Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 MARZO 1991. - REPUBBLICA ELLENICA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - LIQUIDAZIONE DEI CONTI FEAOG - ESERCIZIO 1986. - CAUSA C-32/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01321
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Natura giuridica dell' atto con cui la Commissione effettua la liquidazione - Decisione
(Trattato CEE, art. 189, quarto comma; regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. b) ))
2. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Rifiuto di ammettere spese relative a pratiche illecite
Massima1. L' operazione di liquidazione dei conti del FEAOG, prevista dall' art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70, comporta, da parte della Commissione, l' adozione di una decisione ai sensi dell' art. 189, quarto comma, del Trattato. Infatti, non è ammissibile che la Commissione possa procedere alla liquidazione dei conti, che produce notevoli conseguenze di natura finanziaria, se non con un atto vincolante.
2. Legittimamente la Commissione nega l' imputazione al FEAOG di spese cagionate dall' adozione, da parte di uno Stato membro, di provvedimenti che abbiano perturbato la politica comunitaria in un settore rientrante nell' organizzazione comune dei mercati o che derivino da un' operazione decisa da uno Stato membro in violazione del suo obbligo di astenersi da qualsiasi provvedimento unilaterale che possa derogare ad un' organizzazione comune dei mercati o pregiudicare la stessa.
PartiNella causa C-32/89,
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Kostas Stavropoulos, collaboratore giuridico del servizio del contenzioso comunitario presso il ministero degli Affari esteri, Fotis Spathopoulos, capo del servizio giuridico comunitario presso il ministero dell' Economia nazionale, Ilias Laïos, consigliere giuridico del ministero dell' Agricoltura, e Meletios Tsotsanis, capo della direzione "legislazione ed affari giuridici" presso il ministero dell' Agricoltura, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sigg. Dimitrios Gouloussis e Dierk Boos, assistiti dal sig. Michaïl Villaras, assessore al Consiglio di Stato, distaccato presso il servizio giuridicio della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 1988, 88/630/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 353, pag. 30),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs,
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza dell' 8 novembre 1990, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dai sigg. D. Gouloussis e G. Verhelst, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 dicembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 febbraio 1989, la Repubblica ellenica ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 1988, 88/630/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (in prosieguo: il "FEAOG") (GU L 353, pag. 30).
2 Il ricorso è diretto all' annullamento dell' intera decisione per incompetenza della Commissione e, in subordine, all' annullamento parziale della stessa nella parte in cui la Commissione ha dichiarato non imputabili al FEAOG le seguenti somme:
- 6 840 546 206 DR per le restituzioni e gli importi compensativi monetari;
- 26 358 604 DR per indagini nel settore dei cereali relative a 65 000 t di "grano duro";
- 406 029 DR per la conclusione di un contratto di ammasso privato di formaggi kefalotyri e kasseri;
- 6 173 884 DR per le vendite ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, da parte degli organismi ammassatori ellenici;
- 50 762 546 DR per gli aiuti al consumo d' olio d' oliva non riconosciuti in ragione dell' irregolarità della procedura seguita nel deposito delle domande.
3 In seguito alle sentenze della Corte 10 luglio 1990, Repubblica ellenica / Commissione (causa C-259/87, Racc. pag. I-2845; causa C-335/87, Racc. pag. I-2849; causa C-334/87, Racc. pag. I-2875), e 12 luglio 1990, Commissione / Repubblica ellenica (causa C-35/88, Racc. pag. I-3125), il governo ellenico ha rinunciato ad un certo numero di mezzi e censure e, in particolare, alle conclusioni del ricorso aventi ad oggetto l' importo di 50 762 546 DR per gli aiuti al consumo non riconosciuti in ragione dell' irregolarità della procedura seguita per il deposito delle domande.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla censura relativa all' incompetenza della Commissione
5 L' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), recita:
"La Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo previsto all' articolo 11,
a) decide:
- all' inizio dell' anno, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a), in merito ad un anticipo ai servizi e organismi non superiore al terzo degli stanziamenti iscritti in bilancio;
- nel corso dell' anno, in merito a versamenti supplementari per coprire le spese che deve sostenere un servizio od organismo;
b) procede alla liquidazione, prima della fine dell' anno successivo, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), dei conti dei servizi e organismi".
6 Il governo ellenico sostiene che la decisione impugnata è viziata da incompetenza. In effetti, la Commissione avrebbe il potere di emanare una decisione ai sensi dell' art. 189 del Trattato CEE solo nell' ambito della concessione di anticipi o di versamenti supplementari ai sensi del citato art. 5, n. 2, lett. a), ma non al fine di liquidare, a norma dell' art. 5, n. 2, lett. b), i conti dei servizi e degli organismi degli Stati membri incaricati di pagare le restituzioni all' esportazione nei paesi terzi e gli interventi volti alla regolarizzazione dei mercati agricoli.
7 Questo mezzo deve essere respinto. Dal contesto dell' art. 5 sopracitato risulta che l' operazione di liquidazione contemplata dal n. 2, lett. b), comporta l' emanazione di una decisione da parte della Commissione. Infatti non si può ammettere che la Commissione possa procedere alla liquidazione dei conti, che produce notevoli conseguenze di natura finanziaria, se non che mediante un atto vincolante. E' questo il motivo per cui l' art. 8 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il FEAOG, sezione garanzia (GU L 186, pag. 1), si riferisce alla "decisione relativa alla liquidazione dei conti". La Commissione è quindi competente ad emanare una decisione ai sensi dell' art. 189 del Trattato per liquidare i conti del FEAOG.
Sulle spese per le restituzioni e gli importi compensativi monetari che non sono state ammesse in seguito ad indagini, effettuate in Grecia, nel settore dei cereali
8 La decisione impugnata esclude dall' imputazione al FEAOG un importo di 6 840 546 DR per le restituzioni e gli importi compensativi monetari. Questa somma non è stata riconosciuta in seguito ad indagini, effettuate in Grecia, nel settore dei cereali. Dalla relazione di sintesi relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, per l' esercizio 1986 (in prosieguo: la "relazione di sintesi"), trasmessa alla Repubblica ellenica, risulta che questo Stato ha adottato taluni provvedimenti atti a perturbare la politica comunitaria nel settore dei cereali ed a compromettere i principi della libera circolazione delle merci e della parità di trattamento degli operatori.
9 In particolare, la Repubblica ellenica sarebbe intervenuta attivamente sul mercato dei cereali attraverso l' Ufficio centrale per la gestione dei prodotti nazionali (in prosieguo: il "KYDEP"), che si sarebbe obbligato a liquidare, per conto dello Stato, le giacenze di grano in suo possesso attraverso quattro contratti programmatici. Peraltro il KYDEP eserciterebbe un monopolio come agente dello Stato, il quale ripianerebbe la totalità dei disavanzi subiti da tale ente, cosa che consentirebbe a questo di vendere a prezzi inferiori al prezzo di costo.
10 Il governo ellenico ammette l' esistenza di tre contratti programmatici, di cui due riguardanti la farina di grano tenero ed uno relativo alle paste alimentari. Esso nega però che tra il KYDEP ed il ministero dell' Economia nazionale sia stato stipulato un quarto contratto programmatico avente ad oggetto la semola di grano duro. Esso fa presente, inoltre, che il KYDEP, cooperativa di terzo grado, copre mediante risorse proprie la metà del suo disavanzo, mentre l' altra metà è sopportata dalle unioni di produttori. Esso afferma, infine, che il KYDEP non esercita un monopolio e, pur ricevendo contributi finanziari dello Stato, non vende i suoi prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo di costo, di modo che la libera concorrenza con gli altri operatori economici non ne risulta ostacolata.
11 In primo luogo, per quanto riguarda l' esistenza del quarto contratto programmatico, la Commissione cita il contenuto di una nota 6 giugno 1985 del direttore generale del KYDEP indirizzata al consiglio di amministrazione dello stesso, secondo la quale "un contratto programmatico è stato già sottoscritto dal ministero dell' Economia nazionale in vista dell' esportazione di 40 000 t di semola, il che assorbirà 78 000 t di grano duro".
12 Alla luce di tale nota, di cui il governo ellenico non contesta l' autenticità, e tenuto conto del fatto che quest' ultimo si limita a negare l' esistenza di un contratto programmatico avente per oggetto la semola di grano duro, senza peraltro fornire argomenti o elementi a fondamento della sua affermazione, si deve rilevare che la Commissione non ha errato concludendo per l' esistenza di un quarto contratto programmatico relativo alla semola di grano duro.
13 In secondo luogo, a sostegno del suo assunto secondo cui lo Stato ripiana i disavanzi del KYDEP, la Commissione invoca, in particolare, oltre alla sopracitata nota 6 giugno 1985, i verbali della 36ª assemblea generale del KYDEP e della 189ª riunione del comitato istituito con decisione congiunta dei ministri del Commercio e dell' Agricoltura (n. A6/2028 del 17 marzo 1981), redatti rispettivamente il 12 dicembre 1986 ed il 14 febbraio 1984, nonché la relazione 4 novembre 1985 del servizio giuridico del KYDEP e le relazioni annuali della Banca di Grecia.
14 A tal proposito si deve anzitutto rilevare che il governo ellenico non contesta nessuno di questi documenti. Peraltro, esso ammette che gli organi pubblici hanno versato determinate somme per far fronte all' aumento delle necessità finanziarie del KYDEP. Inoltre, dai bilanci d' esercizio di questo ente risulta che le sue riserve finanziarie erano insufficienti per coprire anche solo per il 50% le perdite da esso subite nel 1982. Va aggiunto che, secondo il sopracitato verbale 14 febbraio 1984, le dette perdite sono a carico dello Stato. Infine, secondo la nota 6 giugno 1985, come anche secondo il verbale della 36ª assemblea generale del KYDEP, sopracitati, il ministro dell' Economia nazionale ha emanato una decisione che garantiva la totale copertura finanziaria del disavanzo subito dal KYDEP a causa dei contratti programmatici di cui si tratta.
15 Si deve inoltre ricordare che nella sopracitata sentenza 12 luglio 1990, Commissione / Repubblica ellenica, la Corte ha già accertato che nel periodo 1º gennaio 1981 - 26 marzo 1984 la Repubblica ellenica, in spregio del diritto comunitario, è intervenuta sulle condizioni di acquisto e vendita dei cereali foraggieri da parte del KYDEP ripianando, con misure di bilancio, il deficit del KYDEP derivante dall' intervento di quest' ultimo sul mercato dei detti cereali e consentendo a tale ente di ottenere, grazie alla garanzia dello Stato, prestiti dalla Banca di Grecia.
16 Orbene, da nessun elemento prodotto dal governo ellenico risulta che le relazioni tra il KYDEP e le autorità elleniche, quali emergono dai comportamenti descritti, siano mutate successivamente al periodo considerato dalla citata sentenza.
17 In considerazione di quanto precede bisogna ammettere che nel periodo cui si riferisce il presente ricorso le autorità elleniche hanno controllato le operazioni effettuate dal KYDEP ed hanno ripianato i suoi disavanzi.
18 Pertanto, la Commissione ha potuto legittimamente negare l' imputazione al FEAOG delle somme controverse per il motivo che le autorità elleniche hanno adottato provvedimenti che hanno perturbato la politica comunitaria nel settore dei cereali. Questo mezzo dedotto dal governo ellenico deve quindi essere respinto.
Sulle spese non ammesse in seguito ad un' indagine effettuata in Grecia nel settore dei cereali, relativa a 65 000 t di grano duro
19 Con la decisione impugnata la Commissione si è rifiutata per due motivi di imputare al FEAOG le 26 358 604 DR spese dalla Repubblica ellenica per il trasferimento all' intervento comunitario di 65 000 t di grano duro. In primo luogo, questo grano non sarebbe stato conforme ai criteri qualitativi prescritti per l' ammissione all' intervento comunitario, dal regolamento (CEE) della Commissione 11 luglio 1977, n. 1569, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento (GU L 174, pag. 15). In secondo luogo, risulterebbe dal verbale 12 dicembre 1986 che l' acquisto di tale grano duro da parte del KYDEP ha avuto luogo in seguito ad istruzioni impartite dallo Stato nell' ambito di una politica nazionale di sostegno del mercato dei cereali. Il successivo trasferimento all' intervento sarebbe stato puramente formale, dato il ruolo del KYDEP come ente ammassatore, e sarebbe stato deciso in ragione sia dell' onere finanziario gravante sul KYDEP e derivante dagli impegni bancari che esso aveva dovuto assumere al momento del pagamento dei raccolti successivi, sia del volume delle giacenze accumulate dal KYDEP.
20 Per quanto concerne il secondo motivo, si deve richiamare la giurisprudenza della Corte (v. in particolare la sentenza 14 luglio 1988, Zoni, causa 90/86, Racc. pag. 4285) secondo cui, una volta che la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale che possa derogare ad essa o pregiudicarla.
21 Si deve rilevare che il governo ellenico non ha contraddetto l' affermazione secondo cui il trasferimento all' intervento comunitario di 65 000 t di grano duro è stato deciso in base ad istruzioni dello Stato.
22 Pertanto, le condizioni in cui le 65 000 t di grano duro sono state acquistate dal KYDEP e presentate all' intervento sono contrarie ai meccanismi dell' organizzazione comune del mercato dei cereali. Senza che sia necessario esaminare l' argomento relativo alla qualità del grano duro, si deve concludere che la Commissione aveva motivi sufficienti per rifiutarsi di porre a carico del FEAOG le spese derivanti dall' operazione controversa.
23 Ne deriva che il mezzo dedotto dal governo ellenico e diretto all' annullamento della decisione impugnata in ordine alle spese relative alle 65 000 t di grano duro deve essere respinto.
Sulle spese relative alla conclusione tardiva di un contratto di ammasso privato di formaggi
24 L' art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 26 aprile 1985, n. 1082, che istituisce un aiuto all' ammasso privato dei formaggi kefalotyri e kasseri (GU L 114, pag. 29), recita:
"Art. 2
1. (...)
2. Il contratto di ammasso è stipulato:
a) (...)
b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d' inizio dell' ammasso contrattuale".
25 Nella decisione impugnata la Commissione si è rifiutata di imputare al FEAOG le 406 029 DR spese dalla Repubblica ellenica per un contratto di ammasso del tipo contemplato dalla citata disposizione per il motivo che è stato messo all' ammasso un quantitativo di 20 tonnellate il 7 ottobre 1985 e che il detto contratto è stato stipulato solo il 9 gennaio 1986, vale a dire 94 giorni dopo.
26 Il governo ellenico non contesta questi fatti, ma fa presente che il ritardo nella conclusione del contratto di ammasso controverso è dovuto ad un evento di forza maggiore, costituito dal sovraccarico gravante, nel periodo prenatalizio, sugli uffici postali, attraverso cui erano stati inviati i documenti giustificativi attestanti che l' ammasso aveva avuto luogo.
27 A tal proposito è sufficiente rilevare che, in conformità al sopracitato art. 2, il contratto di ammasso avrebbe dovuto essere concluso al più tardi il 16 novembre 1985, vale a dire molto prima dell' inizio del periodo indicato dal governo ellenico. Il mezzo relativo all' esistenza di un caso di forza maggiore dev' essere quindi respinto.
Sulle spese relative alle vendite, a prezzi fissati in anticipo, di uve secche del raccolto 1983
28 Con la decisione impugnata la Commissione si è rifiutata di porre a carico del FEAOG la somma di 6 173 884 DR spesa dalle autorità elleniche in relazione a delle vendite, a prezzi fissati in anticipo, di uve secche del raccolto 1983 in Grecia. Secondo la relazione di sintesi relativa agli esercizi 1984 e 1985, ai quali fa rinvio la decisione impugnata, le dette autorità hanno vietato le esportazioni di tali uve secche dal 1º dicembre 1984 al 9 gennaio 1985. Tale provvedimento avrebbe ostacolato il regolare funzionamento del regime di vendita a prezzo fisso previsto per il periodo 10 dicembre 1984 - 31 gennaio 1985 dal regolamento (CEE) della Commissione 5 dicembre 1984, n. 3444, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci (GU L 318, pag. 33). Ne sarebbe conseguita una notevole diminuzione dei quantitativi venduti, che avrebbe provocato un corrispondente aumento delle spese di magazzinaggio e dei costi finanziari.
29 Il governo ellenico chiede l' annullamento di questo punto della decisione deducendo che l' esportazione delle uve secche si è svolta senza ostacoli durante tutto il periodo in cui era in vigore il regolamento n. 3444/84 ed almeno fino al 10 febbraio 1985; in ogni caso l' esportazione di cui trattasi sarebbe stata autorizzata in via generale dal decreto presidenziale 13 giugno 1986, n. 215/86. L' assenza di impedimenti sarebbe confermata dal flusso permamente di esportazioni di uve secche nel corso del 1986, come risulterebbe dalla tabella mensile dell' ufficio statistico nazionale greco relativa al primo semestre 1986.
30 A tal proposito si deve ricordare che nella sopracitata sentenza 10 luglio 1990, Repubblica ellenica / Commissione (causa C-335/87, Racc. pag. I-2875), la Corte ha accertato che, in base alla decisione 17 agosto 1984, n. 306 855, dei ministri ellenici dell' Economia e dell' Agricoltura, le esportazioni di uve secche del raccolto 1983 erano autorizzate solo fino al 30 novembre 1984 e che la decisione dei ministri n. 261 869 che prorogava questo termine al 31 gennaio 1985, è stata emanata solo il 10 gennaio 1985. Pertanto, come a buon diritto afferma la Commissione, quest' ultimo atto non ha potuto produrre effetti concreti per il periodo 1º dicembre 1984 - 10 gennaio 1985, durante il quale vigeva in via provvisoria un divieto d' esportazione.
31 Nella sentenza sopracitata la Corte ha inoltre accertato che, anche dopo l' emanazione della decisione 10 gennaio 1985, le esportazioni erano state estremamente difficoltose, dato che il periodo che restava a disposizione era di soli 21 giorni. Infatti le affermazioni del governo ellenico secondo cui le esportazioni erano state possibili fino al 10 febbraio 1985 non erano suffragate dal testo delle citate decisioni ministeriali né da altri elementi di prova.
32 Si deve aggiungere ancora che, come è risultato all' udienza, il decreto presidenziale n. 215/86 non ha modificato la situazione derivante dalle precedenti decisioni ministeriali e in considerazione della quale la Corte, con la sopracitata sentenza, ha respinto i mezzi relativi ai costi finanziari e di magazzinaggio delle uve secche del raccolto 1983.
33 Dalle considerazioni che precedono consegue che il ricorso deve essere interamente respinto.
Decisione relativa alle speseSulle spese
34 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.
Top