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SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 APRILE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO ATTRIBUITO AGLI INSEGNANTI DISTACCATI PRESSO LE SCUOLE EUROPEE. - CAUSA C-6/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01595
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Massima
Parti
Dispositivo
++++
1 . Stati membri - Obblighi - Art . 5 del trattato CEE - Norma nazionale unilaterale che riduce lo stipendio nazionale degli insegnanti distaccati presso le scuole europee - Pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli obblighi finanziari fra gli Stati membri - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 5 )
2 . Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
Massima1 . Come dichiarato dalla Corte ( vedasi sentenza 15 gennaio 1986, Hurd / Jones, causa 44/84, Racc . 1986, pag . 29 ), lo statuto della scuola europea e il protocollo concernente la creazione di scuole europee si inseriscono nel contesto di tutta una serie di accordi, decisioni, atti e prese di posizione con cui gli Stati membri collaborano e coordinano le loro attività per contribuire al buon funzionamento delle istituzioni comunitarie e facilitare l' adempimento dei loro compiti .
La decisione presa unilateralmente da uno Stato membro di ridurre lo stipendio nazionale attribuito agli insegnanti distaccati presso le scuole europee comporta il corrispondente aumento del finanziamento gravante a questo riguardo sulle Comunità . Tale decisione compromette pertanto il sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri .
Ora, come la Corte ha già dichiarato ( vedasi la citata sentenza ), tali conseguenze non sono accettabili . Il comportamento che ne è all' origine viola l' obbligo di leale cooperazione e assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti della Comunità e che trova la sua espressione nell' obbligo contemplato all' art . 5 del trattato di facilitare quest' ultima nell' adempimento dei propri compiti e di non compromettere la realizzazione degli scopi del trattato .
2 . Secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può avvalersi di disposizioni, prassi o situazioni derivanti dal proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inadempimento di obblighi derivanti dal diritto comunitario .
PartiNella causa C-6/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean Van Raepenbusch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig . Jan Devadder, viceconsigliere presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' Ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, avendo adottato l' art . 2 del regio decreto 24 ottobre 1986, n . 471, che riduce del 50% lo stipendio di disponibilità o la sovvenzione stipendio attribuiti agli insegnanti distaccati presso le scuole europee a condizioni che impongono al bilancio della Comunità un onere supplementare, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 5 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori : O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet e G.C . Rodríguez, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Avendo adottato l' art . 2 del regio decreto 24 ottobre 1986, n . 471, che riduce del 50% lo stipendio di disponibilità o la sovvenzione stipendio attribuiti agli insegnanti distaccati presso le scuole europee, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 5 del Trattato CEE .
2 ) Il Regno del Belgio è condannato alle spese .
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