Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 18 aprile 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - MERCATO DEI CEREALI - ARTICOLO 34 DEL TRATTATO CEE - REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75. - CAUSA C-110/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02659
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - In fatto
1. Nel ricorso per inadempimento che costituisce oggetto delle presenti conclusioni, la Commissione addebita alla Repubblica ellenica di aver ostacolato l' esportazione di granoturco in altri Stati membri della Comunità da parte degli operatori economici privati, nel corso degli ultimi mesi (settembre - dicembre) del 1985, e di avere perciò commesso una violazione (1) dell' art. 34 del Trattato CEE nonché del regolamento recante organizzazione comune del mercato dei cereali (2).
2. Le parti sono più in particolare in disaccordo sul se lo Stato membro convenuto abbia fatto uso di una procedura amministrativa applicabile in diritto interno alle esportazioni in una maniera che corrisponde alla censura formulata dalla Commissione. Dalle decisioni E4/10110 e B3.1871 del 4 e 12 dicembre 1980 del ministro greco del Commercio risulta che ogni esportatore deve, per motivi collegati al controllo dei cambi, compilare un modulo di "dichiarazione-fattura" e presentarlo ad una banca commerciale che vi appone un visto che conferma la regolarità del prezzo indicato. Per alcune merci, elencate dettagliatamente, occorre invece un visto della Banca di Grecia, cosa che tuttavia non si verifica per le esportazioni di granoturco. Un telex della Banca di Grecia del 2 settembre 1985 indirizzato alle banche commerciali richiedeva tuttavia per queste ultime un "visto preliminare del dipartimento competente per il controllo delle esportazioni" della Banca di Grecia. E' pacifico tra le parti che le autorità doganali elleniche hanno autorizzato le esportazioni di granoturco durante il periodo controverso solo quando la procedura prevista dal telex soprammenzionato era stata rispettata.
3. Secondo la Commissione, ostacoli alle esportazioni sono sopravvenuti nell' ambito del provvedimento che la Banca di Grecia doveva così attuare, poiché tale servizio ha rifiutato di rilasciare il visto quando si trattava di operatori economici privati o ne ha ritardato il rilascio in maniera esagerata, mentre ciò non si è verificato nel caso di domande presentate dall' Ufficio centrale di gestione dei prodotti nazionali (in prosieguo: la "KYDEP"); la Commissione sostiene che la KYDEP, la cui funzione è conosciuta dalla Corte per altre controversie (3), ha avuto un interesse particolare a tale disparità di trattamento.
4. La Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare che la Repubblica ellenica, limitando e vietando le esportazioni di granoturco da parte dei privati nell' autunno 1985 (da settembre a dicembre 1985), mentre nello stesso periodo venivano autorizzate esportazioni di granoturco da parte della KYDEP, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del diritto comunitario e in particolare del regolamento (CEE) n. 2727/75 - di cui l' art. 34 del Trattato costituisce parte integrante - nonché in forza dei regolamenti di applicazione ad esso relativi;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.
5. Inoltre, la Commissione, nel corso della fase orale del procedimento, ha fatto riferimento agli argomenti che aveva sviluppato nel ricorso nei quali essa aveva criticato il fatto che la Repubblica ellenica non aveva contribuito in maniera sufficiente a chiarire i fatti nel corso della fase precontenziosa del procedimento. In ragione di tale atteggiamento, che la convenuta non ha nemmeno modificato nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione conclude che la Corte voglia constatare una violazione dell' art. 5 del Trattato CEE.
6. La Repubblica ellenica, che ritiene tardive le conclusioni della Commissione sull' ultimo punto soprammenzionato, conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna della Commissione alle spese.
7. Ritornerò nel corso delle presenti conclusioni su altri dettagli del contesto normativo, degli argomenti e dei mezzi di prova nonché dello svolgimento del procedimento. Per il resto, rinvio alla relazione d' udienza.
B - In diritto
8. I. Mi sia consentito di fare due osservazioni preliminari prima di pronunciarmi sulla fondatezza del ricorso presentato dalla Commissione che costituisce il punto chiave della presente controversia.
9. 1. Per quanto riguarda il contenuto e la portata delle conclusioni sulle quali devo pronunciarmi nella presente causa, condivido il punto di vista sostenuto dalla Grecia, secondo cui non si può più tener conto della domanda formulata nel corso della fase orale del procedimento, relativo all' art. 5 del Trattato CEE, poiché tale domanda non è compatibile con l' art. 38 del regolamento di procedura. Tale disposizione prevede che il ricorso contenga l' oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente. Nella presente causa, la Commissione, benché abbia criticato nel suo ricorso il comportamento della convenuta nel corso della fase precontenziosa del procedimento dal punto di vista dell' art. 5, non ha in alcun momento lasciato trapelare che intendeva far accertare tale punto dalla Corte. Il presente ricorso deve di conseguenza essere esaminato solo in considerazione delle conclusioni contenute nell' atto introduttivo di causa che fissa, a tal riguardo, l' oggetto della controversia (4).
10. 2. Dubbi potrebbero sorgere circa la ricevibilità del ricorso con un contenuto quale quello precedentemente definito solo in ragione del fatto che, anche secondo le conclusioni presentate nel ricorso della Commissione, l' infrazione fatta valere era già terminata alla data in cui è stata redatta la lettera di messa in mora (11 novembre 1986) e che si poteva pertanto ritenere che le condizioni previste all' art. 169, secondo comma, del Trattato CEE non fossero soddisfatte. E' sufficiente su tale punto indicare che la convenuta ha vigorosamente contestato l' infrazione che le è stata addebitata (dall' inizio della fase precontenziosa del procedimento e anche dinanzi alla Corte fino alla conclusione della fase orale del procedimento). Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 199/85 (5), il sistema istituito dall' art. 169 del Trattato CEE ha, tra l' altro, la funzione di evitare che il comportamento di uno Stato membro sia messo in discussione dinanzi alla Corte, quando tale Stato, a seguito dell' avvio di una procedura per inadempimento da parte della Commissione, ammette l' esistenza dell' inadempimento che è stato ad esso addebitato e vi pone fine entro il termine che la Commissione fissa per esso. Nella presente causa, la prima di queste due condizioni non è in ogni caso soddisfatta, come ho già fatto presente. Alla luce di questa interpretazione dell' art. 169 del Trattato CEE, il presente ricorso è quindi ricevibile (6).
11. II. Per quanto riguarda la fondatezza del ricorso, occorre ricordare brevemente l' ambito normativo nel quale esso si colloca - che non è controverso - ed esaminare la questione se la Commissione abbia provato che la sua censura fosse giustificata.
12. 1. Per quanto riguarda l' ambito normativo che costituisce oggetto delle censure della Commissione, occorre innanzitutto constatare che un ostacolo alle esportazioni di merci del tipo di cui trattasi nella fattispecie costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 34 del Trattato, poiché può ostacolare direttamente ed in atto il commercio intracomunitario (7) ed ha, del resto, come conseguenza una restrizione specifica delle correnti di esportazione a beneficio del mercato nazionale (8).
13. Il governo greco non ha fatto valere alcuna eccezione a tale regime di libera esportazione, che, ai sensi dell' art. 21 del regolamento n. 2727/75, soprammenzionato, vale anche per le merci che rientrano nell' organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, né dal punto di vista dell' art. 36, né dal punto di vista di altri motivi imperativi riconosciuti in diritto comunitario, ma si è limitato a contestare i fatti sostenuti dalla Commissione.
14. Tuttavia, se si ammette che i fatti dedotti dalla Commissione sono esatti, vi sarebbe non solo una violazione dell' art. 34, ma anche del regolamento n. 2727/75. La Corte di giustizia infatti nel frattempo ha diverse volte dichiarato che, dal momento che la Comunità ha adottato, in forza dell' art. 40, una disciplina con cui si istituisce un' organizzazione comune di mercato in un settore determinato, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio (9). In base a tale giurisprudenza, occorre partire dall' idea che le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio di un mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha libero accesso ed il cui funzionamento è disciplinato unicamente dagli strumenti previsti da tale organizzazione (10). Poiché la limitazione delle esportazioni addebitata nella fattispecie ha influenzato il funzionamento del mercato unilateralmente e diversamente da quanto previsto dal regolamento n. 2727/75, la Commissione vede giustamente nel comportamento che essa addebita alla convenuta non solo una violazione dell' art. 34 del Trattato CEE, ma anche del regolamento soprammenzionato (11).
15. In quanto la Commissione ritiene che gli ostacoli addebitati non siano stati applicati alla KYDEP e che essa esprime tale idea anche nelle conclusioni che figurano nel ricorso, non vi sono obiezioni da formulare circa la limitazione dell' oggetto del ricorso. D' altra parte, non ritengo necessario verificare l' esattezza di tali affermazioni, poiché un tale trattamento della KYDEP non farebbe che corrispondere alle disposizioni previste dal Trattato e dall' organizzazione comune di mercato, senza per niente modificare la violazione fatta valere per quanto riguarda le esportazioni effettuate da operatori economici privati (12).
16. 2. Passo ora ad occuparmi della questione se la Commissione, alla quale incombe l' onere della prova su tale punto (13), abbia provato l' inadempimento fatto valere e contestato dalla Grecia.
17. a) Vorrei iniziare le mie riflessioni su tale punto con l' esame delle due lettere indirizzate dalla società Cargill alla Banca di Grecia il 12 dicembre 1985 e il 14 gennaio 1986, di cui la Corte di giustizia ha autorizzato la presentazione tardiva da parte della Commissione nell' ambito di una domanda incidentale. Da queste lettere risulta che tale impresa ha chiesto, il 22 novembre 1985, una "licenza di esportazione" (14) che non le era stata ancora concessa il giorno in cui essa ha inviato la seconda lettera soprammenzionata (il 14 gennaio 1986). Secondo gli argomenti dedotti dalla Commissione, che non sono stati contestati, un tale termine, tenuto conto della prassi abituale nel commercio dei cereali, non costituisce solo un ritardo, ma equivale a creare ostacoli in maniera assoluta all' esportazione.
18. Il governo greco non ha contestato il contenuto di queste due lettere né nella sua presa di posizione al riguardo né in risposta ad un quesito della Corte su tale punto. Esso ha semplicemente indicato che si trattava di una presentazione parziale dell' impresa interessata. Nel corso dell' udienza, il governo greco ha del resto aggiunto che era significativo che la società Cargill non si fosse rivolta ai tribunali greci per ottenere giustizia. A mio parere, tale argomento non è sufficiente ad eliminare la mia convinzione che è basata sulle lettere di cui la Corte ha accettato la presentazione tardiva. E' importante a tal riguardo constatare che si tratta di fatti che si sono svolti con la partecipazione delle autorità greche, di modo che il contenuto delle lettere di cui trattasi può essere considerato confutato solo se lo Stato membro convenuto presentava argomenti fondati circa i dettagli controversi e esponeva un' altra versione dei fatti, producendo eventualmente i documenti corrispondenti (15).
19. Ne deriva che la censura della Commissione è fondata per quanto riguarda il caso della società Cargill, poiché la durata dell' infrazione fatta valere è in ogni ipotesi confermata da tale caso.
20. b) Del resto, le informazioni di cui dispongo giustificano, a mio parere, anche la conclusione che i fatti soprammenzionati non costituiscono un caso di specie isolato, ma un esempio che è caratteristico della prassi generale in Grecia nel corso del periodo controverso.
21. Per quanto riguarda gli interessi di fronte a cui ci troviamo, situazione che secondo la Commissione ha indotto la Grecia al comportamento incriminato, occorre rinviare al verbale della 36ª assemblea generale della KYDEP di cui ho avuto conoscenza tramite le cause C-35/88 (16) e C-32/89 (17) ed il cui contenuto, come risulta dal documento presentato dalla Commissione non è stato contestato. Da tale verbale risulta che la KYDEP era tenuta, indipendentemente dai quantitativi che essa aveva raccolto, a mettere a disposizione i quantitativi necessari per soddisfare la domanda nazionale, ma che d' altra parte i commercianti di cereali privati potevano offrire ai produttori, alla data di cui trattasi (a decorrere dal mese di settembre), prezzi più elevati rispetto alla KYDEP poiché essi esportavano a prezzi ancora più elevati tutti i quantitativi acquistati. La Corte di giustizia ha constatato nelle cause C-35/88 e C-32/89 che, a decorrere da gennaio 1981, lo Stato greco compensava le perdite subite dalla KYDEP a causa dei suoi interventi sul mercato dei cereali; i prezzi di acquisto e di vendita della KYDEP erano così fissati dalle autorità greche (18). Anche se si intendeva non aumentare il prezzo di vendita, in particolare prendendo in considerazione gli allevatori greci di bestiame, vi era interesse, nella situazione descritta, ad ostacolare la domanda di prezzi più elevati collegata alle operazioni di esportazione delle imprese commerciali private. Si sarebbe dovuto, se no, aumentare il prezzo di acquisto, il che, se non vi fosse stata modifica del prezzo di vendita, avrebbe accresciuto la necessità della KYDEP di versamenti compensativi dello Stato o, se non vi fosse stata modifica del prezzo di acquisto, la funzione della KYDEP consistente in un obbligo di fornitura sarebbe stata rimessa in discussione. Infine, se vi fosse stato contemporaneamente aumento del prezzo di acquisto e del prezzo di vendita, l' obiettivo degli interventi a prezzi fissati dallo Stato, cioè il sostegno agli allevatori greci di bestiame (19), sarebbe stato messo in pericolo.
22. Tenuto conto di tale situazione, non è importante, a mio parere, accertare se, come pensa la Commissione, la KYDEP avesse interesse ad effettuare esportazioni al posto degli operatori economici privati (per utilizzare essa stessa, ad esempio, le differenze di prezzo tra il granoturco greco e il granoturco importato). Non è nemmeno importante accertare se la situazione che ho appena descritto si sia aggravata durante il periodo controverso in ragione di una svalutazione della dracma il 19 ottobre 1985: la Repubblica ellenica intende trarre da tale data l' idea che apparentemente non vi era alcun interesse specifico ad ostacolare le esportazioni.
23. La procedura di visto da parte del dipartimento di controllo delle esportazioni della Banca di Grecia, che, secondo la Commissione, è stata utilizzata per ostacolare le esportazioni di granoturco durante il periodo controverso, non può essere spiegata in maniera soddisfacente né invocando il controllo dei cambi né in virtù degli altri aspetti che il governo greco ha indicato come giustificazione nella presente controversia.
24. Per quanto riguarda innanzitutto il controllo dei cambi, quest' ultimo era già garantito dalla procedura secondo cui la banca commerciale interessata confermava con un visto la regolarità della transazione relativamente alla normativa in materia di cambi. A ciò corrisponde il fatto, sul quale la Commissione richiama giustamente l' attenzione, che nella fattispecie per la procedura controversa non era competente un servizio specializzato in materia di divise presso la Banca di Grecia, ma il dipartimento di controllo delle esportazioni di tale banca.
25. Per tale motivo lo Stato membro convenuto non ha invocato motivi collegati al controllo dei cambi per giustificare la procedura di cui trattasi, ma ha fatto presente che tale procedura serviva a migliorare il controllo statistico nonché il controllo dei movimenti delle merci. Tali motivi non privano di fondamento le censure formulate dalla Commissione. Per quanto riguarda il controllo statistico, una dichiarazione semplice di esportazione sarebbe stata sufficiente ad assicurarlo, senza che fosse necessario un visto, dalla concessione del quale dipendeva la possibilità di esportare. L' argomento basato sul controllo dei movimenti delle merci può essere compreso in due maniere: o si trattava di esigenze statistiche, nel qual caso le considerazioni esposte sopra si applicano anche a tal riguardo, o ciò significa che tale procedura debba creare la possibilità di ostacolare le esportazioni, eventualmente, il che non fa che confermare la censura formulata dalla Commissione.
26. Il fatto che gli articoli tratti dai giornali Ta Nea (7 novembre 1985) e To Kerdos (8 novembre 1985), che la Commissione ha citato in un primo tempo e presentato successivamente dinanzi alla Corte, menzionino una dichiarazione pubblica del ministro del Commercio, secondo cui le esportazioni sono vietate con effetto dal 2 settembre 1989, si pone in generale a favore dell' esattezza degli argomenti della Commissione. Inoltre dall' articolo del giornale Ta Nea, presentato dinanzi alla Corte, risulta che la Banca di Grecia era ritenuta essere stata incaricata dell' applicazione del divieto. Benché lo Stato membro convenuto avesse indicato che il ministro del Commercio non aveva instaurato alcun divieto di esportazione, esso non ha tuttavia cercato di spiegare come la stampa fosse pervenuta a considerare questi propositi, nell' insieme concordanti (20). Lo Stato membro convenuto si è limitato per contro a due osservazioni. Innanzitutto ha messo in dubbio in generale la credibilità delle dichiarazioni menzionate nella stampa; esso indica, d' altra parte - in risposta all' argomento della Commissione, secondo cui pressioni sarebbero state esercitate sul ministro dell' Agricoltura per costringerlo ad imporre tale divieto di esportazione -, che il ministro dell' Agricoltura non era competente a prendere una tale decisione, o ancora che gli argomenti presentati dalla Commissione non provano che il ministro del Commercio avesse adottato il provvedimento controverso.
27. La Repubblica ellenica ha presentato nel corso della fase precontenziosa del procedimento e dinanzi alla Corte una serie di indicazioni e di documenti al fine di confutare gli addebiti della Commissione nel loro insieme, cioè:
- una tabella relativa alle domande di concessione di visti presentati nel 1986;
- indicazioni sul peso totale dei quantitativi di granoturco esportati da imprese commerciali durante il periodo controverso e dalla KYDEP (circa 69 000 tonnellate);
- indicazioni sui quantitativi esportati rispettivamente da imprese private e dalla KYDEP nel corso di tutto il 1985;
- indicazioni sui quantitativi prodotti rispettivamente nel 1984 e nel 1985 in Grecia;
- documenti relativi alle tre esportazioni effettuate dalla KYDEP nel corso del periodo controverso sulla base dei visti concessi prima di tale periodo;
- (nell' ambito della controreplica ed in risposta ad un quesito della Corte di giustizia) una tabella (21) relativa alle esportazioni effettuate durante il periodo controverso da imprese commerciali private, senza indicazione della data in cui i visti sono stati in ogni caso richiesti o concessi.
28. Per quanto riguarda quest' ultimo punto, occorre fare un' ulteriore osservazione. La tabella presentata dal governo greco indica tre operazioni di esportazione di cui due sono state effettuate dalla società Cargill, relativa in ogni caso a 5 500 tonnellate (14 ottobre 1985), nonché un' altra esportazione effettuata dall' impresa Kadinopoulos relativa a 20 000 tonnellate (27 settembre 1985). Per quanto riguarda la società Cargill, non dispongo di alcun argomento che indichi che le due esportazioni già menzionate si basano su visti che sono stati concessi durante il periodo controverso. Per contro, i documenti presentati dalla Commissione nell' ambito della risposta ai quesiti posti alla Corte di giustizia - le copie di una lettera indirizzata dalla società Cargill alla Commissione il 23 aprile 1990 e delle dichiarazioni/fatture per il periodo controverso - si pongono piuttosto a favore dell' idea che i visti sono stati concessi in ogni caso il 16 agosto 1985. Per quanto riguarda l' impresa Kadinopoulos, la Commissione aveva richiamato l' attenzione, nella sua lettera di messa in mora e - dinanzi alla Corte di giustizia - presentando estratti di giornali, sul fatto che l' impresa aveva ottenuto "per errore", il 27 settembre 1985, un visto rilasciato da una filiale della Banca di Grecia per una certa esportazione di granoturco, ma che le autorità greche le hanno chiesto di non farne uso e che essa non ne ha fatto uso. Tale circostanza potrebbe tutt' al più essere considerata come un elemento a discarico per la convenuta, se essa avesse dichiarato che l' esportazione del 27 settembre 1985 era stata effettuata sulla base del visto rilasciato quello stesso giorno. Tuttavia, il governo ellenico si è limitato, in risposta ad un quesito posto esplicitamente dalla Corte, ad indicare che non sapeva se si trattasse della stessa operazione. Nessun altro elemento del fascicolo si pone a favore di una identità delle due operazioni, al di fuori di un' indicazione (tardiva) del governo ellenico all' udienza che si pone tutt' al più a favore del fatto che il visto soprammenzionato del 27 settembre 1985 si riferiva anch' esso ad un quantitativo di 20 000 tonnellate, il che, di conseguenza, non consente nemmeno una identificazione chiara.
29. Nessuna delle indicazioni e nessuno dei documenti elencati precedentemente è tale da pregiudicare il valore probatorio degli indizi presentati dalla Commissione. Tale constatazione è tanto più importante in quanto, a conclusione della fase scritta del procedimento, la Commissione ha esplicitamente invitato lo Stato membro convenuto a presentare una tabella relativa a tutte le domande di visti presentate durante il periodo controverso nonché le indicazioni sul trattamento di queste domande ventilate secondo gli operatori economici, le date di presentazione della domanda e di decisione sulla domanda, i quantitativi e i luoghi di destinazione; ora, il governo greco non ha risposto a tale quesito e non ha solo mostrato così una mancanza di collaborazione con gli organi comunitari, ma non ha nemmeno fatto uso delle possibilità ad esso offerte di difendersi in maniera efficace.
C - Conclusione
30. Per tutti questi motivi, vi propongo di:
"1) dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art. 34 del Trattato CEE e del regolamento (CEE) n. 2727/75 limitando e vietando le esportazioni di granoturco verso altri Stati membri da parte dei privati nel corso dell' autunno (settembre-dicembre) 1985;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese ai sensi dell' art. 69 del regolamento di procedura della Corte".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) Sulla censura presentata nel corso dell' udienza pubblica relativo alla violazione dell' art. 5 del Trattato CEE, v., anche, al punto 5.
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), come è stato modificato successivamente.
(3) Sentenza 29 novembre 1989, Commissione / Grecia (causa C-281/87, Racc. pag. 4015); sentenza 12 luglio 1990, Commissione / Grecia (causa C-35/88, Racc. pag. I-3125); sentenza 19 marzo 1991, Commissione / Grecia (causa C-32/89, Racc. pag. I-1321).
(4) V., al riguardo, sentenza 25 settembre 1979, Commissione / Francia, in particolare punto 3 della motivazione (causa 232/78, Racc. pag. 2729).
(5) Sentenza 10 marzo 1987, Commissione / Repubblica italiana, punto 7 della motivazione (Racc. pag. 1039).
(6) V., sulla problematica soprammenzionata, le mie conclusioni 28 gennaio 1986 nella causa 103/84, Commissione / Repubblica italiana (Racc. 1986, pag. 1759, in particolare pag. 1761); 13 gennaio 1988 nella causa 240/86, Commissione / Repubblica ellenica (Racc. 1988, pag. 1835, in particolare pag. 1843); 13 marzo 1991 nella causa C-247/89, Commissione / Repubblica portoghese, sentenza 11 luglio 1991, Racc. pag. I-0000.
(7) V. sentenza 11 luglio 1974, Procuratore del Re / Benoît e Gustave Dassonville, punto 5 della motivazione (causa 8/74, Racc. pag. 837).
(8) V. sentenza 8 novembre 1979, Groenveld / Produktschap voor Vee en Vles (causa 15/79, Racc. pag. 3409). Eccezion fatta per un caso in cui la Commissione suppone che la KYDEP sia stata in grado di esportare una certa quantità di granoturco al posto di un operatore economico privato, poiché la "licenza di esportazione corrispondente" era stata revocata poco prima a quest' ultimo, la Commissione non parte a quanto pare dall' idea che le esportazioni siano state (sistematicamente) trasferite dagli operatori economici privati alla KYDEP. In generale, essa indica solo che la KYDEP non incontrava ostacoli.
(9) V., ad esempio, sentenza 18 maggio 1977, Officier van Justitie / Beert van den Hazel (causa 111/76, Racc. pag. 901); sentenza 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board / Redmond (causa 83/78, Racc. pag. 2347); sentenza 16 dicembre 1986, Commissione / Repubblica ellenica (causa 124/85, Racc. pag. 3935); sentenza 22 settembre 1988, Commissione / Repubblica ellenica (causa 272/86, Racc. pag. 4875).
(10) V., sentenza soprammenzionata alla nota 9, nella causa 83/78, punto 57 della motivazione; sentenza soprammenzionata alla nota 3, nella causa C-35/88, punto 29 della motivazione.
(11) V., in tal senso, le sentenze nelle cause 83/78 e 272/86 (soprammenzionate nota 9); la Corte ha lasciato insoluto tale problema in una sentenza recente 19 marzo 1991, Repubblica ellenica / Commissione, punto 13 della motivazione (causa C-205/89, Racc. pag. I-1361).
(12) V. secondo paragrafo della nota 8.
(13) V. le sentenze essenziali 25 maggio 1982, Commissione / Paesi Bassi (cause riunite 96/81 e 97/81, Racc. pag. 1791 e in particolare pag. 1819); confermate in ultimo luogo nella sentenza 31 gennaio 1991, Commissione / Francia, punto 25 della motivazione (causa C-244/89, Racc. pag. I-163).
(14) Si tratta qui probabilmente del visto controverso. Ad un quesito in tal senso della Corte di giustizia, il governo greco ha infatti risposto, senza essere contraddetto, che, per le esportazioni, nessun' altra autorizzazione amministrativa diversa dal visto relativo alla dichiarazione/fattura era necessaria.
(15) V., in un caso analogo, la sentenza 22 settembre 1988 nella causa 272/86 (soprammenzionata alla nota 9), punto 21 della motivazione.
(16) Sentenza 12 luglio 1990 (soprammenzionata nota 3), punto 20 della motivazione.
(17) Sentenza 19 marzo 1991 (soprammenzionata nota 3), punti 13 e seguenti della motivazione.
(18) V. sentenza 12 luglio 1990 nella causa C-35/88 (soprammenzionata nota 3), punti 22-25 della motivazione; sentenza 19 marzo 1991 nella causa C-32/89 (soprammenzionata nota 3), punti 15 e 16 della motivazione.
(19) V. gli argomenti non contestati presentati alla pagina 10 del ricorso dove si indica che la KYDEP alimenta il mercato di granoturco sovvenzionato.
(20) V., in tal senso, l' art. presentato dalla Commissione tratto dal giornale I Vradyni del 6 novembre 1985.
(21) Che ha tuttavia già annunciato nel controricorso.
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