CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 4 maggio 1993 ( *1 )
Indice
A — Introduzione
B — Esame
I. La legittimazione ad agire del ricorrente
1. Se il ricorrente sia una persona giuridica
a) Lo status di Gibilterra
b) I mezzi dedotti dalla Spagna e dal Consiglio
e) I mezzi dedotti dal Regno Unito
2. Se il ricorrente sia legittimamente rappresentato
II. Il danno recato al ricorrente
III. Se la disposizione impugnata riguardi direttamente il ricorrente
IV. Il mezzo relativo alla «natura dell'atto giuridico impugnato»
1. La rilevanza del fatto che la disposizione impugnata faccia parte di una direttiva
2. La natura di decisione della disposizione impugnata
V. Se il ricorrente sia individualmente interessato dalla disposizione impugnata
1. L'importanza di questo criterio e gli interessi fatti valere
2. Se il ricorrente sia individualmente interessato dalla disposizione alla luce degli interessi fatti valere
a) Il ricorrente in quanto proprietario del terminale
b) Il ricorrente in quanto autorità autorizzata a riscuotere tributi
e) Il ricorrente in quanto autorità incaricata di provvedere al benessere degli abitanti di Gibilterra
C — Conclusioni
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A — Introduzione
1.
Le presenti conclusioni riguardano la ricevibilità di un ricorso diretto con cui il governo di Gibilterra ha impugnato una disposizione della direttiva del Consiglio, 89/463/CEE «recante modifica della direttiva 83/416/CEE, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri» ( 1 ).
2.
La direttiva 83/416 ( 2 ), modificata dalla soprammenzionata direttiva, ha costituito un primo passo sulla via della liberalizzazione delle condizioni di accesso al mercato nel settore dei servizi aerei di linea. Secondo il principio stabilito dagli artt. 3 e 6 di questa direttiva, l'autorizzazione ad effettuare un servizio aereo interregionale al quale lo Stato di appartenenza della compagnia aerea interessata aveva dato l'assenso non poteva essere negata dall'altro Stato interessato se non in casi tassativamente elencati.
3.
La portata di questo regime era tuttavia sottoposta a stretti limiti, e ciò sotto tre aspetti. In primo luogo esso si applicava in via generale solo ai voli effettuati su percorsi di 400 km o più [art. 1, lett. a)] ed era inoltre limitato ai servizi effettuati mediante aeromobili con capacità non superiore a 70 posti o con peso massimo al decollo non superiore a 30 t [art. 1, lett. b)]. Esso valeva infine a condizione che non vi fossero collegamenti indiretti ( 3 ) o collegamenti attraverso aeroporti vicini (art. 3, n. 2, secondo comma) e, anche a questa condizione, l'altro Stato membro interessato, che non fosse lo Stato di appartenenza della compagnia aerea, poteva negare l'autorizzazione ove il traffico in questione fosse già sufficientemente assicurato, dal punto di vista della qualità e della quantità, da servizi aerei diretti esistenti tra i due aeroporti interessati [art. 6, n. 1, lett. c)].
4.
La situazione è rimasta immutata dopo la prima modifica della direttiva ad opera della direttiva 86/216/CEE ( 4 ), la quale ha semplicemente tenuto conto dell'adesione del Portogallo, procedendo in particolare alla classificazione degli aeroporti portoghesi.
5.
I tre limiti menzionati sono stati viceversa soppressi dalla direttiva in esame, avendo l'esperienza dimostrato che solo pochi servizi aerei erano stati autorizzati in forza della direttiva nella sua versione originale ( 5 ). Inoltre, le norme relative alla ripartizione della capacità passeggeri di cui agli artt. 3 e 4 della decisione 87/602 ( 6 ), che era stata adottata nel frattempo nell'ambito della prima serie di provvedimenti di liberalizzazione del traffico aereo ( 7 ), sono state estese ai servizi aerei cui si riferisce la direttiva 83/416.
6.
Tuttavia, la direttiva di cui è causa, così descritta, contiene, all'art. 2, disposizioni speciali riguardanti l'aeroporto di Gibilterra. Queste sono dovute alla controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito circa la sovranità sul territorio in cui l'aeroporto è situato.
7.
Il n. 1 di questo articolo contiene una clausola di salvaguardia generale alla quale è soggetta l'applicazione di detta direttiva al problema menzionato:
«L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto».
8.
Il n. 2 precisa la data a partire dalla quale la direttiva si applica all'aeroporto di Gibilterra:
«L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà messo in applicazione il regime contenuto nella dichiarazione comune dei ministri degli Esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. In tale momento i governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito».
9.
Questa è la disposizione che costituisce oggetto della presente lite.
10.
La dichiarazione comune che essa menziona ( 8 ) si riferisce ai negoziati in corso per dirimere la controversia riguardante Gibilterra ( 9 ), come pure l'imminente adozione dellaprima serie di provvedimenti ( 10 ) (che era stata del resto ritardata a causa di detta controversia ( 11 )). I provvedimenti considerati opportuni dalle parti in questo contesto comprendevano l'erezione ad opera delle autorità spagnole di un terminale a Nord dell'attuale recinto di frontiera. I viaggiatori provenienti da e destinati a località situate a Nord di tale sbarramento dovevano avere accesso diretto a tale nuovo terminale. Il terminale esistente, il quale è situato, come tutti gli altri impianti dell'aeroporto, nel territorio controverso, doveva essere usato dagli altri viaggiatori. Secondo il punto 3.3 della dichiarazione comune, i viaggiatori dovevano essere eventualmente sottoposti ai controlli doganali ed ai controlli di immigrazione nel rispettivo terminale.
11.
L'applicazione delle disposizioni della dichiarazione comune, da cui la disposizione impugnata fa dipendere l'applicazione della direttiva 89/463 all'aeroporto di Gibilterra, è disciplinata dal punto 8 della dichiarazione stessa. Esso si richiama al punto 3.3 soprammenzionato, che stabilisce quanto segue:
«Gli accordi di cui sopra avranno applicazione quando le autorità britanniche avranno notificato alle autorità spagnole l'entrata in vigore della normativa necessaria per dare effetto al punto 3.3 di cui sopra, oppure la fine della costruzione del terminale spagnolo, qualunque sia l'ultimo di questi avvenimenti, ma comunque al più tardi un anno dopo la suddetta notifica».
12.
È pacifico che i presupposti così stabiliti per l'applicazione della dichiarazione comune non si sono ancora verificati.
13.
Questa esposizione dei fatti rilevanti mostra che il regime giuridico dei servizi aerei regionali da e per Gibilterra risulta, alla luce della disposizione attualmente controversa, dalla direttiva 83/416 quale emendata dalla direttiva 86/216.
14.
I mutamenti giuridici avvenuti in corso di causa non hanno modificato in nulla tale situazione. Indubbiamente la direttiva 83/416 è stata abrogata dal regolamento n. 2343/90 ( 12 ), che è stato a sua volta abrogato dal regolamento n. 2408/92 ( 13 ). Tuttavia il regolamento n. 2343/90 contiene, all'art. 1, n. 3, una disposizione il cui contenuto è identico a quello della disposizione attualmente impugnata. Nella misura in cui, secondo tale disposizione «l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento» all'aeroporto di Gibilterra è «sospesa» fino all'applicazione della dichiarazione comune, ciò vale del pari per l'abrogazione della direttiva 83/416 in forza dell'art. 16 del regolamento. Questa abrogazione deve quindi essere considerata sospesa alla stessa stregua delle altre disposizioni del regolamento. Il regolamento n. 2343/90 conteneva quindi in definitiva, a causa del regime vigente per i voli aerei da e per Gibilterra, un rinvio alla direttiva 83/416. A questo rinvio si richiamaa sua volta il regolamento n. 2408/92, i cui artt. 1, n. 3, e 15 corrispondono agli artt. 1, n. 3, e 16 del regolamento n. 2343/90. A partire dall'ultimo regolamento menzionato, una serie di rinvìi porta quindi in definitiva alla direttiva 83/416.
15.
Dirò ancora che la menzionata decisione 87/602, adottata nell'ambito della prima serie di provvedimenti, conteneva già, all'art. 1, n. 6, una disposizione corrispondente a quella attualmente impugnata. Nessuno, neppure il ricorrente, ha contestato tale art. 1, n. 6. Viceversa l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 2343/90, come pure l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 2408/92 sono stati impugnati, la prima disposizione dalla Gibraltar Development Corporation ( 14 ), alla quale il ricorrente nella presente causa avrebbe trasferito, il 28 giugno 1990, la proprietà del terminale esistente, e la seconda disposizione da questa stessa Corporation, unitamente al governo di Gibilterra ( 15 ). Inoltre, queste due parti hanno impugnato l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 294/91 ( 16 ), riguardante esclusivamente il trasporto di merci per via aerea ( 17 ), che conteneva anch'esso una disposizione uguale a quella di cui trattasi nel presente caso ( 18 ).
16.
Nella presente causa il governo ricorrente conclude che la Corte voglia
—
annullare l'art. 2, n. 2, della direttiva 89/463, quanto meno nella parte in cui riguarda il ricorrente;
—
adottare ogni altro provvedimento necessario sul piano giuridico;
—
condannare il Consiglio alle spese.
17.
Il Consiglio ha sollevato (come nelle altre tre cause) un'eccezione di irricevibilità con la quale conclude che la Corte voglia
—
dichiarare irricevibile il ricorso;
—
condannare il ricorrente alle spese.
18.
Il Regno di Spagna, il Regno Unito e la Commissione si sono associati a questa domanda.
19.
Il governo ricorrente conclude da parte sua per il rigetto dell'eccezione di irricevibilità, per la condanna del Consiglio e degli intervenienti alle spese relative, e in subordine, per il rinvio della decisione al merito.
20.
Su ordinanza della Corte, l'eccezione di irricevibilità ha dato luogo a una distintatrattazione orale. Le mie conclusioni si limitano quindi alla questione della ricevibilità.
B — Esame
21.
Nell'istanza, il Consiglio ha contestato la ricevibilità del ricorso sotto quattro aspetti:
—
Il ricorrente non sarebbe «legittimato» a proporre il ricorso.
—
Il ricorso sarebbe irricevibile per la natura dell'atto impugnato.
—
Il ricorrente non sarebbe direttamente interessato da tale atto.
—
Il ricorrente non sarebbe individualmente interessato dall'atto stesso.
22.
Tutti questi mezzi si basano giustamente sul fatto che la ricevibilità del ricorso dev'essere valutata alla luce dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, non già alla luce del primo comma di questa disposizione. Lo stesso ricorrente ha basato il ricorso sull'art. 173, secondo comma. A parte ciò, tutte le parti concordano sul punto che il ricorrente non è uno Stato membro ai sensi del primo comma di detta norma ( 19 ).
23.
I. 1. Il primo mezzo dedotto su questa base, relativo alla mancanza di legittimazione ad agire del ricorrente, si richiama anzitutto alla condizione di cui all'art. 173, secondo comma, secondo la quale il ricorrente dev'essere una persona fisica o giuridica.
24.
Il Consiglio e la Spagna da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, contestano sotto diversi profili, che il ricorrente sia una persona giuridica.
25.
a) Per comprendere queste affermazioni, è opportuno ricordare talune particolarità incontestate riguardanti lo status di Gibilterra e le norme emanate dal Regno Unito per questo territorio.
26.
Gibilterra fa parte dei cosiddetti «dominions» della Corona britannica. Si tratta, secondo una definizione della dottrina ( 20 ), di territori indipendenti o no, posti sotto la sovranità della Corona. Ciò si risolve, nel diritto comunitario, nel fatto che Gibilterra è considerato un territorio europeo di cui uno Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito) assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, ai sensi dell'art. 227, n. 4, del Trattato ( 21 ).
27.
Cionondimeno, come ho detto, l'estensione di questo territorio costituisce oggetto di controversia fra la Spagna e il RegnoUnito per quanto riguarda la parte di Gibilterra nella quale è situato l'aeroporto ( 22 ).
28.
Con un decreto in Consiglio, il «Gibraltar Constitution Order 1969», la Regina ha stabilito talune norme riguardanti l'esercizio dei pubblici poteri in questo dominion, le quali sono enumerate particolareggiatamente nell'allegato I del decreto (in prosieguo: la «costituzione del 1969»). I capi di questo provvedimento sono intitolati: «Tutela dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali della persona», «Il governatore ed il vicegovernatore», «Il potere legislativo», «Il potere esecutivo», «Il potere giudiziario», «Le finanze», «I pubblici dipendenti» (e «Varie»).
29.
Queste norme istituiscono in particolare taluni organi le cui funzioni sono dettagliatamente descritte. Il governatore è uno di essi. A norma dell'art. 18, esso rappresenta la Regina. A norma dell'art. 45, n. 1, che fa parte del capitolo sul potere esecutivo, «il potere esecutivo del governo di Gibilterra è affidato al governatore in nome di Sua Maestà». Gli organi dell'esecutivo comprendono del pari il consiglio dei ministri, con un Chief minister e vari altri ministri (almeno quattro e non più di otto). A norma dell'art. 48, n. 1, della costituzione del 1969, il governatore può affidare a qualsiasi membro del consiglio dei ministri la responsabilità di una parte del governo di Gibilterra (ivi compresa l'amministrazione di un dipartimento ministeriale) relativa ad una questione interna determinata. Ai sensi dell'art. 50, n. 1, il governatore è tenuto, salvo le eccezioni contenute nello stesso articolo, a sentire il consiglio dei ministri e a seguire i suoi pareri nella formulazione di qualsiasi politica relativa ad una questione di interesse locale determinata, come pure nell'esercizio di qualsiasi potere attribuitogli dalla costituzione o da altre leggi, nei limiti in cui tale potere riguarda questioni interne determinate.
30.
A norma dell'art. 55 è il governatore, d'intesa con la Regina, che agisce per mezzo di un Secretary of State, che determina quali siano le «questioni di interesse locale determinato». Cionondimeno, alla costituzione del 1969 è stato aggiunto un «dispaccio» del Foreign Commonwealth Office contenente un elenco di «questioni di interesse locale determinato» che le parti considerano tassativo. Questo elenco è preceduto da una nota secondo la quale tutte le questioni che non siano «questioni di interesse locale determinato», ad esempio le relazioni esterne, rientrano direttamente nella competenza del governatore.
31.
Inoltre, la costituzione del 1969 usa ad esempio nei citati artt. 45 e 48, il termine di «governo (di Gibilterra)», senza tuttavia definirlo espressamente.
32.
b) Il Consiglio ( 23 ) e la Spagna ( 24 ) contestano la qualità di persona giuridica del ricorrente giacché quest'ultimo equiparerebbe, a loro parere abusivamente, il «governo di Gibilterra» al consiglio dei ministri. La Spagna precisa che se il ricorso viene proposto unicamente per iniziativa del Chief minister, non si può sostenere che sia stato proposto dal governo di Gibilterra. Si può invece unicamente ritenere che sia stato proposto dal consiglio dei ministri. Tutte le asserzioni delricorrente riguardanti la sua personalità giuridica sarebbero quindi irrilevanti.
33.
A mio parere, non si possono accogliere questi mezzi sulla natura del ricorrente. Già nell'atto introduttivo ( 25 ), ma anche in particolare nella risposta ad un quesito espresso della Corte ( 26 ), il ricorrente ha chiaramente indicato di intendere per «governo di Gibilterra» tutti gli organi nominati nella costituzione del 1969 (benché altre asserzioni del ricorrente su questo punto siano meno chiare ( 27 )). Dobbiamo attenerci a questa designazione del ricorrente [v. art. 38, n. 1, lett. a) del regolamento di procedura].
34.
e) A differenza del Consiglio e della Spagna, il Regno Unito ha basato i propri argomenti relativi alla personalità giuridica del ricorrente su una valutazione dell'organo che la costituzione del 1969 indica come il «governo di Gibilterra».
35.
Il ricorrente ritiene che questo organo sia una persona giuridica ai sensi dell'art. 173, secondo comma. Il governo di cui trattasi ha infatti la capacità di imporre e di riscuotere imposte, di possedere beni mobili ed immobili in qualità di proprietario o locatario, di locare beni immobili, di stipulare dei contratti, di stare in giudizio dinanzi ai giudici di Gibilterra e del Regno Unito e di concludere accordi intergovernativi col governo del Regno Unito, come è ad esempio avvenuto per quanto riguarda le attività dei cantieri navali e le pensioni dei lavoratori spagnoli.
36.
Nella risposta all'eccezione di irricevibilità del Consiglio, il ricorrente ha sostenuto in proposito che il nome esatto della persona giuridica di cui trattasi era quello della «Corona nei suoi diritti riguardo a Gibilterra» («The Crown in right of Gibraltar»). Nella risposta ai quesiti della Corte esso ha precisato che il governo di Gibilterra si trova nella stessa situazione del governo di qualsiasi altra colonia britannica, la cui personalità giuridica distinta secondo il diritto nazionale non è stata mai messa in discussione. La denominazione data a questa personalità, si tratti della «Corona nei suoi diritti riguardo a Gibilterra» o della «Corona nei suoi diritti riguardo alle Bermude», non toglie nulla al fatto che ciascuna persona giuridica è distinta dalle altre.
37.
Il Regno Unito sostiene in proposito che l'art. 173 distingue i ricorsi degli Stati membri e degli organi comunitari da quelli delle persone fisiche e giuridiche, in quanto solo i secondi sarebbero soggetti alle condizioni particolari di ricevibilità stabilite nel secondo comma. Lo stesso soggetto giuridico non potrebbe essere quindi contemporaneamente un ricorrente privilegiato (in quanto Stato membro) e una persona giuridica. Per questo motivo si dovrebbero distinguere chiaramente le persone giuridiche di cui all'art. 173, secondo comma, dalle autorità amministrative che sono gli organi centrali dello Stato rispettivo o le cui attività sono così strettamente connesse a quelle dell'amministrazione centrale che esse dovrebbero essereescluse dal campo d'applicazione dell'art. 173, secondo comma. Orbene, il governo di Gibilterra sarebbe solo un'emanazione della Corona, la quale eserciterebbe talune funzioni dell'esecutivo in Gibilterra per la Corona. La possibilità, per questo governo, di disporre del suolo e di agire in giudizio come attore o convenuto avrebbe il solo scopo di agevolare i procedimenti in cui la Corona è attrice o convenuta. Il governo di Gibilterra non sarebbe per questo una persona giuridica ai sensi dell'art. 173, secondo comma, giacché queste circostanze non lo distinguerebbero dal potere centrale dello Stato. La nozione di persona giuridica in diritto comunitario non coinciderebbe necessariamente con la stessa nozione nel diritto nazionale.
38.
Occorre constatare, a proposito di questa divergenza di opinioni, che essa non riguarda in realtà l'interpretazione della nozione di «persona giuridica» di cui all'art. 173, secondo comma.
39.
Il ricorrente e il Regno Unito concordano nel ritenere che si tratti, al riguardo, di una nozione di diritto comunitario. Inoltre le due parti, in particolare il ricorrente, sembrano ritenere che un organo il quale non costituisca altro che una parte non autonoma dell'amministrazione di un altro organo non possa essere considerato una persona ai sensi dell'art. 173, secondo comma. Ciò è conforme alla giurisprudenza. Così, la Corte ha deciso, nella causa Syndicat général ( 28 ), a proposito della censura della Commissione secondo la quale il sindacato ricorrente sarebbe stato privo della capacità di agire in giudizio:
«Come risulta dal suo statuto, la struttura interna del sindacato è tale da garantirgli l'autonomia necessaria per essere parte in rapporti giuridici» ( 29 ).
40.
Questa condizione vale per tutti gli organi, tanto di diritto privato quanto di diritto pubblico. Essa è infatti assai strettamente connessa alla natura propria dell'art. 173, secondo comma, quale strumento della tutela di interessi che il ricorrente può far valere in base a diritti propri. Secondo questa logica, il ricorrente che non sia una persona fisica può essere considerato una persona giuridica unicamente se possiede l'autonomia necessaria per poter essere titolare di diritti propri.
41.
La soluzione della questione se l'organo ricorrente soddisfi queste condizioni in un caso determinato dipende dalle sue caratteristiche giuridiche obiettive, quale si desumono in via generale dal diritto interno (ivi compreso il diritto dei contratti), senza che il diritto comunitario e il diritto interno traggano necessariamente le stesse conseguenze da tali caratteristiche. L'autonomia dell'organo ricorrente può in proposito limitarsi a singoli diritti, il che non osta necessariamente alla sua qualità di persona giuridica ai sensi dell'art. 173, secondo comma ( 30 ).
42.
Nel caso in esame, la fonte di un siffatto status autonomo del «governo di Gibilterra» può essere ravvisato unicamente nella costituzione del 1969. In questa stessa ottica il ricorrente e il Regno Unito discutono in sostanza sulle conseguenze di tale atto aglieffetti dell'art. 173, secondo comma, del Trattato.
43.
In queste condizioni la Corte, per pronunciarsi sulla personalità giuridica del ricorrente, dovrebbe procedere ad un'interpretazione del diritto costituzionale interno. Orbene, ciò si rivela tutt'altro che semplice:
—
i precisi rapporti fra il «governo di Gibilterra» e l'amministrazione centrale della Corona non sono definiti, se le mie informazioni sono esatte, in alcun atto giuridico.
—
Il governo di Gibilterra, secondo la definizione data dal ricorrente ( 31 ), comprende tanto organi che rappresentano gli interessi dell'amministrazione centrale (il governatore), quanto organi che concretano l'interesse all'autonomia dell'amministrazione locale (il consiglio dei ministri).
—
Non è facile valutare l'importanza relativa di questi due elementi. La prassi potrebbe essere decisiva a tale scopo nel caso in cui la stessa questione può a prima vista essere considerata tanto una questione di interesse locale determinato, quanto una questione riservata al governatore (ad esempio nel campo degli affari esteri) ( 32 ). Il Regno Unito attira in proposito con ragione l'attenzione sul problema della sovrapposizione dei settori di competenza.
44.
Si noterà d'altro canto che non si può sostenere che il ricorrente non ha manifestamente alcuna personalità giuridica. Gli argomenti del Regno Unito rivelano su questo punto talune contraddizioni. Il Regno unito si basa infatti, nei suoi argomenti sulla personalità giuridica del ricorrente, sul fatto che un ricorso come quello in esame rientra, tenuto conto del suo oggetto, nella competenza del governatore ( 33 ). Questo mi sembra essere un problema di legittimità della rappresentanza. Ciò significa forse che l'indipendenza giuridica del governo ricorrente è sufficiente agli effetti dell'art. 173, secondo comma, e che in realtà si pone unicamente la questione della legittimità della rappresentanza ( 34 )
45.
Il Regno Unito ha del pari dichiarato, nella sua risposta ai quesiti della Corte sulla proprietà dei vari impianti dell'aeroporto, che il terreno sul quale sorge il terminale è stato ceduto il 26 settembre 1990«dal Secretary of State for Defence al governo di Gibilterra, cioè è stato ceduto dalla Corona nei suoi diritti riguardo al Regno Unito alla Corona nei suoi diritti riguardo al governo di Gibilterra» ( 35 ). Ci si chiede come la proprietà possa essere ceduta in questo modo, se il cedente e il cessionario non sono altro che emanazioni della stessa persona (giuridica).
46.
Tenuto conto di tali difficoltà, suggerisco di esaminare questo punto unicamente ove ciò sia assolutamente necessario per risolvere il presente caso. Sconsiglio del pari di risolvere la questione sollevata seguendo senza assoluta necessità i principi dell'onere della prova. Indubbiamente, nel caso del ricorso diretto, spetta al ricorrente esporre e provare i fatti da cui dipende, tenuto conto dei prescritti requisiti (nella presente causa l'art. 173, secondo comma), la ricevibilità del ricorso ( 36 ). Cionondimeno, ritengo che il potere della Corte di giustizia di esaminare d'ufficio la ricevibilità di un ricorso (art. 92, n. 2, del regolamento di procedura) implichi l'ulteriore potere di procurarsi le informazioni eventualmente necessarie per tale esame, anche in mancanza di un'offerta di prova della parte alla quale incombe l'onere della prova. Sarebbe qui opportuno, in particolare, chiedere al riguardo (ulteriori) pareri di autorevoli università.
47.
Come dimostrerò nel prosieguo del mio esame, ritengo tuttavia che non sia necessario esaminare per intero il problema della personalità giuridica del ricorrente.
48.
2. Propongo di procedere in modo analogo per quanto riguarda la questione controversa se sia l'organo competente del governo di Gibilterra quello che ha agito nel presente ricorso. Secondo l'atto introduttivo il ricorso è stato proposto su istruzioni del Chief minister. L'esperimento dell'azione, secondo il ricorrente, sarebbe stato deciso dal consiglio dei ministri ( 37 ), e il Chief minister, su istruzioni del consiglio dei ministri, avrebbe incaricato gli avvocati del ricorrente di proporre un ricorso in nome del governo di Gibilterra ( 38 ). Il ricorrente ritiene in proposito che il consiglio dei ministri fosse l'organo competente ad agire per il governo di Gibilterra, giacché la presente causa guarda questioni che il dispaccio ha definito questioni di interesse locale determinato, in quanto compaiono sotto i titoli «terminale civile» ( 39 ) e «turismo», con il sottotitolo: «promozione del turismo a Gibilterra», e «sviluppo economico (come in passato)» ( 40 ). Secondo il ricorrente, è irrilevante che la presente causa abbia pure in qualche maniera un collegamento con le relazioni esterne di Gibilterra (l'applicazione di un accordo con la Spagna), giacché praticamente qualsiasi questione di interesse locale determinato può del pari un collegamento con le relazioni esterne. Comunque il governatore, benché sia stato informato del progetto di proporre il ricorso, non avrebbe fatto nulla per opporvisi o per decidere, a norma dell'art. 55 dellacostituzione del 1969, che l'oggetto del ricorso non è una questione di interesse locale determinato.
49.
Il Consiglio — che al riguardo si basa anche sulla mancanza di capacità di agire del ricorrente — e il Regno Unito contestano invece la competenza del consiglio dei ministri in quanto organo del governo di Gibilterra. Essi ritengono che la questione rientri, fra gli organi del governo, nella competenza del governatore, il quale è infatti competente per gli affari esterni. La presente controversia riguarderebbe le attività della Comunità, l'applicazione del Trattato CEE a Gibilterra, i trasporti aerei internazionali, come pure le relazioni fra il Regno Unito e la Spagna, anche se la questione in esame appare a prima vista «locale». Il Regno Unito precisa inoltre che il governatore non ha autorizzato il ricorso.
50.
All'udienza, il governo del Regno Unito ha tuttavia ammesso di richiamarsi alla connessione della presente lite con le relazione esterne di Gibilterra unicamente per la parte in cui il governo ricorrente fa valere i propri interessi governativi, ma non viceversa per la parte in cui il ricorrente difende i propri interessi di proprietario del terminale. Ravviso in ciò un ulteriore motivo per non approfondire la questione della legittimità della rappresentanza.
51.
II. Supponendo quindi, ai fini del ragionamento, che il ricorrente sia una persona giuridica e che la costituzione del 1969 consenta che il consiglio dei ministri (rappresentato dal Chief Minister) agisca per il governo di Gibilterra, restano da esaminare le altre obiezioni del Consiglio e degli intervenienti sulla ricevibilità.
52.
Queste ultime si basano anzitutto sul fatto che il provvedimento impugnato non riguarda direttamente e individualmente il ricorrente. Questo argomento rende necessarie alcune osservazioni sulla natura degli interessi sui quali il ricorrente si basa. Ciò deve consentirci di precisare la natura e l'entità del danno recato al ricorrente stesso.
53.
Gli interessi che esso fa valere si dividono in due gruppi: in primo luogo, gli interessi del ricorrente connessi all'utilizzazione economica della proprietà del terminale esistente, di cui esso disponeva all'epoca in cui il ricorso è stato proposto; in secondo luogo, i suoi interessi in quanto detentore dei poteri di sovranità, più precisamente in quanto autorità che partecipa alla procedura di autorizzazione dei servizi di trasporto aereo interregionale, in quanto autorità incaricata di provvedere al benessere degli abitanti di Gibilterra, e in quanto autorità che riscuote i tributi relativi alle operazioni di trasporto aereo ed alle attività connesse ( 41 ).
54.
Gli argomenti del ricorrente relativi ai suoi interessi in quanto detentore di poteri di sovranità non sono irrilevanti ai fini del danno lamentato per il semplice fatto che esso ritenga gli interessi stessi pubblici. Non è infatti assolutamente escluso che enti locali pubblici della Comunità dotati di poteri d'imperio, che non sono Stati membri, fruiscano, per quanto riguarda i loro interessi, anche di natura pubblica, della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 173, secondo comma ( 42 ). Essi devono tuttavia poter provareche il provvedimento impugnato li riguarda direttamente ed individualmente ( 43 ).
55.
Tuttavia, per quanto riguarda il danno recato al ricorrente, occorre menzionare un aspetto che costituisce il denominatore comune degli interessi fatti valere. Il ricorrente ritiene infatti che esso trarrebbe vantaggio su tutti questi punti dall'aumento di traffico aereo che l'applicazione della direttiva 89/463 all'aeroporto di Gibilterra provocherebbe. I collegamenti più interessanti sarebbero infatti redditizi unicamente se effettuati da apparecchi con oltre 70 posti. Il Consiglio e gli intervenienti non sembra vogliano contestare che l'applicazione della direttiva 89/463 determinerebbe un'effettiva possibilità di aumento del traffico su questo aeroporto. La Commissione ha semplicemente sostenuto (senza addurre in senso contrario argomenti probanti) che il ricorrente non avrebbe dimostrato le proprie asserzioni su questo punto. Questo assunto è tanto meno rilevante in quanto la dichiarazione comune del 2 dicembre 1987 e la disposizione controversa dimostrano appunto che la Spagna e il Regno Unito si attendevano un aumento del traffico aereo.
56.
È tuttavia incontestabile che la disposizione contestata non implica alcun aggravamento della situazione del ricorrente dal punto di vista degli interessi fatti valere. In realtà, il danno che esso adduce si basa sul fatto che, in mancanza di questa disposizione, si sarebbe avuto un miglioramento della sua situazione corrispondente al progresso perseguito dalla direttiva controversa nella liberalizzazione delle norme relative al trasporto aereo interregionale.
57.
Di conseguenza, il danno asserito dal ricorrente può essere descritto come segue.
58.
In qualità di proprietario del terminale, il ricorrente si considera essenzialmente leso per il fatto di esser stato privato dei vantaggi che l'aumento del traffico avrebbe comportato per il valore economico dei suoi beni.
59.
La situazione è praticamente la stessa per quanto riguarda i proventi dei tributi che esso asserisce di avere perso. L'assunto del ricorrente su questo punto si risolve nel sostenere che la collettività locale che esso rappresenta viene privata della possibilità di aumentare gli introiti di cui sopra.
60.
Per quanto riguarda i suoi interessi in quanto autorità che partecipa alla procedura di autorizzazione dei servizi aerei interregionali, il ricorrente assume che, in forza degli accordi di diritto costituzionale conclusi dal Regno Unito con Gibilterra, esso può render noto alla Civil Aviation Authorithy (CAÁ) il proprio parere sull'istituzione di un servizio di trasporto da e per Gibilterra. Esso parteciperebbe quindi necessariamente a ciascuna autorizzazione dello Stato di appartenenza della compagnia aerea interessata, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 83/416. Il ricorrente mira quindi all'aumento del numero di casi in cui può esercitare la propria influenza.
61.
Gli argomenti relativi alla responsabilità del benessere degli abitanti di Gibilterra sono ambivalenti. Il ricorrente adduce in parte il fatto che questo diritto riguarda lo sviluppo dei collegamenti aerei. In proposito, questo aspetto non si distingue da quello dellapartecipazione alla procedura di autorizzazione dei servizi aerei interregionali. Esso fa valere del pari, in parte, la propria competenza a rappresentare gli interessi dei suoi abitanti in qualità di ente di diritto pubblico. Esso fa quindi valere l'interesse economico di tali abitanti, che è quello di non esser privati dei vantaggi del miglioramento dei collegamenti aerei e dell'aumento del traffico.
62.
Ma in quale misura il ricorrente è effettivamente leso}
63.
Dal punto di vista del suo status di proprietario del terminale, di autorità fiscale e di rappresentanti degli interessi economici degli abitanti, il danno è innegabile. Questi interessi economici possono infatti trarre vantaggio dall'aumento generale del volume degli affari che il ricorrente si ripromette con l'aumentare del traffico, o con l'aumentare di taluni introiti precisamente indicati. Orbene, non si può escludere, nell'attuale fase dell'esame, che sia in contrasto con i principi generali del diritto comunitario il fatto che il ricorrente sia privato di questo miglioramento.
64.
Per contro, la situazione è diversa per quanto riguarda gli interessi del ricorrente in qualità di autorità che partecipa alla procedura di autorizzazione dei servizi aerei interregionali.
65.
Infatti, il diritto di essere consultato attribuito in questo campo, ammesso che esista ( 44 ), non può essere leso per il semplice fatto che il numero dei casi d'applicazione non aumenta. Questo diritto tutela in realtà l'interesse del ricorrente ad influire, in ogni singolo caso, sulla decisione della CAA. Tuttavia l'eventuale aumento del numero dei procedimenti d'autorizzazione non ha alcun effetto su questo diritto.
66.
HI. Ciò premesso è opportuno esaminare anzitutto se il provvedimento impugnato riguardi direttamente il ricorrente.
67.
A mio parere, la causa Piraiki-Patraiki ( 45 ) è quella che illustra meglio il significato di questo requisito. Secondo tale sentenza, l'interesse ad agire del ricorrente deve derivare direttamente dall'atto impugnato, non già quindi da un atto posteriore della Comunità o dello Stato membro interessato che si basi su una decisione discrezionale. Se questo potere discrezionale sussiste, il ricorrente può essere direttamente interessato da un provvedimento, in contrasto con il principio soprammenzionato, se il modo in cui tale potere discrezionale verrà esercitato è determinato, e se la fattispecie si presenta quindi come se il provvedimento impugnato avesse già deciso del danno recato al ricorrente.
68.
Per l'applicazione di questo criterio al caso in esame, è opportuno rilevare che la direttiva 89/463 determina, per quanto riguarda gli aeroporti che non sono esclusi dal suo campo d'applicazione, un obbligo incombente agli Stati membri. Questi ultimi devono introdurre nel loro diritto nazionale ed applicare, per i collegamenti regionali fra questi aeroporti, i provvedimenti di liberalizzazione indicati in detta direttiva. Orbene, ladisposizione impugnata introduce — fino alľapplicazione della dichiarazione comune del 2 dicembre 1987 — un'eccezione a tale obbligo: gli Stati membri sono dispensati dai soprammenzionati provvedimenti per quanto riguarda l'aeroporto di Gibilterra. Per contro, non vi è in proposito un formale divieto. Non è nemmeno vietato agli Stati membri, per quanto riguarda tale aeroporto, il concludere degli accordi (bilaterali) sui collegamenti aerei che siano conformi alla direttiva di cui è causa. Ciò si desume dall'art. 10, n. 1, della direttiva 83/416, al quale la Commissione giustamente si riferisce. Vi si legge:
«Lo Stato d'appartenenza ed uno Stato interessato possano convenire d'applicare norme meno restrittive, nel rispetto della presente direttiva».
69.
Da queste considerazioni emerge che il potere discrezionale degli Stati membri potrebbe impedire sotto vari aspetti che il ricorrente sia direttamente interessato da un provvedimento.
70.
Uno di essi riguarda il potere degli Stati membri, malgrado la disposizione contestata, di applicare la direttiva 89/634 — perlomeno per quanto riguarda il suo risultato — all'aeroporto di Gibilterra. La Commissione ha addotto questa circostanza per contestare che il ricorrente sia direttamente interessato dalla disposizione.
71.
Questo argomento va tuttavia respinto. La possibilità ventilata esiste infatti solo in teoria. Si rileva in via generale che l'introduzione della disposizione controversa caldeggiata dalla Spagna e dal Regno Unito ( 46 ) è stata accettata in sede di Consiglio come un compromesso per tener conto del conflitto di sovranità sul terreno dell'aeroporto. La disposizione si inserisce inoltre in un contesto nel quale le norme comunitarie limitano i poteri degli Stati membri nel settore dei trasporti aerei. Non ci si può quindi attendere che gli Stati membri applichino il regime della direttiva 89/463 all'aeroporto di Gibilterra. Ciò vale in particolare per la Spagna e il Regno Unito. Nessun argomento è stato del resto addotto a proposito di un tale modo di procedere degli Stati membri. Non ci si può nemmeno attendere che l'amministrazione britannica del traffico aereo, in qualità di autorità competente dello «Stato interessato» — nel caso di domande di altri Stati ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva 83/416 — autorizzi sistematicamente le linee aeree mediante accordi bilaterali a norma della direttiva 89/463 ( 47 ). Una siffatta aspettativa è tanto meno plausibile in quanto il Regno Unito correrebbe in tal caso il rischio di trasgredire, se non la lettera, almeno lo spirito degli accordi conclusi con la Spagna.
72.
Veniamo ora al potere discrezionale attribuito agli Stati membri secondo la stessa lettera della direttiva 83/416, quale emendata dalla direttiva 89/463. Per quanto riguarda lo «Stato interessato», questo non ha più alcun effettivo potere discrezionale nei confronti delle domande dello Stato di appartenenza della compagnia aerea giacché l'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 83/416 è scomparso nella versione emendata dalla direttiva 89/463.
73.
Per contro, la direttiva non limita il potere dello Stato di appartenenza della compagnia aerea interessata di rilasciare a quest'ultima un benestare — il quale solo in questo caso può implicare un obbligo dello Stato interessato di concedere l'autorizzazione ( 48 ).
74.
Si può dire in proposito, come il governo spagnolo ha fatto, che il potere discrezionale di un terzo si frappone tra il vantaggio perseguito dal ricorrente e la direttiva.
75.
A mio parere, ciò non significa tuttavia che il ricorrente non sia direttamente interessato dalla disposizione. Il danno recato al ricorrente consiste infatti nella circostanza che una possibilità — incontestabilmente concreta — di aumento del traffico aereo gli è stata sottratta. Indubbiamente il potere discrezionale degli Stati membri, in quanto Stati d'appartenenza, costituisce, accanto alla politica commerciale delle compagnie aeree, uno dei fattori i quali fanno sì che il vantaggio tolto al ricorrente non sia che una semplice possibilità. Esso condiziona quindi la natura del danno, non già il fatto che esso sia subito dal ricorrente. Questo fatto è dovuto direttamente alla clausola impugnata, e questo effetto non dipende da altri provvedimenti che il ricorrente potrebbe impugnare. Sarebbe effettivamente incomprensibile negare la tutela giurisdizionale contro un provvedimento per la semplice ragione che il vantaggio che esso si è rifiutato di attribuire e che il ricorrente pretende non è esattamente definito. Infatti, la circostanza che il vantaggio non ha potuto concretarsi è precisamente la conseguenza del rifiuto contestato. Non si può addurre a sostegno di quest'assunto la sentenza nella causa Cofaz. In questa causa le ricorrenti, concorrenti di imprese favorite da aiuti statali, avevano impugnato la decisione della Commissione di chiudere la procedura contemplata dall'art. 93, n. 2, del Trattato CEE. La Corte ha deciso in proposito:
«Quanto al punto se le ricorrenti siano riguardate in modo diretto, basta osservare che la decisione della Commissione di chiudere il procedimento ha lasciato impregiudicati tutti gli effetti del sistema tariffario istituito, mentre il procedimento richiesto dalle ricorrenti sfocerebbe in una decisione di soppressione o di modifica di detto sistema. Così stando le cose, si deve quindi ammettere che le ricorrenti sono direttamente riguardate dalla decisione impugnata» ( 49 ).
76.
Come si vede, la natura indeterminata delle conseguenze di uno svolgimento del procedimento non ha impedito alla Corte di dichiarare che le ricorrenti erano direttamente riguardate. Il parallelo con la presente causa è inevitabile.
77.
Il Consiglio e la Commissione sostengono del pari che la natura degli interessi fatti valere vieta di ammettere che il ricorrente sia direttamente interessato dalla disposizione controversa. Essi invocano in proposito la natura ipotetica e indiretta dei vantaggi pecuniari dell'eventuale applicazione della direttiva 89/463. A parte ciò, l'asserito diritto di provvedere al miglioramento del benessere degli abitanti di Gibilterra non può essere preso in considerazione perché si tratta unicamente di un complesso di situazioni potenziali che potrebbero essere indirettamente colpite in futuro (secondo la Commissione) o perché si tratta di una posizione politica indefinita (secondo il Consiglio).
78.
Non si può condividere questo argomento. La condizione secondo la quale il ricorrente dev'essere direttamente interessato dal provvedimento impugnato non significa che talune categorie d'interessi siano sottratte alla tutela giurisdizionale garantita dall'art. 173, secondo comma. Si tratta al contrario di escludere i ricorsi contro i provvedimenti che lasciano a decisioni discrezionali ulteriori, che possono in quel momento costituire oggetto di un ricorso, la cura di determinare il principio e la portata della lesione degli interessi invocati — qualunque sia la loro natura ( 50 ). Queste condizioni negative non sussistono tuttavia per quanto riguarda gli interessi fatti valere dal ricorrente. La natura a quanto si asserisce «indiretta» di questi interessi non è nemmeno essa determinante. Nella parte in cui si fa carico con ciò al ricorrente di far valere in realtà interessi di terzi (cioè quelli degli abitanti di Gibilterra), ciò può unicamente significare che esso non è eventualmente individualmente interessato dalla disposizione ( 51 ). Nei limiti in cui detto argomento si basa sul fatto che gli inconvenienti subiti dal ricorrente sono dovuti ad una lacuna nella liberalizzazione della normativa da applicarsi ai vettori aerei nemmeno ciò è rilevante. L'eventuale danno recato a queste imprese è di natura completamente diversa ed emerge in via generale unicamente quando una domanda concreta di autorizzazione di un servizio di trasporto interregionale da e per Gibilterra viene respinto. Questa reiezione può essere impugnata dal vettore aereo. Al contrario, la sola possibilità per il ricorrente di eliminare giudizialmente il danno specifico asserito nel presente caso consiste nel presente ricorso ( 52 ).
79.
Il governo spagnolo ha del pari sostenuto che l'effetto della disposizione impugnata verrebbe meno non appena avesse applicazione la dichiarazione comune. Basta in proposito rilevare che questa circostanza condiziona, non già l'entrata in vigore, bensì la cessazione degli effetti della disposizione. Essa non modifica affatto la natura diretta degli effetti che la disposizione impugnata provoca per il ricorrente ( 53 ).
80.
Per concludere, si deve quindi ritenere che questa disposizione lo riguardi direttamente.
81.
IV. Dobbiamo poi esaminare il mezzo, dedotto a sostegno dell'irricevibilità, relativo alla «natura dell'atto giuridico impugnato». Questo mezzo comprende due parti: in primo luogo, la natura della disposizione impugnata, in quanto fa parte di una direttiva; in secondo luogo, il fatto che essa non ha natura di decisione.
82.
Mentre la prima parte di questo mezzo riguarda la forma dell'atto giuridico, la seconda parte si riferisce alla sua natura sostanziale.
83.
1. Vediamo anzitutto quale rilevanza attribuire al fatto che la disposizione impugnata fa parte di una direttiva.
84.
È pacifico che l'art. 173, secondo comma, esclude, stando alla sua lettera, i ricorsi di singoli contro le direttive. Ma questo basta forse per dichiarare irricevibile il presente ricorso?
85.
La Corte non si è ancora pronunciata su tale questione. I ricorsi diretti ( 54 ) di singoli contro disposizioni di direttive sono stati sinora giudicati irricevibili per altri motivi, vuoi che il termine d'impugnazione fosse scaduto ( 55 ), vuoi che il provvedimento impugnato costituisse una decisione ( 56 ), vuoi ancora che il ricorrente fosse individualmente riguardato ( 57 ).
86.
Per stabilire se il presente ricorso debba essere dichiarato irricevibile alla luce di quanto dispone l'art. 173, secondo comma, si deve secondo me accertare il motivo per cui gli autori di questa disposizione non hanno nominato le direttive fra gli atti impugnabili. Se dovesse risultare che questo motivo non giustifica il fatto che il ricorso sia dichiarato irricevibile nel presente caso, dovremmo in tal caso non considerare la lettera di detta disposizione come un ostacolo per la ricevibilità del ricorso stesso. Si tratterebbe in tal caso, per quanto riguarda il fatto che la disposizione impugnata si trovi nel contesto di una direttiva, di una semplice questione di forma. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il legislatore comunitario non può escludere la tutela giurisdizionale disposta dall'art. 173, secondo comma, semplicemente scegliendo la forma ( 58 ). Sarebbe inoltre incompatibile col compito della Corte definito dall'art. 164 del Trattato il negare tutela giurisdizionale ad un ricorrente per il solo motivo che la disposizione impugnata fa parte di una direttiva, ignorando in proposito che la ragione concreta per cui le direttive non sono nominate nell'art. 173, secondo comma, può non valere in un singolo caso ( 59 ).
87.
Esaminiamo quindi anzitutto perché gli autori del Trattato non abbiano nominato le direttive nell'art. 173, secondo comma, tra gli atti impugnabili. A questo scopo è opportuno esaminare detta disposizione alla luce dell'art. 189 del Trattato il quale, nel terzo comma, definisce la direttiva, fra gli atti giuridici, nei seguenti termini:
«La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».
88.
Secondo questa definizione, la direttiva lascia un potere discrezionale il quale riguarda specificamente la trasposizione da parte dei destinatari — gli Stati membri —. In questo consiste, secondo il sistema istituito dall'art. 189, la differenza fra questi atti e le decisioni rivolte agli Stati membri. Questo mi pare costituire la sola spiegazione del fatto che le decisioni rivolte agli Stati membri fanno parte degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 173, secondo comma, contrariamente alle direttive. Per quanto riguarda le disposizioni delle direttive, gli autori del Trattato paiono infatti essere partiti dal principio chequeste disposizioni, anche quando hanno l'effetto di imporre un onere ai cittadini comunitari, non riguardano direttamente il singolo, a causa dello specifico potere discrezionale di trasposizione degli Stati membri.
89.
Questa premessa si rivela tuttavia errata se questo potere discrezionale di trasposizione non sussiste.
90.
Ciò si verifica, ad esempio, quando la relativa disposizione di una direttiva pone un divieto così preciso, dal punto di vista del contenuto e della cerchia delle persone eventualmente interessate dalla direttiva stessa, che esso non può essere ulteriormente precisato dagli Stati membri. I provvedimenti di trasposizione degli Stati membri non sarebbero, nel loro principio e nei loro tratti essenziali, se non la conseguenza obbligatoria della disposizione comunitaria.
91.
La Corte ha preso in considerazione una situazione del genere nella causa 160/88 ( 60 ). In questa causa, produttori di preparati ormonici per l'allevamento di animali (e un'associazione di questi produttori) avevano chiesto, a norma dell'art. 173, secondo comma, l'annullamento di disposizioni di una direttiva che vietavano l'uso di taluni dei preparati di loro produzione. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile giacché le disposizioni impugnate erano di natura normativa e non potevano essere quindi considerate come una «decisione» (secondo l'ordinanza del presidente della Corte nel procedimento sommario) e perché i ricorrenti non erano individualmente interessati dai contestati divieti (secondo la Corte nel procedimento principale).
92.
La Corte ha quindi evitato di dichiarare irricevibile il ricorso per il semplice motivo che le disposizioni impugnate erano contenute in una direttiva. Inoltre, dall'ordinanza del presidente nel procedimento sommario emerge che il nesso causale fra il provvedimento impugnato e il danno asserito dalla ricorrente è di natura diretta. I provvedimenti di trasposizione degli Stati membri non hanno infatti alcun'altra funzione oltre a quella di trasmettere il contenuto chiaro del dispositivo della direttiva agli operatori interessati. Secondo il punto 28 dell'ordinanza, infatti, le norme delle direttive
«attraverso le leggi nazionali adottate dagli Stati membri per conformarsi ad esse, si applicano a situazioni determinate obiettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (...)».
93.
Per quanto riguarda il caso in esame, non è possibile trattarlo sul punto controverso altrimenti che nella causa dei preparati ormonici in precedenza menzionata. Quest'ultima verteva su un divieto nel campo d'applicazione della direttiva, la quale era sufficientemente precisa per escludere un potere discrezionale di trasposizione degli Stati membri. Nel presente caso, l'aeroporto di Gibilterra è senz'altro escluso dal campo d'applicazione della direttiva. Non vi può quindi logicamente essere un potere discrezionale per la trasposizione della direttiva per quanto riguarda tale aeroporto. Come si desume da quanto ho detto in precedenza ( 61 ), il poterediscrezionale spettante agli Stati membri per quanto riguarda i servizi aerei da e per tale aeroporto è il potere residuo che è rimasto loro in via generale nel campo dei trasporti, in mancanza di disposizioni comunitarie, non già il potere discrezionale specifico loro attribuito per la trasposizione della direttiva.
94.
Queste considerazioni bastano di per sé per trattare la disposizione impugnata come se fosse contenuta in una decisione diretta agli Stati membri ( 62 ).
95.
Per scrupolo di completezza ricorderò tuttavia ancora una volta che anche il potere discrezionale spettante agli Stati membri indipendentemente dalla direttiva ha un effetto puramente teorico sul regime applicato all'aeroporto di Gibilterra ( 63 ).
96.
Per concludere, il fatto che la disposizione criticata sia contenuta in una direttiva non osta di per sé alla ricevibilità del ricorso.
97.
2. La seconda parte del mezzo dedotto a sostegno dell'irricevibilità attualmente in esame si basa, come ho detto, sul fatto che la disposizione impugnata non ha la natura di una decisione, bensì la natura di una norma di portata generale. Come ho tuttavia esposto particolareggiatamente nelle conclusioni per la causa Codorniu ( 64 ), nemmeno questa circostanza è di per sé sufficiente per far dichiarare irricevibile un ricorso a norma dell'art. 173, secondo comma. L'esigenza della «decisione» si confonde in realtà con l'altra condizione posta in seguito in detto comma, secondo la quale il ricorrente dev'essere individualmente interessato dalla decisione impugnata ( 65 ). Mi pronuncerò su questa condizione nel punto seguente.
98.
V. 1. Per risolvere la questione se la disposizione impugnata riguardi individualmente il ricorrente, occorre anzitutto sottolineare l'importanza generale di questo criterio. È noto che è individualmente interessato da un provvedimento unicamente colui che la decisione «tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari» ( 66 ).
99.
Questo criterio deve quindi garantire che il ricorrente si trovi, rispetto al provvedimento impugnato, in una posizione analoga a quella di un destinatario. Non basta a questo scopo che il ricorrente faccia parte di unacategoria chiusa di persone interessate ( 67 ). Deve al contrario esistere un nesso specifico tra la situazione (in senso lato) del ricorrente e il provvedimento impugnato, nesso specifico che può dipendere da circostanze diverse ( 68 ).
100.
Per l'applicazione al presente caso dei principi così elaborati dalla giurisprudenza, è tuttavia opportuno tener conto di due particolarità di questo caso. La prima consiste nel fatto che il ricorrente, come si è detto ( 69 ), non critica la lesione di una situazione esistente, ma contesta al Consiglio il fatto che la disposizione impugnata l'abbia privato di taluni vantaggi. La seconda particolarità riguarda gli interessi che il ricorrente fa valere, i quali sono legati alle sue varie funzioni. Esso invoca in primo luogo la qualità di proprietario del terminale, ma fa del pari valere, accanto ad essa, (altri) interessi «pecuniari» che sono connessi alla sua qualità di autorità fiscale di Gibilterra ( 70 ). Per quanto riguarda invece la posizione del ricorrente in quanto autorità che partecipa alla procedura d'autorizzazione dei servizi aerei interregionali, non gli viene arrecato alcun danno, di guisa che questo interesse non va ulteriormente esaminato nel presente contesto ( 71 ). Nei limiti in cui il ricorrente fa valere, a questo proposito, la competenza che gli spetta di provvedere al benessere degli abitanti di Gibilterra, nemmeno questo aspetto va esaminato ( 72 ). Viceversa, il potere di rappresentare gli interessi dei suoi abitanti, che esso adduce, deve essere preso in considerazione nell'esame che segue.
101. 2. a)
Esaminiamo quindi prima di tutto gli interessi che il ricorrente desume dalla qualità di proprietario del terminale. Per scrupolo di completezza in proposito, occorre rilevare che questo interesse è connesso alla riscossione di diritti per la locazione degli impianti di questo terminale, alla quale provvedeva all'epoca della proposizione del ricorso la Gibraltar Airport Services Limited (GASL), in cui il ricorrente aveva una partecipazione del 50%. Si tratta di una delle voci a proposito delle quali il danno recato al ricorrente deriva dal fatto di esser stato privato della possibilità di aumentare i suoi introiti ( 73 ).
102.
Applicando i principi sopra esposti, il ricorrente non può essere considerato individualmente interessato dalla disposizione per il semplice fatto che l'aeroporto di Gibilterra ha un solo terminale e che esso ne è il proprietario. L'appartenenza ad una categoria chiusa di persone interessate è solo uno dei presupposti perché un ricorrente possa essere considerato individualmente interessato da un provvedimento. La questione che sorge in realtà è se vi sia, tenuto conto di questo interesse del ricorrente ad un aumento degli introiti, un nesso particolare tra la sua situazione e il provvedimento impugnato, di guisa che il ricorrente appaia come un destinatario del provvedimento stesso.
103.
A mio parere, la questione va risolta in senso negativo.
104.
Fra le circostanze che possono determinare un rapporto particolare di questo genere, va annoverato anzitutto il nesso causale tra la situazione del ricorrente e il provvedimentoimpugnato ( 74 ). Vanno del pari segnalate in questa categoria le sentenze Töpfer ( 75 ) e Bock ( 76 ) alle quali il ricorrente si richiama in questo contesto. La prima verteva sull'autorizzazione retroattiva di uno Stato membro ad adottare misure di salvaguardia che lo autorizzavano.a negare le licenze d'importazione in precedenza chieste dalle ricorrenti. Vi era dunque un nesso causale fra il provvedimento impugnato e la situazione delle ricorrenti. Lo stesso vale per la causa Bock, nella quale lo Stato membro era stato autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario taluni prodotti originari della Repubblica popolare di Cina che si trovavano in libera pratica nei paesi del Benelux. Questa decisione era stata adottata proprio tenuto conto di una domanda di importazione presentata dalla ricorrente ( 77 ). Tuttavia, l'esigenza così definita di un nesso causale non è soddisfatta nella presente fattispecie. Il provvedimento impugnato non ha nulla a che vedere con la situazione particolare degli operatori interessati all'uso economico dei terminali. È irrilevante in proposito che ci si basi sugli scopi della direttiva nel suo complesso, ovvero sugli scopi specifici su cui la disposizione impugnata si basa.
105.
Si deve rilevare a questo proposito che la direttiva 83/416 persegue due obiettivi economici. Il primo si desume dal primo ‘considerando’ della direttiva, il quale recita:
«Una procedura comunitaria e di autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali tra Stati membri per il trasporto di soli passeggeri, o per il trasporto di passeggeri e di posta e/o merci tra taluni aeroporti della Comunità offrirebbero ai vettori aerei maggiori possibilità d'azione per conquistare i mercati e potrebbero contribuire in tal modo al potenziamento della rete intracomunitária».
106.
Nello stesso spirito, nel quarto ‘considerando’ della direttiva 89/463 si dichiara:
«L'esperienza ha mostrato che soltanto un numero esiguo di servizi è stato autorizzato in conformità delle disposizioni della direttiva precitata e che sarebbe quindi auspicabile dare ai vettori aerei maggiori possibilità di sviluppare i mercati, contribuendo così all'evoluzione della rete intracomunitária».
107.
È quindi in primo luogo la situazione delle compagnie aeree quella che è stata decisiva per la redazione del testo originale e per la modifica attualmente controversa di tale direttiva. Orbene, il ricorrente non fa nemmeno parte di questa categoria — del resto aperta — di operatori economici la cui situazione è stata decisiva per il legislatore comunitario.
108.
Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda gli obiettivi di politica regionale della direttiva 83/416. A tal proposito, si legge nel suo quarto ‘considerando’:
«È necessario sviluppare il traffico aereo interno della Comunità su rotte regionali per contribuire allo sviluppo delle regioni della Comunità europea».
109.
Tenuto conto di questi obiettivi, non è nemmeno possibile dimostrare che la situazione dei proprietari di terminali civili abbia appunto avuto rilevanza per le disposizioni della direttiva. In realtà sono tutti gli operatori economici delle regioni svantaggiate, i quali potrebbero trarre vantaggio da migliori collegamenti nelle loro regioni, ad essere interessati da questi obiettivi.
110.
Per quanto riguarda infine la disposizione impugnata stessa, essa è basata, come risulta dall'ottavo ‘considerando’ della direttiva 89/463, sui fatti che costituiscono oggetto della dichiarazione comune del 2 dicembre 1987. Questa dichiarazione è dal canto suo la conseguenza della controversia in essere fra la Spagna e il Regno Unito a proposito del terreno dell'aeroporto e delle difficoltà che ne derivano, secondo il Consiglio, per l'applicazione della direttiva all'aeroporto di Gibilterra; essa non è basata sulla situazione del ricorrente in quanto proprietario del terminale.
111.
Questa conclusione non è inficiata dal fatto che la dichiarazione comune contempli la costruzione da parte delle autorità spagnole di un altro terminale. Ciò mira infatti, come si desume dalla dichiarazione comune, a consentire alle autorità spagnole di effettuare direttamente controlli doganali e di immigrazione riguardanti i viaggiatori provenienti da e destinati a località situate a nord del recinto di frontiera. Ciò rientra quindi nel contesto della controversia di diritto internazionale pubblico esistente fra i due Stati membri interessati e non ha alcun nesso concreto con gli interessi economici del ricorrente in quanto proprietario del terminale esistente.
112.
Per tutti questi motivi, non si può affermare che la situazione del ricorrente — da solo o in quanto parte di una categoria chiusa di persone — sia stata decisiva per la disposizione impugnata. Sotto questo profilo non è quindi corretto ritenere che il ricorrente sia individualmente interessato dalla disposizione stessa.
113.
Cionondimeno, un ricorrente può trovarsi nella situazione di chi è individualmente interessato da un provvedimento anche in base ad altre circostanze, che determinano un rapporto particolare fra esso e il provvedimento impugnato. Ci si trova di fronte ad una circostanza di questo genere quando il ricorrente è tutelato da disposizioni particolari contenute nel fondamento giuridico del provvedimento impugnato. Questa fattispecie è nota in particolare nel diritto comunitario della concorrenza ( 78 ), ma ha trovato pure applicazione in cause riguardanti la politica agricola comune ( 79 ). Essa ha particolare importanza nelle situazioni in cui il ricorrente mira, col proprio ricorso d'annullamento, come nel presente caso, al miglioramento della propria situazione e non cerca di evitare il peggioramento di una situazione (tutelata in forza di diritti fondamentali). Una norma di tutela contenuta nel fondamento giuridico può legittimare questo interesse e determinare quindi un rapporto particolare fra la situazione del ricorrente e il provvedimento impugnato.
114.
Questo presupposto manca però anch'esso nel caso in esame. La direttiva impugnata si basa direttamente, secondo il suo primo visto, sull'art. 84, n. 2, del Trattato. Questa disposizione autorizza il Consiglio ad adottare «opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea». Non viè contemplata alcuna tutela particolare di singoli gruppi di operatori economici.
115.
Infine, il ricorrente non può nemmeno essere considerato individualmente interessato dalla disposizione controversa in forza dei principi della sentenza Extramet ( 80 ). Questa sentenza verteva su un caso in cui un dazio antidumping veniva riscosso sui prodotti importati e lavorati dalla ricorrente. La Corte ha deciso in proposito (punto 17 della sentenza):
«La ricorrente ha fornito la prova dell'esistenza di un complesso di elementi atti a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che, in relazione al provvedimento di cui trattasi, la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Essa è infatti la principale importatrice del prodotto oggetto della misura antidumping e, nel contempo, l'utilizzatrice finale di tale prodotto. Inoltre, le sue attività economiche dipendono in larghissima misura dalle suddette importazioni e subiscono gravi ripercussioni in conseguenza del controverso regolamento, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che essa incontra difficoltà a rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, il quale è per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito».
116.
Si trattava perciò di un caso in cui la ricorrente voleva evitare che una posizione esistente fosse deteriorata, non già, come nel caso in esame, di un ricorso avente lo scopo di migliorare tale posizione ( 81 ). A mio parere, i principi espressi nella sentenza Extramet non possono applicarsi in un caso come quello in esame, a meno che il ricorrente dimostri di avere un interesse giuridicamente protetto al miglioramento della propria situazione. Se il vantaggio gli è stato negato ad onta di questa tutela, ciò può eventualmente essere considerato una lesione di una posizione esistente e giustificare l'applicazione del criterio dell'«impact» elaborato nella sentenza Extramet ( 82 ).
117.
Questa tutela può derivare dal fatto che il ricorrente fa parte di un gruppo esattamente definito di operatori economici che dovrebbero essere favoriti dal trattamento comunitario (ad esempio nel caso di aiuti comunitari). La tutela giurisdizionale dell'interesse fatto valere deriva allora dal principio della parità di trattamento. Non è necessario in questo contesto, per l'applicazione dei principi espressi nella sentenza Extramet, che il gruppo interessato di operatori economici costituisca una categoria chiusa, giacché l'individuazione del ricorrente nell'ambito di tale gruppo deriva, se del caso, dai principi stessi di detta sentenza.
118.
Nel caso in esame, le compagnie aeree potrebbero a rigore essere considerate come un siffatto gruppo di operatori economici ( 83 ), ma il ricorrente non ne fa parte.
119.
Anche il fondamento giuridico applicato non implica la tutela specifica degli interessi che il ricorrente fa valere in qualità di proprietario del terminale ( 84 ).
120.
Il ricorrente non ha nemmeno addotto altri elementi sui quali si baserebbe la tutela giurisdizionale dei suoi interessi.
121.
Esso non può quindi essere considerato individualmente interessato dalla disposizione controversa quando fa valere il proprio status di proprietario del terminale.
122. b)
Il ricorrente invoca poi la sua qualità di autorità che riscuote vari tributi: tasse sul carburante degli apparecchi, dazi doganali sulle merci che entrano a Gibilterra, tasse sulle vendite nei negozi della zona franca, tasse aeroportuali riscosse sui passeggeri, tasse di deposito sulle merci giacenti all'aeroporto, introiti fiscali provenienti dagli operatori economici che esercitano un'attività nell'aeroporto, che rientrano per questo motivo nella competenza del ricorrente.
123.
Al riguardo, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni valide per la questione se il ricorrente sia individualmente interessato dalla disposizione controversa in qualità di proprietario del terminale. Occorre inoltre precisare che, nel caso delle tasse connesse alle attività economiche esercitate da terzi, la cui entità aumenta con l'aumento del traffico, il ricorrente non può essere trattato meglio degli stessi operatori economici che svolgono dette attività. Questo argomento vale per le tasse sul carburante degli apparecchi e sulle vendite nei negozi della zona franca, per le tasse di deposito, come pure per gli introiti fiscali provenienti dagli operatori economici che esercitano un'attività nell'aeroporto. Non si può fare una distinzione in proposito fra lo status di autorità fiscale del ricorrente ed il suo status di proprietario del terminale.
124.
Le tasse aeroportuali sembrano essere, secondo la descrizione fatta dalla ricorrente, un contributo dei passeggeri per l'uso degli impianti dell'aeroporto, che la GASL sviluppa e amplia, mentre il provento di queste tasse viene ripartito fra la GASL e il ricorrente. Anche al riguardo, il ricorrente non può essere trattato in modo diverso da qualsiasi operatore economico che svolga un'attività nell'aeroporto.
125.
Vero è che i dazi doganali sulle merci che entrano a Gibilterra non sono in apparenza direttamente connessi ad un'attività economica di terzi, bensì all'entrata concreta di merci nel territorio di Gibilterra. Cionondimeno il ricorrente non può essere equiparato nemmeno sotto questo aspetto ad un destinatario del provvedimento. Si potrebbe operare un confronto con altri operatori economici che hanno interesse all'aumento delle importazioni di merci a Gibilterra, ad esempio le imprese di trasporto.
126.
In definitiva, tutte queste conclusioni corrispondono agli argomenti del ricorrente il quale ha definito i suoi interessi in quanto autorità fiscale, alla pari dei suoi interessi in quanto proprietario del terminale, come interessi «pecuniari».
127. c)
Resta da esaminare l'interesse del ricorrente a provvedere al benessere degli abitanti di Gibilterra. Nel presente contesto, rimane ancora da stabilire, al riguardo, solo se il ricorrente sia individualmente riguardato quando fa valere gli interessi economici degli abitanti. Resta ancora da precisare su questo punto che il ricorrente — è così che comprendo i suoi argomenti — non fa valere un pregiudizio nei confronti delle sue competenze nel settore della vita economica diGibilterra. Non si vede del resto in cosa consisterebbe tale pregiudizio. Il ricorrente non ha nemmeno addotto argomenti per dimostrare che tali competenza perderebbero il loro contenuto pratico, per il fatto che la vita economica di Gibilterra sarebbe paralizzata, in quanto il traffico aereo non si svilupperebbe nelle previste proporzioni.
128.
Il ricorrente invoca, a sostegno dell'assunto secondo il quale esso può rappresentare gli interessi degli abitanti di Gibilterra, la pronuncia della Corte nella causa Chris International Foods ( 85 ).
129.
Si trattava in questa causa di un ricorso d'annullamento e per risarcimento danni proposto da un operatore economico, in ordine ad una decisione della Commissione di autorizzare uno Stato membro, a norma dell'art. 115 del Trattato CEE, ad escludere dal trattamento comunitario le banane originarie di taluni paesi della zona del dollaro, immesse in libera pratica negli altri Stati membri. La Dominica, uno degli Stati la cui produzione era a quanto pare favorita da questo provvedimento, aveva chiesto di essere ammessa ad intervenire a norma dell'art. 37 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. La Corte ha dichiarato in proposito alla fine dell'ordinanza:
«La Corte ritiene che la Dominica debba qualificarsi come una persona che ha dimostrato di avere un sufficiente interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte e che essa deve perciò essere ammessa ad intervenire».
130.
A mio parere, non ne consegue che il ricorrente possa essere considerato individualmente interessato dalla disposizione controversa nel presente caso. L'ordinanza della Corte indica in realtà due cose, e cioè,
—
che l'interesse dei produttori di banane della Dominica può essere fatto valere ai fini dell'intervento di tale Stato;
—
che questo interesse è dimostrato ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto.
131.
Per quanto riguarda il primo punto, ci si potrebbe effettivamente chiedere se si debba ritenere che Stati terzi ed altre istituzioni pubbliche debbano essere considerati legittimati, in considerazione del loro compito di promuovere l'interesse comune, a far valere, non solo i loro interessi, ma pure quelli degli operatori economici che svolgono attività nel loro territorio, e ciò anche ai fini dell'art. 173, secondo comma. Se si seguisse questo ragionamento, il ricorrente sarebbe trattato come se gli interessi da lui fatti valere si basassero sui suoi propri diritti. Tuttavia, anche se si ammettesse una possibilità del genere, il ricorrente sarebbe legittimato ad agire in questo contesto solo nei limiti in cui gli operatori economici, di cui fa valere gli interessi, sono a loro volta legittimati ad agire.
132.
Ne consegue che un ricorrente del genere, quando non fa valere alcuno specifico interesse proprio, deve provare che gli operatori economici di cui trattasi, o quanto menotaluni fra essi, sono a loro volta individualmente interessati da un provvedimento ( 86 ).
133.
Veniamo così al secondo dei punti indicati dall'ordinanza Chris International Foods. Occorre infatti ritenere che l'interveniente debba semplicemente comprovare un interesse alla soluzione della lite. Di fronte alla prassi molto magnanima della Corte, alla quale la citata ordinanza è del tutto conforme, le condizioni poste al riguardo sono molto meno gravose di quelle necessarie per essere considerato individualmente interessato da un provvedimento ( 87 ), forse proprio perché i presupposti del ricorso diretto proposto da un singolo sono formulati in modo molto rigoroso nell'art. 173, secondo comma, del Trattato.
134.
Perciò, dall'ordinanza invocata dal ricorrente non si desume che esso sia legittimato ad agire nel presente caso. Esso dovrebbe invece comprovare a tal fine che gli operatori economici che esso rappresenta, o quanto meno taluni di essi, sono individualmente interessati dalla disposizione controversa. Orbene, non disponiamo di alcun elemento in tal senso.
135. VI.
Per concludere, il presente ricorso non soddisfa le condizioni poste dall'art. 173, secondo comma, giacché il ricorrente non è individualmente interessato dalla disposizione impugnata. Questa conclusione non si risolve neppure, a mio parere, in un diniego di giustizia, senza che sia necessario risolvere la questione, sollevata all'udienza, delle possibilità di rimedi giurisdizionali di diritto interno. Indubbiamente, è incontestabile che il ricorrente, in particolare in qualità di proprietario del terminale, abbia grande interesse allo sviluppo dei collegamenti aerei con Gibilterra. Tuttavia la disposizione in esame non pregiudica in alcun modo la sua situazione esistente e nemmeno ha potuto essere dimostrato che il perseguito miglioramento della sua situazione fruisca di una specifica tutela giuridica. Non si può quindi sostenere che sia stato pregiudicato un diritto del ricorrente e che la tutela di questo diritto sia stata negata al ricorrente.
C — Conclusioni
136.
Per questi motivi propongo
—
di dichiarare irricevibile il ricorso;
—
di porre le spese a carico del ricorrente a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, ad eccezione delle spese degli intervenienti, che restano a carico di questi, a norma del n. 4 di detto articolo.
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) GU L 226 del 3.8.1989, pag. 14.
( 2 ) Direttiva del Consiglio 25 luglio 1983, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (GU L 237 del 26.8.1983, pag. 19).
( 3 ) Si deve intendere con ciò: voli con scalo, come si desume dal tenore letterale della disposizione.
( 4 ) Direttiva del Consiglio 26 maggio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 83/416/CEE, relativa all'autorizzazione di servizi acrei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, poste e merci tra Stati membri (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 47).
( 5 ) V. quarto ‘considerando’ della direttiva 89/463.
( 6 ) Decisione del Consiglio 14 dicembre 1987 sulla ripartizione della capacita passeggeri tra vettori aerei net servizi di linea tra Stau membri e sull'accesso dei vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra Stati membri (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 19).
( 7 ) V. dcl pari, gli altri provvedimenti pubblicati nella GU L 374 (nota precedente), come pure sentenza della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen (Race. pag. 803).
( 8 ) Allegato 3 del ricorso.
( 9 ) Secondo comma del preambolo della dichiarazione comune.
( 10 ) Terzo comma del preambolo della dichiarazione comune.
( 11 ) V. Bollettino CE n. 6, 1987, punti 2.1.221 e 2.1.227, come pure Bollettino CE n. 12, 1987, punti 2.1.272 e 2.1.280.
( 12 ) Regolamento del Consiglio 24 luglio 1990 sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri (GU L 217 del 18.8.1990, pag. 8).
( 13 ) Regolamento del Consiglio 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8).
( 14 ) Causa C-336/90, ordinanza 12 luglio 1993 (Race. pag. I-3961).
( 15 ) Causa C-397/92, ordinanza 12 luglio 1993 (Race. pag. I-3971).
( 16 ) Regolamento del Consiglio 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 1); pure questo regolamento e stato abrogato dal regolamento n. 2408/92.
( 17 ) Causa C-128/91, ordinanza 12 luglio 1993 (Race. pag. I-3981).
( 18 ) La conclusione provvisoria di questa serie è costituita dal ricorso proposto qualche giorno fa dal governo di Gibilterra e dalla Gibraltar Development Corporation nella causa C-168/93, ordinanza 12 luglio 1993 (Race. pag. I-4009). Esso verte sull'art. 1, n. 3, del regolamento del Consiglio 18 gennaio 1993, n. 95, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).
( 19 ) V. del pari infra, paragrafi 25 e seguenti.
( 20 ) Hahbitry's Laws of England, IV edizione, volume 6, paragrafo 803.
( 21 ) I punti di vista della Spagna (v. punto 2.4, seconda frase, dell'istanza d'intervento) e del Regno Unito (v. punto 22 del verbale d'udienza) coincidono in proposito.
( 22 ) Quando i diritti e gli interessi fatti valere dal ricorrente sono nominati in prosieguo, essi si basano sulle affermazioni del ricorrente. Non e mia intenzione — e non è necessario — pronunciarsi nelle presenti conclusioni sulla controversia in atto fra i due Stati membri interessati.
( 23 ) Pagg. 6-8 eli delle sue osservazioni.
( 24 ) Pag. 36 delle sue osservazioni.
( 25 ) Pag. 25, punti IV.4 e 5.
( 26 ) Pag. 6 del parere comune dei periti Sir William Wade e signor Eli Lauterpacht, in risposta al secondo quesito della Corte.
( 27 ) V. pag. 3 del parere del signor Kenneth \V. Harris, e pag. 1, sud A e B, del parere comune dei periti Sir W. Wade e signor E. Lauterpacht, entrambi allegati alle osservazioni del ricorrente sull'eccezione di irricevibilità.
( 28 ) Sentenza 8 ottobre 1974, causa 18/74, Syndicat general du personnel tics organismes europćens/Commissionc (Race, pag. 933).
( 29 ) Punto 7 della sentenza; il corsivo è mio.
( 30 ) V. conclusioni 11 giugno 1986 dell'avvocato generale Mancini, causa 282/85, DEFÌ/Commissionc (Race. pag. 2470, in particolare pag. 2471, paragrafo 2).
( 31 ) V. supra, paragrafo 31.
( 32 ) Il soprammenzionato dispaccio (v. supra, paragrafo 30) sembra stabilire in questo caso, al punto 4, una norma a favore della competenza del governatore:
«È opportuno (...) attirare l'attenzione su talune eccezioni generali che devono essere apportate all'elenco delle questioni di interesse locale determinato, nel senso che considerazioni di portata superiore esigono che talune responsabilità siano riservate al governatore, anche se la questione appare a prima vista “locale”. Si devono a mio parere annoverare fra queste eccezioni tutte le questioni riguardanti Sua Maestà (ad esempio decorazioni, bandiere ecc.), l'applicazione a Gibilterra delle convenzioni internazionali, l'esecuzione degli impegni internazionali a Gibilterra e la partecipazione di Gibilterra alle organizzazioni internazionali specializzate (...)».
Cionondimeno, pare attualmente in pratica che l'amministrazione centrale tenda a far salve le prerogative dell'amministrazione decentrata (v. la dichiarazione resa dal rappresentante britannico dinanzi ad un comitato dell'ONU il 6 agosto 1969, citata a pag. 9 del parere comune (v. supra, nota 26) e all'udienza (pag. 39 del verbale d'udienza); v. del pari, la risposta del governo britannico al quesito perché il governatore non abbia fatto nulla nel presente caso per opporsi al ricorso (pag. 60 del verbale d'udienza). Una siffatta prassi generale —che può inoltre essere modificata — non consente tuttavia di trarre conclusioni precise sullo status giuridico del «governo di Gibilterra».
( 33 ) V. punto 5.5 delle osservazioni del Regno Unito sull'eccezione di irricevibilità.
( 34 ) V. del pari, punto 7 delle risposte del Regno Unito ai quesiti della Corte.
( 35 ) V. punto 38 delle risposte del Regno Unito ai quesiti della Corte.
( 36 ) V. per esempio, ordinanza 8 dicembre 1987, causa 152/87, Montgomery/Parlamento (Race. pag. 4899, punto 9 della motivazione). L'onere della prova può essere invertito in casi particolari, specialmente per quanto riguarda il dies a quo del termine d'impugnazione, qualora esso dipenda da una notifica proveniente dal convenuto (v. ad esempio, sentenza 13 luglio 1989, causa 58/88, Olbrcchts/Commissione, Race. pag. 2643).
( 37 ) Punti 6 e 7 del parere comune (v. supra, nota 26).
( 38 ) V. pag. 21, sub 11.8, delle osservazioni de! ricorrente sull'eccezione di irriccvibilità.
( 39 ) Sotto la rubrica: «Servizi pubblici».
( 40 ) Sotto la rubrica: «Servizi che procurano introiti».
( 41 ) V., per ulteriori particolari, pagg. 31-33 dell'atto introduttivo. È curioso che il ricorrente non stabilisca alcun nesso fra gli interessi fatti valere, che sono connessi alla sua posizione di autorità pubblica e le «questioni di interesse locale determinato» cui si asserisce che il ricorso si riferisce.
( 42 ) V. le mie conclusioni 19 gennaio 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, Exécutif régional Wallon/Commissione (Race. pag. 1581, in particolare pag. 1582, paragrafo 13).
( 43 ) V. nota precedente, come pure sentenza 11 luglio 1984, causa 222/83, Commune de Diffcrdangc (Race. pag. 2889).
( 44 ) Le disposizione prodotte dal ricorrente e dal Regno Unito contemplano, alla lettera, unicamente il diritto del Secretary of State di essere consultato (v. l'art. 16 delle CAA Regulations del 1983, e l'art. 21 delle CAA Regulations del 1991). Tuttavia, secondo le lettere prodotte dal ricorrente (allegati B e C alle risposte ai quesiti della Corte), pare sussista una prassi costante, consistente nel sentire anche il ricorrente.
( 45 ) Sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione (Race. pag. 207).
( 46 ) V. allegato 8, ultima parte, alle osservazioni del governo spagnolo.
( 47 ) Lo stesso vale per l'amministrazione spagnola del traffico aereo, nell'ambito di sua competenza. La ripartizione delle competenze fra l'amministrazione britannica e quella spagnola del traffico aereo per quanto riguarda i voli da e per Gibilterra pare essere l'oggetto principale della dichiarazione comune.
( 48 ) V. terzo ‘considerando’ della diretriva 83/416.
( 49 ) Sentenza 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz/Commissione (Race. pag. 391, punto 30 della motivazione); il corsivo è mio.
( 50 ) V. in questo senso, le conclusioni dell'avvocato generale Warner 13 dicembre 1978, cause riunite 103/78-109/78, Société des Usines de Bcauport/Consiglto (Race. 1979, pag. 26, in particolare pag. 31).
( 51 ) V. supra, punto 41.
( 52 ) Questo punto e stato discusso all'udienza, senza che le parti fossero in grado di individuare un concreto rimedio giurisdizionale interno.
( 53 ) La Corte aveva già respinto un argomento analogo a quello del governo spagnolo, nella sentenza 1o luglio 1965, cause riunite 106/63 c 107/73, Topfcr/Commissionc (Race. pac. 497): v. Ic considerazioni della Corte (pagg. 505 c 506), da un fato, e dell'avvocato generale (pagg. 510-512), dall'altro.
( 54 ) V. del pari, oltre le ordinanze menzionate nelle tre note seguenti, l'ordinanza 8 aprile 1987, causa 65/87 R, Pnzer/Commissione (Race. pag. 1691). In questa ordinanza il presidente della Corte si è pronunciato su una domanda di procedimento sommario, facendo espressamente salva la ãuestione della ricevibilità del ricorso principale (punto 15 eli'ordinanza).
( 55 ) Ordinanza della Corte 27 aprile 1988, causa 352/87, Farzoo e Kortmann/Commissione (Race. pag. 2281).
( 56 ) Ordinanza del presidente della Corte 13 luglio 1988, causa 160/88 R, FEDESA/Consiglio (Race. pag. 4121).
( 57 ) Ordinanze della Corte 7 dicembre 1988, causa 138/88, Flourez/Consiglio (Race. pag. 6393), e causa 160/88, FEDESA/Consiglio (Race. pag. 6399).
( 58 ) Giurisprudenza costante nelle cause in cui la disposizione impugnata faceva parte di un regolamento: v. ad esempio, sentenza 5 maggio 1977, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione (Race. pag. 797, punto 6 della motivazione).
( 59 ) V. sentenza 22 maggio 1990, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio («Chernobyl») (Race. pag. I-2041, punto 26 della motivazione).
( 60 ) V. supra, note 56 e 57.
( 61 ) V. supra, punti 68 e 70.
( 62 ) Ciò non significa necessariamente che la clausola controversa possa essere impugnata come una «decisione presa nei confronti di altre persone» ai sensi dell'art. 173, secondo comma. Secondo la logica seguita nel procedimento 160/88 R, una direttiva, benché sia rivolta agli Stati membri, può produrre effetti normativi, attraverso Te disposizioni nazionali di trasposizione. A questa logica —indubbiamente problematica. — non si sottraggono nemmeno le disposizioni di una decisione rivolta agli Stati membri. Dal mio punto di vista, non è tuttavia necessario approfondire la questione giacché, ne riparlerò (v. infra, punto 97), la condizione posta dall'art. 173, secondo comma, per quanto riguarda la decisione porta all'ulteriore condizione secondo la quale il ricorrente dev'essere individualmente interessato dal provvedimento impugnato. L'applicazione di questo principio garantisce contemporaneamente che le possibilità di ricorso contro le norme di diritto derivato siano sempre soggette agli stessi criteri obiettivi, indipendentemente dal loro contesto, siano esse contenute in un regolamento, in una direttiva o in una decisione.
( 63 ) V. supra, punto 71.
( 64 ) Conclusioni 27 ottobre 1992, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Race. pag. I-1856, paragrafi 22-37).
( 65 ) La sentenza pronunciata nel frattempo nella causa Buckl (24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl/Commissione, Race. pag. Ī-6061) è secondo me conforme a questa opinione. Indubbiamente la Corte si è anzitutto basata in questa sentenza sulla natura di «regolamento di portata generale» propria del provvedimento richiesto dalle ricorrenti (punti 24-26 della motivazione). Tuttavia, le considerazioni seguenti (punti 27-30 della motivazione) vertono, se attentamente considerate, sulla questione se le ricorrenti siano individualmente interessate dall'impugnato rifiuto di adottare questo provvedimento.
( 66 ) Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Race. pag. 197, in particolare pag. 223).
( 67 ) V. sentenza 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME/Consiglio (Race. pag. 845, punto 16 della motivazione).
( 68 ) V. per ulteriori particolari, le mie conclusioni nella causa Codorniu, loc. cit., paragrafi 39 c seguenti.
( 69 ) V. supra, paragrafi 55 e 56.
( 70 ) V. per ulteriori particolari, infra, paragrafo 122.
( 71 ) V. supra, paragrafi 64 e 65.
( 72 ) V. supra, paragrafi 61, 64 e 65.
( 73 ) Supra, paragrafi 58 e 59.
( 74 ) V. ad esempio, sentenza 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki/Commissione, loc. cit., punti 28-31 della motivazione; v., del pari, le mie conclusioni nella causa Codorniu, loc. cit. (nota 64), paragrafo 40.
( 75 ) Sentenza Töpfer, loc. cit, Race. 1965, pag. 497.
( 76 ) Sentenza 23 novembre 1971, causa 62/70,Bock/Commissione (Race. pag. 897).
( 77 ) V. punto 1.2 della parte in fatto.
( 78 ) V. le mie conclusioni 17 settembre 1992, cairn C-313/90, CIRFS/Commissionc (Race. pag. I-1148, paragrafi 83-86 e 88-90).
( 79 ) V. sentenza 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione (Race. pag. I-2477, come pure sentenza Buckl, supra, nota 65).
( 80 ) Sentenza 16 maggio 1991,. causa C-358/89, Extramet/Consiglio (Race. pag. I-2501).
( 81 ) Anche la causa Codorniu verteva su un caso di pregiudìzio nei confronti di una posizione esistente, giacché la possibilità, di cui la ricorrente si era fino a quel momento valsa, di usare la denominazione «crémant» per i suoi vini spumanti le era stata tolta. Questo pregiudizio inoltre, come nella causa Extramet, incideva direttamente sulla posizione della ricorrente di fronte alla concorrenza [v. paragrafi 49-51 delle mie conclusioni nella causa Codorniu, loc. cit. (nota 64)].
( 82 ) A mìo parere, tale conclusione è suffragata anche dalla sentenza Buckl (v. supra, nota 58), in cui è stato deciso che il ricorrente non aveva un'interesse giuridicamente protetto all'adozione dei richiesti provvedimenti di tutela. Logicamente, l'applicazione della sentenza Extramet a questo caso non è stata oggetto di discussione.
( 83 ) V. supra, paragrafi 105-107.
( 84 ) V. supra, paragrafo 114.
( 85 ) Ordinanza 23 febbraio 1983, cause riunite 91/82 e 200/82, Chris International Foods/Commissione (Race. pag. 417).
( 86 ) Sentenza DEFI, loc. cit. (Race. 1986, pag. 2469, punto 16
della motivazione).
( 87 ) V. la panoramica che ne da Wolf in: Von der Grocben, Thicsing, Elilermann, Kommentar zum EWG-Vertntg, IV edizione, 1991, sull'art. 37 dello Statuto CEE della Corte di giustizia.
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