Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 GIUGNO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE. - CAUSA C-48/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02425
Pub.RJ pagina Pub somm
Massima
Parti
Dispositivo
++++
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
MassimaSecondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie .
PartiNella causa C-48/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . S . Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, in persona del prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato P.G . Ferri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, che la Repubblica italiana non ha rispettato gli obblighi che le derivano dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 39 ), della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, 76/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ( GU L 108, pag . 41 ), della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ( GU L 84, pag . 43 ) nonché dall' art . 5 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Non avendo fornito i programmi e le relazioni di cui agli artt . 3, n . 2, e 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, all' art . 10 della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, 76/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed agli artt . 12, n . 2, e 16 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di queste direttive .
2 ) Il ricorso è respinto per il resto .
3 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
Top