Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 20 novembre 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - MANCATA TRASPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA. - CAUSA C-240/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04853
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Commissione chiede la declaratoria, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti necessari per attuare la direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori dai rischi connessi ad un' esposizione all' amianto durante il lavoro (GU L 263, pag. 25).
2. L' art. 18 della direttiva dispone che:
"1 ) Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia la data del 1° gennaio 1987 è rinviata al 1° gennaio 1990 per quanto riguarda le attività estrattive dell' amianto.
2 ) Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".
3. La Commissione, non avendo ricevuto dalla Repubblica italiana alcuna comunicazione sul recepimento della suddetta direttiva, il 16 novembre 1987 inviava una lettera al governo italiano invitandolo a presentare le sue osservazioni ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE.
4. Il governo della Repubblica italiana rispondeva a detta lettera facendo riferimento a vari problemi interni sollevati dal recepimento della direttiva nel diritto italiano. Esso menzionava anche talune disposizioni del diritto italiano che, a suo avviso, garantivano la protezione dei lavoratori dall' amianto in attesa del recepimento della direttiva. Il 18 gennaio 1989 la Commissione emetteva un parere motivato, al quale il governo italiano non rispondeva. Il 31 luglio 1989 la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte. La Commissione ha espressamente escluso dall' ambito del ricorso i provvedimenti relativi alle attività estrattive dell' amianto poiché il periodo per l' adozione di tali provvedimenti non sarebbe scaduto fino al 1° gennaio 1990.
5. Nel controricorso il governo italiano fa nuovamente riferimento a talune disposizioni del diritto italiano volte a garantire la tutela dei lavoratori dai rischi dell' amianto. Esso ammette, tuttavia, che è necessaria un' ulteriore normativa per attuare pienamente la direttiva. Esso afferma che un disegno di legge è all' esame della Camera dei deputati allo scopo di delegare all' esecutivo il potere di adottare norme per recepire varie direttive, fra cui la direttiva 83/477.
6. Il rappresentante del governo italiano ha fornito altre informazioni all' udienza di oggi. Tuttavia, dalle memorie scritte del governo italiano e dalle osservazioni orali dello stesso emerge che non viene contestata la mancata attuazione della direttiva. Inoltre, come la Corte ha ripetutamente affermato, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi prescritti dal diritto comunitario.
7. Concludo pertanto che la Corte deve dichiarare che, non avendo adottato entro il 1° gennaio 1987 i provvedimenti necessari per attuare la direttiva del Consiglio 83/477/CEE, diversi dai provvedimenti relativi alle attività estrattive dell' amianto, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE. La Repubblica italiana dev' essere condannata alle spese, a norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(*) Lingua originale: l' inglese.
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