' aiuto comunitario e in particolare la sua insufficienza rispetto allo scopo voluto dall' art . 45 del regolamento n . 822/87, che si è dovuto perciò conseguire mediante un provvedimento nazionale .
15 . Né si può obiettare, secondo me, che vi fosse urgenza, giacché le pratiche di arricchimento erano ammesse in Italia solo nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1987 e sarebbe perciò stato necessario, per quanto possibile, adottare una decisione in materia anteriormente a tale periodo . Deve pur sempre rammentarsi, in proposito, che la data del regolamento della Commissione n . 2287/87 ( 30 luglio 1987 ), avrebbe consentito di esperire tempestivamente un' azione in giudizio e che nell' ambito del procedimento l' art . 36 dello Statuto della Corte permette di ordinare provvedimenti provvisori, possibilità alla quale, com' è noto, si ricorre sempre più spesso e con esito soddisfacente .
16 . c ) Può osservarsi inoltre che il provvedimento adottato dall' Italia si riferisce - come espressamente sottolineato nella decisione impugnata - ad un prodotto rientrante in una organizzazione comune di mercato e soggetto ad un' esauriente disciplina comunitaria . Sotto tale profilo è da tempo pacifico in giurisprudenza che in presenza di una disciplina comunitaria esauriente ( nella specie è rilevante soprattutto il più volte citato regolamento della Commissione n . 2287/87 ) non è più consentita l' adozione unilaterale di provvedimenti nazionali, specie allorché questi si ripercuotano su un regime comune di prezzi, con ciò configurandosi un' interferenza nel potere normativo esclusivo della Comunità . Per tale tema rinvio, senza scendere nei dettagli quanto all' oggetto delle relative controversie, alle recenti sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause 255/86 ( 3 ), 127/87 ( 4 ), 212/87 ( 5 ) e 281/87 ( 6 ).
17 . Se si giudica alla luce delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti, sulle quali proprio si basa la decisione, appare tuttavia anche esatto l' assunto della Commissione secondo cui l' aiuto integrativo italiano, portando a favorire la produzione italiana, si traduce tanto in un' alterazione della concorrenza quanto in un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri .
18 . Alla ricorrente deve rimproverarsi, in proposito, di avere a torto insistito sul raffronto tra la situazione in cui versano i produttori vinicoli italiani e quella dei produttori di altri Stati membri, che tentano di ottenere un aumento del tenore alcolico con l' ausilio del saccarosio ( e in confronto ai quali si asserisce la necessità della parità di trattamento per i produttori italiani ). La Commissione ha precisato infatti che l' aumento del tenore alcolico per mezzo di mosto concentrato rettificato non è una pratica vinicola esclusivamente italiana e che nella summenzionata zona C III del pari rientrano ( giusta l' allegato IV del regolamento n . 822/87 ) regioni situate in Francia e in Grecia . Contro l' obiezione della ricorrente secondo cui, in Francia, l' impiego del saccarosio è consentito nella maggior parte delle zone vinicole e solo di recente si è avuto in alcune zone l' impiego di mosto in scarsa misura, e secondo cui inoltre, per quel che riguarda la Grecia, solo raramente in questo paese si ricorre all' arricchimento del tenore alcolico e, in quei casi, unicamente con mosto concentrato ( cioè non con mosto concentrato rettificato ), si è convincentemente argomentato nella controreplica che anche in Francia l' impiego di mosto concentrato rettificato è assai frequente, come si desume dalle domande di aiuto inoltrate ( dai dati menzionati risulta peraltro pure che nella campagna 1987/88 si è registrato in Italia un forte aumento delle quantità di mosto concentrato rettificato usato per l' arricchimento alcolico, certo conseguenza anche della concessione dell' aiuto integrativo nazionale ).
19 . La Commissione ha dunque con piena ragione sostenuto che l' aiuto italiano da essa censurato alterava la concorrenza ( quanto meno nei confronti di paesi nei quali l' arricchimento alcolico è ottenuto nello stesso modo ). Parimenti fondato è il suo rilievo secondo cui non si può contestare questa affermazione richiamandosi, come fa la ricorrente, ai prezzi di mercato italiani ( per i quali non risulta alcuna variazione nel semestre anteriore e nel semestre successivo al decreto 21 novembre 1987 ), senza precisare nulla circa eventuali ripercussioni sui produttori greci e francesi e sulle variazioni dei prezzi che si sarebbero verificate in Italia in mancanza dell' aiuto nazionale .
20 . La Commissione è pure nel giusto quando afferma - e ciò con riguardo al secondo elemento costituivo della fattispecie prevista dall' art . 92 del Trattato CEE - che il provvedimento nazionale censurato ha arrecato un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri . A tal riguardo è sufficiente, a mio parere, richiamare ( visto che la ricorrente non ha fatto valere in proposito nessun elemento concreto ), il disposto del punto V della decisione impugnata, che indica chiaramente i quantitativi di vino prodotti in Italia, le esportazioni in altri Stati membri e le importazioni in Italia, nonché le esportazioni italiane di mosti di uve .
21 . 2 . La ricorrente deduce in seguito che, se si dà per scontata l' applicabilità dell' art . 92 del Trattato CEE, le è stata ingiustamente negata una deroga, mentre invece le si sarebbe potuto applicare l' art . 92, n . 3, lett . c ), giacché il provvedimento nazionale costituiva un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di regioni caratterizzate da produzione vinicola eccedente; ma questa tesi non può neppur essa venire accolta .
22 . La Commissione ha giustamente obiettato che l' aiuto nazionale, in quanto accordato unicamente in proporzione ai quantitativi impiegati, va considerato alla stregua di un semplice aiuto al funzionamento delle imprese, cioè di un provvedimento che non essendo accompagnato da misure di trasformazione strutturale deve essere assoggettato ad una valutazione particolarmente severa . La Commissione ha inoltre correttamente fatto rilevare che a norma dell' art . 92, n . 3, lett . c ), la deroga opera nei limiti in cui non siano alterate le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse . Proprio questo è invece il caso, atteso che, in primo luogo, il provvedimento nazionale deve ritenersi contrario all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che, in secondo luogo, l' aiuto nazionale ha provocato un aumento della produzione di mosti e di vini con un conseguente ulteriore aggravio per il fondo agricolo comune . Non da ultimo la Commissione ha poi ricordato, giustamente, la giurisprudenza della Corte ( v ., ad es ., la sentenza in causa 730/79 ( 7 )), che le ha riconosciuto un ampio potere discrezionale nella gestione dell' art . 92, nonché la circostanza che la ricorrente non abbia fatto valere, come è d' uopo in questi casi, l' esistenza di un errore manifesto ovvero l' assunzione di fatti erronei da parte della Commissione .
23 3 . Infine, per completezza, occorre precisare che è parimenti irrilevante per la soluzione della controversia la censura della ricorrente ( se intesa o meno come autonomo motivo di ricorso non è dato riconoscere ) secondo cui la violazione dell' art . 30 del Trattato CEE ( contestata al punto VI, n . 3, terzo comma, della decisione ) avrebbe dovuto essere correttamente dedotta in una diversa procedura .
24 La censura è irrilevante in quanto la contestazione di cui sopra non costituisce evidentemente il motivo principale della decisione . Se pure tale aspetto è presente nella decisione, esso non fornisce, visti gli altri elementi costitutivi della stessa, nessuno spunto per apprezzarne la validità ( che questa sia ineccepibile sul piano del contenuto si evince peraltro palesemente dalla circostanza che l' aiuto è stato accordato soltanto per il mosto ottenuto da uve italiane e che vi è quindi stato trattamento unilaterale di favore per i prodotti nazionali ).
C - Conclusione
25 Alla luce dei rilievi sopra svolti posso solo suggerire alla Corte di dichiarare il ricorso infondato e di respingerlo, condannando la ricorrente alle spese di causa ove ne sia stata fatta domanda .
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) GU L 84, pag . 1
( 2 ) GU L 209, pag . 26
( 3 ) Sentenza 4 febbraio 1988, Commissione / Regno del Belgio ( causa 255/86, Racc . pag . 705 ).
( 4 ) Sentenza 21 giugno 1988, Commissione / Repubblica ellenica, ( causa 127/87, Racc . pag . 3345 ).
( 5 ) Sentenza 22 settembre 1988, Unilec / Larroche Frères ( causa 212/87, Racc . pag . 5075 ).
( 6 ) Sentenza 29 novembre 1989, Commissione / Repubblica ellenica, ( causa C-281/87, Racc . pag . 4015 ).
( 7 ) Sentenza 17 novembre 1980, Philip Morris Holland BV / Commissione ( causa 730/79, Racc . pag . 2671 ).
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