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SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 GIUGNO 1990. - MICHAEL WEISER CONTRO CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 5EME - FRANCIA. - DIPENDENTI - TRASFERIMENTO DELLE SPETTANZE DI PENSIONE. - CAUSA C-37/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02395
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti - Pensioni - Diritti a pensione maturati prima dell' entrata in servizio presso le Comunità - Trasferimento al regime comunitario - Ambito di applicazione ratione personae - Attività lavorative autonome - Esclusione - Parità di trattamento - Violazione
( Statuto del personale, allegato VIII, art . 11, n . 2 )
MassimaLa sfera d' applicazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto, che attribuisce ai dipendenti delle Comunità la facoltà di far trasferire al regime pensionistico comunitario i diritti a pensione maturati in un sistema nazionale, è limitata alle attività lavorative subordinate e non comprende attività caratterizzate da un' autonomia economica e personale .
Di conseguenza, una persona che svolga un' attività lavorativa autonoma come quella di avvocato ed abbandoni la professione per entrare alle dipendenze delle Comunità non può, allo stato attuale del diritto comunitario, chiedere l' applicazione nei suoi confronti dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee .
Tuttavia, questa disposizione è invalida nei limiti in cui prevede una disparità di trattamento tra i dipendenti che hanno maturato diritti a pensione in un sistema nazionale in quanto lavoratori subordinati e quelli che li hanno maturati in quanto lavoratori autonomi .
PartiNel procedimento C-37/89,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato, dal Tribunal d' instance di Parigi ( quinto arrondissement ) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Michel Weiser, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Lussemburgo,
e
Caisse nationale des barreaux français, con sede a Parigi,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee,
LA CORTE,
composta dai signori 0 . Due, presidente, F.A . Schockweiler, M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il sig . Weiser, dall' avv . Jean Rooy, del foro di Parigi,
- per la Caisse nationale des barreaux français, dagli avv.ti Robert Collin, del foro di Parigi, e F . Herbert, del foro di Bruxelles,
- per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra Edwige Belliard e dal sig . Claude Chavance, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Sean van Raepenbusch, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti nella causa principale, del governo francese e della Commissione nonché del Consiglio, rappresentato dal sig . John Carbery, in qualità di agente, all' udienza del 30 gennaio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con sentenza 26 gennaio 1989, giunta alla Corte il 16 febbraio seguente, il Tribunal d' instance di Parigi ( quinto arrondissement ) ha proposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità .
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia fra il sig . Weiser, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, e la Caisse nationale des barreaux français ( in prosieguo : la "Caisse ").
3 Il Weiser, che era iscritto all' ordine degli avvocati di Parigi fra il 1967 e il 1984, aveva a tale titolo versato contributi pensionistici alla Caisse . Nel 1985, in seguito alla sua nomina in ruolo come dipendente della Corte di giustizia, egli chiedeva il trasferimento alle Comunità dei diritti a pensione maturati in Francia, corrispondenti al periodo dei contributi versati fra il 1967 e il 1984 .
4 L' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale stabilisce che il dipendente che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità vuoi l' equivalente attuariale dei diritti a pensione di anzianità maturati nell' amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva vuoi il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all' atto della cessazione dal servizio .
5 Il sig . Weiser impugnava dinanzi al Tribunal d' instance di Parigi ( quinto arrondissement ) il diniego opposto dalla Caisse alla domanda di trasferimento dei diritti a pensione . Detto giudice ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se un avvocato francese, che abbandoni la professione per entrare alle dipendenze delle Comunità europee, possa chiedere l' applicazione nei suoi confronti dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee ".
6 Per una più ampia esposizione dello sfondo normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Per risolvere la questione proposta, occorre innanzitutto determinare la portata dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto . Secondo la lettera di tale disposizione, del vantaggio del trasferimento dei diritti a pensione possono usufruire i dipendenti che hanno precedentemente prestato servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa .
8 Dalla lettera stessa dell' art . 11, n . 2, risulta che il "servizio" prestato dal dipendente prima di entrare al servizio della Comunità deve essere stato prestato "presso" un' amministrazione, un' organizzazione o un' impresa, con la qual cosa può intendersi unicamente un' attività svolta, in forza di uno Statuto di pubblico impiego o in esecuzione di un contratto, in via subordinata, non già in via autonoma .
9 Pertanto, la sfera d' applicazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto è limitata alle attività lavorative subordinate e non comprende attività caratterizzate da un' autonomia economica e personale, come la professione forense .
10 Da quanto precede discende che, allo stato attuale del diritto comunitario, colui che svolga un' attività lavorativa autonoma come la professione forense e che abbandoni tale professione per entrare alle dipendenze delle Comunità europee non può chiedere l' applicazione nei suoi confronti dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee .
11 L' attore nella causa principale, la Commissione ed il Consiglio hanno tuttavia sostenuto che tale interpretazione letterale della disposizione controversa sarebbe in contrasto col principio della parità di trattamento . Il governo francese, dal canto suo, ha altresì sostenuto che una soluzione che finisse con l' escludere le libere professioni dalla sfera d' applicazione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto difficilmente sarebbe compatibile con tale principio generale del diritto comunitario .
12 Ai sensi della giurisprudenza della Corte, la facoltà di far trasferire i diritti a pensione ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri che delle istituzioni della Comunità ( v . sentenza 20 ottobre 1981, Commissione / Belgio, causa 137/80, Racc . pag . 2393 ).
13 Di conseguenza, occorre stabilire se tale disparità di trattamento tra i dipendenti in base al loro passato professionale sia conforme al principio della parità di trattamento . Infatti, detto principio rappresenta un diritto fondamentale il cui rispetto si impone altresì alle autorità comunitarie nell' adozione di norme intese a disciplinare il pubblico impiego comunitario e di cui spetta alla Corte garantire l' osservanza ( v . da ultimo le sentenze 18 aprile 1989, Retter, causa 130/87, Racc . pag . 865, e 14 febbraio 1990, Schneemann, causa C-137/88, Racc . pag . I-369 ).
14 A tale proposito si deve sottolineare che il legislatore comunitario, qualora emani norme in materia di trasferimento al regime comunitario dei diritti a pensione maturati da dipendenti delle Comunità in un sistema nazionale, è tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento . Esso deve pertanto evitare di adottare norme che comportino un trattamento diverso dei dipendenti a meno che la situazione degli interessati, all' atto dell' entrata al servizio delle Comunità, non giustifichi disparità di trattamento in base alle peculiari caratteristiche del regime dei diritti a pensione maturati o alla mancanza di tali diritti .
15 Ebbene, la semplice circostanza che, prima di entrare al servizio delle Comunità, taluni dipendenti abbiano maturato diritti a pensione in quanto lavoratori subordinati mentre altri abbiano maturato tali diritti in quanto lavoratori autonomi non rappresenta, ai fini dell' applicazione dell' art . 11 dell' allegato VIII dello Statuto, una differenza di situazione tale da giustificare l' attribuzione agli uni ed il diniego agli altri della possibilità di trasferire i loro diritti, giacché, quanto meno, gli uni e gli altri erano affiliati a regimi pensionistici che, come i regimi obbligatori, hanno caratteristiche analoghe ai fini dell' applicazione del suddetto art . 11 dell' allegato VIII dello Statuto .
16 Alla luce di quanto sopra, limitando la sua sfera d' applicazione ai dipendenti che abbiano svolto attività lavorative subordinate, l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto disciplina in modo diverso situazioni soggettive che, considerati la natura e l' oggetto della disposizione di cui trattasi, non presentano differenze tali da giustificare una disparità di trattamento di questo genere .
17 Pertanto, l' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto è invalido nella parte in cui prevede una disparità di trattamento, quanto al trasferimento dei diritti a pensione da un sistema nazionale al regime delle Comunità, tra i dipendenti che hanno maturato tali diritti in quanto lavoratori subordinati e coloro che li hanno maturati in quanto lavoratori autonomi . Spetta al legislatore comunitario trarne le necessarie conseguenze .
18 Dalle considerazioni svolte discende che si deve risolvere la questione proposta nel senso che una persona che svolga un' attività lavorativa autonoma come quella di avvocato ed abbandoni la professione per entrare alle dipendenze delle Comunità non può, allo stato attuale del diritto comunitario, chiedere l' applicazione nei suoi confronti dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee . Tuttavia, questa disposizione è invalida nei limiti in cui prevede una disparità di trattamento, per il trasferimento dei diritti a pensione da un sistema nazionale al regime delle Comunità, tra i dipendenti che hanno maturato tali diritti in quanto lavoratori subordinati e quelli che li hanno maturati in quanto lavoratori autonomi .
Decisione relativa alle speseSulle spese
19 Le spese sostenute dal governo francese nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal d' instance di Parigi ( quinto arrondissement ) con sentenza 26 gennaio 1989, dichiara :
Una persona che svolga un' attività lavorativa autonoma come quella di avvocato ed abbandoni la professione per entrare alle dipendenze delle Comunità non può, allo stato attuale del diritto comunitario, chiedere l' applicazione nei suoi confronti dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee .
Tuttavia, questa disposizione è invalida nei limiti in cui prevede una disparità di trattamento, per il trasferimento dei diritti a pensione da un sistema nazionale al regime delle Comunità, tra i dipendenti che hanno maturato tali diritti in quanto lavoratori subordinati e quelli che li hanno maturati in quanto lavoratori autonomi .
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