Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 6 dicembre 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 76/491 - REITERATO INADEMPIMENTO - ART. 5 DEL TRATTATO. - CAUSA C-374/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00367
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il presente ricorso è diretto in primo luogo a far dichiarare la violazione, da parte del convenuto, dell' art. 1 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/491/CEE, concernente una procedura comunitaria d' informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU L 140, pag. 4).
2. Espone la Commissione che tra il quarto trimestre del 1980 e il terzo trimestre del 1986 le autorità belghe hanno reiteratamente omesso di trasmetterle entro i termini prescritti tutte le informazioni previste dall' art. 1 della predetta direttiva. Altrettanto è accaduto dalla fine del 1988. Poiché il governo belga non ha contestato la veridicità dei fatti, la violazione della predetta direttiva può ritenersi pacifica.
3. Senonché il ricorso mira pure a far dichiarare l' avvenuta violazione dell' art. 5 del Trattato.
4. Argomenta infatti la Commissione che il comportamento tenuto dal convenuto, il quale si è più volte impegnato a tenere fede ai propri obblighi, ma ciò ha fatto solo in pendenza dei vari procedimenti amministrativi o contenziosi intentati dalla ricorrente, non può considerarsi come un comportamento atto a facilitare la Comunità nell' adempimento dei propri compiti, comportamento che avrebbe dovuto tenere il convenuto giusta il primo comma del detto art. 5.
5. Considerate le circostanze del caso di specie, vi propongo di accogliere la domanda della Commissione. Infatti, se è pur vero che in passato la Corte ha ritenuto privo d' interesse l' esame se uno Stato membro che abbia mancato agli obblighi incombentigli in forza di disposizioni specifiche di una direttiva abbia, per tale motivo, altresì violato gli obblighi sanciti dall' art. 5 del Trattato (1), tuttavia ritengo che la situazione dedotta nella presente causa sia diversa e che integri effettivamente gli estremi di un distinto inadempimento.
6. Va infatti rilevato come lo Stato membro convenuto abbia ottemperato ai propri obblighi unicamente sotto la minaccia diretta di un ricorso per inadempimento o di una sentenza, tornando poi a disattendere tali obblighi non appena tale minaccia sembrava allontanarsi. In particolare, il convenuto ha cessato di trasmettere le informazioni nel modo prescritto appena dopo l' ordinanza con cui la Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, causa vertente sul ricorso precedentemente proposto dalla Commissione per gli stessi motivi del presente ricorso e alla cui prosecuzione la stessa ha rinunciato perché il convenuto le aveva dato l' impressione di aver messo fine all' inadempimento (causa 277/86).
7. E' evidente che un siffatto comportamento viola l' obbligo di "leale cooperazione ed assistenza" (2) che, secondo la giurisprudenza della Corte, l' art. 5 impone agli Stati membri e che non si confonde con la semplice inosservanza degli obblighi derivanti dall' art. 1 della direttiva.
8. Vorrei pure ricordare che, in due recenti pronunce, avete ritenuto contrario all' art. 5 il reiterato rifiuto di uno Stato membro di fornire alla Commissione documenti o precisazioni nell' ambito di procedimenti contenziosi o precontenziosi (3). Ciò dimostra che l' inosservanza dell' art. 5 può, in determinate circostanze, integrare un inadempimento ulteriore.
9. In conclusione, vi propongo pertanto di dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo ripetutamente di comunicare alla Commissione entro i termini prescritti tutte le informazioni sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi previste dall' art. 1 della direttiva 76/491/CEE, pur essendo stati instaurati nei suoi confronti diversi procedimenti amministrativi e contenziosi, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza della suddetta direttiva nonché dell' art. 5 del Trattato CEE e va quindi condannato alle spese.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Sentenza 14 giugno 1990, Commissione / Italia, punto 14 della motivazione (causa C-48/89, Racc. pag. I-2425).
(2)
V., in particolare, sentenze 10 febbraio 1983, Lussemburgo / Parlamento (causa 230/81, Racc. pag. 255) e 15 gennaio 1986, Hurd (causa 44/84, Racc. pag. 29).
(3) V. sentenze 22 settembre 1988, Commissione / Repubblica ellenica (causa 272/86, Racc. pag. 4875) e 12 luglio 1990, Commissione / Repubblica ellenica (causa C-35/88, Racc. pag. I-3125).
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