Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 LUGLIO 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - ARTT. 30 E 36 - ADDITIVI ALIMENTARI - AGGIUNTA DI NITRATO AL FORMAGGIO. - CAUSA C-95/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04545
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci ° Deroghe ° Tutela della salute ° Normativa nazionale che subordina ad autorizzazione l' uso di un additivo alimentare ° Ammissibilità ° Presupposti
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)
MassimaUna normativa nazionale che, richiamandosi alla tutela della salute, subordini ad autorizzazione l' uso di un additivo e che si applichi anche ad alimenti contenenti questo additivo importati da altri Stati membri in cui sono lecitamente prodotti e posti in commercio è conforme al diritto comunitario ove sussistano due condizioni. Anzitutto tale normativa deve prevedere una procedura che consenta agli operatori economici di ottenere l' inclusione dell' additivo medesimo nell' elenco nazionale degli additivi consentiti; detta procedura deve essere facilmente accessibile, deve poter essere conclusa in tempi ragionevoli e deve condurre ad una decisione di cui sia consentita l' impugnazione, qualora si tratti di una decisione negativa. Occorre, in secondo luogo, che la domanda diretta ad ottenere l' inclusione dell' additivo nel succitato elenco possa essere respinta dalle competenti autorità amministrative soltanto se l' additivo non risponde ad alcuna esigenza effettiva, segnatamente di ordine tecnico, o se presenta un pericolo per la salute.
Ne risulta che uno Stato membro il quale vieti, salvo autorizzazione, l' importazione di un determinato prodotto alimentare da un altro Stato membro perché contiene un certo additivo può essere ritenuto inadempiente agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato solamente qualora non abbia predisposto una procedura conforme alle suddette esigenze ovvero qualora le sue autorità abbiano ingiustificatamente respinto la domanda con cui uno o più operatori economici abbiano richiesto l' inclusione della sostanza in questione nell' elenco degli additivi consentiti.
PartiNella causa C-95/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. de March, consigliere giuridico, e E. White, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente, assistito dall' avv. O. Fiumara, Avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' Ambasciata della Repubblica italiana, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, vietando l' importazione di formaggi legalmente fabbricati e smerciati in altri Stati membri, ai quali, durante il processo di caseificazione, è stato aggiunto nitrato entro i limiti ammessi dall' ambiente scientifico internazionale (50 mg per chilogrammo di formaggio), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Diez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 26 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, vietando l' importazione di formaggi ai quali, durante il processo di caseificazione, è stato aggiunto nitrato entro i limiti ammessi dall' ambiente scientifico internazionale (50 mg per chilogrammo di formaggio), mentre tali prodotti sono legalmente fabbricati e smerciati in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell' art. 30 del trattato CEE.
2 In taluni Stati membri il nitrato viene aggiunto nella preparazione di vari tipi di formaggi al fine di eliminare determinati batteri che ne provocano un anormale rigonfiamento.
3 La legge italiana 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (GURI 4 giugno 1962, n. 139), vieta l' impiego di additivi chimici di qualsiasi natura nella preparazione di sostanze alimentari e la distribuzione per il consumo di alimenti che contengano tali additivi senza autorizzazione rilasciata con decreto del ministro della Sanità. Orbene, nessuno dei decreti emanati in base alla detta legge consente l' uso del nitrato nella produzione dei formaggi. Ne consegue che in Italia non sono consentiti né l' impiego di tale sostanza nella preparazione dei detti prodotti né lo smercio di formaggi contenenti nitrato.
4 Nella normativa comunitaria, il nitrato è menzionato nel punto 2 dell' elenco degli additivi allegato alla direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all' alimentazione umana (GU 1964, 12, pag. 161, in prosieguo: la "direttiva"), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/427/CEE relativa all' impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi (GU L 148, pag. 1).
5 L' inclusione del nitrato nel detto elenco significa che tale sostanza costituisce uno di quegli additivi il cui impiego negli alimenti può essere autorizzato dagli Stati membri e che compete a questi ultimi stabilire le condizioni per il suo impiego.
6 Per una più ampia illustrazione della direttiva, della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Nell' ambito del presente ricorso la Commissione contesta alla Repubblica italiana di vietare l' importazione di formaggi provenienti da altri Stati membri in quanto contenenti nitrato. Secondo la Commissione, infatti, l' importazione di alimenti prodotti in un altro Stato membro e che contengano un additivo incluso nell' elenco comunitario deve essere autorizzata qualora l' additivo medesimo non presenti alcun pericolo per la sanità pubblica e risponda ad un' esigenza effettiva, segnatamente di ordine tecnico. Orbene, dai risultati della ricerca internazionale emerge che il nitrato risponde a tali requisiti.
8 Si deve ricordare, ai fini della decisione del ricorso, che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenze 10 dicembre 1985, causa 247/84, Motte, Racc. pag. 3887, punto 25 della motivazione; 6 maggio 1986, causa 304/84, Muller, Racc. pag. 1511, punto 26 della motivazione, e 13 dicembre 1990, causa C-42/90, Bellon, Racc. pag. I-4863, punti 16 e 17 della motivazione), una normativa che subordini ad autorizzazione l' uso di un additivo è conforme al diritto comunitario ove sussistano due condizioni.
9 Anzitutto, tale normativa deve prevedere una procedura che consenta agli operatori economici di ottenere l' inclusione dell' additivo medesimo nell' elenco nazionale degli additivi consentiti. La detta procedura deve essere facilmente accessibile, deve poter essere conclusa entro termini ragionevoli e, qualora sfoci in un rifiuto, tale rifiuto deve poter essere oggetto di impugnazione giurisdizionale.
10 Inoltre, una domanda diretta ad ottenere l' inclusione di un additivo nell' elenco di cui trattasi può essere respinta dalle competenti autorità amministrative solamente ove tale additivo non risponda ad alcuna esigenza effettiva, segnatamente di ordine tecnico, o presenti un pericolo per la sanità pubblica.
11 Per quanto attiene alle esigenze di ordine tecnico, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza (v. sentenza 12 marzo 1987, "legge sulla purezza della birra", causa 178/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1227, punto 52 della motivazione), la necessità di impiegare un additivo va giudicata in considerazione dei risultati della ricerca scientifica internazionale e della valutazione effettuata in merito dalle autorità degli altri Stati membri.
12 Si deve inoltre precisare che, per escludere che un additivo risponda ad un' esigenza effettiva, non basta invocare la possibilità di fabbricare il prodotto impiegando un' altra sostanza. Una siffatta interpretazione della nozione di esigenza di ordine tecnico finirebbe, infatti, col favorire i metodi di produzione nazionali, il che costituirebbe una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri (v. sentenze "legge sulla purezza della birra", citata, punto 51 della motivazione, e 4 giugno 1992, cause C-13/91 e C-113/91, Debus, Racc. pag. I-3617, punto 28 della motivazione).
13 Per quanto attiene alla tutela della sanità pubblica, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza (v., in particolare, le citate sentenze Muller, punto 26 della motivazione, e Bellon, punto 17 della motivazione), l' esistenza di un rischio per la sanità pubblica derivante dall' impiego di un additivo deve essere valutata tenendo soprattutto conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, in particolare dei lavori del Comitato scientifico per l' alimentazione umana, e delle abitudini alimentari proprie dello Stato membro interessato.
14 Dalle menzionate sentenze emerge che, in un caso come quello di specie, può ritenersi che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, nel campo degli additivi, ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato, solamente qualora non abbia predisposto una procedura conforme ai requisiti ricordati nel precedente punto 9, ovvero qualora le sue autorità abbiano ingiustificatamente respinto una richiesta di inclusione di una determinata sostanza nell' elenco degli additivi consentiti.
15 Nella specie, va rilevato che la normativa italiana in materia di additivi ha sancito un divieto, derogabile mediante autorizzazione, che si applica anche agli additivi aggiunti a prodotti alimentari provenienti da altri Stati membri in cui siano lecitamente fabbricati e smerciati.
16 La Commissione non ha fatto valere né che la procedura prevista dalla detta normativa sia contraria al diritto comunitario né che, precedentemente alla proposizione del presente ricorso, le autorità italiane abbiano respinto le richiesta di uno o più operatori economici diretta ad ottenere l' inclusione del nitrato nell' elenco degli additivi consentiti.
17 Il ricorso della Commissione deve essere, pertanto, respinto.
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Ai sensi dell' art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
Top