Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 12 dicembre 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI PATRICE DI PINTO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE PARIS - FRANCIA. - TUTELA DEL CONSUMATORE - VENDITA A DOMICILIO. - CAUSA C-361/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01189
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il sig. Di Pinto, imputato nel procedimento principale davanti alla Cour d' appel di Parigi, è l' amministratore della Srl "Groupement de l' immobilier et du fonds de commerce" (in prosieguo: il "GNDIIC"), che distribuisce una rivista periodica nella quale sono inserite offerte di vendita di aziende commerciali. Dopo un primo contatto telefonico, detta società invia un rappresentante presso commercianti che prevedono di vendere la loro azienda. Gli "ordini di pubblicazione" nella rivista, che vengono raccolti in condizioni sulle quali avrò modo di ritornare, devono essere accompagnati dal pagamento immediato del prezzo della prestazione, compreso tra 3 000 e 30 000 FF, a seconda del formato dell' annuncio.
2. I procedimenti promossi contro il sig. Di Pinto sono basati sulla legge francese 22 dicembre 1972, n. 72-1137, relativa alla tutela dei consumatori in materia di vendita porta a porta e di vendita a domicilio (JORF: Journal officiel de la République française del 23 dicembre 1972, pag. 13348, in prosieguo: la "legge francese sulla vendita porta a porta").
3. Tale legge prescrive, fra l' altro, che nei contratti stipulati all' atto di una visita a domicilio si faccia menzione della facoltà del cliente di rinunciarvi entro un termine di riflessione di sette giorni e vieta al visitatore di riscuotere direttamente o indirettamente qualsiasi corrispettivo prima della scadenza di tale termine di riflessione.
4. Il sig. Di Pinto, condannato in contumacia dalla Cour d' appel di Parigi per aver violato tali disposizioni, ha proposto opposizione contro l' esecuzione della sentenza di condanna. Nell' ambito di tale giudizio di gravame la Cour d' appel ha sollevato le due questioni che ora esaminerò.
Sulla prima questione
5. La prima questione pregiudiziale è formulata come segue:
"Se il commerciante che riceve visite a domicilio finalizzate all' alienazione della sua azienda commerciale goda della tutela del consumatore istituita dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985".
6. La direttiva cui fa riferimento la Cour d' appel reca il numero 85/577/CEE e il titolo "direttiva per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali" (GU L 372, pag. 31, in prosieguo: la "direttiva").
7. Il governo francese, nelle sue osservazioni, ha rilevato che la questione "fa solo menzione della visita a domicilio ai fini della vendita, senza precisare l' esatta natura dell' oggetto del contratto proposto". Tale osservazione mi ha spinto a consultare gli atti del fascicolo della causa principale che è stato messo a disposizione di questa Corte, e sono pervenuto alla conclusione che, molto probabilmente, è per motivi ben precisi, attinenti al modo di operare del GNDIIC, che il giudice francese ha formulato la questione in termini molto generici, cioè senza riferirsi alla visita a domicilio finalizzata alla sola raccolta di annunci pubblicitari. Potrebbero essere contemplate pure le visite con le quali un' agenzia immobiliare mira ad ottenere il diritto, esclusivo o no, di vendere l' azienda commerciale o di stimarne il valore dietro retribuzione.
8. Risulta peraltro dal fascicolo di causa che l' espressione "a domicilio", che figura nella questione pregiudiziale, va intesa in senso ampio, come ricomprendente il luogo in cui il commerciante esercita la sua attività.
9. Dopo aver così precisato la portata della prima questione, devo ora determinare quali siano le disposizioni della direttiva che vanno prese in considerazione per la sua soluzione.
10. A tenore dell' art. 1, n. 1, della direttiva, questa
"si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:
- durante un' escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali
o
- durante una visita del commerciante:
i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;
ii) sul posto di lavoro del consumatore;
qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore".
11. Risulta da tale disposizione che è irrilevante che la visita si faccia al domicilio privato o al luogo di lavoro della persona interessata.
12. Quanto alla condizione che la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore, essa è soddisfatta nel caso di specie, giacché non è contestato che i rappresentanti della ditta del sig. Di Pinto hanno, ogni volta, preso l' iniziativa. Essi hanno infatti contattato telefonicamente dei commercianti per chiedere se prevedessero di vendere la loro azienda commerciale o per ottenere l' autorizzazione di visitarli. Il fatto che i commercianti abbiano acconsentito alla visita non è sufficiente, a mio parere, per concludere che essa sia stata fatta "su espressa richiesta del consumatore".
13. A termini dell' art. 2 della direttiva, s' intende per:
"- 'consumatore', la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale;
- 'commerciante', la persona fisica o giuridica che, nel concludere la transazione in questione, agisce nell' ambito della propria attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o per conto di un commerciante".
14. In sostanza, gli artt. 4 e 5 della direttiva stabiliscono che il commerciante è tenuto ad informare per iscritto il consumatore del suo diritto di rescindere il contratto entro un termine di almeno sette giorni.
15. L' art. 7 dispone che, "qualora il consumatore eserciti il proprio diritto di rescissione, gli effetti giuridici del recesso sono disciplinati a norma della legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda il rimborso dei pagamenti relativi a beni o a prestazioni di servizi, nonché la restituzione di merci ricevute".
16. Il problema posto dalla prima questione del giudice a quo consiste quindi nell' accertare se un commerciante, visitato a domicilio o nel luogo in cui lavora, e che stipula in tale occasione una qualsiasi operazione che sia in relazione con la vendita della sua azienda, "agisce per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale" (art. 2, primo trattino) o, al contrario, "agisce nell' ambito della propria attività commerciale" (art. 2, secondo trattino).
17. Il sig. Di Pinto e il governo del Regno Unito sostengono che nel caso prospettato un commerciante non agisce "per un uso che può considerarsi estraneo alla propria attività professionale".
18. Secondo il sig. Di Pinto, l' attività professionale di un commerciante dev' essere considerata come un tutt' uno, di guisa che non è consentito fare distinzioni a seconda delle modalità del suo esercizio.
19. A ciò si deve però ribattere che l' art. 2 della direttiva definisce le persone contemplate da questa non in abstracto, ma a seconda di quello che esse fanno in concreto. La stessa persona può essere talvolta commerciante e talaltra consumatore.
20. Il governo del Regno Unito, da parte sua, ritiene
"che si restringerebbe inutilmente la definizione di 'consumatore' (1) equiparando le attività commerciali o professionali alle sole attività 'quotidiane', abituali o necessarie nel commercio o nella professione considerata; talune operazioni che sono meno abituali, meno 'quotidiane' o meno direttamente collegate all' attività di cui trattasi, come la pubblicità, la riorganizzazione finanziaria o la vendita o l' acquisto di locali, sono attività che, in termini commerciali e correnti, si considerano effettuate nell' ambito di un' attività commerciale o professionale. Benché la vendita di un' azienda non costituisca né un' operazione 'quotidiana' né un' operazione più specificamente associata ad una determinata attività professionale piuttosto che ad un' altra, è difficile immaginare che essa possa essere considerata diversa da un' operazione effettuata nell' ambito di un' attività commerciale o professionale. Quest' operazione è forse un' attività comune a tutte le attività professionali, e non collegata ad un' attività particolare, ma non è certamente un' attività comune a tutti i consumatori" (punto 14 delle osservazioni).
21. Io ritengo però che l' interpretazione del sig. Di Pinto e quella del governo del Regno Unito portino a trascurare troppo le parole "propria attività" che figurano nel primo e nel secondo trattino dell' art. 2. Così, è significativo, secondo me, che alla fine del brano sopraccitato il governo del Regno Unito si riferisca ad "una operazione effettuata nell' ambito d' una (2) attività commerciale o professionale" ("for the purpose of a trade or profession"). Sarebbe effettivamente impossibile sostenere che, quando compie i preparativi per la vendita della propria azienda, un commerciante resti nell' ambito della propria attività di macellaio, di panettiere o di albergatore. Eppure è usato il pronome possessivo.
22. L' elemento essenziale, ai miei occhi, è che le varie decisioni che precedono la vendita dell' azienda commerciale non costituiscono atti a proposito dei quali il commerciante medio disponga di un' esperienza o di cognizioni che lo distinguano dai non commercianti. E' vero che esistono commercianti che sono proprietari di più negozi di generi alimentari o di più caffè e che hanno quindi proceduto più volte all' acquisto di un' azienda commerciale, acquisendo così una certa esperienza. Tuttavia, è molto verosimile che essi decidano la vendita di una loro azienda dopo matura riflessione e prendano essi stessi l' iniziativa di rivolgersi ad un' agenzia immobiliare o ad una rivista specializzata.
23. La direttiva mira evidentemente a tutelare il consumatore medio, e quindi pure il commerciante che si trovi improvvisamente nella situazione di un consumatore poiché deve compiere un atto che, nella maggior parte dei casi, farà solo una sola volta nella sua vita.
24. Secondo i termini usati nel quarto "considerando" della direttiva, una persona del genere potrà essere "presa di sorpresa" in quanto non ha avuto il tempo di prepararsi a queste trattative in modo adeguatamente approfondito. Spesso, essa non ha nemmeno "la possibilità di confrontare la qualità ed il prezzo che le vengono proposti con altre offerte". Infatti, anche se un commerciante ha fatto pubblicare, di quando in quando, un' inserzione pubblicitaria per la sua azienda in un giornale locale o in un opuscolo festivo edito da un' associazione locale, egli non è necessariamente al corrente del giusto prezzo che può essere richiesto per l' inserzione di un annuncio di vendita di un' azienda commerciale in un periodico a diffusione nazionale.
25. Soprattutto, egli può pentirsi di aver aderito al principio stesso di un annuncio, perché, dopo una matura riflessione, non ha più voglia di vendere. Se l' annuncio viene pubblicato lo stesso, può dare l' impressione che l' azienda non vada più molto bene e rendere i fornitori diffidenti. Può pure accadere che il commerciante si renda conto che il prezzo annunciato è troppo basso. Infine, può esservi stata ambiguità a proposito dell' esatta natura dell' intervento del venditore a domicilio, oppure il commerciante può essere stato in errore quanto all' oggetto del contratto da lui firmato.
26. Quanto all' argomento del governo del Regno Unito secondo cui la vendita di un' azienda "non è certamente un' attività comune a tutti i consumatori", mi permetto di fare osservare che l' acquisto di un appartamento per le vacanze in multiproprietà non lo è nemmeno, il che non impedisce che il consumatore fruisca della tutela della direttiva quando riceve la visita di venditori porta a porta a questo scopo.
27. Naturalmente sono d' accordo con la Commissione nel ritenere che un commerciante che, per professione, venda aziende commerciali e che riceva visite a domicilio finalizzate alla vendita della propria azienda commerciale non possa essere considerato consumatore ai sensi della direttiva. Questa ipotesi è tuttavia talmente poco probabile che non mi sembra necessario fare una riserva in proposito nella soluzione proposta.
28. Rilevo infine che una soluzione positiva della prima questione da parte vostra non porterebbe affatto a rendere impossibili attività come quelle esercitate dal sig. Di Pinto. I contratti potrebbero infatti continuare ad essere firmati seduta stante.
29. La sola differenza sarebbe l' obbligo, per le ditte in questione, di attendere ormai il decorso del termine di rinuncia di sette giorni prima di contattare potenziali acquirenti o di mettere un annuncio in vetrina, se agiscono come agenti immobiliari, o prima di inviare l' annuncio alla tipografia se pubblicano un periodico.
30. Per tutti questi motivi e facendo miei gli argomenti svolti nello stesso senso dal governo francese e dalla Commissione, qui non riprodotti, vi propongo di risolvere la prima questione nel modo seguente:
"Il commerciante che riceve a domicilio o al suo posto di lavoro visite finalizzate alla vendita della sua azienda commerciale gode della tutela del consumatore istituita dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE".
Sulla seconda questione
31. La seconda questione pregiudiziale è redatta come segue:
"Se l' art. 8, parte I, lett. e), della legge 22 dicembre 1972 sia compatibile con la direttiva anzidetta e con le altre norme del diritto comunitario che tutelano i consumatori oggetto di visite a domicilio".
L' art. 8, parte I, lett. e), della legge francese sulla vendita porta a porta dispone che non sono soggette alle disposizioni degli artt. 1-5 di detta legge, che definiscono la tutela concessa ai consumatori,
"le vendite, le locazioni o le locazioni-vendita di merci od oggetti ovvero le prestazioni di servizi qualora vengano proposte per le esigenze di un' azienda agricola, industriale o commerciale o di un' attività professionale".
32. Va rilevato che, nell' ambito di un altro procedimento penale intentato contro il sig. Di Pinto, la sezione penale della Cour de cassation francese ha dichiarato che
"le prestazioni fornite dalla società 'GNDIIC' erano quelle di intermediari fra proprietari e potenziali acquirenti di aziende commerciali, operazioni per natura estranee alle esigenze delle suddette aziende" (sentenza 4 dicembre 1989).
33. Non mi risulta l' esistenza di un atto comunitario diverso dalla direttiva 85/577 che tuteli i consumatori visitati a domicilio o al loro posto di lavoro. Pertanto la seconda questione va risolta solo alla luce di tale direttiva. Riformulata per tener conto del fatto che nell' ambito di un procedimento pregiudiziale la Corte non può pronunciarsi in modo formale sulla compatibilità di una disposizione legislativa nazionale con il diritto comunitario (3), la questione si risolve in sostanza nel chiedere se la direttiva 85/577 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro usi la nozione di "prestazione di servizi proposta per le esigenze di un' azienda commerciale" come criterio di delimitazione quando si tratta di decidere se un commerciante assuma un obbligo in quanto commerciante o in quanto consumatore, restando inteso che la giurisprudenza dello Stato membro in questione interpreta detta nozione nel senso sopra indicato.
34. Orbene, ritengo che l' art. 8 della legge francese, che esclude dalla tutela concessa ai consumatori "le prestazioni di servizi (...) proposte per le esigenze di un' azienda (...) commerciale", abbia, in sostanza, la stessa portata dell' art. 2 della direttiva, che considera commerciante e non consumatore la persona che "agisce nell' ambito della propria attività commerciale".
35. D' altra parte, anche se si ammettesse, come ha fatto l' agente del governo francese, che l' art. 8, parte I, lett. e), della legge francese concede ai consumatori una tutela più ampia di quella garantita dalla direttiva, si dovrebbe del pari concludere, come egli ha fatto, che non esiste incompatibilità tra i due testi, giacché l' art. 8 della direttiva dispone che
"la presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato".
36. Di conseguenza, posso ritenere che la direttiva 85/577 debba essere interpretata nel senso che essa non osta all' uso del criterio di delimitazione soprammenzionato.
37. La Commissione ha infine osservato, giustamente, che gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva 85/577 solo a partire dal 23 dicembre 1987, e che i fatti addebitati al sig. Di Pinto si sono verificati nel luglio 1985 e negli anni 1986 e 1987. Condivido il parere della Commissione secondo cui la direttiva non può quindi essere invocata nel procedimento principale. Il giudice nazionale avrebbe, certo, la facoltà d' interpretare la propria legge nazionale alla luce della direttiva, anche se l' osservanza di questa non era ancora divenuta obbligatoria al momento dei fatti, ma abbiamo visto che nel caso di specie la direttiva non è di alcuna utilità per l' imputato nel procedimento principale.
Conclusione
38. Propongo quindi di risolvere come segue le questioni sollevate dalla Cour d' appel di Parigi:
"1) Il commerciante che riceve a domicilio o nel luogo in cui lavora visite finalizzate alla vendita della sua azienda commerciale gode della tutela del consumatore istituita dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE.
2) Le disposizioni di detta direttiva devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una disposizione di una legge nazionale che conceda la tutela prevista a favore dei consumatori ai commercianti visitati a domicilio o nel luogo in cui lavorano quando una prestazione di servizi non sia stata loro proposta 'per le esigenze' dell' azienda commerciale di cui trattasi".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Si deve probabilmente leggere: del "commerciante".
(2) Non in corsivo nell' originale.
(3) V., da ultimo, sentenza 11 ottobre 1990, Nespoli, punto 8 della motivazione (causa C-196/89, Racc. pag. I-3647).
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