Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 12 giugno 1991. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO AD IMPRESE DEL SETTORE DELL'ALLUMINIO - CONFERIMENTI DI CAPITALI. - CAUSA C-261/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04437
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Col presente ricorso il governo italiano chiede, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 24 maggio 1989, 90/224/CEE, relativa agli aiuti erogati dal governo italiano a Aluminia e Comsal, imprese appartenenti al settore pubblico dell' alluminio (1) (in prosieguo: la "decisione impugnata"). La decisione impugnata è basata sull' art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato CEE e così recita:
"Articolo 1
I due aiuti sotto forma di prestiti senza interesse, convertibili in capitale, ammontanti rispettivamente a 70 miliardi di lire e a 30 miliardi di lire che il governo italiano ha concesso alle imprese Aluminia e Comsal sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE poiché sono stati concessi in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE nonché in violazione delle condizioni stabilite dalla decisione della Commissione del 17 dicembre 1986.
Il governo italiano è tenuto a sopprimere gli aiuti in questione e ad esigerne il rimborso da parte delle imprese beneficiarie.
Il governo italiano non è autorizzato a convertire in capitale i due prestiti di 70 miliardi di lire e di 30 miliardi di lire.
Articolo 2
Il governo italiano comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, i provvedimenti che esso ha adottato per conformarsi alla decisione stessa.
(...)".
A sostegno della sua azione per l' annullamento il governo italiano, nel ricorso e nella replica, sostiene anzitutto che gli interventi finanziari che costituiscono oggetto della presente causa rientrano tra gli aiuti autorizzati nella decisione della Commissione 17 dicembre 1986, in secondo luogo, che a torto la Commissione nella decisione impugnata ha considerato questi interventi come aiuti di Stato ai sensi dell' art 92, n. 1, e, in terzo luogo, che la decisione è insufficientemente motivata, in quanto la Commissione non ha verificato se fossero soddisfatte le condizioni di deroga al divieto di aiuti concessi dagli Stati di cui all' art. 92, n. 3, lett. c). All' udienza il governo italiano ha rinunciato al primo dei mezzi menzionati. Neanche io mi occuperò di tale mezzo.
Qui di seguito, dopo una breve illustrazione degli antefatti (nn. 2-4), mi occuperò innanzitutto della questione se i prestiti senza interesse, convertibili in capitale, concessi ad Aluminia e Comsal nel 1987 siano in effetti da considerare aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, come sostiene la Commissione nella decisione impugnata (nn. 5-13). Successivamente mi occuperò della questione se la decisione impugnata sia insufficientemente motivata in quanto la Commissione non ha verificato se fossero soddisfatte le condizioni di deroga al divieto di aiuti concessi dagli Stati di cui all' art. 92, n. 3, lett. c) (nn. 14-16).
Antefatti
2. Al fine del risanamento economico dell' industria pubblica dell' alluminio in crisi il governo italiano, nella prima metà degli anni ottanta, elaborava un piano per la ristrutturazione di tale industria. Questo piano di ristrutturazione (in prosieguo: il "piano alluminio") prevedeva per il periodo 1983-1988 aiuti per l' ammontare di 1 445 miliardi di LIT sotto forma di apporto di nuovo capitale, sovvenzioni e prestiti corredati di agevolazioni in conto interessi. Relativamente a questi aiuti la Commissione in data 5 dicembre 1984 e, rispettivamente, 20 novembre 1985 avviava la procedura di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato CEE. La Commissione tra l' altro riteneva che l' ammontare dell' aiuto previsto eccedesse in modo significativo il fabbisogno del piano alluminio (2). Dopo che il governo italiano aveva apportato una serie di modifiche al piano alluminio ed in particolare aveva accettato di ridurre di 200 miliardi di LIT l' aiuto previsto sotto forma di apporto di nuovo capitale (3), la Commissione con decisione 17 dicembre 1986 (notificata al governo italiano con lettera 13 gennaio 1987) decideva di concludere le procedure avviate nel 1984 e 1985. Essa autorizzava al riguardo aiuti per l' ammontare di 989 miliardi di LIT sotto forma di apporto di capitale e 400 miliardi di LIT sotto forma di prestito corredato di un' agevolazione in conto interessi, per le attività dell' EFIM nel settore dell' alluminio (4). Essa autorizzava anche sovvenzioni per complessivi 48,1 miliardi di LIT e un prestito agevolato di 7,9 miliardi di LIT allo stabilimento di fusione di Bolzano, anch' esso di proprietà dello Stato (5). La Commissione autorizzava tuttavia questi aiuti previsti nel piano alluminio (1983-1988) solo alla condizione, posta nella decisione 17 dicembre 1986, che il governo italiano non erogasse all' industria pubblica dell' alluminio alcun nuovo aiuto, sotto qualsiasi forma, sino alla fine del 1988.
3. Il 18 settembre 1987 il governo italiano (con deliberazione del CIPE) (6) incaricava l' EFIM di concedere alle sue due società, Aluminia e Comsal, entrambe imprese pubbliche operanti nel settore dell' alluminio, prestiti per 100 miliardi di LIT (7).
Questi prestiti non sono stati previamente notificati dal governo italiano alla Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE. Solo in risposta ad un' esplicita richiesta della Commissione il governo italiano con lettera 28 marzo 1988 le forniva chiarimenti sull' ammontare dei prestiti e sulle loro modalità. In questa lettera il governo italiano poneva l' accento soprattutto sul fatto che i due prestiti erano destinati al finanziamento di investimenti: il prestito all' Aluminia per l' ammontare di 70 miliardi di LIT era destinato al finanziamento di investimenti di ammodernamento, mentre il prestito alla Comsal per l' ammontare di 30 miliardi di LIT era destinato al finanziamento di investimenti per l' ampliamento e la diversificazione della produzione. Inoltre il governo italiano comunicava alla Commissione che i prestiti comportavano un periodo di grazia di quattro anni e sarebbero stati rimborsati nel periodo dal 1991 al 1994 (8). Gli interessi su entrambi i prestiti e il rimborso del capitale erano a carico dello Stato, di modo che i prestiti venivano ad ogni singola scadenza convertiti in capitale azionario proprio dell' EFIM (9).
4. In base a quanto sopra e a seguito di informazioni ottenute da fonti pubbliche la Commissione nel settembre 1988 decideva di avviare, relativamente ai prestiti, le procedure di cui all' art. 93, n. 2. La Commissione riteneva che il pagamento di tutti gli interessi da parte dello Stato costituisse un caso lampante di aiuto di Stato (10) e che la conversione di entrambi i prestiti in capitale rappresentasse un apporto di capitale che a seconda delle circostanze poteva contenere elementi configurabili come aiuto statale (11). Il 24 maggio 1989 la procedura di cui all' art. 93, n. 2, si concludeva con la decisione impugnata nella presente causa. Come risulta dalle parti già menzionate della decisione impugnata, la Commissione riteneva che i prestiti di cui trattasi in effetti costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune in quanto non notificati previamente alla Commissione e concessi in violazione delle condizioni stabilite dalla decisione 17 dicembre 1986 ed in particolare delle condizioni di non concedere altri aiuti sotto qualsiasi forma sino alla fine del 1988 (12). Essa ingiungeva al governo italiano di sopprimere gli aiuti concessi alle imprese beneficiarie, Aluminia e Comsal (13), e vietava esplicitamente di convertire i prestiti in capitale (14).
Se i prestiti di cui trattasi costituiscano aiuti concessi dagli Stati ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE
5. A sostegno del suo ricorso per annullamento della decisione impugnata il governo italiano deduce che la Commissione ha motivato in modo insufficiente ed erroneo l' affermazione che i prestiti senza interessi, convertibili in capitale, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE. Il governo italiano fa presente in particolare che la Commissione nella sua valutazione dei prestiti di cui trattasi ha preso in considerazione solo la situazione molto critica dal punto di vista finanziario ed economico delle imprese beneficiarie nel periodo 1985-1987 e non ha tenuto conto dei risultati registrati nel 1988 (15). Il governo italiano addebita alla Commissione anche di non aver tenuto conto nella valutazione dei prestiti del fatto che essi non erano destinati a coprire le perdite subite ma, come già detto, a finanziare investimenti. Nel caso dell' Aluminia gli investimenti erano diretti all' ammodernamento della produzione e rientravano nel piano alluminio autorizzato dalla Commissione. Nel caso della Comsal gli investimenti erano diretti all' ammodernamento, all' ampliamento e alla diversificazione della produzione e rientravano nel piano di ristrutturazione specificamente elaborato per questa impresa (16).
Secondo il governo italiano la Commissione, non avendo tenuto conto di questi dati di fatto, è pervenuta ingiustamente alla conclusione che un "investitore privato" non avrebbe concesso i prestiti, i quali costituiscono quindi aiuto di Stato.
6. Inoltre il governo italiano sostiene che il criterio utilizzato dalla Commissione della "possibilità per le imprese beneficiarie interessate di procurarsi le somme sul mercato privato dei capitali" è incompatibile con il principio, che discende dall' art. 222 del Trattato CEE, della parità di trattamento fra le imprese pubbliche e private. Il governo italiano fa presente che imprese private appartenenti ad un gruppo importante non devono necessariamente cercare nuovi mezzi sul mercato dei capitali, ma "possono" far ricorso ai mezzi finanziari del gruppo. Applicando il criterio soprammenzionato si sottopongono - così il governo italiano - le imprese pubbliche appartenenti ad un gruppo importante ad una "prova" alla quale non vengono sottoposte imprese private che fanno parte di un gruppo importante, e non viene rispettato il principio di parità di trattamento.
7. Quest' ultima affermazione è basata, a mio parere, su un' erronea concezione di tale criterio. Come la Corte ha dichiarato con termini molto chiari nelle sentenze Meura e Boch II ed ha poi confermato nella giurisprudenza successiva, il criterio basato sulla "possibilità per l' impresa di procurarsi le somme in questione sul mercato privato dei capitali" comporta che in particolare "si deve valutare se, in circostanze analoghe (quali quelle in cui lo Stato apporta nuovo capitale), un socio privato avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere" (17). Il criterio soprammenzionato coincide quindi con quello dell' "investitore privato". Nella recente sentenza 21 marzo 1991, Alfa Romeo, causa C-305/89, la Corte ha chiarito il criterio dell' investitore privato. Il comportamento dell' investitore privato, cui deve essere raffrontato il comportamento dell' investitore pubblico, è propriamente quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale di dimensioni uguali alla holding pubblica di cui trattasi, che persegue una politica strutturale, globale o settoriale ed è guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (punti 19 e 20 della motivazione) (18). La Corte rileva chiaramente che la Commissione, applicando tale criterio, non ha contravvenuto all' art. 222 del Trattato CEE (punto 24 della motivazione).
8. Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, e come giustamente sottolinea la Commissione nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, non ha di per sé alcuna rilevanza nella valutazione della natura di aiuti dei prestiti considerati il fatto che siano destinati a finanziare investimenti o rientrino nell' ambito di un piano di ristrutturazione. Ciò che importa è accertare se un investitore privato avrebbe conferito nuovo capitale - nella fattispecie sotto forma di prestiti senza interesse, convertibili in capitale - tenuto conto di tutti i dati che gli consentono di formarsi un' opinione sulla situazione economica e finanziaria dell' impresa (fra cui eventualmente l' esistenza di un piano di ristrutturazione credibile) (19). Va da sé che la soluzione della questione deve essere fornita alla luce della situazione economica e finanziaria in cui le imprese beneficiarie si trovano dal punto di vista della concessione dell' aiuto statale. Cercherò di ricostruire la situazione da tale punto di vista.
9. Quando nel settembre 1987 l' EFIM concesse i prestiti alla Aluminia ed alla Comsal, la situazione economica e finanziaria di entrambe le imprese era critica. Dalla decisione impugnata risulta che Aluminia ha accusato perdite pari a 77,8 miliardi di LIT nel 1985, a 57,5 miliardi di LIT nel 1986 e a 98,3 miliardi di LIT nel 1987. Negli stessi anni l' indebitamento complessivo dell' impresa ammontava a 943,3 miliardi di LIT nel 1985, in altri termini il 155% del fatturato, a 989,3 miliardi di LIT nel 1986, pari al 153% del fatturato, a 1 189,8 miliardi di LIT nel 1987, cioè il 133% del fatturato. La Comsal ha registrato perdite per 14,2 miliardi di LIT nel 1985, 10,2 miliardi di LIT nel 1986 e 9,4 miliardi di LIT nel 1987. L' indebitamento complessivo ammontava a 53,1 miliardi di LIT nel 1985, pari al 125% del fatturato, a 68,2 miliardi di LIT nel 1986, cioè il 156% del fatturato, a 72,8 miliardi di LIT nel 1987, cioè il 142% del fatturato (20).
Il governo italiano non contesta questi dati numerici indicati nella decisione impugnata, ma - come già detto - fa presente che nella valutazione del carattere di aiuto statale dei prestiti si deve tener conto anche dei risultati registrati nel 1988 (21). Ciò non è condiviso dalla Commissione: essa sostiene che nella valutazione della natura di aiuto statale bisogna tener conto solo dei dati economici e finanziari conosciuti al momento della concessione dell' aiuto, cioè nel settembre 1987.
A mio parere, la Commissione ha ragione. Poiché gli aiuti di Stato avrebbero dovuto essere previamente notificati alla Commissione (cosa che nella fattispecie non è avvenuta) e l' indagine della Commissione avrebbe riguardato quindi i fatti conosciuti in quel momento, è ovvio che la Commissione nell' indagine su un aiuto non notificato deve basarsi sulla situazione al momento della concessione dell' aiuto. Se si tenesse conto di dati successivi e conosciuti nel frattempo, si avvantaggerebbero gli Stati membri che non notificano previamente gli aiuti (22).
10. Il governo italiano tuttavia fa presente che i migliori (o meno negativi) risultati del 1988 potevano già essere previsti nel settembre 1987, cioè al momento della concessione dell' aiuto e che, come è stato ripetutamente riconosciuto dalla Commissione (23) e dalla Corte (24), un investitore privato avrebbe adottato le sue decisioni relative al conferimento di capitale soprattutto basandosi sulle prospettive future dell' impresa e sulla prevista redditività dei mezzi conferiti.
Questa osservazione del governo italiano mi sembra esatta in via di principio. Nell' applicazione del criterio dell' "investitore privato" si deve tener conto delle prospettive future dell' impresa di cui trattasi. La questione tuttavia è se il miglioramento dei risultati ottenuti da Aluminia e Comsal nel 1988 potesse già essere previsto nel 1987 e, in tal caso, se il miglioramento prevedibile fosse tale da indurre un investitore accorto a conferire capitale, nonostante la cattiva situazione finanziaria delle imprese.
11. Nell' esame della legittimità di un aiuto già concesso è senz' altro difficile indicare separatamente cosa si poteva prevedere e cosa non si poteva prevedere al momento della concessione dell' aiuto. Tale difficoltà non si sarebbe presentata se il governo italiano avesse notificato l' aiuto in tempo e avesse fornito alla Commissione tutti i dati che le avrebbero consentito di farsi un' opinione al momento opportuno sulle prospettive future di Aluminia e Comsal. In un simile caso di omessa notifica da parte di uno Stato membro e nonostante la Commissione non sia perciò esonerata da un esame dell' aiuto nel merito - esame che nella fattispecie è stato effettuato - l' onere della prova circa la prevedibilità, al momento della concessione dell' aiuto, di eventuali prospettive future favorevoli incombe allo Stato membro interessato.
Nella fattispecie spettava al governo italiano indicare nel corso della procedura amministrativa di cui all' art. 93, n. 2, gli elementi di fatto di cui la Commissione avrebbe potuto tener conto nell' adottare la decisione attualmente impugnata e da cui sarebbe risultato in modo convincente che il miglioramento dei risultati di Aluminia e Comsal riscontrato nel 1988 poteva già essere previsto nel 1987 e che il miglioramento da prevedere fosse tale che un investitore privato avrebbe conferito capitale in queste aziende in perdita.
12. Dai documenti presentati dinanzi alla Corte non si può rilevare che il governo italiano all' epoca della procedura di cui all' art. 93, n. 2, avesse fornito alla Commissione informazioni relative alla prevedibilità di prospettive future favorevoli le quali avrebbero potuto giustificare la concessione dell' aiuto agli occhi di un investitore privato. Dalla decisione impugnata risulta solo che la ricorrente con lettere del 31 gennaio e 17 marzo 1989 aveva informato la Commissione del fatto che secondo le previsioni l' industria pubblica dell' alluminio, fatta eccezione per la Comsal, nel 1988 avrebbe conseguito - per la prima volta in molti anni - un utile di 3 miliardi di LIT, mentre il risultato previsto per la Comsal per quell' anno era una perdita di 4,6 miliardi di LIT (25). Non viene tuttavia detto se questi risultati potevano già essere previsti nel settembre 1987. Né nel ricorso né tanto meno nella replica il governo italiano fa presente che durante la procedura di cui all' art. 93, n. 2, ha posto a disposizione della Commissione specifici dati concreti relativi alle migliorate prospettive future. Invece all' udienza il governo italiano ha dichiarato che già nel 1987 si potevano riscontrare indizi di un' imminente ripresa nel settore dell' alluminio. Ciò viene tuttavia contestato dalla Commissione ed il governo italiano non ha presentato alcun dato da cui risulti l' esattezza della sua dichiarazione.
Ma anche se tale fosse stato il caso, ciò non significa ancora che la prevista ripresa sarebbe stata abbastanza importante e durevole da indurre un investitore privato a conferire capitale in un' azienda da lungo tempo in perdita. La previsione di una pura ripresa ciclica del settore non è sufficiente (26).
13. In base a quanto sopra esposto pervengo alla conclusione che il governo italiano non ha dimostrato che la Commissione a torto non ha tenuto alcun conto del miglioramento, secondo il governo italiano già prevedibile nel 1987, dei risultati dell' Aluminia e della Comsal, e che la Commissione perciò giustamente ha ritenuto che i prestiti di cui trattasi, convertibili in azioni, rappresentino un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE.
Se la Commissione dovesse verificare l' applicabilità nella fattispecie dell' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE
14. A sostegno del suo ricorso per annullamento il governo italiano fa presente inoltre che la decisione impugnata è insufficientemente motivata in quanto la Commissione non ha verificato se l' aiuto concesso fosse eventualmente giustificato in base all' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE. Il governo italiano sostiene che gli aiuti previsti in base al piano alluminio sono giustificati sulla base dell' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE e che la Commissione nella decisione 17 dicembre 1986 ha dichiarato al riguardo che il piano alluminio contribuiva al riassetto generale del settore dell' alluminio (27). Ebbene, anche gli aiuti alla Comsal ed alla Aluminia costituiscono parte, così sostiene il governo italiano, di questo piano di ristrutturazione. La Commissione però, dopo essere pervenuta alla conclusione che gli aiuti di cui trattasi non rientravano tra quelli già autorizzati, non ha verificato se gli aiuti alla Comsal e all' Aluminia, proprio come quelli previsti in base al piano alluminio, potessero essere giustificati in base all' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE. Il governo italiano ammette che la decisione 17 dicembre 1986 conteneva implicitamente un giudizio negativo sull' ammissibilità di ulteriori aiuti, ma ritiene che la Commissione avrebbe nondimeno dovuto esaminare gli aiuti controversi alla luce dell' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE. Esso deduce al riguardo tre argomenti.
Anzitutto, così sostiene il governo italiano, la funzione di decisioni adottate ai sensi dell' art. 93, n. 2, primo comma, come la decisione impugnata, non è quella di accertare l' inadempimento degli obblighi imposti da una precedente decisione, nella fattispecie la decisione 17 dicembre 1986. Per tale accertamento la Commissione deve adire direttamente la Corte ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma. In secondo luogo, così sostiene il governo italiano, la decisione 17 dicembre 1986 conteneva un invito e non un ordine di non concedere nuovi aiuti. In terzo luogo, così esso aggiunge, è impossibile che la decisione sopra menzionata possa contenere un divieto assoluto di concedere aiuti futuri. Ogni nuovo aiuto deve pur sempre essere valutato sulla base della finalità dell' aiuto e della situazione economica e di mercato esistente al momento in cui viene deliberato.
15. Prima di affrontare questi argomenti, va qui rilevato che il governo italiano, durante la procedura amministrativa di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato CEE, non ha mai sostenuto che gli aiuti all' Aluminia e alla Comsal dovessero essere valutati alla luce dell' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE. Esso non ha nemmeno fatto valere elementi di fatto rilevanti e utili al riguardo. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la legittimità di una decisione impugnata deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l' ha adottata (28). Ciò è di per sé sufficiente per concludere che il mezzo qui descritto non può portare all' annullamento della decisione impugnata.
16. Voglio ancora illustrare brevemente gli argomenti del governo italiano e ricollegarmi ad alcune delle osservazioni svolte dalla Commissione.
Per quanto riguarda il primo argomento, va rilevato che ai sensi dell' art. 93, n. 2, primo comma, rientra nella competenza e nei compiti della Commissione accertare se un aiuto statale ai sensi dell' art. 92 sia o meno compatibile con il mercato comune e che la Commissione in tale valutazione deve tener conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto (come la decisione 17 dicembre 1986) (29).
Per quanto riguarda il secondo argomento, va tenuto presente che la decisione della Commissione 17 dicembre 1986 non è una decisione negativa, ma una decisione positiva condizionata, che perciò aveva la forma di una lettera al ministro italiano degli Affari esteri. In tale lettera viene sostanzialmente utilizzato un linguaggio diplomatico, il che non significa che la richiesta non deve essere intesa come un divieto di concedere aiuti.
Per quanto riguarda il terzo argomento, va detto che solo ove si fossero verificati fatti nuovi dopo la decisione 17 dicembre 1986 la Commissione avrebbe dovuto esaminare gli aiuti all' Aluminia e alla Comsal alla luce dell' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE e non più alla luce delle condizioni poste nella soprammenzionata decisione. Il governo italiano sostiene giustamente che la decisione 17 dicembre 1986 non può contenere alcun divieto assoluto di tutti gli aiuti futuri. Possono sempre verificarsi fatti nuovi, nel qual caso la legittimità degli aiuti dovrà essere valutata sulla base dei fatti nuovi. Del resto, il governo italiano non poteva semplicemente ignorare - nemmeno quando tale sarebbe stato il caso - il divieto di ulteriori aiuti. Esso avrebbe dovuto notificare alla Commissione gli aiuti all' Aluminia e alla Comsal, menzionando i fatti nuovi, e non poteva erogare gli aiuti prima che la Commissione si fosse pronunciata sulla loro legittimità.
Conclusione
17. Propongo alla Corte di respingere il ricorso per annullamento della decisione impugnata e di condannare il governo italiano alle spese.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) GU 1990, L 118, pag. 42.
(2) Decisione impugnata, parte I, primo paragrafo.
(3)3 V. telex del governo italiano del 21 novembre 1986, allegato II al controricorso.
(4) EFIM sta per "Ente partecipazioni e finanziamenti industrie manifatturiere".
(5) Decisione impugnata, parte I, secondo e terzo paragrafo.
(6) CIPE sta per "Comitato interministeriale per la programmazione economica".
(7) Decisione impugnata, parte I, ottavo paragrafo; v. anche allegato I del ricorso.
(8) Decisione impugnata, parte II, secondo paragrafo.
(9) Decisione impugnata, parte II, terzo paragrafo.
(10) Decisione impugnata, parte IV, secondo paragrafo.
(11) Decisione impugnata, parte IV, terzo, quarto e quinto paragrafo.
(12) Art. 1, primo comma, della decisione impugnata.
(13) Art. 1, secondo comma, della decisione impugnata.
(14) Art. 1, terzo comma, della decisione impugnata.
(15) La Aluminia nel 1988 ha registrato un margine netto positivo mentre la Comsal nel 1988 ha dimezzato le perdite subite rispetto al 1987. V. anche nota 21.
(16) Ricorso pagg. 7 e 8.
(17) Sentenza 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, "Meura" (causa 234/84, Racc. 1986, pag. 2263, punto 14 della motivazione); v. anche la recente sentenza 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, "Tubemeuse" (causa C-142/87, Racc. pag. I-959, punto 29 della motivazione).
(18) V. anche le mie conclusioni del 10 gennaio 1991 in questa causa, nn. 11 e 12 (Racc. pag. 1616).
(19) V., ad esempio, le soprammenzionate sentenze Meura, punti 15 e 16 della motivazione, Tubemeuse, punto 26 e 29 della motivazione, e Alfa Romeo, punti 19 e 20 della motivazione; sentenza 14 febbraio 1990, Francia/Commissione (Boussac) (causa C-301/87, Racc. pag. I-307, punti 39 e 40 della motivazione), e sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione (ENI-Lanerossi) (causa C-303/88, Racc. pag. I-1433, punti 20 e 24 della motivazione).
(20) Decisione impugnata, parte IV, quarto paragrafo.
(21) Dalla decisione impugnata risulta che il governo italiano, nell' ambito della procedura di cui all' art. 93, n. 2, all' inizio del 1989 (v. più avanti n. 12), ha informato la Commissione del fatto che l' industria pubblica dell' alluminio, fatta eccezione per la Comsal, nel 1988 avrebbe conseguito secondo le previsioni un utile di 3 miliardi di LIT, mentre per la Comsal per tale anno sarebbero state previste perdite pari a 4,6 miliardi di LIT (decisione impugnata, punto III, secondo paragrafo).
Nel ricorso e nella replica il governo italiano si è limitato a far presente che nel 1988 sia l' industria pubblica dell' alluminio nel suo insieme sia l' Aluminia avevano conseguito utili e che la Comsal aveva più che dimezzato le sue perdite (ricorso pag. 16 e replica pag. 14). Mancano altri e/o più precisi dati sul risanamento delle due imprese.
All' udienza il governo italiano ha dichiarato che l' Aluminia nel 1988 ha riportato 7-8 miliardi di LIT di utile.
(22) Anche nella causa Alfa Romeo la Corte, nel valutare gli aiuti concessi nel 1985 e 1986, non ha tenuto alcun conto della rilevante ripresa dell' industria automobilistica negli anni successivi.
(23) V., tra l' altro, la decisione impugnata, parte IV, terzo paragrafo, e la comunicazione della Commissione agli Stati membri del 17 settembre 1984, Bollettino delle Comunità europee, n. 9-1984, punto 3.5.1.
(24) V., ad esempio, sentenza Meura, già citata nella nota 17, punto 14 della motivazione.
(25) Decisione impugnata, parte III, secondo paragrafo.
(26) Anche a posteriori non risulta che la ripresa annunciata dal governo italiano abbia portato in effetti negli anni successivi ad un durevole risanamento di Aluminia e Comsal. Come già detto nella nota 21, il governo italiano ha dichiarato all' udienza che Aluminia nel 1988 ha registrato utili per 7-8 miliardi di LIT, il che è poco impressionante qualora si consideri che nel periodo 1982-1987 questa impresa ha riportato perdite per quasi 1 000 miliardi di LIT e nel 1987 ancora per 98,3 miliardi di LIT.
(27) Undicesimo paragrafo della decisione 17 dicembre 1986, allegato I del controricorso.
(28) V., ad esempio, sentenza Meura, già menzionata alla nota 17, punto 16 della motivazione.
(29) V. sentenza 25 giugno 1970, Francia/Commissione (causa 47/69, Racc. 1970, pag. 487, punto 7 della motivazione).
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