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SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 22 OTTOBRE 1991. - GEORG VON DEETZEN CONTRO HAUPTZOLLAMT OLDENBURG. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE - CAUSA C-44/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05119
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le forniture in forza del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione - Assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico - Calcolo in base al volume delle forniture effettuate nell' anno precedente la presentazione della domanda di premio di non commercializzazione o di riconversione - Aliquota di riduzione applicabile - Scelta di un' aliquota avente l' effetto di svantaggiare i produttori interessati - Principio di tutela del legittimo affidamento - Violazione
((Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84, art. 3 bis, n. 2; regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88))
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini Prelievo supplementare sul latte - Assegnazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le forniture in forza del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione - Assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico - Quantitativo non trasmissibile in caso di vendita o di affitto dell' azienda - Principio di tutela del legittimo affidamento - Principio di non discriminazione - Diritto di proprietà - Violazione - Mancanza
(Regolamenti del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84, art. 3 bis, n. 4)
3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Assegnazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le forniture in forza del regime di premi di non commercializzazione od di riconversione - Assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico - Quantitativo non trasmissibile in caso di vendita o di affitto dell' azienda - Nozioni di "vendita" e di "affitto" - Eccezione - Trasferimento mediante successione ereditaria od operazione analoga - Portata
(Regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 3 bis, n. 4; regolamento della Commissione n. 1546/88, art. 7 bis, primo comma)
Massima1. L' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, e completato dal regolamento n. 1546/88, a sua volta modificato dal regolamento n. 1033/89, è invalido in quanto circoscrive il quantitativo di riferimento specifico, previsto da detto articolo a favore dei produttori lattieri che non hanno potuto fornire latte durante l' anno di riferimento a causa di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77, al 60% del quantitativo di latte consegnato o di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.
2. L' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, che, in materia di quantitativi di riferimento specifici assegnati ai produttori lattieri che non hanno potuto fornire latte durante l' anno di riferimento a causa di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77, prevede il loro ritorno alla riserva comunitaria in caso di vendita o di affitto dell' azienda prima della scadenza dell' ottavo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte, non è in contrasto né con la tutela del legittimo affidamento, né con il divieto di discriminazione, né con il diritto di proprietà.
Per quanto riguarda il legittimo affidamento, i produttori interessati, anche se potevano legittimamente attendersi di poter riprendere lo smercio del latte alla fine del loro periodo di non commercializzazione o di riconversione, non potevano legittimamente attendersi di poter sfruttare commercialmente un vantaggio, quale l' assegnazione di un quantitativo di riferimento in forza del regime di prelievo supplementare, che era stato loro concesso proprio per consentire la ripresa della loro attività lavorativa.
Per quanto attiene alla differenza di trattamento di cui costituiscono oggetto i produttori interessati, essa non è discriminatoria poiché il divieto di concedere loro la facoltà di trasmettere i loro quantitativi di riferimento specifici è giustificato dall' intento di prevenire l' assegnazione di tali quantitativi ad agricoltori che non intendano riprendere lo smercio del latte in modo duraturo, ma mirino unicamente a procurarsi un vantaggio finanziario avvalendosi del valore commerciale nel frattempo acquisito dai quantitativi di riferimento.
Per quanto concerne, infine, il diritto di proprietà garantito dall' ordinamento giuridico comunitario, che in ogni caso non comprende il diritto di sfruttare commercialmente un vantaggio quale quello dei quantitativi di riferimento, tale intento di contrastare operazioni speculative costituisce un obiettivo di interesse generale che giustifica la restrizione che detto diritto subisce, senza che per questo venga lesa la sua sostanza, poiché il produttore può sia valorizzare la sua azienda sia trasmetterla ai suoi eredi con i suoi quantitativi di riferimento.
3. Le nozioni di "vendita" e di "affitto", ai sensi dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono a qualunque trasferimento, a titolo oneroso, del diritto di proprietà o di uso dell' azienda, ad eccezione tuttavia dei casi in cui tale trasferimento sia frutto di una "operazione analoga alla successione ereditaria", ai sensi dell' art. 7 bis, primo comma, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89. Quest' ultima nozione dev' essere interpretata nel senso che essa si riferisce, a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata, a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria. Essa comprende in particolare le operazioni effettuate fra un produttore e il suo erede presunto ed aventi ad oggetto l' azienda considerata, purché l' operazione di cui trattasi sia strutturata in modo tale che, in base al suo scopo ed al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione delle attività dell' azienda da parte dell' erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell' azienda da parte dell' autore della successione.
PartiNel procedimento C-44/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Georg von Deetzen
e
Hauptzollamt Oldenburg,
domanda vertente sulla validità e sull' interpretazione di talune disposizioni comunitarie in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei latticini,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, facente funzione di presidente di sezione, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Consiglio, dal sig. Arthur Brautigam, membro del servizio giudirico, in qualità d' agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità d' agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. von Deetzen, rappresentato dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, della Commissione, rappresentata dal sig. D. Booss, in qualità d' agente, e dal sig. J.-J. Jaffrelot, in qualità d' esperto, e del Consiglio, presentate all' udienza del 30 aprile 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 19 dicembre 1988, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 1989, sostituita dall' ordinanza 8 agosto 1989, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative alla validità ed all' interpretazione di talune disposizioni della disciplina comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte.
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra il sig. von Deetzen, imprenditore agricolo, e lo Hauptzollamt di Oldenburg a proposito di un quantitativo di riferimento in forza del regime del prelievo supplementare sul latte.
3 Il sig. von Deetzen aveva percepito un premio di non commercializzazione a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei latticini e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). La concessione del premio era subordinata alla condizione che l' interessato non producesse latte o latticini per un periodo di cinque anni, avente scadenza il 7 settembre 1985.
4 Dopo la scadenza del suddetto termine il sig. von Deetzen chiedeva allo Hauptzollamt di Oldenburg l' attribuzione di un quantitativo di riferimento di 190 655 kg di latte, ai sensi del regime del prelievo supplementare sul latte nel frattempo istituito. Questo quantitativo corrispondeva a quello assunto come base per il computo del premio di non commercializzazione. La domanda veniva respinta in quanto la disciplina comunitaria allora in vigore non consentiva di attribuirgli un quantitativo di riferimento poiché egli non aveva consegnato né latte né latticini al momento dell' entrata in vigore del nuovo regime.
5 Nell' ambito del ricorso proposto dal sig. von Deetzen avverso il rigetto della sua domanda, il Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 26 giugno 1986, ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità della disciplina comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte, questione che è stata oggetto della sentenza 28 aprile 1988, von Deetzen (causa 170/86, Racc. pag. 2355). In questa sentenza, come nella sentenza Mulder, pronunciata lo stesso giorno (causa 120/86, Racc. pag. 2321), la Corte ha affermato che la disciplina di cui trattasi era invalida per violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto non contemplava l' attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in adempimento di un impegno assunto sulla base del regolamento n. 1078/77, non avevano effettuato cessioni di latte durante l' anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato.
6 In seguito a dette sentenze il Consiglio emanava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84, il quale stabilisce le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei latticini (GU L 84, pag. 2). Questo regolamento ha inserito nel regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13), un nuovo art. 3 bis il quale dispone, in sostanza, che i produttori di latte i quali, in adempimento di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non hanno consegnato latte durante l' anno di riferimento ottengono, a talune condizioni, un quantitativo di riferimento specifico. In conformità all' art. 3 bis, n. 2, questo è pari al 60% del quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione. Tuttavia, ai sensi del suddetto art. 3 bis, n. 4, secondo comma, questo quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva comunitaria in caso di vendita o di affitto dell' azienda prima della scadenza dell' ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, vale a dire prima del 1 aprile 1992.
7 Le modalità di applicazione della disciplina summenzionata sono state fissate col regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, recante le modalità d' applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento del Consiglio n. 804/68 (GU L 110, pag. 27). Questo ha inserito nel regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (GU L 139, pag. 12), un nuovo art. 7 bis il quale dispone, in particolare, che in caso di trasmissione dell' azienda per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 è trasferito al produttore che rileva l' azienda purché questi si obblighi a rispettare gli impegni del suo predecessore.
8 In applicazione di questa nuova disciplina lo Hauptzollamt di Oldenburg, modificando la sua decisione iniziale di rigetto, ha concesso al sig. von Deetzen un quantitativo di riferimento specifico ammontante a 114 399 kg, pari al 60% del quantitativo richiesto di 190 665 kg di latte.
9 Stando così le cose, il Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 19 dicembre 1988, sostituita dall' ordinanza 8 agosto 1989, ha di nuovo adito la Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, ed il regolamento (CEE) di attuazione della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, siano validi nella misura in cui il quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell' art. 3 bis, n. 2, corrisponde solo al 60% del quantitativo di latte o di equivalente latte che è stato posto alla base del premio di non commercializzazione o di riconversione.
2) Se sia valido l' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del suddetto regolamento, secondo cui il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva comunitaria, in caso di vendita o affitto dell' azienda prima della scadenza dell' ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare.
3) In caso di soluzione affermativa della questione di cui al punto 2):
a) Se la nozione di vendita ai sensi dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84, nella versione di cui al regolamento n. 764/89, vada interpretata nel senso che essa riguarda anche il conferimento dell' azienda in una società di diritto privato di cui è socio il produttore al quale spetta il quantitativo di riferimento specifico.
Se sussista una vendita qualora colui che ha conferito la sua azienda receda dalla società a causa di morte o per altri motivi e lasci la sua quota sociale ai soci rimasti.
b) Come debba essere interpretata la nozione di trasmissione dell' azienda mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria ai sensi dell' art. 7 bis, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1546/88 nella formulazione di cui al regolamento (CEE) n. 1033/89. Se in tale nozione rientri in particolare anche l' affitto dell' azienda ad una persona che in caso di successione legittima sarebbe erede del produttore al quale spetta un quantitativo di riferimento specifico".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie in materia nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
11 La prima questione mira in sostanza a stabilire se l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, nella versione di cui al regolamento n. 764/89, come integrato dal regolamento n. 1546/88, nella versione di cui al regolamento n. 1033/89, sia valido in quanto esso circoscrive il quantitativo di riferimento specifico previsto da questa disposizione al 60% del quantitativo di latte consegnato o di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.
12 A questo proposito va ricordato che nelle sentenze 11 dicembre 1990 Spagl, punto 30 della motivazione (causa C-189/89, Racc. pag. I-4539), e Pastaetter, punto 21 della motivazione (causa C-217/89, Racc. pag. I-4585), la Corte ha affermato che "l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come modificato dal regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, è invalido in quanto limita il quantitativo di riferimento specifico previsto dallo stesso articolo al 60% del quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore durante il periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione e di riconversione".
13 Nelle motivazioni delle summenzionate sentenze la Corte ha rilevato in sostanza che l' applicazione ai produttori che rientrano nella sfera d' applicazione del suddetto art. 3 bis di un' aliquota di riduzione del 40% la quale, lungi dal corrispondere ad un valore rappresentativo delle aliquote applicate ai produttori che hanno effettuato cessioni di latte durante l' anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, supera di oltre il doppio il totale più elevato di dette aliquote, va considerata una restrizione che lede specificamente questa prima categoria di operatori proprio in ragione del loro impegno di non commercializzazione o di riconversione. La norma del 60% disattende perciò il legittimo affidamento che i produttori interessati potevano nutrire nel carattere limitato dei loro impegni e deve quindi essere dichiarata invalida per violazione del principio del legittimo affidamento (sentenza Spagl, punti 24 e 29 della motivazione; sentenza Pastaetter, punti 15 e 20 della motivazione).
14 Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda il regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, nella misura in cui questi atti applicano l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84.
15 Per queste ragioni si deve risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 3 bis, n. 2, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, come integrato dal regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione di cui al regolamento della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, è invalido in quanto circoscrive il quantitativo di riferimento specifico previsto da questa disposizione al 60% del quantitativo di latte consegnato o di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.
Sulla seconda questione
16 La seconda questione verte sulla validità dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84 nella versione di cui al regolamento n. 764/89.
17 La summenzionata disposizione stabilisce che in caso di vendita o di affitto dell' azienda prima della scadenza dell' ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, il quantitativo di riferimento specifico, attribuito ai sensi dei nn. 1-3 dello stesso articolo, ritorna alla riserva comunitaria. Tuttavia, in caso di vendita o di affitto di una parte soltanto dell' azienda, ritorna alla riserva comunitaria solo la parte del quantitativo di riferimento specifico corrispondente alla superficie foraggera venduta o affittata.
18 Nell' ordinanza di rinvio il giudice nazionale esprime delle perplessità in merito alla validità di questa disciplina, in quanto essa sfavorisce i produttori interessati rispetto agli altri produttori di latte per i quali non è prevista tale soppressione del loro quantitativo di riferimento in caso di trasferimento dell' azienda, ed in quanto la non trasferibilità del quantitativo di riferimento specifico all' acquirente od all' affittuario può comportare una rilevante perdita finanziaria per i produttori interessati. Il giudice nazionale rileva inoltre che le disposizioni di cui trattasi non sono motivate nel preambolo del regolamento n. 764/89.
19 Dato che il regolamento n. 764/89, che ha introdotto la disposizione in esame, è stato emanato per rendere conforme la disciplina comunitaria alle summenzionate sentenze Mulder e von Deetzen, si deve esaminare la validità della stessa disposizione, con riguardo, in primo luogo, al principio del legittimo affidamento applicato in queste sentenze.
20 Nelle summenzionate sentenze la Corte ha infatti osservato, da un lato, che l' operatore il quale abbia liberamente cessato la sua produzione per un dato periodo di tempo non può legittimamente attendersi di poterla riprendere alle stesse condizioni in precedenza dominanti e di non essere soggetto ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica dei mercati o nella politica strutturale (sentenze Mulder, punto 23 della motivazione; von Deetzen, punto 12 della motivazione), ma che, dall' altro, un tale operatore che sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni specifiche proprio per essersi avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenze Mulder, punto 24 della motivazione; von Deetzen, punto 13 della motivazione).
21 L' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato, non comporta, per i produttori interessati, tali restrizioni specifiche, incompatibili con le esigenze di tutela del loro legittimo affidamento. Infatti, questi produttori, anche se potevano legittimamente attendersi di poter riprendere lo smercio del latte alla scadenza del loro periodo di non commercializzazione o di riconversione, e di svolgere tale attività in condizioni non discriminatorie rispetto a quelle degli altri produttori lattiero-caseari, non potevano per questo attendersi che un' organizzazione commerciale del mercato attribuisse loro un vantaggio commerciale non proveniente dalla loro attività lavorativa. Questi produttori non potevano quindi legittimamente attendersi di poter sfruttare commercialmente un vantaggio, come l' attribuzione di un quantitativo di riferimento ai sensi del regime del prelievo supplementare, mentre questo vantaggio era stato loro concesso proprio per consentire la ripresa della loro attività lavorativa.
22 L' impossibilità per i produttori interessati di trasmettere il loro quantitativo di riferimento specifico all' acquirente od all' affittuario dell' azienda di cui trattasi non lede quindi il legittimo affidamento che questi produttori potevano nutrire nel carattere limitato degli effetti del regime di non commercializzazione o di riconversione cui essi si sottoponevano. L' argomento relativo ad una violazione del principio del legittimo affidamento va quindi respinto.
23 Si deve esaminare in secondo luogo se la disciplina contestata non sia in contrasto con il divieto di discriminazione fra produttori della Comunità, sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 25 novembre 1986, Klensch e a., punto 9 della motivazione, cause riunite 201/85 e 202/85, Racc. pag. 3477), questo divieto è solo una specificazione del principio generale di uguaglianza, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvoché una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
24 Nella fattispecie il diniego di dare ai produttori che fruiscono di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi della disposizione contestata la facoltà di trasmettere tale quantitativo all' acquirente od all' affittuario della loro azienda, mentre tale facoltà è offerta ai beneficiari di quantitativi di riferimento ai sensi di altre norme della disciplina comunitaria, è giustificato dalla necessità di impedire ai primi di chiedere l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico allo scopo non di riprendere lo smercio del latte in modo duraturo, ma di trarre da questa attribuzione un vantaggio meramente finanziario, avvalendosi del valore commerciale nel frattempo acquisito dai quantitativi di riferimento.
25 Questa disparità di trattamento è quindi obiettivamente giustificata e non può pertanto essere qualificata discriminatoria ai sensi della giurisprudenza della Corte.
26 Va esaminato in terzo luogo se la disciplina contestata leda il diritto di proprietà. Questo diritto, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1989, Schraeder, punto 15 della motivazione, causa 265/87, Racc. pag. 2237), fa parte dei principi generali del diritto comunitario.
27 A questo proposito occorre sottolineare anzitutto che il diritto di proprietà così garantito nell' ordinamento giuridico comunitario non comporta il diritto allo sfruttamento commerciale di un vantaggio, quali i quantitativi di riferimento attribuiti nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, non proveniente né da beni propri né dall' attività lavorativa dell' interessato.
28 Per quanto riguarda inoltre eventuali investimenti effettuati dai produttori interessati nell' azienda e che possono perdere il loro valore se il quantitativo di riferimento non viene trasmesso con l' azienda alla quale esso era assegnato, è giurisprudenza consolidata che i diritti fondamentali, e in particolare il diritto di proprietà, non costituiscono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all' applicazione di questo diritto, in particolare nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (v., in particolare, la summenzionata sentenza 11 luglio 1989, Schraeder).
29 Alla luce di quanto precede si deve rilevare come la norma secondo cui i quantitativi di riferimento specifici di cui trattasi ritornano alla riserva comunitaria quando l' azienda è venduta od affittata prima del 1 aprile 1992 risponda all' intento di prevenire l' attribuzione di tali quantitativi ad agricoltori che non intendano riprendere lo smercio del latte in modo duraturo e che mirino soltanto a trarre un vantaggio economico dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento nell' ambito della regolamentazione del mercato del latte. Essa è quindi giustificata dal perseguimento di un obiettivo di interesse generale. I proprietari interessati possono del resto trarre un normale profitto dalle possibilità di sfruttamento loro offerte dall' assegnazione di un quantitativo di riferimento o amministrando direttamente l' azienda oppure trasmettendola per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria, poiché in quest' ultimo caso possono trasferire i quantitativi di cui trattasi al loro erede o alla persona a lui equiparata.
30 Neppure l' argomento relativo ad una violazione del diritto di proprietà può quindi essere accolto.
31 Infine, non si può constatare una motivazione insufficiente nella disciplina contestata.
32 Infatti, nel sesto considerando del regolamento n. 764/89 su questo punto si osserva che "i quantitativi concessi non sono destinati a procurare un utile indebito, ma ad essere effettivamente prodotti dagli assegnatari", e che, di conseguenza, "a tal fine è opportuno assoggettarli a talune condizioni restrittive". Questa motivazione, per quanto concisa, è sufficiente ad adempiere l' obbligo stabilito dall' art. 190 del Trattato in quanto consente alla Corte di esercitare il suo sindacato sulla legittimità ed ai singoli di avvalersi dei loro diritti.
33 Per queste ragioni si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l' esame dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, effettuato in base agli elementi indicati nell' ordinanza di rinvio, non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità.
Sulla terza questione
34 La terza questione riguarda la portata delle nozioni di "vendita" e di "affitto" ai sensi dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84, nella versione di cui al regolamento n. 764/89, e, inoltre, della nozione di "operazione analoga alla successione ereditaria" ai sensi dell' art. 7 bis, primo comma, del regolamento n. 1546/88, nella versione di cui al regolamento n. 1033/89, con riguardo a talune fattispecie connesse in particolare al conferimento dell' azienda in una società di diritto privato ed all' affitto dell' azienda all' erede presunto del produttore di cui trattasi.
35 Si deve ricordare che l' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato, stabilisce in sostanza che in caso di vendita o di affitto dell' azienda o di una parte di essa, prima della scadenza dell' ottavo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare, il quantitativo di riferimento specifico ritorna, in tutto o in parte, alla riserva comunitaria. Per contro, l' art. 7 bis, primo comma, del regolamento n. 1546/88, come modificato, dispone in sostanza che in caso di trasmissione dell' azienda per successione ereditaria, o mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico è trasferito al produttore che rileva l' azienda, purché egli si obblighi per iscritto a rispettare gli impegni del suo predecessore.
36 Dall' analisi delle precitate disposizioni, considerate congiuntamente, emerge che esse, anche se consentono ad un produttore assegnatario di un quantitativo di riferimento specifico di trasferirlo ai propri eredi o alle persone a loro equiparate, successivamente al trasferimento della relativa azienda, onde consentire agli stessi di proseguire lo smercio del latte nelle stesse condizioni dell' autore della successione, ostano tuttavia a che tale produttore trasmetta il quantitativo di riferimento specifico in suo possesso ad altre persone.
37 Tenuto conto di tale strutturazione della disciplina di cui trattasi, le nozioni di "vendita" e di "affitto" di cui all' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono a qualunque trasferimento, a titolo oneroso, del diritto di proprietà o di uso dell' azienda, a prescindere dalla sua forma giuridica, ad eccezione tuttavia dei casi in cui il trasferimento sia frutto di una "operazione analoga alla successione ereditaria", ai sensi dell' art. 7 bis, primo comma, del regolamento n. 1546/88, come modificato.
38 Quanto alla nozione di "operazione analoga alla successione ereditaria", essa va interpretata nel senso che si riferisce, a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata, a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria. Essa comprende quindi, in particolare, le operazioni effettuate fra un produttore ed il suo erede presunto e aventi ad oggetto l' azienda considerata purché l' operazione di cui trattasi sia strutturata in modo tale che, in base al suo scopo ed al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell' attività dell' azienda da parte dell' erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell' azienda da parte del de cuius.
39 Ne consegue che né il conferimento dell' azienda in una società di diritto privato nella quale il titolare del quantitativo di riferimento specifico ha una quota di partecipazione, né il fatto che ai sensi del diritto tedesco la quota societaria di quest' ultimo spetti agli altri soci a causa della sua morte o del suo recesso dalla società, né inoltre l' affitto dell' azienda all' erede presunto del titolare del quantitativo di riferimento specifico possono essere esclusi dalla definizione di "operazione analoga alla successione ereditaria", purché le clausole del contratto sottostante all' operazione di cui trattasi siano atte a porre l' erede presunto in una situazione privilegiata rispetto a quella di un operatore che rilevi un' azienda analoga in base alle condizioni del mercato.
40 Nell' ambito della cooperazione istituita dall' art. 177 del Trattato CEE fra il giudice nazionale e la Corte di giustizia, spetta al primo stabilire se ricorrano i criteri qui sopra stabiliti nelle fattispecie considerate nella questione pregiudiziale, alla luce dell' insieme degi elementi di fatto e di diritto che caratterizzano le operazioni di cui trattasi.
41 Per queste ragioni si deve risolvere la terza questione come segue: le nozioni di "vendita" e di "affitto", ai sensi dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono a qualunque trasferimento, a titolo oneroso, del diritto di proprietà o di uso dell' azienda, ad eccezione tuttavia dei casi in cui tale trasferimento sia frutto di una "operazione analoga alla successione ereditaria", ai sensi dell' art. 7 bis, primo comma, del regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione di cui al regolamento della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033. Quest' ultima nozione dev' essere interpretata, a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata, nel senso che essa si riferisce a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria.
Decisione relativa alle speseSulle spese
42 Le spese sostenute dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 8 agosto 1989, dichiara:
1) L' art. 3 bis, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, è invalido in quanto circoscrive il quantitativo di riferimento specifico previsto da questa disposizione al 60% del quantitativo di latte consegnato o di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la presentazione della domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.
2) L' esame dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, effettuato in base agli elementi indicati nell' ordinanza di rinvio, non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità.
3) Le nozioni di "vendita" e di "affitto", ai sensi dell' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono a qualunque trasferimento, a titolo oneroso, del diritto di proprietà o di uso dell' azienda, ad eccezione tuttavia dei casi in cui tale trasferimento sia frutto di una "operazione analoga alla successione ereditaria", ai sensi dell' art. 7 bis, primo comma, del regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, nella versione di cui al regolamento della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033.
Quest' ultima nozione dev' essere interpretata, a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata, nel senso che essa si riferisce a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria.
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