Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 20 marzo 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GOURMETTERIE VAN DEN BURG BV. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOGE RAAD - PAESI BASSI. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DIVIETO D'IMPORTAZIONE DI UCCELLI. - CAUSA C-169/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02143
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :
"Se il divieto, vigente nei Paesi Bassi in forza dell' art . 7 della Vogelwet del 1936, di importare e di detenere pernici bianche di Scozia ( 1 ) cacciate e quindi uccise nel Regno Unito senza infrangere il diritto ivi vigente possa essere considerato un divieto giustificato da motivi di tutela della salute e della vita degli animali ai sensi dell' art . 36 del Trattato CEE tenuto conto di quanto segue :
da una parte, per le pernici bianche di Scozia, menzionate nell' allegato III/1 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, come specie di uccello 'Lagopus lagopus scoticus' , vige l' eccezione contemplata dall' art . 6, n . 2, della direttiva;
d' altra parte, il divieto sancito dall' art . 7 della Vogelwet mira alla salvaguardia del patrimonio aviario ed in particolare alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico in Europa, salvo eccezioni, nelle quali però le pernici bianche di Scozia non rientrano ".
Antefatti e norme pertinenti
2 . Lo Hoge Raad der Nederlanden ( in prosieguo : il "giudice di rinvio ") ha sottoposto alla Corte di giustizia la suddetta questione sull' interpretazione dell' art . 36 del Trattato CEE nell' ambito del procedimento penale promosso contro la Gourmetterie Van den Burg BV ( in prosieguo : l' "impresa "), con sede all' Aja .
L' impresa è un esercizio commerciale che vende pollame e selvaggina . Nel dicembre 1984 veniva redatto un verbale a suo carico perché offriva in vendita pernici bianche di Scozia morte provenienti dal Regno Unito . L' impresa veniva perseguita penalmente poiché, in ossequio alla "Vogelwet 1936" in vigore nei Paesi Bassi - una legge quindi di gran lunga precedente all' entrata in vigore del Trattato CEE - le pernici bianche di Scozia sono considerate "animali protetti ". Ai sensi dell' art . 1, n . 2, della suddetta Vogelwet del 1936, per "uccelli protetti" s' intendono : "tutti gli uccelli appartenenti ad una delle specie selvatiche viventi in Europa, ad eccezione dei piccioni domestici, dei cigni domestici e degli uccelli menzionati nell' art . 2 della Jachtwet ". L' art . 5 della Vogelwet del 1936 vieta "di uccidere, di tentare di uccidere, di catturare o di tentare di catturare uccelli protetti ". L' art . 7 dispone che "è vietato possedere, chiedere di acquistare, acquistare, porre in vendita, vendere, fornire, trasportare, proporre di trasportare, importare, far transitare o esportare uccelli protetti ". A norma dell' art . 28 le violazioni di detti divieti sono perseguibili penalmente .
La parte nella causa principale e la Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non contestano che questa specie di uccelli non esiste nei Paesi Bassi . Essa non viene neanche citata nell' art . 2 della Jachtwet . Questa situazione comporta un' anomalia : tutte le specie viventi allo stato selvatico in Europa ( che si tratti o no di uccelli minacciati di estinzione o di uccelli migratori ) sono protetti dalla Vogelwet 1936; unicamente per la specie vivente nei Paesi Bassi la Jachtwet contempla un' eventuale autorizzazione di caccia .
3 . Una pertinente normativa di diritto comunitario potrebbe essere fornita dalla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, riguardante la conservazione degli uccelli selvatici ( in prosieguo : la "direttiva sugli uccelli ") ( 2 ). Nel terzo punto del preambolo relativo agli uccelli migratori viventi allo stato selvatico la direttiva dispone che essi costituiscono un patrimonio comune degli Stati membri .
Questa direttiva sugli uccelli impone agli Stati membri diversi obblighi per varie specie di uccelli . La pernice bianca di Scozia è menzionata negli allegati II/1 e III/1 . Ciò significa che vari articoli della direttiva sono ad essa applicabili . In forza dell' art . 6, n . 2, "la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l' offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall' uccello, facilmente riconoscibili" non sono vietati qualora gli uccelli elencati nell' allegato II/1 siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati . Ciò a differenza degli uccelli elencati nell' allegato III/2 per i quali vige un divieto di vendita ai sensi dell' art . 6, n . 1 .
Per stabilire se una pernice bianca di Scozia sia stata in modo lecito uccisa o catturata o altrimenti legittimamente acquistata si deve far riferimento all' art . 7, nn . 1 e 2, che recitano come segue :
"1 . In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell' allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale . Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione .
2 . Le specie dell' allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva ".
Come è stato rilevato nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, in base alle disposizioni della direttiva non si può concludere che sussisterebbe il divieto di uccidere e/o di vendere le pernici bianche di Scozia . Vi è però l' art . 14 della direttiva, che è così redatto :
"Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva ".
In concreto, il giudice di rinvio ritiene che il Regno Unito non abbia adottato misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva . Per quanto riguarda il divieto olandese di vendita e d' importazione, esso è considerato dalla Commissione una "misura di protezione più rigorosa" ai sensi dell' art . 14 . Questa valutazione si basa sull' idea secondo cui il sistema della direttiva sugli uccelli consente misure di protezione precedenti all' adozione della direttiva al pari di misure miranti a tutelare uccelli che non vivono o non migrano sul territorio dello Stato membro interessato ( 3 ). Anche se così fosse ( 4 ), tali misure ( non armonizzate ) devono rispettare quanto prescritto dagli artt . 30 e 36, come giustamente si presume nella questione pregiudiziale ( 5 ).
4 . Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 3 dicembre 1982, n . 3626 ( 6 ), ha stabilito norme relative all' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione : si tratta della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 di cui una copia figura nell' allegato A di detto regolamento ( 7 ).
Non vi è alcun dubbio che la pernice bianca di Scozia non rientra né nell' applicazione del suddetto regolamento né in quella del Trattato poiché questa specie non figura in nessuno dei vari allegati della convenzione; peraltro è pacifico che l' uccello di cui trattasi non è "minacciato ". In altri termini, nessuno pone in dubbio l' esaustività degli allegati, almeno per quanto riguarda ( l' assenza di ) la specie considerata .
Tuttavia, il citato regolamento può essere rilevante nel caso di specie in quanto l' art . 15, n . 3, dello stesso dispone quanto segue :
"Per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante, gli Stati membri possono prendere, per le specie non contemplate dal presente regolamento, misure analoghe a quelle in esso previste ".
Orbene, l' art . 15, n . 1, stabilisce che :
"Per quanto riguarda le specie a cui si applica il presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi, in osservanza del Trattato, in particolare dell' art . 36 :
a ) miglioramento delle condizioni di sopravvivenza
degli esemplari vivi nei paesi destinatari;
b ) conservazione delle specie indigene;
c ) conservazione di una specie o di una popolazione di
una specie nel paese d' origine ".
Pertanto si può sostenere - come ha fatto la Commissione nelle sue osservazioni e l' avvocato generale dello Hoge Raad nelle conclusioni che hanno accompagnato la sentenza di rinvio - che i Paesi Bassi avrebbero potuto adottare "misure analoghe" ai sensi dell' art . 15 del regolamento n . 3626/82 per quanto riguarda una specie non minacciata quale la specie delle pernici bianche di Scozia nel Regno Unito . La compatibilità di dette misure col Trattato, e in particolare coll' art . 36, al quale necessariamente un regolamento non può derogare e cui del resto l' art . 15 espressamente si riferisce costituisce quindi l' oggetto dalla questione pregiudiziale come si è già rilevato .
Valutazione con riguardo all' art . 36
5 . Il giudice di rinvio premette che la disposizione di cui trattasi contenuta nella Vogelwet olandese del 1936, che istituisce un divieto assoluto d' importazione, è una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione . Del resto, questa premessa non è stata neanche contestata nelle osservazioni presentate alla Corte ( 8 ). Peraltro, questa disposizione non può essere giustificata con riguardo ad una "rule of reason" derivante dall' art . 30 del Trattato CEE poiché essa riguarda specificamente prodotti importati ( 9 ).
6 . Di conseguenza, la valutazione verte esclusivamente sull' applicabilità della deroga stabilita dall' art . 36, sotto il profilo della "salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali ". Dal preambolo e dall' art . 2 della legge (" interesse dell' avifauna ") emerge, a quanto sembra, che la Vogelwet del 1936 non mira a proteggere soltanto le specie di uccello rare o minacciate di estinzione, come è stato sostenuto dall' impresa nelle sue osservazioni, ma persegue il più ampio obiettivo della tutela dell' avifauna . Secondo la Commissione questo obiettivo rientra in uno degli interessi giuridici enunciati dall' art . 36, vale a dire quello della tutela della salute e della vita degli animali . A mio parere, questa tesi è corretta : l' art . 36 non effettua alcuna distinzione a seconda della specie degli animali . Al riguardo non dev' essere considerato rilevante il fatto che la pernice bianca di Scozia non costituisce una specie minacciata di estinzione ( 10 ).
7 . Un' importante questione è se l' art . 36 possa applicarsi anche in un caso come quello di specie in cui si tratta di una misura adottata da uno Stato membro per proteggere dalla caccia animali che non vivono nel suo territorio, ma in un altro Stato membro . Nella fattispecie è pacifico infatti che la pernice bianca di Scozia non vive nei Paesi Bassi .
La Commissione osserva che già dal testo dell' art . 36 si può dedurre che l' obiettivo della tutela della vita degli animali può riguardare tanto gli animali che non vivono nello Stato che adotta le misure di protezione quanto le specie di animali che effettivamente vi vivono . Personalmente non comprendo come da detto testo si possa ricavare un argomento a favore di questa o dell' altra concezione . E' vero che l' art . 36 non localizza espressamente nello Stato membro legiferante gli interessi da esso protetti . Tuttavia detto articolo - a quanto pare - non deve nemmeno essere inteso come un invito a legiferare per proteggere interessi ubicati in altri Stati membri . Peraltro una misura adottata unilateralmente da uno Stato membro riguardante la caccia di animali in un altro Stato membro non sembra a prima vista facilmente compatibile col principio della fiducia reciproca che gli Stati membri devono avere gli uni nei confronti degli altri quando attuano nel loro ordinamento una direttiva comunitaria ( vedasi in prosieguo, n . 10 ).
Non comprendo nemmeno il riferimento della Commissione al punto 45 della motivazione della sentenza 25 gennaio 1977, Bauhuis / Paesi Bassi ( causa 46/76, Racc . 1977, pag . 5 ), in cui la Corte avrebbe affermato che gli interessi enunciati nell' art . 36 possono essere situati anche in Stati membri diversi da quello che adotta la misura . A mio parere, la sentenza Bauhuis non contiene alcuna indicazione in tal senso . Anzi, nei vari punti della motivazione ( e segnatamente nei punti 27-30 ) la Corte afferma espressamente che un controllo veterinario imperativamente imposto da una direttiva allo Stato membro esportatore ( punto 27 ) non è una misura unilateralmente imposta da ciascuno Stato membro ma una misura resa obbligatoria e uniforme per tutti i prodotti di cui trattasi, qualunque sia lo Stato membro esportatore o importatore ( punto 28 ); pertanto non si tratta di una misura imposta da ciascun Stato membro solo per la tutela di un interesse nazionale, bensì di una misura imposta dal Consiglio nell' interesse generale della Comunità ( punto 29 ), di modo che tali controlli vanno considerati più come operazioni destinate ad agevolare la libera circolazione delle merci che come tasse di effetto equivalente ( punti 30 e 31 ). In base alla grande importanza attribuita dalla Corte al carattere comunitario della misura, sia per quanto riguarda la fonte giuridica ( direttiva ), sia per quanto attiene agli effetti ( uniformità ) e all' obiettivo ( favorire la libera circolazione delle merci ), giungo ad una conclusione che va piuttosto in senso contrario a quanto sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni .
La Commissione col suo ultimo argomento a favore dell' applicazione dell' art . 36 per la tutela di interessi interamente situati in altri Stati membri fa riferimento al "carattere transfrontaliero della protezione dell' avifauna", riconosciuto espressamente tanto dalla direttiva 79/409 quanto dalla Convenzione di Washington allegata al regolamento n . 3626/82 . Questo argomento inteso in senso stretto non si può basare sulle due suddette normative per la valutazione della causa di cui trattasi poiché nessuna di esse è direttamente efficace ma è applicabile solo in seguito ad un ampliamento della sfera d' applicazione delle stesse deciso da uno Stato membro . Tuttavia ritengo che lo stesso argomento sia sufficiente per ammettere che uno Stato membro possa far riferimento ad una preoccupazione per la vita degli animali in un altro Stato membro allo scopo di giustificare una restrizione della libera circolazione delle merci . E' però evidente che in tal caso i criteri della necessità e della proporzionalità, che esaminerò in seguito, devono essere esaminati con il consueto rigore . Nell' ambito di questo esame avrà importanza il fatto che nella fattispecie si tratta di un volatile che non è un uccello migratore .
8 . Si deve quindi esaminare se la misura stabilita dalla Vogelwet del 1936 sia giustificata ai sensi dell' art . 36 del Trattato CEE, vale a dire se costituisca per i Paesi Bassi una misura sproporzionata dell' obiettivo di tutela della vita della pernice bianca di Scozia che vive nel Regno Unito ( e che è stata trasportata nei Paesi Bassi solo morta ) ( 11 ).
Con riguardo all' art . 14 della direttiva sugli uccelli precedentemente citato ( nel n . 3 ), a tenore del quale gli Stati membri mantengono la facoltà di adottare misure di protezione più rigorose, la giurisprudenza qui pertinente è in primo luogo quella secondo cui le direttive di armonizzazione non possono ampliare la competenza residua attribuita agli Stati membri dall' art . 36 ( 12 ), ma possono per contro limitarla; ciò avviene maggiormente se l' armonizzazione è completa ( 13 ).
Nella giurisprudenza della Corte i criteri di necessità e di proporzionalità sono esaminati spesso contemporaneamente ( 14 ), nell' ambito di un' analisi strettamente imperniata sui fatti invocati a giustificazione e sulla situazione giuridica concreta . Per quanto riguarda l' esame del primo criterio si tratta di stabilire se sussista un nesso di necessità fra la misura adottata e il conseguimento dello scopo perseguito . Ciò implica altre cose : innanzitutto, che vi sia un nesso causale fra la misura adottata e lo scopo perseguito, vale a dire che la misura sia rilevante o pertinente e, inoltre, che per la misura considerata non vi sia un' alternativa meno restrittiva per la libera circolazione delle merci ( 15 ). Il secondo criterio riguarda l' esistenza di un rapporto di proporzionalità fra l' ostacolo posto in essere e l' obiettivo da esso perseguito e il conseguimento concreto di quest' ultimo .
9 . Per quanto riguarda la rilevanza o la pertinenza della misura, come si è già accennato ( nel n . 7 ), non si può escludere che tale criterio sia soddisfatto nelle circostanze del caso pendente dinanzi al giudice a quo . E' infatti possibile che il divieto d' importazione nei Paesi Bassi riduca la domanda di esemplari abbattuti della specie di uccello considerata provenienti dal Regno Unito e che si eserciti così un' influenza positiva sul patrimonio di detta specie nello Stato membro dove essa vive . In altri termini, è possibile che vi sia una certa causalità fra la misura e lo scopo perseguito .
Rimane il secondo aspetto dell' esame di necessità, vale a dire il criterio del mezzo alternativo meno restrittivo . La Commissione esamina questo criterio nelle sue osservazioni, e rileva che il fatto che la pernice bianca di Scozia non vive nei Paesi Bassi implica che il test di proporzionalità ( mi sembra più corretto parlare di test di necessità ) sia automaticamente positivo : l' unica misura concepibile che i Paesi Bassi possano adottare per un uccello che non vive nel suo territorio consisterebbe infatti nel divieto di importazione e di vendita .
Ho qualche dubbio a proposito di questo ragionamento della Commissione, cui all' udienza ha aderito il rappresentante del governo olandese . Il fatto che la pernice bianca di Scozia non è presente nei Paesi Bassi non può rendere inutile l' esame della necessità della misura . Ciò emerge già dalla giurisprudenza sul criterio di necessità in cui la Corte ha affermato che la necessità di adottare misure di protezione viene meno quando nel paese di esportazione vige un sistema giuridico che fornisce una tutela pari a quella esistente nel paese d' importazione . Questa giurisprudenza riguardava non soltanto misure per tutelare interessi situati interamente sul proprio territorio nazionale ( 16 ), ma anche un caso in cui una misura nazionale di protezione ( dell' ambiente ) riguardava interessi transfrontalieri ( 17 ) ( 18 ).
Ritengo però che per valutare la necessità nel caso di specie ci si debba basare soprattutto sulla disciplina della direttiva sulla conservazione degli uccelli . Nell' ambito di questa direttiva il Consiglio, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, ha stabilito che l' uccello di cui trattasi è tanto numeroso nelle regioni in cui vive che la caccia così come è disciplinata dallo Stato membro d' origine non presenta per esso alcun pericolo . In tale contesto d' armonizzazione un altro Stato membro deve poter far valere motivi estremamente importanti perché si possa ammettere che un divieto d' importazione, vale a dire una violazione del principio fondamentale della libera circolazione delle merci, costituisce sicuramente l' unica misura, o almeno la misura meno restrittiva per garantire la conservazione di una specie di uccelli che vive nel primo Stato membro . E' vero che la direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più rigorose; tuttavia siffatte misure devono essere adottate dallo Stato membro anche nel rispetto del criterio della reciproca fiducia nella legislazione degli altri Stati membri quando la misura considerata riguarda principalmente un interesse ubicato negli altri Stati membri .
Nella situazione di cui ci occupiamo, in cui non si tratta di una specie di uccello minacciata bensì di una specie che non vive nello Stato membro autore delle suddette misure, ritengo che nell' attuale contesto di cooperazione comunitaria il Regno dei Paesi Bassi disponga di una misura meno radicale . In concreto essa consiste nel raccogliere regolarmente, mediante le relazioni menzionate dall' art . 12 della direttiva sugli uccelli, informazioni sulla popolazione delle pernici bianche di Scozia e nel formulare successivamente - non appena necessario - proposte al comitato istituito dall' art . 16 allo scopo di far inserire questa specie, in conformità all' art . 15 ( vale a dire a maggioranza qualificata ), nell' allegato I della direttiva, in cui figurano le specie di uccelli minacciate . Questa soluzione mi sembra conforme al principio della reciproca fiducia attualmente vigente fra gli Stati membri più dell' avvalersi di una disposizione della Vogelwet del 1936 che è stata adottata in base ad una valutazione di interessi per la quale non si poteva ancora prendere in considerazione l' "acquis communautaire" e non si era nemmeno tenuto conto del punto di vista dello Stato membro in cui vive la specie di uccelli considerata . E' tanto più importante prendere in considerazione questo punto di vista in quanto, in occasione della valutazione degli interessi effettuata nei Paesi Bassi per quanto riguarda la specie di uccelli in esame, taluni interessi non possono essere presi in considerazione ( come, ad es ., l' opportunità della caccia per proteggere le piantagioni agricole ) ( 19 ), mentre è possibile che questi stessi interessi siano stati effettivamente presi in considerazione dallo Stato membro in cui vive il volatile di cui trattiamo .
Solo qualora risulti che questo mezzo alternativo meno restrittivo non fornisce alcuna soluzione uno Stato membro può prendere in considerazione una misura più rigorosa, ma anche in quest' ultimo caso occorre che sia provato che la misura adottata supera il test di proporzionalità di cui ora tratterò .
10 . Una misura che sia in rapporto di causalità con lo scopo da essa perseguito e per la quale non vi sia un mezzo alternativo meno restrittivo dev' essere inoltre esaminata alla luce del criterio di proporzionalità fra l' ostacolo che pone e l' obiettivo che persegue e/o il risultato con essa concretamente raggiunto . In base a questo criterio lo Stato membro può essere tenuto a rinunciare alla misura o ad accontentarsi di una misura meno efficace quando l' effetto restrittivo della misura sulla libera circolazione delle merci è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito o al concreto risultato ottenuto con la misura stessa .
La sentenza pronunciata il 20 settembre 1988 nella causa 302/86, Commissione / Danimarca ( 20 ), contiene un esempio d' applicazione di questo criterio . Questa sentenza, anche se verteva sulla valutazione di un motivo imperativo in base all' art . 30 del Trattato CEE, può tuttavia essere invocata nella fattispecie come precedente relativo al criterio di proporzionalità . Nella suddetta causa la Corte ha considerato che un sistema generalizzato di imballaggi riciclabili autorizzati per la birra e le bibite era giustificato dalla tutela dell' ambiente . Per contro, secondo la Corte, una seconda misura che consentiva anche imballaggi ( non metallici ) non autorizzati finché non fosse istituito un sistema autonomo di deposito e di restituzione, la quale però imponeva un limite di 3000 hl annui per produttore, non era giustificata ed era incompatibile con l' art . 30 poiché l' effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari era sproporzionato rispetto alla minore garanzia che siffatto proprio sistema di restituzione offre rispetto al sistema generale ( in cui tutti i depositi possono essere restituiti presso qualsiasi distributore di bevande ).
Del pari, la Corte ha considerato che per quanto riguarda misure per le quali era invocata la protezione della salute degli animali era sproporzionato premunirsi da rischi così remoti o di scarsa entità che non potevano più essere considerati reali ( 21 ).
L' applicazione della Vogelwet del 1936 di cui si tratta nella causa principale non mi sembra, in ogni caso, soddisfare il criterio di proporzionalità . L' ostacolo per gli scambi intracomunitari dovuto ad un divieto assoluto d' importazione nei Paesi Bassi è sproporzionato, a mio parere, rispetto al piccolo contributo che tale divieto - mediante la dissuasione di uccidere questo uccello nel Regno Unito - potrebbe fornire in concreto al conseguimento dell' obiettivo perseguito, vale a dire la conservazione di una specie di uccello non minacciata, obiettivo che non è posto in primo piano nel processo decisionale e nella normativa della Comunità . Ciò vale in particolare poiché la misura esaminata e il conseguente ostacolo per gli scambi intracomunitari mirano a tutelare un uccello che vive in un altro Stato membro e quindi in quanto la suddetta misura è destinata, in spregio del principio della reciproca fiducia, a produrre i suoi effetti anche nel territorio di questo altro Stato membro, ed inoltre è stata adottata in base ad una valutazione unilaterale di interessi : vale a dire, senza tener conto di altri interessi che forse possono richiedere o giustificare la caccia all' uccello di cui trattasi .
11 . In base a quanto precede, suggerisco di risolvere come segue la questione pregiudiziale :
"Gli articoli del Trattato CEE relativi alla libera circolazione delle merci devono essere interpretati nel senso che ostano all' applicazione di un divieto di smercio e di importazione vigente per tutti gli esemplari, anche morti, di una specie di uccello che non vive nello Stato membro legiferante, ma è diffuso in un altro Stato membro dove può essere ucciso senza violazione del diritto ivi vigente, in conformità alla classificazione della specie considerata nella categoria degli allegati II, parte 1, e III, parte 1, della direttiva 79/409/CEE, e in conformità alla normativa nazionale dell' altro Stato membro che si applica in forza della suddetta direttiva ".
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Lagopus lagopus scoticus . A parte questa citazione, conformemente alla terminologia usata nelle disposizioni di diritto comunitario, userò la denominazione "pernice bianca di Scozia ".
( 2 ) GU 1979, L 103, pag . 1 .
( 3 ) Né nelle osservazioni scritte né all' udienza è stato posto in dubbio il fatto che l' uccello considerato non è un uccello migratore all' interno del territorio della Comunità; vedasi Cramp & Simmons : Handbook of the Birds of Europe : the Middle East and North Africa, volume II, 1980, pag . 391, in particolare pag . 394 .
( 4 ) Nel testo dell' art . 14 della direttiva, appena citato, figura il verbo "prendere"; da ciò si potrebbe dedurre che detto testo fa riferimento unicamente a misure o a norme adottate recentemente, e non ad antiche norme o a misure mantenute in vigore .
( 5 ) Vedasi la giurisprudenza citata nella nota 12 .
( 6 ) GU 1982, L 384, pag . 1 .
( 7 ) Loc . cit . pag . 7 .
( 8 ) Per quanto riguarda la qualificazione di un divieto assoluto di smercio e di importazione di un prodotto come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, rinvio alla sentenza 23 febbraio 1988, Commissione / Francia, punto 7 della motivazione ( causa 216/84, Racc . 1988, pag . 793 ).
( 9 ) Ciò implica che nella fattispecie non si possa applicare la giurisprudenza della Corte secondo la quale la "protezione dell' ambiente" - nozione diversa dalla "tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali" ex art . 36, e talvolta più ampia di detta tutela - costituisce un interesse degno di tutela conformemente alla "rule of reason" ( v . sentenza 20 settembre 1988, Commissione / Danimarca, causa 302/86, Racc . pag . 4607, in cui si fa riferimento alla sentenza 7 febbraio 1985, ABDHU, causa 240/83, Racc . 1985, pag . 531 ). V . in prosieguo anche le note 10 e 11 .
( 10 ) La questione pregiudiziale riguarda esclusivamente l' art . 36 del Trattato CEE nella parte in cui si riferisce alla protezione della salute e della vita degli animali e quindi indirettamente alla protezione dell' ambiente . Interrogati all' udienza sul rapporto fra i due interessi degni di tutela ( protezione della salute e della vita e protezione dell' ambiente, enunciato ora come uno degli obiettivi dell' art . 100 A, n . 4, del Trattato CEE ), nessuna delle parti presenti ha chiesto che venisse effettuata una valutazione autonoma della misura olandese di cui trattasi dal punto di vista della protezione dell' ambiente . Tale valutazione si baserebbe sulla concezione secondo cui la protezione dell' ambiente è un motivo di giustificazione che già rientra nell' espressione "tutela della salute e della vita" di cui all' art . 36, oppure dev' essere aggiunto, ai sensi dell' art . 100 A, n . 4, all' elenco dei motivi di giustificazione ivi enunciati . Tuttavia, anche in tal caso, occorre che siano soddisfatti i criteri di cui all' art . 36, il che nella fattispecie non sembra che si verifichi, come risulta in seguito ( v . n . 10 ). Non è quindi necessario esaminare la portata dell' art . 36 in combinato disposto con l' art . 100 A, n . 4, dal punto di vista della protezione dell' ambiente . V . anche la nota 11 .
( 11 ) Da questa formulazione emerge che nella fattispecie la questione non sarebbe sostanzialmente diversa se l' interesse degno di tutela ai sensi dell' art . 36 non fosse la tutela della vita degli uccelli, ma la tutela dell' ambiente ( v . la nota precedente ): nel caso di una specie di uccello non minacciata e che non migra al di là delle frontiere nazionali, il motivo di giustificazione "tutela della vita degli animali", per il quale non si fa alcuna differenza a seconda dell' importanza più o meno grande per l' ambiente della specie di uccello considerata, mi sembra offrire lo spunto per considerazioni di tutela dell' ambiente di importanza almeno pari a quella di un motivo di giustificazione riguardante specificamente la tutela dell' ambiente .
( 12 ) Sentenza 20 maggio 1976, de Pepeijper, punto 32 della
motivazione ( causa 104/75, Racc . 1976, pag . 613 ).
( 13 ) Sentenza 30 novembre 1983, Van Bennekom, punto 35 della
motivazione ( causa 227/82, Racc . 1983, pag . 3883 ).
( 14 ) Vedasi ad es . la già citata sentenza nella causa 104/75, punti 21-22 della motivazione, e la sentenza 8 febbraio 1983, Commissione / Regno Unito, punto 16 della motivazione ( causa 124/81, Racc . 1983, pag . 203 ).
( 15 ) Vedasi ad es . la sentenza 22 marzo 1983, Commissione / Francia, punti 55-57 della motivazione ( causa 112/82, Racc . 1983, pag . 1013 ).
( 16 ) Sentenza 16 dicembre 1980, Fietje, punto 12 della motivazione, prima frase ( causa 27/80, Racc . 1980, pag . 3839 ), e 22 giugno 1982, Robertson, punto 12 della motivazione ( causa 220/81, Racc . 1982, pag . 2349 ).
( 17 ) Sentenza 10 marzo 1983, Inter-Huiles, punto 14 della motivazione, ultima frase ( causa 172/82, Racc . 1983, pag . 555 ).
( 18 ) Nello stesso senso di questo capoverso la nota di J.H . Jans a pié della sentenza del Nederlandse Raad van State Afdeling Rechtspraak, 20 marzo 1984, Milieu en Recht, 1985, pag . 86, in particolare pag . 89 .
( 19 ) Come ho già osservato precedentemente nel punto 2, in fine, sembra che non sia stata effettuata tale valutazione di interessi in quanto non sorge la questione se questo uccello possa essere cacciato nei Paesi Bassi .
( 20 ) Racc . 1988, pag . 4607 .
( 21 ) Vedasi la sentenza 31 gennaio 1984, Commissione / Regno Unito, punti 14-21 della motivazione ( causa 40/82, Racc . pag . 283 ). Ecco una sintesi del ragionamento della Corte : non era giustificato un divieto assoluto d' importazione per carni di pollame provenienti da Stati membri in cui si effettuava la vaccinazione di cui trattavasi poiché l' epizoozia era comparsa sempre di più raramente nella Comunità durante i sei anni precedenti e la vaccinazione praticata contro detta malattia, e che avrebbe potuto avere effetti negativi all' interno del territorio nazionale, non era praticata frequentemente sui polli . Vedasi soprattutto la fine del punto 18 della motivazione in cui la Corte ha affermato che i suoi giudizi erano basati sull' insussistenza, in talune categorie di casi, di qualsiasi rischio di infezione ( il corsivo è mio )
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