Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs dell'8 aprile 1992. - EXTRAMET INDUSTRIE SA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - DUMPING - DAZIO DEFINITIVO - CALCIO METALLICO. - CAUSA C-358/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03813
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nel presente procedimento ricordo anzitutto che la ricorrente, una società francese, ha depositato un ricorso per l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 18 settembre 1989, n. 2808 (GU 1989, L 271, pag. 1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni con regolamento (CEE) della Commissione 17 marzo 1989, n. 707 (GU 1989, L 78, pag. 10). In via subordinata, la ricorrente chiede l' annullamento del ventiquattresimo 'considerando' del regolamento controverso, da cui risulta il rifiuto del Consiglio di concederle un' esenzione speciale dal dazio imposto dal dispositivo di detto regolamento.
2. Il regolamento controverso stabilisce l' aliquota del dazio definitivo al 21,8% del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto, dazio non corrisposto, per il calcio metallico originario della Cina e dal 22,0% di detto prezzo per il calcio metallico originario dell' Unione Sovietica. Si trattava di un notevole incremento del dazio provvisorio che era stato fissato al 10,7% del prezzo netto franco frontiera comunitaria dei prodotti dazio non corrisposto originari di questi due paesi.
3. Una domanda provvisoria di sospensione dell' efficacia del regolamento impugnato, fintantoché non venisse emanata una decisione nel merito, è stata respinta dal presidente della Corte con ordinanza 14 febbraio 1990. Un' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio è stata respinta dalla Corte in seduta plenaria con sentenza 16 maggio 1991.
Antefatti
4. Il prodotto oggetto del regolamento impugnato, vale a dire il calcio metallico, è utilizzato essenzialmente nell' industria metallurgica. In particolare, la ricorrente l' utilizza per produrre granulati di calcio, che servono alla raffinazione dei metalli ed alla fabbricazione di una nuova generazione di magneti dalle elevate prestazioni destinati alla produzione di svariati apparecchi domestici ed industriali. A tale scopo la ricorrente necessita di calcio che possieda un livello di purezza assai elevato.
5. Il calcio di detto tipo non esiste allo stato naturale e viene prodotto solo nei cinque paesi seguenti: ex Unione Sovietica, Cina, Stati Uniti d' America, Canada e Francia. Dopo l' inizio della produzione di granulati di calcio, la ricorrente sostiene di aver tentato di rifornirsi di calcio presso l' unico produttore francese, una società chiamata Péchiney Électrométallurgie SA, ma essa sostiene che la Péchiney non è mai stata in grado o non ha mai voluto soddisfare alle sue necessità. A parere della ricorrente, il fatto che la Péchiney non abbia interesse a rifornirla indica che essa sta mettendo a punto una sua propria tecnica per la produzione di granulati di calcio. La ricorrente sostiene che il rifiuto della Péchiney nel rifornirla configura un abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato CEE e pertanto ha presentato un reclamo al Conseil de la concurrence, che è l' autorità francese competente in materia di concorrenza dinanzi a cui la causa è tuttora pendente. Solo dopo aver rilevato l' impossibilità di procurarsi il calcio presso la Péchiney la ricorrente avrebbe deciso di fare ricorso a fornitori esterni alla Comunità, in particolare in Cina e Unione Sovietica.
6. Nel luglio 1987, alla Commissione è stato presentato un esposto dell' associazione professionale comunitaria dell' elettrometallurgia e dell' elettrochimica, la Chambre syndicale de l' électrométallurgie et de l' électrochimie, in nome della Péchiney, denuncia ai sensi della quale il calcio metallico proveniente dalla Cina e dall' Unione Sovietica veniva importato in regime di dumping nella Comunità e determinava conseguenze dannose. La Commissione avviava un' indagine (GU 1985, C 20, pag. 3) avente ad oggetto il periodo 1 gennaio 1987 ° 31 dicembre 1987, conclusasi con l' emanazione del regolamento impugnato.
La critica della ricorrente al regolamento impugnato
7. La ricorrente contesta la validità del regolamento impugnato sostanzialmente per quattro motivi e propongo di esaminarli uno ad uno. Anzitutto però, devo precisare che la contestazione sollevata dalla ricorrente relativamente al ventiquattresimo 'considerando' del regolamento controverso deve, a mio parere, essere considerata non tanto una contestazione del 'considerando' stesso, ma del regolamento intero, in quanto con esso è stata negata l' esenzione richiesta. In quanto tale, essa deve essere accolta o respinta come l' impugnazione dell' intero regolamento. Non credo che il Consiglio abbia il potere, in circostanze come quelle del caso di specie, di concedere ad un determinato importatore un' esenzione rispetto ad un regolamento che istituisce un dazio antidumping. Infatti, ai sensi del ventiquattresimo 'considerando' del regolamento impugnato, una deroga come quella richiesta dalla ricorrente sarebbe in contrasto con l' oggetto stesso del regolamento. Se l' istituzione di un dazio nel caso concreto era giustificata non esisteva alcuna ragione per cui la ricorrente dovesse essere esonerata, in quanto non ha interesse legittimo a continuare a ricevere importazioni di calcio a prezzi di dumping.
8. Bisogna notare che gli argomenti dedotti dalla ricorrente per contestare la validità del regolamento impugnato sono stati per la maggior parte invocati dinanzi alla Commissione e dinanzi al Consiglio prima dell' emanazione di detto regolamento. Dal preambolo del regolamento impugnato e da quello del regolamento n. 707/89 risultano con una certa precisione le risposte fornite dalla Commissione e dal Consiglio alla maggior parte di questi argomenti. Nelle sue osservazioni, il Consiglio si limita essenzialmente a ribadire dette risposte. Non sarà pertanto necessario esporre dettagliatamente tutti gli argomenti delle parti.
i) La somiglianza dei prodotti
9. Ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento base, vale a dire il regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1988, L 209, pag. 1), "un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio". Al fine di provare l' esistenza di un danno del genere, è necessario dimostrare che le importazioni in regime di dumping "arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatte industrie" (v. art. 4, n. 1). Ai sensi dell' art. 4, n. 5, il termine "industria comunitaria" indica in particolare "il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti (...)". La locuzione "prodotto simile" è definita come segue dall' art. 2, n. 12: "(...) un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato".
10. Al settimo 'considerando' del regolamento impugnato, il Consiglio ha concluso "(...) che le importazioni cinesi e sovietiche sono prodotti simili al calcio prodotto nella Comunità ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88". Detta conclusione viene contestata dalla ricorrente, che sostiene invece che il calcio prodotto dalla Péchiney è di una qualità inferiore rispetto al calcio cinese e sovietico e che è più difficile da utilizzare. A parere della ricorrente, ciò avviene perché i produttori cinesi e sovietici utilizzano un metodo di produzione diverso, grazie a cui il metallo ottenuto contiene più del 99% di calcio mentre l' applicazione del metodo della Péchiney dà un metallo che contiene dal 96 al 97% di calcio. Nel corso dell' udienza è emerso che il metodo di produzione utilizzato dai produttori cinesi e sovietici comportava il consumo di grandi quantitativi di energia elettrica e che per i produttori occidentali sarebbe poco redditizio usare questo stesso metodo. La ricorrente sostiene che ne deriva che il calcio metallico fornito dalla Péchiney dev' essere oggetto di un trattamento supplementare prima di raggiungere il livello di purezza del calcio metallico cinese e sovietico e che ciò naturalmente aumenta il costo del suo uso.
11. La Péchiney e la Chambre syndicale sono intervenute congiuntamente a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Nel prosieguo di queste conclusioni mi limiterò, per ragioni pratiche, a citare solo la prima interveniente. La Péchiney non contesta che il calcio metallico sovietico e cinese presenti un livello di purezza più elevato del suo, ma contesta invece che i due prodotti non possano essere considerati "prodotti simili" al fine dell' applicazione del regolamento di base. A parere della Péchiney, i due prodotti sono intercambiabili per la maggior parte delle loro utilizzazioni e la Extramet ha bisogno di calcio metallico con un livello di purezza particolarmente elevato solo in ragione delle particolari caratteristiche della sua tecnica di produzione. Naturalmente, la Extramet sostiene che detta tecnica consente di ottenere un prodotto finale che dà risultati migliori rispetto agli altri prodotti finali disponibili, anche se questi possono essere prodotti utilizzando calcio metallico che presenta un livello di purezza meno elevato.
12. Ai sensi del sesto 'considerando' del regolamento impugnato, "la Commissione ha concluso che sebbene il calcio prodotto nella Comunità abbia un grado di purezza leggermente inferiore a quello importato dalla Cina e dall' Unione Sovietica entrambi hanno caratteristiche fisiche e tecniche sufficientemente analoghe, le stesse utilizzazioni finali e gli stessi mercati, e devono pertanto essere considerati prodotti simili". La ricorrente contesta l' affermazione del Consiglio in base alla quale la differenza di purezza fra calcio matallico fabbricato all' interno della Comunità e calcio metallico cinese e sovietico è minima, sostenendo invece che una differenza inferiore all' 1% rischia di avere un effetto decisivo nel senso in cui il prodotto sia appropriato all' uso a cui esso è destinato. Essa ripete la sua domanda già presentata una prima volta senza successo alla Commissione per la nomina di un esperto incaricato di esaminare la questione della somiglianza.
13. Il Consiglio richiama l' attenzione su svariati fattori che non sono affatto decisivi di per sé stessi ma che, a mio parere, fanno vacillare l' argomento della ricorrente che il calcio metallico prodotto all' interno della Comunità e quello prodotto in Cina e in Unione Sovietica non potrebbero essere considerati prodotti simili. In primo luogo, ancor che la ricorrente sostenga che il calcio metallico fornito dalla Péchiney risponde alle sue esigenze solo dopo un trattamento supplementare, essa non contesta il fatto che le sia tecnicamente possibile utilizzare detto calcio metallico. In secondo luogo, l' esportatore sovietico ha anche sostenuto nel corso dell' indagine che il suo prodotto non era un prodotto simile a quello della Péchiney, sostenendo però che il calcio metallico di produzone sovietica era di qualità inferiore. In terzo luogo, nessun utilizzatore finale di calcio metallico è intervenuto in nessuna fase del procedimento per contestare gli argomenti della Commissione. In quarto luogo, e si tratta forse del punto decisivo, affermando di essersi rivolta a fornitori cinesi e sovietici solo dopo che la Péchiney aveva dimostrato di non essere disposta a rifornirla e che per tale ragione la Péchiney era colpevole di abuso dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato, la ricorrente implicitamente riconosce che il prodotto della Péchiney si sarebbe prestato agli usi cui essa doveva destinarlo, qualora fosse stata in grado di ottenerlo. Se la qualità, assertivamente inferiore, del prodotto della Péchiney lo rendeva spesso inadatto a detti usi, è difficile comprendere che la ricorrente abbia fatto tanti sforzi per procurarselo da questa fonte. Infatti, nel reclamo presentato al Conseil de la concurrence, allegato al ricorso nella presente causa, essa sostiene che la Péchiney non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rifornirla di calcio metallico nei quantitativi voluti e per la qualità richiesta. Inoltre, essa ha riconosciuto in udienza che poteva utilizzare a determinati fini il calcio prodotto dalla Péchiney.
14. Di conseguenza, ritengo che la Commissione e il Consiglio fossero legittimati a concludere che il calcio metallico prodotto all' interno della Comunità aveva caratteristiche strettamente simili a quelle del calcio metallico prodotto in Cina e in Unione Sovietica ai sensi dell' art. 2, n. 12, del regolamento di base, anche se i due prodotti non erano identici. In alcune delle cause sulle macchine fotocopiatrici a carta comune, su cui la Corte si è pronunciata il 10 marzo 1992 (cause C-171/87, Racc. pag. I-1237; C-174/87, Racc. pag. I-1335; C-175/87, Racc. pag. I-1409; C-176/87, Racc. pag. I-1493; C-177/87, Racc. pag. I-1535; C-179/87, Racc. pag. I-1635), avete riconosciuto che dei prodotti potevano essere considerati simili ai fini di un procedimento antidumping nel caso in cui si facessero reciprocamente concorrenza. Emerge chiaramente che ai fini di numerose applicazioni (benché il numero preciso sia controverso), non è necessario che il calcio abbia il livello di purezza del calcio prodotto in Cina e in Unione Sovietica. Per detta applicazione, il calcio prodotto in questi paesi deve essere considerato concorrenziale con il calcio prodotto dalla Péchiney. La Commissione era pertanto, a mio parere, legittimata a concludere che i due prodotti erano simili. A mio parere, era inutile nominare un esperto incaricato di esaminare la questione prima di concludere in detto senso.
ii) Il calcolo del valore normale
15. Il nono 'considerando' del regolamento n. 707/89 recita:
"Per stabilire l' esistenza di pratiche di dumping riguardanti le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dell' Unione Sovietica, la Commissione ha dovuto considerare che questi paesi non hanno un' economia di mercato ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2423/88, e basarsi su uno dei metodi di calcolo del valore normale previsto in quell' articolo".
16. Ai sensi dell' art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento di base, la Commissione ha di conseguenza esaminato il prezzo a cui il prodotto simile era effettivamente venduto per il consumo nel mercato interno degli Stati Uniti da una società di nome Quigley-Pfizer. La ricorrente contesta la scelta degli Stati Uniti effettuata dalla Commissione considerati paesi terzi ad economia di mercato ai fini di detto esame, per la ragione che la Pfizer è il solo produttore degli Stati Uniti e che la concorrenza interna in detto paese è insufficiente. Inoltre essa fa valere che la maggior parte delle vendite della Pfizer non vengono concluse nel contesto di operazione commerciali normali (v. art. 2, n. 7, del regolamento di base), ma con società collegate e che la Pfizer è pertanto in grado di realizzare utili eccessivi. Essa sostiene che il valore normale avrebbe dovuto essere definito in conformità con l' art. 2, n. 5, lett. b), del regolamento di base.
17. Il Consiglio afferma che la Commissione ha tenuto conto solo delle vendite effettuate dalla Pfizer ad utilizzatori finali indipendenti e che i prezzi che detta società ha fatto pagare nel corso del periodo di riferimento consentivano di realizzare un utile ragionevole, ma non eccessivo (v. l' ottavo 'considerando' del regolamento impugnato). Infatti, stando al Consiglio, la Pfizer ha dichiarato di non aver concluso alcuna vendita interna con società da essa controllate, chimiche o farmaceutiche, nel corso del periodo di riferimento. Il Consiglio sostiene pertanto di avere giustamente confermato gli accertamenti della Commissione in merito alla determinazione del valore normale. Inoltre, nel controricorso il Consiglio ripete che, secondo l' undicesimo 'considerando' del regolamento n. 707/89, la Commissione si è assicurata che la Quigley-Pfizer fosse esposta alla concorrenza delle importazioni sul mercato interno.
18. Come la Corte ha precisato nella sentenza 22 ottobre 1991, causa C-16/90, Noelle/Hauptzollamt Bremen-Freihafen (Racc. pag. I-5163), benché la scelta del paese di riferimento rientri nell' ambito del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni comunitarie ai fini dell' analisi di situazioni economiche complesse, l' esercizio di tale potere non è tuttavia sottratto al principio del sindacato giurisdizionale. La Corte interverrà nei casi in cui viene accertato che le vigenti regole di procedura non sono state osservate o che le istituzioni hanno commesso un errore di fatto o uno sviamento di potere. Inoltre, la Corte ha sottolineato (punto 13 della motivazione della sentenza nella causa Noelle) che occorreva verificare se le istituzioni avessero preso in considerazione tutti gli elementi essenziali al fine di accertare l' adeguatezza del paese terzo prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati oggetto di esame con tutta la diligenza richiesta perché potesse ritenersi che il valore normale fosse stato determinato in maniera idonea e non irragionevole.
19. Cionondimeno, gli argomenti invocati in proposito dal Consiglio nel 'considerando' del regolamento impugnato non sono stati respinti dalla ricorrente. Infatti, quest' ultima riconosce nel ricorso che un quantitativo considerevole di calcio è stato importato negli Stati Uniti durante il periodo da prendere in considerazione, ed in particolare dal Canada. Di conseguenza, a mio parere, essa non ha dimostrato che i requisiti indicati nella causa Noelle non fossero soddisfatti nel caso di specie.
iii) Il danno
20. La ricorrente contesta le dichiarazioni esposte dalla Commissione nei 'considerando' del regolamento n. 707/89 e confermati dal Consiglio nel regolamento impugnato in merito al danno. In particolare essa contesta che tutto il danno subito dalla produzione comunitaria sia imputabile all' asserito dumping in conformità con quanto prevede l' art. 4, n. 1, del regolamento di base, ai sensi del quale i danni causati da altri fattori diversi dagli effetti del dumping, "quale il volume e i prezzi di importazione non oggetto di dumping o di sovvenzione o la contrazione della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un' influenza negativa sull' industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni". La ricorrente sottolinea che l' art. 4, n. 2, prevede quanto segue:
"La valutazione del pregiudizio si basa sui fattori seguenti che, né singolarmente, né riuniti, possono necessariamente fornire un orientamento decisivo:
a) il volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto se si è verificato un notevole incremento in termini assoluti o per quanto riguarda la produzione o il consumo nella Comunità;
b) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile;
c) le conseguenti ripercussioni sull' industria interessata, quali risultano dalle tendenze reali o virtuali dei fattori economici indicativi (...)".
21. Gli accertamenti della Commissione in merito al danno sono esposti dal sedicesimo al ventiduesimo 'considerando' del regolamento n. 707/89. A parere della Commissione, le importazioni del calcio metallico proveniente dalla Cina sono diminuite passando dalle 130 t del 1985 alle 119 t del 1987, dopo aver raggiunto 150 t nel 1986. Le importazioni provenienti nell' Unione Sovietica sono aumentate passando dalle 60 t nel 1985 a 428 t nel 1986 prima di ricadere a 145 t nel 1987. La Commissione sottolinea che il balzo dell' importazione sovietica nel 1986 ha comportato un accumulo di scorte in eccesso.
22. La Commissione espone che la tendenza indicata dev' essere considerata nel contesto di una diminuzione costante del consumo rilevata nella Comunità dal 1985. A parere della ricorrente, detto calo era dovuto, almeno in parte, ai progressi tecnologici che facevano sì che minori quantitativi di calcio fossero necessari per eseguire operazioni che in precedenza necessitavano di quantitativi assai più elevati. In seguito a questa riduzione del consumo, la parte del mercato rappresentata dalle importazioni cinesi è aumentata passando dal 12% nel 1985 al 20% del 1987, mentre invece il settore di mercato delle importazioni sovietiche cresceva passando dal 6% nel 1985 al 25% nel 1987.
23. Pare che la Péchiney abbia effettuato notevoli investimenti nel 1985 e nel 1986, per decisioni adottate al momento dell' espansione del mercato. L' incremento della quota di mercato delle importazioni ha esercitato un effetto spettacolare sullo sfruttamento della capacità di produzione della Péchiney, che è diminuito passando dall' 81% nel 1985 al 52% nel 1987. Nel corso di questi anni, la Péchiney è stata obbligata a ridurre della metà il suo organico e, nel 1987, ha subito perdite finanziarie considerevoli. Concludendo che il danno subito dalla Péchiney era stato determinato dalle importazioni provenienti dalla Cina e dall' Unione Sovietica, la Commissione ha rilevato che la diminuzione del consumo comunitario era andata di pari passo quasi esattamente con una caduta delle importazioni provenienti dai paesi terzi diversi dalla Cina e dall' Unione Sovietica. Essa pertanto ha ritenuto che il danno non fosse imputabile alle importazioni da paesi terzi diversi da questi ultimi.
24. La ricorrente contesta l' argomentazione tratta dalla Commissione e dal Consiglio dalle cifre di produzione della Péchiney per il 1985 per la ragione che si trattava di un anno eccezionale. Essa sostiene che, tenuto conto della sua produzione negli anni precedenti, era prevedibile che la produzione di Péchiney sarebbe aumentata di circa il 10% l' anno. Stando così le cose, la Péchiney avrebbe prodotto circa 660 t nel 1985, mentre di fatto essa ha prodotto 927 t. La ricorrente conclude che la Péchiney ha sovrastimato la potenziale domanda di calcio metallico all' interno della Comunità. Essa sostiene ancora che, se non si tiene conto delle cifre eccezionali per l' anno 1985, il calo della produzione della Péchiney sembra assai più limitato e dà da pensare che detta società avesse sofferto appena della riduzione del consumo.
Essa aggiunge che la decisione della Péchiney di effettuare notevoli investimenti nel 1985 e nel 1986 fosse una decisione imprudente in considerazione di detto calo.
25. La Commissione e il Consiglio ritengono che questo argomento non sia fondato. Il Consiglio sostiene che la decisione di investire in una nuova capacità produttiva è stata adottata dalla Péchiney nel 1984 quando il livello di sfruttamento della capacità era del 92% e il mercato era in espansione. Questo mezzo non è stato respinto dalla ricorrente e sembra rispondere al suo argomento in base al quale l' anno 1985 non avrebbe dovuto essere preso in considerazione. A mio parere, non ci si deve aspettare che la Commissione e il Consiglio esaminino l' opportunità delle decisioni di gestione adottate dalle imprese de quibus nei procedimenti antidumping, a meno che non sia incontestabilmente dimostrato che una specifica decisione fosse assolutamente irragionevole. A mio parere, la Commissione e il Consiglio hanno giustamente ritenuto che la Péchiney non potesse essere criticata per non aver previsto la contrazione della domanda e che il danno subíto dalla Péchiney stessa, a causa dell' incremento del volume delle importazioni provenienti dalla Cina e dall' Unione Sovietica, non fosse imputabile ad alcun errore di valutazione che avrebbe potuto essere commesso dalla direzione della Péchiney.
26. La ricorrente sostiene ancora che era essa stessa la responsabile di una grande parte delle importazioni di calcio metallico proveniente dalla Cina e dall' Unione Sovietica nel corso del periodo preso in considerazione e che essa aveva fatto ricorso a queste fonti di approvvigionamento solo a causa del rifiuto illegittimo della Péchiney di rifornirla, vale a dire un argomento che ho già preso in considerazione (v. paragrafo 5 sopra). A parere della ricorrente, se la Péchiney fosse stata disposta a soddisfare le sue necessità, le importazioni provenienti dalla Cina e dall' Unione Sovietica sarebbero state ben più ridotte e lo sfruttamento da parte della Péchiney della sua capacità di produzione sarebbe stato notevolmente migliore. In breve, la ricorrente sostiene che la Péchiney era stata in gran parte essa stessa la causa del danno subito e di conseguenza non era necessario tenerne conto.
27. La risposta della Commissione a detto argomento, confermato dal Consiglio, non è a mio parere del tutto convincente. Il quindicesimo 'considerando' del regolamento impugnato così recita:
"In terzo luogo, il produttore comunitario avrebbe causato a sé stesso un pregiudizio rifiutando di fornire il calcio all' importatore, che ha presentato un ricorso in uno degli Stati membri contro detto produttore per sfruttamento abusivo di posizione dominante.
La Commissione fa notare che il produttore comunitario ha confutato queste asserzioni e che, per quanto riguarda il ricorso dello Stato membro interessato, non è stata ancora pronunciata una sentenza definitiva.
Secondo la Commissione, lo scopo di una procedura antidumping non è, e non può essere, quello di tollerare o incoraggiare pratiche commerciali restrittive, pertanto l' avvio di una procedura di tale genere non toglie alle società il diritto di ricorrere a norma degli articoli 85 e 86 del Trattato, senza che l' esito della causa sia pregiudicato dall' inchiesta antidumping. Inoltre, qualora si riscontri un' infrazione agli articoli 85 e 86 e sia stata presa una decisione a norma del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione può riesaminare la presente procedura antidumping a norma dell' articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88".
28. Per quanto riguarda la prima parte della risposta della Commissione a detto argomento indicato, evidentemente non era sufficiente, per risolvere la questione, limitarsi a dichiarare che il produttore comunitario aveva contestato tutte le allegazioni di cui è causa. Inoltre, se la questione fosse stata rilevante, l' omessa decisione definitiva nel contesto del procedimento nazionale non poteva esonerare la Commissione dal suo obbligo di procedere all' esame della stessa.
29. Per quanto riguarda il secondo punto sollevato dalla Commissione, questa aveva invocato argomenti analoghi in altre cause di dumping al fine di giustificare il fatto che erano stati disattesi argomenti fondati sulle norme del Trattato in materia di concorrenza (1). E' pertanto evidente che detto paragrafo è solo una formula standard. Nel caso di specie ciò era particolarmente inopportuno in quanto il procedimento relativo all' art. 86 del Trattato era stato iniziato non ai sensi del regolamento n. 17 (GU 1962, n. 13, pag. 204) ma, in maniera assolutamente legittima, dinanzi alle autorità nazionali competenti. In ogni caso, non è evidentemente sufficiente reagire limitandosi a lasciare aperta la possibilità di un esame del procedimento relativo al dumping in caso di ulteriore constatazione di infrazione delle norme in materia di concorrenza, in quanto la parte che intende avvalersi di dette norme rischia di aver in quel momento subito un danno irreparabile. Tale linea di codotta non configura, a mio parere, una tutela sufficiente contro l' utilizzazione di un procedimento antidumping volto a sovvertire le norme del trattato in materia di concorrenza.
30. La difficoltà di conciliare il ricorso a misure antidumping con fattori che riguardano la politica della concorrenza, o "antitrust", è in generale riconosciuta (2) ed è stata recentemente esaminata dall' avvocato generale Van Gerven nella causa Noelle, già citata (v. in particolare il paragrafo 11 delle sue conclusioni). Come ha osservato un commentatore, "il diritto dell' antitrust (...) è destinato a tutelare la concorrenza, cosa che in generale significa la conservazione dei prezzi al ribasso; le misure antidumping sono destinate ad impedire la concorrenza sleale e, di conseguenza, in determinati casi, a spingere i prezzi al rialzo. Ogni legislazione antidumping, se non è applicata con prudenza, tende a scoraggiare la concorrenza (...)" (v. Temple Lang, loc. cit., pagg. 7-2).
31. La disciplina speciale della politica della concorrenza ai sensi del Trattato CEE è sottolineata dall' art. 3, lett. f), a norma del quale l' azione della Comunità comporta "la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune". L' importanza fondamentale di detto obiettivo è stata messa in evidenza dalla Corte nella causa 6/72, Europemballage et Continental Can/Commissione (Racc. 1973, pag. 215, v. punto 24 della motivazione della sentenza).
32. E' vero che ai sensi dell' art. 3, lett. b), l' azione della Comunità comporta altresì "l' istituzione di una Tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi" e che nel contesto di detta politica vengono adottati provvedimenti antidumping (v. art. 113 del Trattato). Cionondimeno, se per il Trattato la tutela contro il dumping è considerata un male necessario, i provvedimenti che assolvono a detta necessità possono essere adottati solo tenendo conto dell' obiettivo enunciato dall' art. 3, lett. f).
33. Ammetto che, in via di principio, i procedimenti di indagine in merito alle denunce relative al dumping ed in merito ad asserite infrazioni delle norme che disciplinano la concorrenza sono diverse, cosa che il Consiglio sottolinea nei 'considerando' del regolamento impugnato. Cionondimeno, possono presentarsi casi in cui la violazione dell' obbligo di tener conto dei fattori relativi alla politica della concorrenza rischia di comportare l' adozione di provvedimenti antidumping che determinano effetti incompatibili con la politica stessa. E' pertanto indispensabile, a mio parere, tenere in debito conto i fattori inerenti alla politica della concorrenza qualora si prenda in considerazione l' istituzione di dazi antidumping. (Può anche risultare necessario talvolta tenere in considerazione fattori che rientrano nella politica commerciale in materia di concorrenza, ma nel presente procedimento non occorre pronunciarsi su detto punto).
34. In generale occorre che le istituzioni tengano in considerazione fattori rilevanti relativi alla politica della concorrenza quando esse valutano se "gli interessi della Comunità" esigono un' azione (v. art. 11, n. 1, del regolamento di base in merito ai dazi provvisori e l' art. 12, n. 1, dello stesso regolamento in merito ai dazi definitivi). Si tratta di un aspetto su cui torneremo. Tuttavia questioni in materia di concorrenza potranno essere anche sollevate in altri contesti, in particolare per quanto riguarda la questione del danno, che emerge appunto nella presente causa. Infatti, bisogna notare che uno dei regolamenti che hanno preceduto il regolamento di base ha espressamente fatto menzione della concorrenza fra i produttori comunitari come uno dei fattori da esaminare per stabilire se le importazioni in regime di dumping causassero un danno [v. art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 459/68 (GU 1968, n. 93, pag. 67)].
35. Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto che la Péchiney è la causa del danno che asserisce di avere subito, in quanto deriva da una violazione da parte della Péchiney dell' art. 86 del Trattato. E' evidente che questo non è un argomento futile o vessatorio: esso è stato oggetto di un reclamo presentato dalla ricorrente alle autorità francesi competenti in materia di concorrenza e prove scritte intese a dimostrare che la Péchiney si proponeva di nuocere alle attività della ricorrente sono state fornite alla Commissione nel corso dell' indagine. Se la ricorrente ha ragione, non erano presenti i requisiti per l' istituzione di un dazio.
36. Il Consiglio non affronta nel merito questo argomento, né nei 'considerando' del regolamento impugnato né nelle sue osservazioni. Cionondimeno, la Commissione, che è intervenuta a sostegno delle conclusioni del Consiglio, cerca di soffermarsi in merito alla maniera superficiale con cui è stata trattata l' asserita violazione dell' art. 86 nei 'considerando' del regolamento contestato. Nelle sue osservazioni, essa per la prima volta afferma di avere bene esaminato la censura avanzata dalla ricorrente ma di averne concluso che la Péchiney non si trovava in una posizione dominante a causa del carattere aperto del mercato comunitario del calcio metallico. Essa aggiunge che l' oggetto della controversia fra la ricorrente e la Péchiney sembra piuttosto riguardare la qualità del prodotto e non il fatto che la Péchiney fosse o meno disposta a rifornire la ricorrente. A parere della Commissione, controversie di detta natura rientrano nel diritto dei contratti e non nel diritto della concorrenza.
37. Non ritengo che gli argomenti invocati dalla Commissione siano sufficienti per risolvere la questione. La Commissione sembra riconoscere che né essa stessa né il Consiglio potevano pronunciarsi in merito al fatto che il danno subito dalla Péchiney fosse determinato da sé stessa, senza farsi prima un' opinione in merito alla violazione dell' art. 86 del Trattato lamentata dalla ricorrente. Tuttavia, dal preambolo del regolamento impugnato, non risulta che il merito di questo argomento fosse stato esaminato approfonditamente da parte della Commissione o da parte del Consiglio prima che venisse adottata la decisione di istituire un dazio. L' inadempimento del Consiglio al suo obbligo di esaminare il merito della questione nel preambolo del regolamento impugnato deve in ogni caso essere considerato in contrasto con quanto disposto dall' art. 193 del Trattato, che prevede che i regolamenti vengano motivati.
38. La legittimità dell' asserito rifiuto della Péchiney di rifornire la ricorrente non è il solo punto in materia di concorrenza che la Commissione e il Consiglio hanno evitato di risolvere. La ricorrente sostiene che, fino al 1986, i prezzi della Péchiney erano inferiori ai prezzi dei produttori cinesi e sovietici e hanno fatto sì che questi ultimi fossero obbligati ad abbassare i loro prezzi per essere in grado di penetrare il mercato comunitario. Il Consiglio risponde che la Commissione aveva fissato la quotazione al di sotto del valore reale dei prezzi da parte degli esportatori cinesi e sovietici nel corso del periodo di riferimento, vale a dire nel corso dell' anno 1987. Esso prosegue affermando (v. diciottesimo 'considerando' del regolamento impugnato):
"Attualmente, pare estremamente difficile, se non impossibile, determinare chi abbia dato inizio alle sottoquotazioni prima del 1985; comunque sia, il fatto che inizialmente gli esportatori interessati intendessero o meno limitarsi ad allineare i loro prezzi a quelli del produttore comunitario non è considerato pertinente in merito alle sottoquotazioni durante il periodo per il quale è stato accertato il pregiudizio. Un nuovo calcolo delle sottoquotazioni ha confermato che le esportazioni cinesi e sovietiche in dumping sono avvenute a prezzi inferiori a quelli del produttore comunitario".
39. Riconosco che è difficile determinare chi abbia iniziato ad effettuare dette sottoquotazioni. Poiché però ho già concluso che gli accertamenti della Commissione e del Consiglio in merito al danno erano privi di fondamento ritengo inutile approfondire tale questione.
iv) Gli interessi della Comunità
40. Ho già precisato che, ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento di base, un dazio antidumping definitivo può essere istituito solo "quando dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta l' esistenza di dumping (...) e di un conseguente pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un' azione comunitaria (...)". La ricorrente sostiene che gli interessi della Comunità nel caso di specie, lungi dal necessitare un' azione, richiedevano di fatto che le venisse consentito il proseguimento delle sue attività, che, a suo parere, configurano un importante contributo allo sviluppo di un' industria europea competitiva. A parere della ricorrente, non c' è alcuna ragione di ordine strategico per la conservazione di una produzione di calcio metallico all' interno della Comunità. Essa fa altresì valere che l' istituzione di un dazio aveva come effetto quello di accrescere sensibilmente i suoi prezzi e di minacciare la sua sopravvivenza. Essa sostiene che ciò significava metter fine al contributo fodamentale che essa reca alla messa a punto di nuovi di tipi di magneti.
41. Gli argomenti sopra indicati vengono respinti dal Consiglio e dalla Commissione, i quali ritengono che "in mancanza di una protezione contro gli effetti nocivi delle importazioni in dumping provenienti dalla Cina e dall' Unione Sovietica, l' efficienza economica dell' unico produttore comunitario si troverebbe compromessa e la Comunità dipenderebbe interamente dall' estero per l' approvvigionamento di calcio utilizzato nell' industria metallurgica" (ventesimo 'considerando' del regolamento impugnato). Inoltre, la Commissione e il Consiglio sostengono che calcolando l' effetto del dazio sulle sue attività la ricorrente ha tenuto conto non solo del dazio stesso, ma anche di altri aumenti dei costi di produzione e delle fluttuazioni dei cambi nel 1988 e nel 1989. La valutazione della Commissione era necessariamente fondata sui fatti accertati nel corso del periodo dell' indagine ed ha fatto emergere che i provvedimenti presi in considerazione avrebbero determinato solo un effetto limitato sui costi totali della ricorrente ed un effetto trascurabile sugli utilizzatori finali del calcio metallico all' interno della Comunità. E' stato altresì affermato nel corso del presente procedimento che la maggior parte del calcio metallico acquistato dalla ricorrente da fonti esterne alla Comunità è importato in regime di perfezionamento attivo e riesportato dopo essere stato trattato. Pertanto esso non è posto in libera pratica all' interno della Comunità e non può essere preteso alcun dazio. Il Consiglio rileva che nessun utilizzatore finale comunitario ha chiesto di essere sentito o ha presentato osservazioni scritte dopo l' istituzione delle misure provvisorie (ventitresimo 'considerando' del regolamento impugnato).
42. In varie cause relative a fotocopiatrici a carta comune la Corte ha recentemente riaffermato che, per valutare se gli interessi comunitari necessitino un' azione, è necessario valutare situazioni economiche complesse ed il controllo giurisdizionale di tale valutazione dev' essere limitato alla verifica dell' osservanza delle norme di procedura, dell' esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per effettuare la scelta contestata, dell' assenza di errore manifesto nella valutazione di detti fatti o dell' assenza di sviamento di potere (v. punto 68 nella motivazione della sentenza 10 marzo 1992 nella causa C-174/87). Nel caso di specie, a mio parere, la ricorrente non ha fornito sufficienti elementi per rimettere in discussione le conclusioni della Commissione e del Consiglio secondo cui la necessità di evitare che la Comunità debba far ricorso a fonti esterne di calcio metallico era più rilevante rispetto all' interesse degli utilizzatori ad un accesso permanente a fonti di approvvigionamento di calcio metallico e prezzi meno elevati possibili.
43. Tuttavia, la conclusione sopra indicata non era, a mio parere, sufficiente per provare che l' interesse della Comunità richiedesse un intervento, in quanto sarebbe stato altresì necessario valutare se l' istituzione di un dazio fosse compatibile con la politica comunitaria in materia di concorrenza. Il fatto che le istituzioni debbano tenere conto di elementi rilevanti aventi ad oggetto la politica della concorrenza nelle questioni di dumping, quando valutano se gli interessi della Comunità necessitano di un' azione, è stato riconosciuto anche dall' avvocato generale Van Gerven nelle sue conclusioni nella citata causa Noelle e dalla Commissione stessa nella sua guida della legislazione comunitaria sulle pratiche di dumping e sovvenzioni (in Van Bael and Bellis, Anti-Dumping and other Trade Protection Laws of the EEC, 2ª ed. 1990, pagg. 594-600), il cui paragrafo 12 è del seguente tenore: "l' interesse della Comunità può riguardare un' ampia gamma di fattori, ma i più importanti sono gli interessi dei consumatori e dei trasformatori del prodotto importato nonché la necessità di preservare la concorrenza all' interno del mercato comune".
44. La questione dell' effetto dell' istituzione di un dazio sulla concorrenza nel mercato comune avrebbe dovuto essere esaminata nel contesto degli interessi della Comunità, in quanto, anche se la Péchiney non deteneva una posizione dominante prima dell' istituzione del dazio, si presentava comunque il rischio che il regolamento impugnato avesse l' effetto di collocarla in una siffatta situazione. Si può rilevare che, ai sensi dell' art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, pag. 1), una concentrazione che rafforzi una posizione dominante, da cui risulti un ostacolo per una concorrenza deve essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. A mio parere, le istituzioni hanno anche l' obbligo di valutare se debbano essere istituiti i dazi antidumping nei casi in cui questi avrebbero lo stesso effetto.
45. Mentre per quanto concerne la questione del danno come ho già chiarito, occorreva valutare la questione della concorrenza effettiva al fine di stabilire se presentava tutti i requisiti per l' istituzione di un dazio, viceversa per quanto riguarda gli interessi della Comunità, la questione su cui occorreva pronunciarsi riguardava essenzialmente l' opportunità dell' azione. Mi pare che, nelle questioni di dumping, le istituzioni comunitarie hanno il dovere di contemperare la necessità di tutelare la produzione comunitaria contro qualsiasi danno e quella di controllare che la concorrenza non venga falsata in seno al mercato comune. Inoltre, al fine di soddisfare i requisiti stabiliti dall' art. 190 del Trattato, le istituzioni, nei regolamenti che istituiscono dazi antidumping, debbono chiarire come sono giunte a pronunciarsi in merito all' importanza da riconoscere ai vari fattori.
46. Riconosco che non ci si può attendere dalle istituzioni che, nelle pratiche di dumping, procedano ad un esame dei punti di politica comunitaria in materia di concorrenza così approfondito come l' esame che da esse ci si attenderebbe nel contesto di un procedimento ai sensi del regolamento n. 17. Ai sensi dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base, un' indagine è conclusa solitamente entro un anno dalla sua apertura. Ciò sarebbe in molti casi impossibile se le istituzioni dovessero essere obbligate a procedere nel corso dell' indagine ad un' inchiesta approfondita su ogni punto sollevato in materia di concorrenza. Tuttavia, ciò non significa affatto che la Commissione sia autorizzata a trascurare completamente le questioni di politica della concorrenza nelle pratiche di dumping.
47. Occorre forse rilevare che la Commissione è più agevolata nel valutare gli aspetti della concorrenza nel corso di indagini in materia di dumping rispetto all' autorità di determinati Stati, in cui la responsabilità per l' applicazione della legislazione in materia di concorrenza e dell' indagine sulle denunce in materia di dumping è assegnata ad enti diversi. E' vero che l' art. 8, n. 1, del regolamento di base e l' art. 20, n. 1, del regolamento n. 17 limitano l' uso di determinate acquisite dalla Commissione ad uno scopo diverso da quello per cui sono state comunicate, ma queste disposizioni non impediscono che i funzionari delle direzioni generali competenti, se necessario, si consultino prima di agire.
48. Di conseguenza, a mio parere, le istituzioni debbono, se necessario, tenere ragionevolmente conto delle conseguenze, per la politica comunitaria in materia di concorrenza, dell' istituzione dei dazi antidumping. Una volta che si sia proceduto a tale operazione, la Corte senza dubbio contesterà raramente la valutazione operata dalla Commissione e dal Consiglio. Cionondimeno, sebbene la Commissione abbia sostenuto in udienza che una consultazione fra le direzioni generali competenti aveva effettivamente avuto luogo prima dell' adozione del regolamento contestato, non risulta che le istituzioni abbiano seriamente tentato il contemperamento richiesto. Di conseguenza, ritengo che la Corte non abbia scelta e sia obbligata ad intervenire.
49. La mia conclusione su questo punto non sarebbe pregiudicata se il reclamo inoltrato dalla ricorrente dovesse essere respinto dal Conseil de la concurrence. Quest' ultimo organo non è in grado di valutare l' effetto dell' istituzione di un dazio antidumping sulla concorrenza all' interno del mercato comune. Il giusto equilibrio da stabilirsi tra la politica comunitaria in materia di concorrenza e la politica commerciale comunitaria è evidentemente una questione che può essere trattata in maniera soddisfacente solo da parte delle istituzioni comunitarie. Infatti, anche una decisione della Commissione ai sensi del regolamento n. 17 nel senso che il comportamento della Péchiney era compatibile con l' art. 86 non sarebbe sufficiente, a mio parere, per risolvere la questione, in quanto sarebbe stato ancora necessario tenere in considerazione l' effetto dell' istituzione di un dazio sulla concorrenza all' interno del mercato comune.
Conclusione
50. Per concludere ritengo che il Consiglio non abbia sufficientemente esaminato la denuncia della ricorrente, in base alla quale il danno lamentato dalla Péchiney sarebbe stato causato dalla Péchiney stessa. Ritengo altresì che il Consiglio sia venuto meno al suo obbligo di esaminare debitamente se l' istituzione di un dazio fosse compatibile con la necessità di evitare che la concorrenza venisse falsata all' interno del mercato comune. Non avendo affrontato dette problematiche, il preambolo del regolamento impugnato non soddisfa, in ogni caso, i requisiti fissati dall' art. 190 del Trattato.
51. Ritengo pertanto che:
° il regolamento impugnato debba essere annullato;
° il Consiglio debba essere condannato alle spese, comprese quelle relative alla domanda di provvedimenti provvisori e all' eccezione di irricevibilità, escluse invece le spese sostenute dagli intervenienti, che resteranno a loro carico.
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) - V., ad esempio, il regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1987, n. 3687, che istituisce un dazio antidumpig definitivo sulle importazioni di mercurio originario dell' Unione Sovietica e decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio su tali importazioni (GU 1987, L 346, pag. 7); il regolamento (CEE) della Commissione del 18 maggio 1987, n. 1361, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silico-calcio/siliciuro di calcio originario del Brasile (GU 1987, L 129, pag. 5); v. altresì il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3365/87 (GU 1987, L 322, pag. 1), relativo allo stesso prodotto.
(2) - Alcuni contributi al dibattito in una prospettiva europea, v. Vandoren, The interface between antidumping and competition law and policy in the European Community , 1986, 2 LIEI 1; Temple Lang, Reconciling European Community antitrust and antidumping, transport and trade safeguard policies ° practical problems in Hawk, Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute (1988), capitolo 7; Kulms, Competition, trade policy and competition policy in the EEC: the example of antidumping (1990) 27 CMLRev 285; Mendes, Antitrust in a World of Interrelated Economies (1991).
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