Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 14 marzo 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - REGIME DEI PREZZI DI VENDITA AL MINUTO DEL TABACCO LAVORATO - ART. 30 DEL TRATTATO. - CAUSA C-287/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02233
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La riscossione delle accise sulle sigarette viene operata in Belgio per mezzo di etichette fiscali, apposte obbligatoriamente sui pacchetti, sulle quali è riportato il relativo prezzo di vendita al minuto, imposte comprese. L' importatore o il fabbricante, che paga l' imposta al momento della richiesta di tali etichette presso l' amministrazione finanziaria, deve indicare un prezzo di vendita compreso in un listino fissato con decreto del ministro delle Finanze.
2. Tale modalità di riscossione è oggetto della controversia in esame. Alla società Bene BV (in prosieguo: la "Bene"), che intendeva importare in Belgio sigarette ad un prezzo inferiore a quello più basso previsto nel listino, veniva infatti rifiutata la fornitura di etichette recanti l' indicazione del prezzo di vendita da essa voluto. Dopo reiterate richieste rimaste infruttuose, la detta società presentava infine un reclamo alla Commissione.
3. Quest' ultima proponeva ricorso per inadempimento contro il Regno del Belgio diretto a far dichiarare la violazione, da parte delle autorità di tale Stato, dell' art. 30 del Trattato CEE.
4. La Commissione sostiene che, agendo in tal modo, le autorità del governo convenuto assoggettino in pratica le sigarette ad un prezzo minimo di vendita al minuto. Orbene, è giurisprudenza costante della Corte (1) che provvedimenti di tal genere, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed a quelli importati, pur non essendo in sé contrari all' art. 30 del Trattato, lo divengono, tuttavia, qualora impediscano che il minor prezzo di costo dei prodotti importati si ripercuota su quello di vendita al consumatore.
5. La Commissione ritiene che tale situazione ricorra con assoluta evidenza nella specie. Condivido pienamente tale tesi. Per quanto attiene, in particolare, al settore dei tabacchi manifatturati, questa Corte ha dichiarato, infatti, che il sistema nazionale di formazione dei prezzi deve consentire "la realizzazione dell' eventuale vantaggio concorrenziale che deriva da costi di produzione inferiori dei prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali" (2) e che la fissazione dei prezzi da parte delle autorità nazionali è atta a "restringere la libertà di importazione del tabacco originario di altri Stati membri" ed è quindi contraria
all' art. 30 (3).
6. Non mi sembra pertanto necessario soffermarsi a lungo su tale questione, tanto più che ritengo del tutto convincenti le deduzioni svolte dalla ricorrente per confutare gli argomenti del convenuto. Mi limiterò, quindi, a prenderne in esame due, rinviando per il resto alle deduzioni della Commissione.
7. Desidero esaminare, anzitutto, l' argomento del governo belga relativo alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU L 303, pag. 1), nella redazione risultante dalle modifiche introdotte dalle direttive del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/805/CEE (GU L 338, pag. 22), e 16 giugno 1986, 86/246/CEE (GU L 164, pag. 26).
8. Tale direttiva, emanata in base agli artt. 99 e 100 del Trattato, mira ad armonizzare le imposte diverse dall' IVA gravanti sul consumo dei tabacchi manifatturati in modo da consentire al tempo stesso una sana concorrenza e la libera circolazione dei prodotti all' interno della Comunità.
9. Considerato che la Commissione non fa valere la violazione di tale direttiva, sembra, a prima vista, inutile soffermarsi su tale questione. Il convenuto sostiene tuttavia espressamente nella propria controreplica di non poter aver violato l' art. 30 del Trattato, avendo agito conformemente all' art. 5 della citata direttiva che così recita:
"1. I fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti. Tale disposizione non può peraltro pregiudicare l' applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti.
2. Tuttavia, per agevolare la riscossione dell' imposta di consumo, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi manifatturati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato per corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti comunitari. Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi manifatturati al quale si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull' origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio".
10. Il governo belga, richiamandosi al n. 2 sopra riportato, sostiene che il proprio listino è sufficientemente ampio da poter rispondere alle normali richieste. Infatti, ad eccezione del caso fatto valere dalla Commissione, nessun problema è mai sorto.
11. Tale argomento non può essere accolto, poiché emerge dalla menzionata disposizione che ciascun listino deve "corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti comunitari". Orbene, nella specie la controversia è sorta proprio in quanto il listino belga non prevede scaglioni sufficienti verso il basso per potervi inserire i prodotti effettivamente offerti dalla Bene.
12. Si deve sottolineare, peraltro, che il n. 2 dell' art. 5 è chiaramente subordinato al n. 1 che stabilisce il principio generale secondo cui gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti. Il sistema dei listini mira, infatti, solamente ad "agevolare la riscossione dell' imposta di consumo". Le autorità belghe sono, quindi, incorse in errore ritenendo che fosse possibile derogare al n. 1 in base al n. 2.
13. Va infine respinto tale argomento nei limiti in cui equivale a sostenere che l' art. 5 della direttiva costituirebbe una deroga all' art. 30 del Trattato. Una norma di una direttiva non può evidentemente sostituirsi ad una norma del Trattato né può essere interpretata nel senso di autorizzare un regime dei prezzi contrario ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte in ordine a tale ultima norma.
14. Ritenendo, in ogni caso, che il Belgio abbia violato l' art. 5 della direttiva, suggerisco di dichiarare anche quest' ultimo inadempimento, in quanto non costituisce una pronuncia ultra petita dichiarare che una determinata prassi contravviene, al tempo stesso, ad una norma del Trattato e ad una norma di una direttiva.
15. Il convenuto sostiene, inoltre, che la propria normativa è necessaria al fine di garantire una sana concorrenza sul mercato e afferma di aver negato la consegna delle etichette in quanto l' impresa interessata non ha provato la conformità dei propri prezzi alla normativa in materia di pratiche commerciali. Con ciò esso allude probabilmente alla "lealtà dei negozi commerciali" che la Corte (4) nella sentenza "Cassis de Dijon" ha dichiarato esigenza imperativa idonea a giustificare restrizioni alla libera circolazione delle merci.
16. Si deve tuttavia sottolineare che, qualora uno Stato membro imponga una restrizione alla libera circolazione delle merci, incombe ad esso provare che essa è giustificata da una delle esigenze imperative previste dalla giurisprudenza. Orbene, le autorità belghe si limitano ad affermare che i prezzi di costo della Bene, come comunicati alla Corte, sarebbero notevolmente più bassi rispetto a quelli trasmessi alle autorità medesime da altri produttori di sigarette. Tale circostanza, anche ammettendone la veridicità, non costituisce tuttavia una prova sufficiente del fatto che l' impresa de qua effettui vendite in perdita o ponga in essere altre pratiche di concorrenza sleale.
17. In conclusione, propongo a codesta Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, rifiutando di fornire ad un importatore di tabacco manifatturato etichette fiscali recanti prezzi inferiori a quello minimo previsto nel listino fissato dal ministro delle Finanze, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, a norma dell' art. 30 del Trattato CEE e dell' art. 5 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati. Conseguentemente, il convenuto va anche condannato alle spese.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) V., ad esempio, sentenza 24 gennaio 1978, Van Tiggele (causa 82/77, Racc. pag. 25).
(2) V., ad esempio, sentenza 5 aprile 1984, Kaveka, punto 21 della motivazione (cause riunite 177/82 e 178/82, Racc. pag. 1797).
(3) V. sentenza 21 giugno 1983, Commissione/Francia, punto 27 della motivazione (causa 90/82, Racc. pag. 2011).
(4) V. sentenza 20 febbraio 1979, Rewe (causa 120/78, Racc. pag. 649).
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