Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 GIUGNO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - ACCISA SULLA BIRRA - RIMBORSO ALL'ESPORTAZIONE - COMPENSO ALL'IMPORTAZIONE. - CAUSA C-153/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03171
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Disposizioni fiscali - Tributi interni - Sistema di tassazione della birra - Riscossione dell' accisa sul mosto caldo, senza tener conto delle perdite subite all' atto dell' elaborazione del prodotto finito - Compensazione dell' accisa all' importazione e rimborso della stessa all' esportazione calcolati forfettariamente - Compatibilità con gli artt. 95, primo comma, e 96 del Trattato - Presupposti - Applicazione di un tasso di perdita superiore a quello di taluni produttori nazionali - Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 95, primo comma, e 96)
MassimaUn sistema di tassazione della birra in cui le accise non sono riscosse sul prodotto finito, ma sul mosto caldo, senza tener conto delle perdite che si verificano nelle fasi successive di fabbricazione e di confezionamento, e in cui, data l' impossibilità tecnica di accertare a posteriori le perdite di mosto caldo effettivamente subite, la birra importata viene tassata in base al quantitativo di prodotto finito, corretto forfettariamente per tener conto del quantitativo presunto di mosto caldo usato, mentre la birra esportata fruisce di un rimborso dell' accisa calcolato forfettariamente, può considerarsi compatibile con gli artt. 95, primo comma, e 96 del Trattato solo qualora venga provato che esso è congegnato in modo da escludere in ogni caso che la birra importata sia assoggettata ad un onere più gravoso rispetto alla birra nazionale e che l' importo rimborsato in occasione dell' esportazione sia superiore a quello del tributo che ha colpito la birra prima dell' esportazione.
Viene quindi meno agli obblighi impostigli dagli artt. 95 e 96 del Trattato lo Stato membro che, applicando siffatto sistema di tassazione della birra, assuma, ai fini della riscossione dell' accisa all' importazione e del rimborso della stessa all' esportazione, un tasso di perdita tra il mosto e il prodotto finito superiore a quello di talune birrerie nazionali.
PartiNella causa C-153/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Henri Étienne, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. J. Devadder, viceconsigliere presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, assistito dal sig. Paul Bastin, ispettore generale presso il ministero delle Finanze, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiare che, assumendo, ai fini della compensazione all' importazione e del rimborso all' esportazione dell' accisa sulla birra, un tasso di perdita tra il mosto e il prodotto finito superiore a quello esistente in media nell' industria birraria belga, e comunque superiore a quello di talune birrerie belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 95 e 96 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.-G. Giraud
sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza del 10 gennaio 1991, nel corso della quale il Regno del Belgio è stato rappresentato dal sig. Hoebaer, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 febbraio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, assumendo, ai fini della compensazione all' importazione e del rimborso all' esportazione dell' accisa sulla birra, un tasso di perdita tra il mosto e il prodotto finito superiore a quello esistente in media nell' industria birraria belga, e comunque superiore a quello di talune birrerie belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 95 e 96 del Trattato CEE.
2 In forza delle norme comuni all' Unione economica belgo-lussemburghese, l' accisa sulla birra, in Lussemburgo e in Belgio, non viene riscossa sul prodotto finito, bensì sul mosto caldo, senza tener conto delle perdite che si verificano nelle fasi successive di fabbricazione e di confezionamento. In un sistema del genere l' onere fiscale totale sopportato dal prodotto finito, la birra, dipende dalle perdite connesse al passaggio dal mosto alla birra. Esso è tanto più basso quanto minori sono le perdite.
3 Per determinare l' importo dell' accisa che si presume gravare sul prodotto finito quando viene esportato o importato, si deve risalire alla base imponibile, vale a dire il mosto caldo da cui proviene la birra, tenendo conto delle perdite connesse al passaggio dal mosto alla birra. All' esportazione questa conversione del prodotto esportato in mosto caldo viene fatta in base ad un tasso di perdita del 10% del mosto. All' importazione i quantitativi di birra effettivamente importati sono aumentati del 5% per tener conto delle perdite sopportate dalle birrerie dello Stato membro d' origine, il che corrisponde ad un tasso di perdita del 4,7619% del mosto caldo.
4 Il 16 dicembre 1983, la Commissione, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, ha inviato al governo belga una lettera di intimazione. Secondo tale lettera, le percentuali di perdita assunte dal Belgio per riscuotere all' importazione e rimborsare all' esportazione l' importo dell' accisa superano il livello effettivo delle perdite all' interno del paese e costituiscono quindi una violazione degli artt. 95 e 96 del Trattato CEE. La Commissione ha rilevato che, secondo le informazioni di cui essa disponeva, le perdite che si verificano in una birreria moderna potevano scendere fino al 2% e che non vi era alcun motivo di ritenere che le perdite subite nelle birrerie belghe si collocassero ad un livello superiore. Secondo la Commissione, nel sistema belga di tassazione della birra il rimborso all' esportazione è superiore all' importo dell' imposta che ha effettivamente colpito il prodotto finito e l' onere dell' imposta riscossa all' importazione è superiore a quello che grava sul prodotto nazionale similare.
5 Nella risposta il governo belga ha spiegato il suo sistema di tassazione della birra ed ha contestato che i tassi applicati alle sue frontiere costituiscano una violazione degli artt. 95 e 96 del Trattato. La Commissione ha quindi chiesto una perizia a due periti indipendenti, i proff. Dalgliesh e Narziss, e, in base alle loro relazioni, ha proceduto, il 2 febbraio 1987, all' invio del parere motivato, ammettendo, per il Belgio, tassi di perdita situati sul valore più basso della forcella 3,8% - 5,1% per le birre esportate e 2,7% - 4% per le birre consegnate all' interno del paese.
6 Con lettera 6 aprile 1987, il governo belga ha risposto che le dimensioni medie della maggior parte delle unità produttive belghe avevano la conseguenza che la produttività di queste non poteva raggiungere quella delle birrerie efficienti che erano servite di riferimento ai lavori dei periti della Commissione. Il governo belga ha, inoltre, suggerito alla Commissione di incontrarsi con i rappresentanti dell' amministrazione e dell' industria birraria belga. L' incontro ha avuto luogo il 9 luglio 1987. A conclusione di questo colloquio, il governo belga ha fatto pervenire alla Commissione una nota accompagnata da uno studio realizzato dal dott. Wittmann su richiesta della Confédération des brasseries de Belgique, nel quale il tasso di perdita per le birre d' esportazione, nelle birrerie belghe, è valutato al 10,25%. Ritenendo questa spiegazione insoddisfacente, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7 Per una più ampia illustrazione della normativa in causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sull' art. 95
8 La Commissione sostiene che il Belgio applica alla birra importata un sistema diverso da quello che vale per la birra nazionale. Essa rileva che, mentre il birraio belga che lavora razionalmente fruisce di un vantaggio per quanto riguarda l' importo dell' accisa, il prodotto importato è sempre tassato in modo forfettario. A suo avviso, un sistema del genere sarebbe compatibile con l' art. 95 solo qualora il Belgio fosse in grado di provare che il livello del tasso di perdita di mosto caldo forfettariamente assunto per le birre importate, ossia 4,7619%, è sempre raggiunto dalle birrerie belghe, anche da quelle più efficienti.
9 Il governo belga osserva, anzitutto, che la Commissione, alla quale incombe l' onere della prova dell' inadempimento, non è stata in grado di provare l' esistenza di un eccesso di compensazione. Esso rileva, a questo proposito, che gli studi dei proff. Dalgliesh e Narziss, sui quali si è basata la Commissione, presentano lacune e incoerenze. A suo avviso, tali studi sono stati effettuati presso birrerie straniere e non hanno tenuto conto di tutte le caratteristiche della fabbricazione delle birre belghe.
10 In via preliminare, si deve rilevare che il problema della compatibilità del sistema fiscale controverso con l' art. 95 del Trattato deriva dal fatto che l' imponibile adottato come base nel caso dei prodotti importati è diverso da quello assunto per i prodotti nazionali. Infatti, la birra nazionale viene tassata in base al quantitativo di mosto caldo utilizzato, senza che sia preso in considerazione il quantitativo perso all' atto della trasformazione del mosto caldo in birra, di modo che il produttore efficiente fruisce di un vantaggio fiscale. La birra importata viene invece tassata in base al quantitativo di prodotto finito, corretto forfettariamente per tener conto del quantitativo presunto di mosto caldo usato per la produzione della birra.
11 Si deve poi rilevare che le modalità della tassazione della birra di produzione nazionale, basate sul mosto caldo e non sul prodotto finito, non possono essere applicate alla birra importata, giacché è tecnicamente impossibile verificare a posteriori le perdite di mosto caldo effettivamente verificatesi durante il processo di fabbricazione della birra.
12 Occorre ricordare come la Corte abbia già dichiarato che sussiste violazione dell' art. 95, primo comma, quando il tributo gravante sul prodotto importato e quello gravante sul prodotto nazionale analogo sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, ad un onere più gravoso (sentenza 17 febbraio 1976, Rewe, causa 45/75, Racc. pag. 181).
13 Ne risulta che il sistema fiscale controverso può considerarsi compatibile con l' art. 95, primo comma, solo qualora venga provato che esso è congegnato in modo da escludere in ogni caso che la birra importata venga assoggettata ad un onere più gravoso rispetto alla birra nazionale.
14 Per accertare se questa condizione sia soddisfatta, l' onere fiscale che grava sulla birra importata in base al tasso di perdita del mosto caldo stabilito forfettariamente dev' essere raffrontato con l' onere fiscale più ridotto effettivamente sopportato dalla birra nazionale, onere che può essere determinato solo in base al tasso di perdita della birreria nazionale più efficiente.
15 L' applicazione dei criteri sopraesposti al caso di specie induce la Corte a constatare che il sistema belga non è congegnato in modo da escludere, in ogni caso, che la birra importata venga assoggettata ad un onere più gravoso rispetto alla birra nazionale.
16 Infatti, considerata la mancanza di trasparenza del sistema fiscale controverso, toccava al governo convenuto dimostrare che tale sistema non comporta, in nessun caso, effetti discriminatori.
17 Dalle relazioni peritali prodotte dalla Commissione - una relazione del dott. Dalgliesh e due relazioni del prof. L. Narziss - risulta che non è possibile stabilire una cifra assoluta atta ad esprimere i tassi di perdita che si registrano nella fabbricazione della birra nelle varie birrerie e nei vari paesi. Il dott. Dalgliesh afferma che, "se è necessario, per ragioni di opportunità amministrativa, un valore unico rappresentativo di un buon metodo di fabbricazione in una birreria moderna ragionevolmente ben attrezzata, la cifra del 5% sarebbe generosa e quella del 4% non sarebbe troppo bassa". La prima relazione del prof. Narziss conclude che è possibile che una birreria media raggiunga una cifra del 5% per la birra ordinaria, ma questo valore potrebbe essere leggermente ridotto, anche se ciò esigerebbe notevoli perfezionamenti tecnici.
18 Nella seconda relazione il prof. Narziss indica, per le varie fasi della produzione, vari tassi fra i quali oscillano le perdite delle birrerie. Dalla somma delle medie di tali cifre per ciascuna fase di produzione risulta una cifra di perdita, per una birreria media, del 7,35% per le birre consegnate all' interno del paese e del 7,95% per le birre destinate all' esportazione. A partire da questi tassi centrali, si possono, sempre secondo il prof. Narziss, constatare divergenze dell' 1,5% in più o in meno. Tuttavia dalla somma delle cifre medie più basse per ciascuna fase di produzione risulta la cifra del 4,25%.
19 Il Belgio fa valere due relazioni diverse. Nella prima relazione, redatta dal Centre technique et scientifique de la brasserie, de la malterie et des industries connexes, si conclude che una percentuale minima di perdita del 10% è più che ragionevole, date le peculiarità dell' industria birraria belga. La seconda relazione, redatta dal dott. Wittmann, e basata sullo studio di quattro birrerie che rappresentano il 70% della produzione belga, conclude che un coefficiente di perdita del 10,25% può essere considerato adeguato per l' industria del Benelux. Nondimeno, dalla somma delle cifre medie più basse fornite dal Belgio risulta la cifra del 6,5%.
20 Emerge dalle relazioni peritali prodotte dalla Commissione che il tasso di perdita del 4,7619%, assunto forfettariamente come base per la tassazione delle birre importate, non può essere considerato come il tasso di perdita più basso che può essere raggiunto dalle birrerie belghe più efficienti. Questa conclusione non è contraddetta dalle relazioni prodotte dal Belgio, nelle quali non è esaminata la questione del livello minimo di perdita che può essere raggiunto da una birreria belga particolarmente efficiente.
21 Di conseguenza, in mancanza di prova contraria fornita dal governo convenuto, si deve ritenere provato che talune birrerie belghe possono raggiungere un tasso di perdita inferiore al 4,7619%.
22 Da quanto precede risulta che, per quanto riguarda la violazione dell' art. 95, il ricorso è fondato.
Sull' art. 96
23 Per quanto riguarda le esportazioni, la Commissione sostiene che il birraio belga che riduca le sue perdite ad un tasso situato al di sotto della media del 10% calcolata forfettariamente fruisce del ristorno dell' onere d' imposta corrispondente a frazioni di mosto non utilizzate per la fabbricazione della birra esportata, il che costituisce violazione dell' art. 96 del Trattato. La Commissione osserva, in proposito, che il Belgio, lungi dal provare, come gli toccava, che le sue aziende più efficienti non raggiungono una percentuale di perdita pari o inferiori al 10%, non è nemmeno stato in grado di provare che questa cifra rappresenta la percentuale media delle perdite.
24 Stando alla seconda relazione del prof. Narziss, il tasso di perdita medio per le birre destinate all' esportazione è del 7,95%, con un margine di oscillazione dell' 1,5%. Prendendo la cifra più alta, si arriva quindi al 9,45% di perdita.
25 Risulta quindi da tale relazione peritale che il tasso del 10% non costituisce un limite assoluto al di sotto del quale nessuna birreria belga potrebbe mai ridurre le sue perdite per le birre d' esportazione.
26 Dato che il governo convenuto non ha fornito alcuna prova in senso contrario, si deve ritenere provato che il rimborso all' esportazione è, in taluni casi, superiore all' onere fiscale effettivamente sopportato dalla birra esportata.
27 Infatti, come la Corte ha affermato nella sentenza 1 dicembre 1965, Commissione / Repubblica italiana (causa 45/64, Racc. pag. 885), quando uno Stato membro sceglie un sistema a forfait per determinare l' importo dei tributi interni che possono costituire oggetto di ristorno all' esportazione in un altro Stato membro, esso è tenuto a dimostrare che tale sistema non va mai oltre i limiti tassativamente fissati dall' art. 96.
28 Risulta da quanto precede che il ricorso è fondato anche per quanto riguarda la violazione dell' art. 96 del Trattato.
29 Di conseguenza, si deve dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 95 e 96 del Trattato CEE assumendo, ai fini della riscossione dell' accisa sulla birra all' importazione e del rimborso della stessa all' esportazione, un tasso di perdita tra il mosto e il prodotto finito superiore a quello di talune birrerie belghe.
Decisione relativa alle speseSulle spese
30 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 95 e 96 del Trattato CEE assumendo, ai fini della riscossione dell' accisa sulla birra all' importazione e del rimborso della stessa all' esportazione, un tasso di perdita tra il mosto e il prodotto finito superiore a quello di talune birrerie belghe.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Top