Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 17 marzo 1992. - REPUBBLICA ELLENICA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEL FEAOG - ESERCIZIO 1987. - CAUSA C-385/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03225
Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Repubblica ellenica ha chiesto l' annullamento parziale della decisione della Commissione relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1987 finanziate dal Fondo europeo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" (1) (in prosieguo: il "FEAOG").
2. A seguito delle sentenze della Corte in altre cause, in cui si è pronunciata su di una serie di mezzi che sono stati dedotti anche nella presente causa (2), la Repubblica ellenica ha limitato le sue conclusioni all' annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui ha effettuato le seguenti correzioni finanziarie:
- 213 801 319 DR per restituzioni all' esportazione di 6 400 t di semola di grano duro;
- 258 108 000 DR per prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali della campagna 1986/1987;
- 1 391 025 367 DR per spese di ammasso del tabacco.
3. Gli antefatti della causa nonché le osservazioni giuridiche delle parti sono illustrati nella relazione d' udienza. Farò riferimento alle osservazioni delle parti solo nella misura necessaria alla motivazione delle mie conclusioni sulla domanda della Repubblica ellenica.
Sulle spese per restituzioni all' esportazione di 6 400 t di semola di grano duro (3)
4. All' atto della liquidazione dei conti per il 1986, la Commissione ha negato l' imputazione al FEAOG delle spese dichiarate dalla Repubblica ellenica per restituzioni all' esportazione di 40 000 t di semola. Per motivi tecnici, la correzione effettuata sui conti dell' esercizio 1986 ha riguardato solo 33 600 t. La correzione per le 6 400 t rimanenti è stata effettuata solo nella liquidazione dei conti per il 1987. Su quest' ultima correzione verte il presente ricorso.
5. La Commissione ha motivato il suo diniego con il fatto che il governo greco avrebbe concluso, in spregio dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, un contratto programmatico con la KYDEP (Ufficio centrale per la gestione dei prodotti nazionali) per l' esportazione di 40 000 t di semola. Il governo greco ha riconosciuto l' esistenza di detto contratto programmatico, ma ha contestato che il contratto sia mai stato eseguito, nel senso che in forza di detto contratto non sono mai state effettuate esportazioni.
6. Nella sentenza 19 marzo 1991, nella causa C-32/89 (4), la Corte si è pronunciata sulla questione se la Commissione avesse il diritto, all' atto della liquidazione dei conti per il 1986, di negare il finanziamento comunitario adducendo il contratto programmatico. La Corte ha dichiarato:
"(...) si deve rilevare che la Commissione non ha errato concludendo per l' esistenza di un quarto contratto programmatico relativo alla semola di grano duro" (punto 12 della motivazione).
"In considerazione di quanto precede bisogna ammettere che nel periodo cui si riferisce il presente ricorso le autorità elleniche hanno controllato le operazioni effettuate dalla KYDEP ed hanno ripianato i suoi disavanzi.
Pertanto, la Commissione ha potuto legittimamente negare l' imputazione al FEAOG delle somme controverse per il motivo che le autorità elleniche hanno adottato provvedimenti che hanno perturbato la politica comunitaria nel settore dei cereali (...)" (punti 17 e 18 della motivazione).
7. Il governo greco non ha fornito nel caso di specie nessuna informazione o argomento atto a modificare le premesse del risultato a cui la Corte era giunta. Propongo pertanto alla Corte di respingere il ricorso su questo punto (5).
Sulla riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1986/1987 (6)
8. All' atto della liquidazione dei conti per il 1987 la Commissione ha effettuato una correzione finanziaria ponendo a carico della Repubblica ellenica un importo di 258 108 000 DR (7), corrispondente al prelievo di corresponsabilità che, secondo la Commissione, la Repubblica ellenica non ha riscosso su 411 000 t di grano per la campagna 1986/1987.
9. La Repubblica ellenica ha motivato la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione su questo punto sostenendo che i calcoli della Commissione relativi al prelievo di corresponsabilità che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto percepire sono basati su dati statistici errati.
Descriverò brevemente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda.
10. Il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali è stato istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (8). Sono soggetti al prelievo i cereali prodotti nella Comunità che formano oggetto di prima trasformazione, ovvero acquisto all' intervento o esportazione sotto forma di grani (9). Il prelievo di corresponsabilità è volto a rendere i produttori coscienti della realtà del mercato e ad evitare pertanto la sovrapproduzione. Esso costituisce un' entrata del FEAOG ed è riscosso dagli enti nazionali designati dagli Stati membri e quindi versato al FEAOG.
11. La Commissione ha chiarito in corso di causa che, per quanto riguarda i controlli sulla corretta riscossione da parte degli Stati membri del prelievo di corresponsabilità, non è sufficiente far riferimento alla contabilità degli Stati membri. La Commissione deve necessariamente elaborare un metodo di calcolo che consenta di controllare se gli Stati membri riscuotono il prelievo di corresponsabilità applicando correttamente le norme di diritto comunitario. Non si tratta di un compito facile, fra l' altro perché, come già accennato, il prelievo dev' essere riscosso solo per determinati usi dei cereali prodotti. Una contabilità di controllo non presuppone pertanto solo la conoscenza della produzione globale di cereali, ma soprattutto dei quantitativi utilizzati per diversi scopi (quantitativi soggetti al prelievo / quantitativi esenti).
12. La Commissione ha elaborato un metodo di calcolo e lo ha illustrato nella relazione di sintesi (10).
Ne risulta che il metodo di calcolo è fondato, fra l' altro, sui dati statistici comunicati, sotto la responsabilità degli Stati membri, e pubblicati dall' Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat). Grosso modo si può rilevare che la base di calcolo è il dato del consumo interno globale, da cui si detrae il dato corrispondente ai quantitativi di cereali utilizzati per operazioni esenti, ad esempio vendite fra produttori, e a cui va aggiunto il dato relativo ai cereali venduti all' intervento o esportati.
13. Alla Repubblica ellenica sono stati comunicati i risultati dei calcoli della Commissione relativi al prelievo di corresponsabilità con lettera 10 febbraio 1989 (11). Questi calcoli sono stati effettuati in base ai dati comunicati all' Eurostat dal governo greco e pubblicati da Eurostat il 12 luglio 1988. Con telex 17 aprile 1989 le autorità greche hanno informato la Commissione di una serie di nuovi dati statistici che implicavano una modifica del calcolo del prelievo di corresponsabilità effettuato dalla Commissione. Le autorità greche elencavano nel telex tutti i nuovi dati, in base ai quali effettuavano un calcolo del prelievo di corresponsabilità. Inoltre, le autorità greche hanno chiarito che i nuovi dati sarebbero stati comunicati all' Eurostat (12). Ciononostante la Commissione ha scelto, nella decisione 15 novembre 1989, di fondarsi sui dati statistici che le autorità greche avevano inizialmente comunicato all' Eurostat. Il 6 dicembre 1989 quest' ultimo pubblicava i dati statistici modificati comunicati dal governo greco.
14. La Repubblica ellenica sostiene che la Commissione ha illegittimamente preso in considerazione un consumo interno globale di 5 141 000 t, quantitativo che era stato inizialmente comunicato all' Eurostat dal governo greco. Secondo quest' ultimo la Commissione avrebbe dovuto fondare la propria decisione sull' ultimo importo notificato, cioè 4 489 000 t.
15. Il reale problema sollevato dalla fattispecie è, a mio parere, quello - relativamente semplice - consistente nello stabilire se la Commissione avesse il diritto, nel caso concreto, di mantenere il dato inizialmente comunicatole, all' atto del calcolo del prelievo di corresponsabilità, ovvero se fosse tenuta a far riferimento al dato comunicato per ultimo.
16. La Commissione ha sostenuto nella sua argomentazione dedotta a giustificazione del mantenimento del dato inizialmente comunicato che una modifica del calcolo sulla scorta del dato comunicato per ultimo, relativo alla produzione interna totale, avrebbe avuto il risultato sorprendente che in Grecia sarebbe stato riscosso un prelievo di corresponsabilità eccessivo. Questo argomento è apparentemente corretto. Infatti, secondo il calcolo su cui è fondata la decisione della Commissione, il quantitativo globale per cui il prelievo non è stato riscosso è "solo" di 411 000 t, mentre se si prende come riferimento il dato indicato dalla Repubblica ellenica nel suo ricorso, occorrerebbe effettuare una correzione di 652 000 t di cereali (13). Questa modifica, considerata di per sé, implicherebbe che in Grecia il prelievo è stato riscosso eccessivamente su di un quantitativo di 241 000 t di cereali. La Commissione ha chiarito che, da un punto di vista pratico, non ha senso parlare di una riscossione eccessiva del prelievo di corresponsabilità e ritiene pertanto che il risultato, come è stato delineato, confermi la tesi che il dato comunicato per ultimo, relativo al consumo interno globale, è errato.
17. Questo argomento non può però a mio parere essere accolto. Infatti non prende in considerazione il fatto che, già nei dati corretti dalla Repubblica ellenica e comunicati alla Commissione col citato telex 17 aprile 1989, indi nella risposta ai quesiti della Corte nella presente causa, la Repubblica ellenica non aveva semplicemente modificato i dati del consumo interno globale, ma anche un certo numero di dati presi in considerazione nei calcoli della Commissione ed era pervenuta, così facendo, al risultato secondo cui il prelievo di corresponsabilità era stato riscosso in Grecia in modo assolutamente esatto per quel che riguarda il suo importo. L' argomento della Commissione sembra quindi fondato sulla formulazione poco accurata degli atti di causa della Repubblica ellenica, in cui quest' ultima non contesta gli altri dati della Commissione.
18. Fra le obiezioni sollevate nei confronti della Repubblica ellenica la Commissione ha sostenuto che non era tenuta a prendere in considerazione il nuovo dato del consumo interno globale, non foss' altro perché Eurostat avrebbe pubblicato tale dato solo un mese dopo che la Commissione aveva emanato la sua decisione.
19. Questa obiezione va, a mio parere, respinta. Dal citato telex 17 aprile 1989 e dalla relazione di sintesi della Commissione risulta che quest' ultima era venuta a conoscenza dei nuovi dati prima dell' emanazione della decisione e che era stata informata del fatto che detti dati sarebbero stati trasmessi all' Eurostat. La Commissione stessa ha chiarito che Eurostat pubblica sotto la responsabilità degli Stati membri i dati trasmessigli, cioè senza effettuare un controllo di detti dati, ragion per cui non è possibile, a mio parere, considerare rilevante il fatto che la vera e propria pubblicazione viene effettuata solo successivamente.
Viceversa, non può neppure essere considerato decisivo, al fine di provare l' esattezza dei dati, il fatto della successiva pubblicazione, come sembra sostenere la Repubblica ellenica.
20. Del resto risulta esplicitamente dalla relazione di sintesi della Commissione nonché dagli atti di causa da essa depositati che la vera ragione per non tener conto del nuovo dato era ch' esso non veniva considerato esatto. Anche se la Commissione ha scelto, per i suoi controlli, di far riferimento a dati forniti dagli Stati membri sotto la loro responsabilità, non vedo motivi per esigere che essa prenda in considerazione in modo acritico tali informazioni, in particolare qualora circostanze concrete portino a nutrire dubbi sulla loro esattezza.
Nel caso di specie la questione decisiva consiste quindi, a mio parere, nell' accertare se la Commissione avesse il diritto di nutrire dubbi sui nuovi dati prodotti dalla Repubblica ellenica.
21. A sostegno della tesi secondo cui la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il dato relativo al consumo interno globale comunicato per ultimo, il governo greco sostiene in particolare
che i dati comunicati all' Eurostat nel 1988 erano provvisori e fondati su di una stima (14), cosa che il governo greco aveva espressamente sottolineato, e
che i dati modificati, oggetto di notifica alla Commissione e all' Eurostat nel 1989, erano stati elaborati dopo un controllo approfondito e rispecchiavano quindi precisamente il consumo interno globale.
22. La Commissione sostiene che il dato comunicato all' Eurostat dal governo greco nel 1988 - un anno dopo la fine della campagna - dev' essere considerato definitivo e, a sostegno di questa tesi, deduce
che è difficile supporre che il dato iniziale relativo al consumo interno lordo possa aver subito una modifica così rilevante (13%), due anni dopo la fine della campagna corrispondente;
che modifiche simili non erano mai state effettuate da parte delle autorità greche, per esempio per gli anni 1984/1985 e 1985/1986;
che il dato comunicato all' Eurostat nel 1988 è quasi identico a quello comunicato dalle autorità elleniche alla direzione dei cereali della Commissione nel contesto del bilancio provvisorio;
che le autorità greche hanno effettuato le modifiche di cui trattasi solo dopo che la Commissione aveva loro comunicato, con lettera 10 febbraio 1989, le modalità di calcolo del prelievo di corresponsabilità proposte, e
che le autorità greche non hanno allegato nessuna circostanza concreta a sostegno dell' affermazione che i dati statistici comunicati in primo luogo erano erronei.
23. Rilevo subito che i punti di vista della Commissione mi sembrano corretti. A mio parere non è irragionevole sostenere che i calcoli elaborati da ultimo da parte del governo greco sono improntati al fatto che i dati, alla luce dei controlli effettuati dalla Commissione, sono stati adeguati per "far tornare i conti".
24. Considero particolarmente importante in proposito il fatto che, nonostante i ripetuti inviti da parte della Corte, il governo greco non ha fornito alcun chiarimento concreto atto a giustificare una modifica così rilevante dei dati del consumo interno due anni dopo la fine della campagna rispetto ai dati ottenuti un anno dopo la fine della campagna (15). Inoltre la Corte non dispone di informazioni più specifiche sui risultati del controllo approfondito che, secondo la Repubblica ellenica, le autorità greche avrebbero effettuato.
25. In ogni caso si deve poter esigere dalle autorità nazionali che, qualora modifichino successivamente dati d' importanza decisiva per il calcolo del prelievo di corresponsabilità, esse forniscano informazioni sufficientemente concrete a chiarimento dei motivi per cui i dati inizialmente comunicati erano erronei. A mio parere il governo greco non ha soddisfatto questo requisito e pertanto propongo alla Corte di respingere questa parte del ricorso della Repubblica ellenica.
Spese relative all' ammasso di tabacco greggio (16)
26. La Commissione ha negato l' imputazione al FEAOG di un importo di 1 391 025 367 DR, corrispondente alle spese di magazzinaggio di 6 736 096 t di tabacco, di cui 6 295 290 t di tabacco del tipo Burley e 440 806 t di tabacco di tipo orientale. La Repubblica ellenica ha precisato, nella risposta ai quesiti della Corte, che essa non ammette nessuna forma di correzione finanziaria su questo punto, per cui si deve supporre che essa esige la copertura delle spese sostenute per l' ammasso di tabacco sia di tipo Burley sia di tipo orientale.
27. A giustificazione del diniego d' imputazione al FEAOG delle spese relative all' ammasso del tabacco greggio, la Commissione ha sostenuto che quest' ultimo non corrispondeva alle caratteristiche qualitative minime richieste in caso di vendita all' intervento.
28. L' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1970, n. 1467, che fissa talune norme generali per l' intervento nel settore del tabacco greggio (17), dispone che gli enti d' intervento acquistano soltanto i tabacchi corrispondenti alle caratteristiche qualitative minime da definire sulla base della classificazione per varietà e per qualità. L' art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 25 agosto 1970, n. 1727, relativo alle modalità d' intervento nel settore del tabacco greggio (18), prevede, come conseguenza logica della disposizione già citata, che il tabacco corrisponde alle caratteristiche qualitative minime di cui sopra se non presenta una o più delle caratteristiche previste nell' allegato III del regolamento. Può trattarsi, ad esempio, di foglie molto danneggiate, ovvero con difetti di essicazione o con un tenore igrometrico eccessivo.
29. L' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (19), istituisce un obbligo generale per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari, fra l' altro, per accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari. L' art. 9 del regolamento dispone che gli Stati membri mettano a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAOG e adottino tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile intraprendere.
30. Per valutare la qualità del tabacco greggio, la Commissione si è fondata sui risultati di un controllo effettuato nel dicembre del 1987. Questa operazione era stata avviata in seguito a informazioni comunicate al FEAOG, che mettevano in dubbio la qualità del tabacco ammassato nei depositi greci per l' intervento. La Commissione ha osservato che si era verificato un notevole aumento dei quantitativi di tabacco ammassati per l' intervento e che i prezzi ottenuti nel corso delle vendite all' asta per questo tabacco erano anormalmente bassi.
31. Il controllo è stato effettuato dalla Commissione con l' aiuto di un perito tedesco. Esso ha comportato l' esame fisico di balle di tabacco scelte a caso nonché il prelievo di un certo numero di campioni che sono stati inviati al laboratorio francese SEITA di Bergerac per essere analizzati.
Il controllo ha dimostrato che una piccola parte del tabacco di tipo orientale controllato non soddisfaceva i requisiti minimi, mentre in media il 47% del tabacco Burley controllato non era conforme a detti requisiti. Pertanto la Commissione ha deciso di escludere dal finanziamento comunitario tutta la produzione di tabacco Burley mentre per il tabacco di tipo orientale le correzioni finanziarie sono state limitate alle partite che erano state controllate.
32. La Repubblica ellenica ha sollevato una serie di obiezioni nei confronti della legittimità della decisione della Commissione, cioè che il controllo per campionamento non possedeva i requisiti necessari per questo tipo di indagine, che la Commissione non è autorizzata ad effettuare autonomamente un controllo per campionamento e che comunque è illegittimo che la Commissione abbia tratto, da detti controlli, conseguenze così estese.
33. L' obiezione relativa al controllo per campionamento stesso riguarda sia le modalità di prelievo dei campioni sia il numero dei prelievi effettuati che la Repubblica ellenica ritiene insufficiente in quanto i controlli hanno riguardato solo una percentuale fra lo 0,013 e lo 0,033 delle singole partite.
34. Non è affatto semplice prendere posizione su questa obiezione. Nel diritto comunitario non vi sono norme sulle modalità di detti controlli.
35. Presumibilmente si può ricavare dalla giurisprudenza della Corte che, in mancanza di norme concrete, la Commissione ha la possibilità di applicare i metodi di controllo a suo parere più adeguati, ma che occorre invece - in via generale - che i metodi scelti siano affidabili (20).
36. Secondo la giurisprudenza della Corte (21), in casi come quello di cui è causa, spetta allo Stato membro ricorrente provare che ricorrono i requisiti per ottenere il finanziamento comunitario. Occorre perciò accertare se la Repubblica ellenica abbia provato che il controllo per campionamento effettuato dalla Commissione non è stato eseguito in modo sufficientemente affidabile.
37. La Repubblica ellenica sostiene che la Commissione non ha seguito la prassi internazionale in materia ed elenca un certo numero di circostanze concrete verificatesi al momento del controllo per campionamento, le quali a suo parere confermano la sua tesi. La Repubblica ellenica non ha però fornito documenti né indicato le fonti cui fa riferimento relativamente alla prassi internazionale in materia.
38. La Commissione ha sostenuto che è difficile descrivere esattamente un metodo di controllo costantemente applicato a livello internazionale, ma ritiene per il resto che il controllo per campionamento sia stato effettuato conformemente ai dati scientifici ed ai metodi utilizzati a livello internazionale. La Commissione ha descritto nella relazione di sintesi il metodo utilizzato e nel corso di causa ha prodotto un certo numero di ulteriori informazioni in merito. Infatti la Commissione ha, fra l' altro, prodotto estratti della relazione del perito che ha effettuato il controllo per campionamento, assistito dai funzionari della Commissione.
39. Qualora esista una prassi internazionale consolidata in materia, sarebbe naturale farvi riferimento per valutare l' adeguatezza e la ragionevolezza di un metodo per i controlli per campionamento. Ora, nessuna delle parti è stata in grado di determinare il contenuto di siffatta prassi a livello internazionale.
40. In mancanza di un modello unico cui far riferimento per valutare il controllo per campionamento effettuato dalla Commissione, occorre stabilire se la Repubblica ellenica abbia reso verosimile in altro modo l' affermazione secondo cui i controlli non sono stati effettuati in modo affidabile, ad esempio rendendo verosimile in modo concreto che i risultati del controllo per campionamento erano errati.
41. Ciò non si è verificato. La Repubblica ellenica non ha, ad esempio, prodotto i risultati del controllo prescritto dalle norme comunitarie da parte degli enti d' intervento al momento della presentazione del tabacco all' intervento (22) e non ha neppure fornito altri elementi che possano far pensare che il tabacco era de facto soddisfacente dal punto di vista delle caratteristiche qualitative minime.
42. Nella risposta ai quesiti della Corte la Commissione ha osservato che si sarebbe eventualmente potuto controllare un più grande numero di campioni di tabacco Burley prima di applicare i risultati al complesso dei quantitativi controllati. La Commissione conferma tuttavia che non è possibile rimettere in discussione l' esattezza dei risultati.
43. Su questo punto si possono fare due osservazioni. In primo luogo, la Commissione ha chiarito nel corso della trattazione orale che il controllo per campionamento aveva dovuto essere effettuato con una certa sollecitudine, dato che era giunta notizia che l' ente d' intervento greco aveva già cominciato a vendere il tabacco. In secondo luogo - e ciò è a mio parere un elemento centrale per la presente causa - la Commissione ha informato la Corte del fatto che il tabacco greggio era stato venduto al 3% del prezzo del mercato, informazione che non sembra sia stata contraddetta dalla Repubblica ellenica. Quest' ultimo fatto dimostra, a parità di condizioni, che il tabacco greco era di cattiva qualità.
44. Ritengo pertanto che la Repubblica ellenica non abbia prodotto elementi atti a mettere sufficientemente in dubbio l' affidabilità del controllo per campionamento effettuato dalla Commissione.
45. Come già richiamato in precedenza, la Repubblica ellenica ha inoltre contestato il procedimento seguito per i controlli effettuati dalla Commissione. Essa sostiene, in primo luogo, che i campioni avrebbero dovuto essere prelevati da periti della Repubblica ellenica e, in seguito, messi a disposizione della Commissione e, in secondo luogo, che un rappresentante delle autorità greche aveva tentato di intervenire nelle modalità di prelievo dei campioni, ma ne era stato impedito dal perito della Commissione, per cui il controllo è stato effettuato senza la partecipazione della Repubblica ellenica.
46. Ambedue questi mezzi sono stati dedotti tardivamente nel corso della trattazione, e cioè nell' ambito della risposta ai quesiti della Corte e nel corso dell' udienza. Questo fatto è, a mio parere, sufficiente per disattenderli entrambi, ma farò comunque alcune osservazioni in proposito.
47. La Repubblica ellenica rinvia in tale contesto alla sentenza della Corte 9 ottobre 1990, causa C-366/88 (23), per affermare che il controllo per campionamento effettuato nell' ambito del regolamento n. 729/70 dev' essere effettuato dalle autorità degli Stati membri. Come è noto, quella causa riguardava la validità di istruzioni di servizio interne relative a talune modalità amministrative e tecniche che gli "agenti della Commissione devono applicare per il campionamento e l' analisi dei prodotti prelevati nel quadro della gestione e del controllo del FEAOG". Per fondare l' annullamento di dette istruzioni da essa deciso, la Corte si è richiamata, fra l' altro, al fatto che il sistema di controllo istituito dal regolamento n. 729/70 presuppone che, laddove occorra eseguire prelievi di campioni, questi devono essere effettuati dallo Stato membro considerato e che la Commissione non poteva pertanto, mediante istruzioni di servizio, arrogarsi il potere di prelevare campioni indipendentemente dagli Stati membri.
48. Non v' è motivo di valutare l' incidenza di questa sentenza - a mio parere alquanto sorprendente su questo punto - sulla presente causa, proprio perché si può ritenere accertato che il controllo per campionamento è stato effettuato senza che le autorità greche competenti abbiano protestato in proposito e che il controllo è stato effettuato in stretta collaborazione con dette autorità.
La Commissione ha osservato che il controllo, effettuato in impianti apartenenti all' Ufficio nazionale del tabacco (EOK), che è l' ente competente in materia, è stato svolto di concerto con i funzionari dell' Ufficio del tabacco, i quali erano presenti durante tutte le ispezioni della Commissione e non hanno mai sollevato la benché minima obiezione, ma hanno anzi firmato il verbale redatto nell' ambito del controllo per campionamento. Ciò è corroborato da informazioni contenute nella relazione di sintesi della Commissione, in una lettera 22 febbraio 1989, trasmessa dalla Commissione alla rappresentanza permanente della Grecia, versata agli atti e che contiene un' esposizione dei risultati del controllo, nonché in un estratto, altresì prodotto, della relazione dell' esperto che ha effettuato il controllo per campionamento. Quest' ultima relazione sottolinea l' atteggiamento particolarmente cooperativo e servizievole dei funzionari dell' EOK. Le informazioni in senso contrario del governo greco relative a tale questione sono state fornite solo al momento della trattazione orale e non sono comunque fondate su alcuna prova.
49. Alla luce di queste considerazioni, credo di poter concludere che la Commissione aveva il diritto di fondare la sua decisione relativa alla liquidazione dei conti sui risultati del controllo per campionamento.
50. Si tratta pertanto di stabilire quali conseguenze finanziarie la Commissione possa dedurre da tali risultati. In tale contesto sorgono due problemi.
51. In primo luogo, la Repubblica ellenica ha sostenuto che le partite tra cui sono stati prelevati i campioni non erano rappresentative. L' argomento della Repubblica ellenica a questo proposito dimostra che essa sostiene in realtà che la Commissione non aveva il diritto, per quel che riguarda il tabacco Burley, di estendere a tutta la produzione greca i risultati del campionamento, poiché quest' ultimo è stato effettuato solo in tre città.
52. In secondo luogo, la causa solleva indirettamente la questione se la Commissione avesse il diritto di effettuare correzioni finanziarie non solo per il 47% (in media) di tabacco di tipo Burley che non corrispondeva alle caratteristiche qualitative minime richieste, ma anche per il quantitativo globale di tabacco Burley acquistato all' intervento.
53. Ambedue questi problemi possono riassumersi nel problema dei limiti entro cui la Commissione può estendere le conseguenze giuridiche derivanti dalla constatazione che una certa quantità di prodotto non soddisfaceva alle condizioni per la concessione del finanziamento comunitario.
54. Da quel che mi risulta la Corte ha ammesso, nella sua giurisprudenza, che la Commissione può negare il finanziamento per un certo numero di partite non controllate richiamandosi al fatto che talune altre partite non soddisfacevano ai requisiti qualitativi richiesti. Secondo questa giurisprudenza, sembra assodato che in un caso del genere la Commissione ha la possibilità di considerare accertato che i requisiti cui è subordinata la concessione del finanziamento non sono soddisfatti per nessuna delle partite considerate, a meno che lo Stato membro interessato non fornisca la prova che le partite non controllate soddisfacevano in realtà alle condizioni di cui trattasi (24).
55. Alla luce di questa giurisprudenza si può senz' altro respingere la tesi secondo cui la decisione della Commissione è illegittima perché i campioni prelevati non sono rappresentativi. La Commissione ha rilevato, senza essere stata contestata dal governo greco, che i campioni sono stati prelevati nei tre centri più importanti per la produzione di tabacco in Grecia, e il governo greco non ha prodotto nessun elemento per dimostrare che i controlli effettuati mediante campionatura sul tabacco immagazzinato al di fuori di questi centri avrebbero comportato risultati diversi.
56. E' alquanto più difficile risolvere la questione se la Commissione avesse il diritto di negare completamente il finanziamento comunitario in forza di controlli che hanno dimostrato che in media il 47% del tabacco immagazzinato non era conforme ai requisiti qualitativi. La decisione della Commissione rispecchia in tal caso il fatto che i risultati del campionamento dimostrano che gli Stati membri non hanno rispettato il loro obbligo di controllare che le spese finanziate dal FEAOG siano state effettuate conformemente alle norme che disciplinano la concessione del finanziamento comunitario. Questa "sanzione" consiste nel diniego di finanziamento, che è, in un certo senso, indipendente dalle conseguenze della mancanza di controllo. Qualora un diniego possa essere opposto a scorta di questa motivazione, non sarebbe necessario fare la distinzione fra partite controllate e non controllate.
A mio parere, è possibile trovare nella giurisprudenza della Corte una conferma della legittimità di questa impostazione.
57. Si può citare al proposito la sentenza della Corte 12 giugno 1990, causa C-8/88 (25), che riguardava la legittimità della decisione della Commissione di negare il finanziamento comunitario per importi che la Repubblica federale di Germania aveva versato come premi a favore di produttori di carni ovine e per il mantenimento di vacche nutrici. La Commissione aveva motivato il suo diniego sostenendo l' inesistenza di un' organizzazione accettabile del controllo nonché la mancanza di prove che un controllo soddisfacente era stato svolto. La Corte ha dichiarato fra l' altro quanto segue:
"La Commissione, a sostegno delle sue conclusioni relative all' insussistenza di una vera a propria organizzazione dei controlli nei Land considerati, menziona un certo numero di casi individuali, nei quali essa rileva che i premi di cui trattasi sono stati concessi in maniera ingiustificata. Secondo la ricorrente tali casi individuali, anche supponendoli dimostrati, non potrebbero giustificare il rifiuto globale del pagamento, a carico del FEAOG, deciso dalla Commissione, ma tutt' al più la mancata imputazione delle spese corrispondenti ai casi individuali di cui trattasi.
Tale addebito non può essere accolto. Infatti, questi casi individuali di concessione ingiustificata dei premi costituiscono solo un elemento supplementare per giustificare l' addebito della Commissione secondo cui, nei due Land sopra menzionati, in realtà mancava un complesso efficace di sorveglianza e di controllo del rispetto delle condizioni per la concessione dei premi" (punti 41 e 42 della motivazione).
Nelle conclusioni in quella causa l' avvocato generale Van Gerven si è espresso al riguardo come segue:
"(...) la Commissione può e deve rifiutare il finanziamento comunitario non solo quando, in una regione, qualsiasi indicazione dell' esistenza di un minimo di controllo sulla destinazione delle somme concesse a nome della Comunità faccia difetto - il caso del premio per gli ovini nella regione assoggettata alla camera d' agricoltura di Renania -, ma anche quando diversi requisiti rilevanti in materia di controllo non sono soddisfatti in una regione, il che può risultare da una proporzione considerevole di fascicoli inesatti. Spetta allo Stato membro sollevare un dubbio sulla validità del ragionamento della Commissione - che si basa inevitabilmente su supposizioni e su estrapolazioni - sostenendo che non è giustificato dai fatti concreti relativi alla situazione interessata in materia di controllo" (paragrafo 30).
58. Si possono altresì citare due sentenze in cui la Corte si è pronunciata sulla legittimità di una decisione della Commissione di negare il finanziamento comunitario nell' ambito di un regime di aiuti per il latte magro trasformato. La Corte ha dichiarato nella sentenza 25 febbraio 1988, causa 327/85 (26), che
"(...) Nei casi in cui la normativa comunitaria subordina la corresponsione dell' aiuto al fatto che siano state osservate talune formalità di prova o di controllo, l' aiuto corrisposto non tenendo conto di tale condizione non è conforme al diritto comunitario e la relativa spesa non può quindi essere posta a carico del FEAOG, anche se è dimostrato che non è stata commessa alcuna irregolarità sostanziale" (punto 25 della motivazione).
59. Nella sentenza 8 gennaio 1992, causa C-197/90 (27), già citata, la Corte ha ripreso questo punto della motivazione e ha aggiunto quanto segue:
"Orbene, poiché risulta da quanto precede che i controlli effettuati dalle autorità italiane non costituiscono controlli approfonditi ai sensi dell' art. 10, n. 2, lett. d), del citato regolamento n. 1725/79, la Commissione avrebbe potuto escludere dall' imputazione al FEAOG la totalità degli importi di cui trattasi. Conseguentemente, il governo italiano non può censurare la Commissione per essersi limitata ad effettuare un abbattimento forfettario del 10%" (punto 39 della motivazione).
60. Gli Stati membri sono senz' altro tenuti a controllare il rispetto dei requisiti qualitativi all' atto dell' ammissione del tabacco all' intervento, come prevede, fra l' altro, il regolamento n. 729/70, che istituisce un obbligo generale per gli Stati membri di garantire che le misure finanziate dal FEAOG siano eseguite conformemente alla normativa comunitaria. Non vedo alcun motivo per cui la giurisprudenza della Corte che ho appena citato non vada altresì applicata ai provvedimenti di controllo che devono essere attuati all' atto dell' ammissione all' intervento.
61. Il controllo per campionamento effettuato dalla Commissione ha reso, a mio parere, sufficientemente verosimile che il controllo effettuato all' atto dell' ammissione all' intervento era difettoso e che la Commissione ha pertanto legittimamente potuto decidere di negare il finanziamento comunitario nell' ambito del magazzinaggio all' intervento del tabacco greggio.
62. Ad ogni buon conto, devo ricordare infine che la Repubblica ellenica ha sostenuto che la decisione della Commissione è illegittima perché fondata su di una applicazione erronea dell' art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione "garanzia" (28). Per quel che riguarda questo mezzo mi limiterò a rilevare che la Repubblica ellenica non è stata in grado di avanzare alcun mezzo che possa indurmi a pensare che la Commissione non abbia effettuato in modo corretto il calcolo concreto delle correzioni finanziarie. In tale contesto posso far rinvio alla nota interna 17 luglio 1990, prodotta dalla Commissione, in cui vengono illustrati i principi del calcolo utilizzati.
63. Per tutti questi motivi ritengo che non si possa accogliere la domanda della Repubblica ellenica volta all' annullamento di questa parte della decisione della Commissione.
Conclusione
Da quanto precede propongo pertanto alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Repubblica ellenica alle spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - Decisione 15 novembre 1989, 89/627/CEE (GU L 359, pag. 23).
(2) - Sentenze 10 luglio 1990, v. cause C-259/87, C-334/87, C-335/87, Grecia/Commissione (Racc. pagg. I-2845, I-2849 e I-2875); 12 luglio 1990, causa C-35/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3125), e 19 marzo 1991, causa C-32/89, Grecia/Commissione (Racc. pag. I-1321).
(3) - V. punto 4.1.4.1 della relazione di sintesi elaborata dalla Commissione, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti FEAOG per l' esercizio 1987 (in prosieguo: la relazione di sintesi ), di cui all' allegato III del controricorso.
(4) - V. nota 2.
(5) - Detto contratto programmatico è altresì oggetto di una causa pendente dinanzi alla Corte, cioè la causa C-61/90 (promossa dalla Commissione contro la Repubblica ellenica a norma dell' art. 169 del Trattato CEE), su cui ho già presentato conclusioni il 12 febbraio 1992 (sentenza 7 aprile 1992, Racc. pag. I-2426).
(6) - V. punto 4.2.2.2.3, sub 1), della relazione di sintesi di cui all' allegato X del controricorso, nonché i punti 4.2.2.2.3, sub 1), e 4.2.2.2.5 di cui all' Addendum 2 Rev. 1 della relazione di sintesi, di cui all' allegato I della risposta della Commissione ai quesiti posti dalla Corte.
(7) - Nel ricorso, la Repubblica ellenica ha sostenuto che la Commissione ha chiesto 409 456 000 DR in eccesso, benché non risulti da alcun atto allegato al fascicolo che la Commissione abbia mai effettuato una correzione di tale ammontare. La Repubblica ellenica ha, a quanto pare, rinunciato a questo mezzo nell' ambito della risposta ai quesiti della Corte, in cui ha precisato che, prendendo come riferimento i calcoli della Commissione, la correzione dev' essere di 256 464 000 DR, corrispondenti al prelievo di corresponsabilità di 411 000 t, e non di 409 456 000 DR. La Repubblica ellenica ritiene che la correzione finanziaria relativa a 411 000 t di cereali ammonti a 256 464 000 DR e non a 258 108 000 DR, che corrisponde all' importo della correzione effettuata dalla Commissione, perché calcola il valore del cambio di 5,38 ECU per tonnellata a 624 DR la tonnellata, mentre la Commissione lo calcola a 628 DR la tonnellata; la Repubblica ellenica non ha però impugnato il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione.
(8) - GU L 139, pag. 29.
(9) - Con regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1986, n. 2040 (GU L 173, pag. 65), emendato con regolamento (CEE) della Commissione 12 agosto 1986, n. 2572 (GU L 229, pag. 25), sono state fissate modalità di applicazione per quel che riguarda il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali.
Con il regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1584 (GU L 139, pag. 41), il prelievo di corresponsabilità è stato fissato a 5,38 ECU/t per la campagna 1986/1987.
(10) - V. punti 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 della relazione di sintesi e allegato X al controricorso.
(11) - La lettera è stata prodotta all' allegato XIV del controricorso.
(12) - V. il telex di cui allegato XII del controricorso.
(13) - Questo quantitativo risulta dal fatto che la Repubblica ellenica sostiene nel ricorso che la Commissione reclama un prelievo di corresponsabilità comportante un eccesso di 409 456 000 DR. Si deve supporre che questo dato è il risultato del calcolo seguente: 5 141 000 t - 4 489 000 t = 652 000 t x 628 DR per tonnellata = 409 456 000 DR.
(14) - Il governo greco sostiene di aver esplicitamente indicato che si trattava di un dato provvisorio, poiché acquista un carattere definitivo dopo la conferma di taluni dati , ma non produce nessuna forma di documentazione in proposito. Nella risposta ai quesiti della Corte, la Repubblica ellenica ha dichiarato che si trattava di una valutazione relativa al raccolto futuro, cosa che non ha molto senso, perché i dati hanno dovuto essere elaborati un anno dopo la fine della campagna di cui è causa. In udienza la Repubblica ellenica ha comunicato che si è trattato di una formulazione infelice.
(15) - La Repubblica ellenica ha osservato, nella risposta a un quesito della Corte, che la valutazione inerente al primo dato comunicato era stata particolarmente difficile da effettuare a causa dell' incidente atomico di Cernobil. Quest' ultimo ha comportato il divieto, da parte della Commissione, dello smercio dei cereali contaminati dalla radioattività, ragion per cui questi ultimi sono stati depositati per più di due anni presso i produttori e i grossisti. La Repubblica ellenica non ha chiarito in modo convincente il nesso preciso fra l' entità di queste scorte e la riduzione del consumo interno globale.
(16) - V. punto 4.9.1 della relazione di sintesi, unita all' allegato X del controricorso.
(17) - GU L 164, pag. 32.
(18) - GU L 191, pag. 5.
(19) - GU L 94, pag. 13.
(20) - Nella sentenza 10 ottobre 1991, cause riunite C-161/90 e C-162/90 (Petruzzi, Racc. pag. I-4845), sul controllo delle caratteristiche organolettiche dell' olio di oliva, la Corte ha dichiarato quanto segue:
(...) l' effettività stessa dei controlli a posteriori della classificazione iniziale dell' olio comporta la facoltà, per la Commissione, di applicare qualsiasi sistema di analisi che consenta di chiarire con tutta certezza se la classificazione dell' olio, al momento della sua presentazione all' intervento, abbia rispettato i criteri di denominazione di cui alla disciplina comunitaria vigente.
(...) il diritto comunitario autorizza la Commissione, al fine di verificare, secondo rigorose condizioni di affidabilità, la regolarità delle operazioni di intervento, a compiere un controllo che non costituisca una semplice ripetizione delle analisi effettuate al momento della presentazione dell' olio all' intervento (il corsivo è mio, punti 17 e 18 della motivazione).
(21) - V., fra l' altro, sentenze 12 luglio 1984, causa 49/83, Lussemburgo/Commissione (Racc. pag. 2931, punti 29 e 30 della motivazione); 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 1749, punto 14 della motivazione); 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione (Racc. pag. I-2321, punti 27 e 28 della motivazione), e 8 gennaio 1992, causa C-197/90, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1, punto 15 della motivazione).
(22) - La Repubblica ellenica si è limitata ad osservare a questo proposito, rispondendo ai quesiti della Corte, che le autorità elleniche non possono ammettere che esistano divari, al di là delle valutazioni della Grecia, per una percentuale superiore all' 1,3% .
(23) - Francia/Commissione (Racc. pag. I-3571).
(24) - La sentenza della Corte 21 febbraio 1989, causa 214/86, Grecia/Commissione (Racc. pag. 367, pubblicazione sommaria), riguardava, fra l' altro, la validità di una decisione con cui la Commissione, dopo un' analisi dei campioni prelevati dalla Repubblica ellenica, aveva ammesso che solo il 10% delle partite di grano duro oggetto di prelievi di campioni era stato validamente ammesso all' intervento comunitario. Per quel che riguarda le altre partite di grano duro, il finanziamento comunitario è stato interamente negato. Per queste ultime partite, la Corte ha semplicemente dichiarato che, quando la Commissione nega l' imputazione al FEAOG di talune spese perché sono state provocate da infrazioni alla normativa comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest' ultimo dimostrare che ricorrono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla Commissione. Come sottolinea l' avvocato generale Van Gerven nelle conclusioni nella causa C-8/88 (v. nota 21), la Corte sembra aver ammesso, in questa sentenza, un principio di estrapolazione.
(25) - V. nota 21.
(26) - Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 1065).
(27) - V. nota 21.
(28) - GU L 216, pag. 1.
L' art. 4 del regolamento n. 1883/78 dispone quanto segue:
1. Se una misura d' intervento di cui all' articolo 3 comporta l' acquisto ed il magazzinaggio di prodotti, l' importo finanziato è determinato dai conti annuali, stabiliti dai servizi od organismi pagatori, nei quali sono iscritti, rispettivamente al passivo ed all' attivo, i vari elementi che compongono le spese e gli introiti (...) .
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