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SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 DICEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - SCARICHI DI CADMIO. - CAUSA C-70/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04817
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Stati membri - Obblighi - Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
PartiNella causa C-70/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici R. Gosalbo Bono e G. Marenco, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. L. Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato P.G. Ferri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per dare completa e corretta attuazione nell' ordinamento giuridico interno della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le conclusioni delle parti all' udienza del 21 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 marzo 1989 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per dare completa e corretta attuazione nell' ordinamento giuridico interno della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2 Con la direttiva 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell' ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23), il Consiglio ha stabilito un elenco di sostanze, tra le quali il cadmio, contraddistinte dalla loro tossicità, persistenza o bioaccumulazione. In forza dell' art. 6 di questa direttiva il Consiglio deve fissare per tali sostanze valori limite e obiettivi di qualità.
3 La citata direttiva 83/513 (in prosieguo: la "direttiva") fissa tali valori e obiettivi per quanto riguarda il cadmio. Il termine per la sua attuazione è scaduto il 28 settembre 1985.
4 In ottemperanza all' obbligo di fornire informazioni, loro imposto dall' art. 6, n. 1, della direttiva, il 28 ottobre 1985 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le norme prescritte dalla direttiva erano già previste in particolare dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall' inquinamento (GURI 29 maggio 1976, n. 141), dalla legge modificativa 24 dicembre 1979, n. 650 (GURI 29 dicembre 1979, n. 352), dalla circolare del comitato interministeriale 29 dicembre 1976 e dalla delibera dello stesso Comitato 4 febbraio 1977 (supplemento ordinario alla GURI 21 febbraio 1977, n. 69).
5 Ritenendo che queste norme non costituissero una adeguata trasposizione della direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento volto ad accertare l' inadempimento.
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 La Commissione ha sostenuto che, rispetto alla direttiva, la normativa italiana è carente per quanto riguarda i seguenti sette punti.
8 In primo luogo, la normativa italiana non prevede valori limite espressi in grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato, mentre nell' allegato I della direttiva viene imposta la fissazione di tali valori.
9 In secondo luogo, la normativa italiana imponeva a taluni stabilimenti industriali esistenti di adeguarsi ai valori limite entro il 1° marzo 1989, mentre l' allegato I della direttiva imponeva l' adeguamento a tali valori entro il 1° gennaio 1986.
10 In terzo luogo, la normativa italiana prevede che la misurazione dei valori limite deve essere effettuata a monte del punto di immissione nei corpi ricettori, mentre l' art. 3, n. 2, della direttiva prescrive che queste misurazioni vengano effettuate nel punto di emissione delle acque di scarico, ossia all' uscita delle stesse dallo stabilimento industriale o dall' impianto di trattamento.
11 In quarto luogo, la normativa italiana non prevede alcun controllo sui quantitativi di cadmio trattato, mentre l' allegato I, punto 4, della direttiva, impone l' istituzione di una procedura di controllo.
12 In quinto luogo, la normativa italiana non prevede per gli scarichi un sistema di autorizzazione previa, mentre un siffatto sistema viene imposto dall' art. 3, nn. 3 e 4, della direttiva.
13 In sesto luogo, i metodi di analisi previsti dalla normativa italiana per accertare la presenza di cadmio nelle acque di scarico non sono conformi a quelli prescritti dall' art. 3, n. 5, e dall' allegato III, punto 1, della direttiva.
14 Infine, poiché nel sistema italiano le autorizzazioni agli scarichi sono concesse automaticamente, i laboratori provinciali cui incombe il controllo degli scarichi sono impossibilitati ad espletare il compito di sorveglianza che l' art. 4 della direttiva impone alle autorità degli Stati membri.
15 Nel controricorso la Repubblica italiana non ha contestato la fondatezza delle censure mosse dalla Commissione.
16 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per garantire la completa e corretta attuazione nell' ordinamento giuridico interno della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente, va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative e amministrative necessarie per garantire la completa e corretta attuazione nell' ordinamento giuridico interno della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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