Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 15 gennaio 1991. - SIEGFRIED RAUH CONTRO HAUPTZOLLAMT NUERNBERG-FUERTH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT MUENCHEN - GERMANIA. - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSA C-314/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01647
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il 1º gennaio 1985 il sig. Siegfried Rauh, come futuro erede, in forza di una convenzione di usufrutto conclusa con i genitori, ne rilevava l' azienda di questi ultimi.
2. Nell' ambito del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1078/77 (1), i genitori si erano impegnati, in cambio del premio di non commercializzazione, a non porre in commercio latte e prodotti lattiero-caseari per cinque anni, fino al 21 dicembre 1984.
3. Alla scadenza del periodo di non commercializzazione, cioè al momento della trasmissione della fattoria, erano stati allevati bovini in numero tale da poter riprendere immediatamente la produzione di latte.
4. Nel 1985 al sig. Rauh veniva in un primo tempo negata l' attribuzione di un quantitativo di riferimento per il latte, in quanto quell' azienda non poteva avvalersi di una produzione lattiera-casearia nel corso dell' anno di riferimento 1983 ed in quanto nessuna disposizione contemplava siffatta attribuzione su base diversa nel caso di ripresa della produzione lattiera dopo il periodo di non commercializzazione.
5. Nelle sentenze 28 aprile 1988, Mulder (2) e Von Deetzen (3) voi avete tuttavia affermato che
"il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come integrato dal regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, è invalido, in quanto non contempla l' attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in adempimento di un obbligo assunto sulla base del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno effettuato cessioni di latte durante l' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato".
6. Onde uniformarsi a dette sentenze, il Consiglio modificava il regolamento (CEE) n. 857/84 (4) inserendovi l' art. 3 bis, che consente, a talune condizioni, di attribuire un quantitativo di riferimento specifico ai produttori di cui trattasi.
7. Il n. 1 del citato art. 3 bis così recita:
"Al produttore di cui all' art. 12, lett. c), terzo comma:
- il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell' anno successivo,
- che non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate a norma dell' art. 5, paragrafo 4, lett. b), e/o dell' art. 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 e/o, quando si tratti del cessionario del premio, a norma dell' art. 2 del presente regolamento,
è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di riferimento, purché il produttore in questione:
a) non abbia cessato l' attività nel quadro dell' art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1078/77 o ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione;
b) dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell' azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto e l' autorità competente riconosca valida tale dimostrazione;
c) si impegni a vendere latte o altri prodotti direttamente al consumatore e/o a consegnare latte ad un acquirente;
d) si impegni, per quanto riguardi il quantitativo specifico di riferimento, a non chiedere di poter beneficiare di un qualsiasi programma di abbandono di quantitativi di riferimento fino al termine del regime del prelievo supplementare".
8. Avvalendosi di questa disposizione il sig. Rauh presentava una seconda domanda, ma con provvedimento 24 agosto 1989 l' ente tedesco competente gli negava nuovamente l' attribuzione di un quantitativo di riferimento, poiché il richiedente aveva rilevato l' azienda solo dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione.
9. Il Finanzgericht di Monaco, adito dal sig. Rauh, pur dubitando seriamente della legittimità del provvedimento di diniego degli enti tedeschi competenti, ha sottoposto alla Corte due questioni che ora prenderò in esame di seguito.
Sulla prima questione
10. La prima questione è così redatta:
"Se, a norma dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, vada assegnato un quantitativo specifico di riferimento, in caso di trasmissione ereditaria o di trasferimento per causa affine di un' azienda lattiera, anche ai produttori che hanno rilevato l' azienda solo dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione".
11. L' attore nella causa principale, il Finanzgericht di Monaco e il Consiglio delle Comunità europee ritengono che la prima questione debba essere risolta positivamente.
12. La Commissione ritiene invece che l' attribuzione del quantitativo di riferimento specifico è consentita soltanto se all' azienda è già stato attribuito un quantitativo specifico di riferimento o se il dante causa ha fornito la prova del fatto di aver realmente l' intenzione e la possibilità di riprendere la produzione lattiera.
13. Per quanto riguarda l' esposizione dettagliata di questi argomenti, mi permetto di rinviare alla relazione d' udienza.
14. E' pacifico che l' art. 3 bis, n. 1, concerne eplicitamente unicamente due categorie di aventi diritto che possono chiedere l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, cioè:
- i produttori che si erano originariamente impegnati per il regime di non commercializzazione e che si trovavano, dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione avvenuta dopo il 31 dicembre 1983, nell' impossibilità di riprendere la produzione lattiera in mancanza di una disposizione esplicita che consentisse di attribuire loro un quantitativo di riferimento;
- i produttori che avevano rilevato totalmente o parzialmente l' azienda lattiera degli aventi diritto originari durante il periodo di non commercializzazione assumendo parimenti a loro carico detto obbligo.
15. L' erede che ha rilevato l' impresa prima della scadenza dell' impegno di non commercializzazione va inserito nella categoria di cui al secondo trattino, supra; può dunque usufruire di un quantitativo di riferimento specifico.
16. L' erede che rileva l' azienda dopo la scadenza dell' impegno e dopo l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico al suo dante causa, usufruisce del trasferimento di detta quota ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, che così recita:
"in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all' acquirente, al locatario o all' erede, secondo modalità da stabilire".
17. L' art. 7 del regolamento della Commissione n. 1546/88 (5) dispone tra l' altro, al n. 3, che la norma appena citata va applicata,
"per analogia agli altri casi di trasferimento che producono effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali".
18. Che ne è allora dell' erede che si trovi nella situazione del sig. Rauh?
19. La Commissione pone l' accento sul fatto che le due categorie di cui trattasi all' art. 3 bis concernono ambedue operatori che abbiano rinunciato contrattualmente per un certo tempo alla commercializzazione del latte. Avendo la Corte dichiarato, nelle due citate sentenze, che siffatte persone potevano, in forza del principio del legittimo affidamento, fare assegnamento sulla ripresa della produzione del latte dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, esse possono pertanto pretendere l' attribuzione di un quantitativo di riferimento. A parere della Commissione occorre dunque intendere il diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento come contropartita dell' obbligo di non commercializzazione. Ora, l' attore in via principale non ha mai assunto quest' obbligo poiché al momento della successione il periodo di non commercializzazione era già scaduto e l' obbligo era cessato. Pertanto, sempre a parere della Commissione, non dovrebbe godere del diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento.
20. La Commissione cita ancora, a sostegno della sua tesi, l' art. 7 bis del citato regolamento n. 1546/88, che così recita:
"In caso di trasmissione dell' azienda per successione ereditaria mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall' art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 è trasferito a norma dell' art. 7, primo e terzo comma, purché il produttore che rileva interamente o parzialmente l' azienda si obblighi per iscritto a rispettare gli impegni del suo precedessore. Le disposizioni dell' art. 3 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 sono applicabili al quantitativo di riferimento specifico così trasferito (...)".
21. Noto di passaggio che gli impegni contenuti in questa disposizione possono essere solamente quelli indicati all' art. 3 bis, n. 1, lett. b), c) e d), e non l' impegno di non commercializzazione.
22. Tuttavia per diverse ragioni non condivido la tesi della Commissione.
23. Prima di tutto dubito seriamente della validità della pratica consistente, per l' interpretazione della norma superiore, cioè del regolamento del Consiglio, nel rifarsi alla norma inferiore, cioè l' art. 7 bis del regolamento della Commissione, disposizione che applica il regolamento del Consiglio.
24. In secondo luogo, l' art. 7 bis concerne unicamente i quantitativi di riferimento già attribuiti, mentre nella fattispecie si deve risolvere la questione su quale debba essere, nel silenzio legislativo, la soluzione qualora un siffatto quantitativo non fosse ancora stato attribuito prima del momento in cui si fosse verificata una successione ereditaria od un' operazione analoga alla successione ereditaria.
25. Da ultimo la tesi della Commissione induce a prolungare nel tempo le conseguenze dell' impegno di non commercializzazione sul produttore (qui, il padre del sig. Rauh). Detta tesi comporta infatti l' impossibilità per il produttore di trasferire il diritto ad ottenere quantitativi di riferimento dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, mentre, qualora non si fosse impegnato alla non commercializzazione non avrebbe alcuna difficoltà a trasferire tutti i diritti all' erede.
26. Ora, il principio fondamentale contenuto nella citata giurisprudenza per cui è stato adottato l' art. 3 bis è proprio l' idea opposta, cioè che il produttore che si è impegnato alla non commercializzazione lo ha fatto per un periodo limitato e non dovrebbe sopportare conseguenze dopo la scadenza di detto periodo;
27. Al punto 24 della motivazione della citata sentenza Mulder la Corte ha infatti dichiarato che
"un tale operatore che, come nella fattispecie, sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio per essersi avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria".
28. I termini "à la fin de son engagement", usati nella versione francese della sentenza Mulder non possono essere interpretati nel senso di "prima della scadenza", in quanto la versione in lingua olandese, lingua processuale, adopera le parole "na afloop van zijn verbintenis", che significa "dopo la scadenza della sua obbligazione". Il diritto ad un quantitativo di riferimento continua dunque a sussistere per il produttore dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione. Ciò emerge anche dal requisito di cui al n. 1, lett. a), dell' art. 3 bis, secondo cui il richiedente un quantitativo di riferimento specifico non deve aver ceduto totalmente la sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione. Questa disposizione implica necessariamente che l' attribuzione ad un quantitativo di riferimento può avvenire unicamente dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione.
29. Ma dal momento che l' art. 3 bis è stato aggiunto soltanto nel 1989, il padre del sig. Rauh non ha potuto chiedere l' attribuzione di un siffatto quantitativo dopo il 21 dicembre 1984, data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione. Avrebbe potuto farlo entro tre mesi dalla data di pubblicazione del regolamento che inserisce l' art. 3 bis (in quanto ciò emerge esplicitamente da questa disposizione). Ora in quel momento egli aveva già trasferito l' azienda al figlio.
30. Si tratta di accertare se il diritto a detto quantitativo di riferimento fosse compreso nel complesso dei diritti e degli obblighi che il padre del sig. Rauh ha trasmesso al figlio nell' ambito dell' operazione analoga alla successione ereditaria, che si è verificata.
31. A sostegno di questa tesi si può in primis, avvalersi del principio generale per cui l' erede continua la persona del dante causa e riprende l' intero patrimonio di quest' ultimo.
32. Si può anche richiamare l' art. 7 del citato regolamento n. 857/84, che adopera l' espressione quantitativo di riferimento "corrispondente all' azienda". Alla vigilia dell' operazione analoga alla successione ereditaria, un "quantitativo di riferimento corrispondente all' azienda" sussisteva virtualmente ed è stato trasferito all' erede. In altre parole, l' espressione "produttore", inserita all' art. 3 bis, primo trattino, interpretato alla luce del summenzionato principio generale e dell' art. 7, va inteso nel senso di "il produttore o l' erede".
33. Il mio argomentare si distingue da quello del Consiglio, che deduce il diritto dell' erede dell' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino. Il risultato cui pervengo è tuttavia lo stesso. Al pari del Consiglio non vedo nessuna ragione obiettiva per trattare in modo diverso il caso dell' erede che ha rilevato l' azienda dopo l' attribuzione del quantitativo di riferimento specifico al suo precedessore dal caso simile dell' erede che ha rilevato l' azienda dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, ma prima dell' attribuzione del quantitativo di riferimento al suo dante causa.
34. Una breve nota alle due osservazioni della Commissione. Ritengo in primo luogo che l' argomento dedotto dalle finalità della regolamentazione, fatto valere dalla Commissione a sostegno della sua tesi, cioè la necessità di impedire ad un produttore di chiedere un quantitativo di riferimento unicamente per aumentare il valore commerciale dell' azienda che intende cedere, non può sostenersi nel caso di successione.
35. D' altro lato, poiché sono del parere che l' erede abbia diritto al quantitativo di riferimento, ritengo che non sia necessario prendere in esame, come proposto dalla Commissione in via subordinata rispetto alla tesi generale, se il dante causa abbia realmente l' intenzione e la possibilità di riprendere la produzione lattiera. Noto tuttavia, ad ogni buon conto, che nella fattispecie della controversia principale, l' autore ha in ogni caso trasferito l' azienda in una situazione tale che il figlio avrebbe potuto, senza difficoltà, riprendere immediatamente detta produzione, il che è la stessa cosa.
36. Per tutti questi motivi, vi propongo di risolvere nel modo seguente la prima questione:
"L' art. 3 bis del regolamento del Consiglio n. 857/84, va interpretato nel senso che consente parimenti, alle condizioni da esso previste, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico all' erede che abbia ripreso la produzione di latte del precedente titolare dell' azienda solo dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione di quest' ultimo".
Sulla seconda questione
37. La seconda questione è così formulata:
"In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come modificato con regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, sia valido nella parte in cui, in caso di trasmissione ereditaria o di trasferimento per causa affine dell' azienda lattiera, non attribuisce un quantitativo specifico di riferimento ai produttori che hanno rilevato l' azienda solo dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione".
38. Nel caso riteniate che il regolamento n. 857/84 non possa essere interpretato in senso lato, come sopra proposto, è necessario, a mio parere, risolvere positivamente la seconda questione.
39. Nelle citate sentenze 28 aprile 1988, Mulder e Von Deetzen, avete infatti dichiarato che un produttore, quando sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio per essersi avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenza Mulder, punto 24 della motivazione e sentenza Von Deetzen, punto 13 della motivazione).
40. Parimenti tale produttore poteva legittimamente attendersi di essere in grado di trasferire all' erede un' azienda che possa nuovamente smerciare latte. Il fatto di togliere di questa possibilità lederebbe il principio del legittimo affidamento.
41. Poiché tuttavia ritengo possibile, benché grazie ad un certo sforzo interpretativo, risolvere positivamente la prima questione, vi propongo di dichiarare che la seconda questione è priva di oggetto.
Conclusione
42. Per tutti i motivi esposti, propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dal Finanzgericht di Monaco:
"1) L' art. 3 bis del regolamento del Consiglio n. 857/84, va interpretato nel senso che consente parimenti, alle condizioni da esso previste, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico all' erede che abbia ripreso la produzione di latte del precedente titolare dell' azienda solo dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione di quest' ultimo.
2) Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione, la seconda questione è priva di oggetto".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
(2) Causa 120/86, Racc. 2321.
(3) Causa 170/86, Racc. pag. 2355.
(4) Regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caserari (GU L 84, pag. 2).
(5) Regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
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