Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 MAGGIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - MERCATO DEI CEREALI - ARTICOLO 34 DEL TRATTATO CEE - REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/75. - CAUSA C-110/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02659
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure nazionali - Restrizioni alle esportazioni - Incompatibilità con la normativa comunitaria
MassimaLe organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio del mercato aperto, al quale ogni produttore ha libero accesso in condizioni di concorrenza effettive ed il cui funzionamento è disciplinato unicamente dagli strumenti previsti da tali organizzazioni. In particolare, in settori rientranti in un' organizzazione comune di mercati, a maggior ragione quando tale organizzazione è basata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire con misure unilaterali che pregiudicano il regime degli scambi ed il meccanismo di formazione dei prezzi quali risultano d' organizzazione comune. Ne deriva che qualsiasi intervento di uno Stato membro che ha per oggetto di restringere, a beneficio di un solo organismo, le esportazioni effettuate dagli altri operatori è incompatibile con i principi dell' organizzazione comune dei mercati.
PartiNella causa C-110/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, assistito dal sig. Michael Vilaras, del Consiglio di Stato ellenico distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, e successivamente dal sig. Theofanis Christoforou, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dall' avv. Konstantinos Stavropoulos, del foro di Atene, collaboratore giuridico presso il servizio "contenzioso comunitario" del ministero degli Affari esteri, e dall' avv. Nikolaos Frangakis, del foro di Atene, ex consulente giuridico presso la rappresentanza permanente della Repubblica ellenica presso le Comunità europee a Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, limitando e vietando le esportazioni di granoturco da parte dei privati durante l' autunno 1985, mentre nello stesso periodo venivano autorizzate esportazioni di granoturco da parte della KYDEP (Ufficio centrale di gestione dei prodotti nazionali), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del diritto comunitario ed in particolare in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, modificato, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1) - di cui l' art. 34 del Trattato CEE costituisce parte integrante -, e dei regolamenti di applicazione ad esso relativi,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza del 19 marzo 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 aprile 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato in cancelleria il 6 aprile 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, limitando e vietando le esportazioni di granoturco da parte dei privati durante l' autunno 1985, mentre nello stesso periodo venivano autorizzate le esportazioni di granoturco da parte dell' Ufficio centrale di gestione dei prodotti nazionali (in prosieguo: la "KYDEP"), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del diritto comunitario ed in particolare in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, modificato, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1) - di cui l' art. 34 del Trattato CEE costituisce parte integrante -, e dei regolamenti di applicazione ad esso relativi.
2 Secondo la Commissione, inizialmente adita mediante le denunce di diversi operatori, le autorità elleniche, durante il periodo 1 settembre - 31 dicembre 1985, hanno vietato o limitato le esportazioni di granoturco. Solo la KYDEP ha potuto, durante questo periodo, esportare liberamente granoturco.
3 Ritenendo che le restrizioni così apportate alle esportazioni violassero le disposizioni del regolamento n. 2727/75, soprammenzionato, e quelle dell' art. 34 del Trattato CEE, la Commissione ha avviato una procedura di inadempimento contro la Repubblica ellenica.
4 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 In via preliminare si devono fare due osservazioni.
6 Innanzitutto, le conclusioni presentate oralmente dalla Commissione all' udienza, intese all' accertamento di un inadempimento della convenuta al dovere di cooperazione istituito dall' art. 5 del Trattato CEE, non possono essere esaminate dalla Corte. Si tratta infatti di conclusioni nuove rispetto all' oggetto della controversia come è stato definito, alle condizioni previste dall' art. 38, n. 1, del regolamento di procedura, dall' atto introduttivo di causa. Inoltre, queste conclusioni, in quanto fanno valere una censura che non è stata menzionata nel parere motivato, non soddisfano i requisiti della procedura di inadempimento.
7 In secondo luogo, le conclusioni contenute nel ricorso non riguardano le disposizioni nazionali che disciplinano la procedura che si applica alle esportazioni di granoturco, ma esclusivamente le condizioni in cui le autorità elleniche avrebbero in effetti vietato o limitato le esportazioni.
8 Le disposizioni delle decisioni 4 dicembre 1980, E4/10110/1.40, e 12 dicembre 1980, B3.1871, del ministro del Commercio che subordinano le esportazioni, tra cui quelle di mais, al visto da parte di una banca di un modulo "dichiarazione/fattura di esportazione" non sono di conseguenza considerate dal ricorso e la Corte non deve, nell' ambito del presente ricorso, pronunciarsi sulla loro compatibilità col diritto comunitario.
9 Per valutare la fondatezza del ricorso, il cui oggetto è stato così delimitato, occorre accertare successivamente l' esistenza dei fatti asseriti dalla Commissione e, laddove questi fatti fossero accertati, la loro compatibilità con le disposizioni dell' art. 34 del Trattato e del regolamento n. 2727/75, soprammenzionato.
Sull' esistenza di restrizioni alle esportazioni di granoturco opposte agli operatori diversi dalla KYDEP
10 Per accertare la materialità dei fatti addebitati alla Repubblica ellenica, la Commissione, cui incombe l' onere della prova, fa valere innanzitutto un telex della Banca di Grecia, datato 2 settembre 1985, indirizzato alle banche commerciali con cui si richiede, per le esportazioni di granoturco, un visto preliminare del servizio di controllo delle esportazioni della Banca di Grecia. La Repubblica ellenica sostiene che la procedura così istituita era esclusivamente destinata a consentire un migliore controllo statistico delle esportazioni di cui trattasi e non aveva affatto per oggetto di restringerle. Va rilevato che, malgrado le precisazioni chieste dalla Corte, la convenuta non ha fornito alcun dettaglio sulle condizioni di applicazione di tale procedura durante il periodo controverso. Inoltre, i motivi precisi che hanno indotto le autorità elleniche ad applicare a fini statistici una procedura così vincolante per gli operatori non sono affatto menzionati nelle memorie e risposte della convenuta.
11 La Commissione presenta, in secondo luogo, due lettere, in data 12 dicembre 1985 e 14 gennaio 1986, con le quali un esportatore, la società Cargill, si lamenta presso la Banca di Grecia del rifiuto, oppostogli da un servizio di tale banca, di autorizzarlo ad esportare granoturco alla fine del 1985. Queste due lettere sono rimaste senza risposta. La Repubblica ellenica si limita a negare ogni valore probatorio a queste lettere senza tuttavia confutare le circostanze di fatto precise che vi sono menzionate.
12 In terzo luogo, risulta dalle informazioni concordanti contenute nei documenti versati al fascicolo dalla Commissione che un operatore, la società Kadinopoulos, dopo aver ricevuto, per il periodo controverso, un visto rilasciato dalla Banca di Grecia, ha costituito oggetto di pressioni da parte del segretario di Stato per il Commercio, il quale ha ritenuto che le sue direttive intese a vietare le esportazioni di granoturco erano state disconosciute dai responsabili della Banca di Grecia. Tale incidente avrebbe avuto come effetto di impedire o, quanto meno, di ritardare le esportazioni di granoturco che costituiscono oggetto del visto inizialmente concesso. Interrogata su tale punto dalla Corte, la Repubblica ellenica non ha fornito precisazioni che consentano di confutare la relazione di tale incidente contenuta in diversi articoli di stampa.
13 Questi elementi costituiscono un insieme di indizi concordanti tali da dimostrare l' esistenza, se non di un divieto totale, quantomeno di varie restrizioni alle esportazioni di granoturco. Per contestare in modo sostanziale questi elementi, spettava alla Repubblica ellenica, come hanno ad essa chiesto la Commissione e la Corte, di indicare, in particolare, in maniera precisa le condizioni in cui sono state istruite le domande di visto di esportazione presentate alla Banca di Grecia durante il periodo controverso. La convenuta non ha fornito queste informazioni, limitandosi a sostenere che queste non erano disponibili in mancanza di centralizzazione delle domande presso la sede della Banca di Grecia. Un tale motivo può tantomeno essere accolto in quanto il telex soprammenzionato, in data 2 settembre 1985, prevedeva esplicitamente che le domande di visto sarebbero state esaminate dai servizi centrali della Banca di Grecia.
14 Per quanto riguarda le esportazioni di granoturco della KYDEP, queste ultime hanno potuto essere effettuate normalmente, come attesta in particolare un telex di tale organismo, in data 7 novembre 1985, con cui si invitano gli operatori privati a fare offerte al fine dell' esportazione immediata di 30 000 tonnellate di granoturco.
15 Va sottolineato che tale differenza di trattamento tra gli operatori privati e la KYDEP si colloca in un periodo nel corso del quale, come ha già constatato la Corte nella sentenza 19 marzo 1991, Repubblica ellenica / Commissione, punti 15 e seguenti della motivazione (causa C-32/89, Racc. pag. I-1321), le autorità elleniche orientavano, in violazione delle disposizioni del diritto comunitario, gli interventi di tale organismo sul mercato dei cereali.
16 Stando così le cose, si deve ammettere che la Commissione ha fornito la prova del fatto che le autorità elleniche hanno, con vari provvedimenti, disturbato e limitato le esportazioni di granoturco da parte degli operatori diversi dalla KYDEP.
Sulla violazione delle disposizioni dell' art. 34 del Trattato e del regolamento n. 2727/75
17 Le restrizioni alle esportazioni precedentemente accertate devono essere considerate come applicate indistintamente alle esportazioni di granoturco all' interno della Comunità e a quelle destinate ai paesi terzi.
18 Per quanto riguarda il commercio intracomunitario, va rilevato, come ricorda l' art. 21 del regolamento n. 2727/75, soprammenzionato, che le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci all' interno della Comunità ed in particolare l' art. 34 di tale Trattato si applicano al settore dei cereali. Ne deriva che, in tale settore, le restrizioni quantitative all' esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, sono vietate tra Stati membri.
19 Le esportazioni di cereali a destinazione dei paesi terzi sono disciplinate dalle disposizioni del titolo II del regolamento n. 2727/75, soprammenzionato. Da tali disposizioni risulta che è solo nell' ambito specifico delle misure di salvaguardia previste dall' art. 20 di questo regolamento e del regolamento di applicazione (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2748, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 85), che uno Stato membro può adottare misure conservative aventi ad oggetto la sospensione delle esportazioni. Con quest' ultima riserva, che non è applicabile nella fattispecie, gli Stati membri non possono limitare le esportazioni di cereali a destinazione dei paesi terzi.
20 Nessuna delle misure restrittive considerate dalla Commissione nel suo ricorso può pertanto, indipendentemente dalla destinazione dei prodotti di cui trattasi, essere giustificata dalle norme che sono loro applicabili.
21 Occorre infine ricordare che le organizzazioni comuni di mercato sono basate sul principio del mercato aperto, al quale ogni produttore ha libero accesso in condizioni di concorrenza effettive ed il cui funzionamento è disciplinato unicamente dagli strumenti previsti da queste organizzazioni. In particolare, in settori rientranti in un' organizzazione comune dei mercati, a maggior ragione quando quest' organizzazione è come nella fattispecie basata su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire con misure unilaterali che pregiudicano il regime degli scambi ed il meccanismo di formazione dei prezzi quali risultano dall' organizzazione comune (v. sentenza 12 luglio 1990, Commissione / Repubblica ellenica, punto 29 della motivazione, causa C-35/88, Racc. pag. I-3125).
22 Qualsiasi intervento di uno Stato membro che ha per oggetto di restringere a beneficio di un solo organismo le esportazioni effettuate dagli altri operatori è, di conseguenza, incompatibile con i principi dell' organizzazione comune dei mercati.
23 Da quanto precede deriva che le restrizioni alle esportazioni di granoturco imposte, alle condizioni precedentemente descritte, dalla Repubblica ellenica costituiscono una violazione delle disposizioni dell' art. 34 del Trattato e del regolamento n. 2727/75, soprammenzionato.
24 Bisogna constatare quindi che ostacolando e limitando con varie misure, durante il periodo 1 settembre - 31 dicembre 1985, le esportazioni di granoturco da parte degli operatori diversi dalla KYDEP, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art. 34 del Trattato e delle disposizioni del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975. n. 2727.
Decisione relativa alle speseSulle spese
25 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica ellenica è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Ostacolando e limitando con misure diverse, durante il periodo 1 settembre - 31 dicembre 1985, le esportazioni di granoturco da parte degli operatori diversi dalla KYDEP, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art. 34 del Trattato e delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Top