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SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 GIUGNO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - MANCATO RISPETTO DI UNA DIRETTIVA - RELAZIONI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI. - CAUSA C-162/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02391
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Massima
Parti
Dispositivo
++++
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
MassimaSecondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie .
PartiNella causa C-162/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig . T . van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, quindi dal sig . E . Vliebergh, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig . J . Devadder, consigliere aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo di far pervenire alla Commissione entro i termini prescritti le relazioni di cui all' art . 18 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l' eliminazione degli oli usati ( GU L 194, pag . 23 ), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE ( GU 1987 L 42, pag . 43 ), all' art . 12 della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 39 ), all' art . 10 della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, 76/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ( GU L 108, pag . 41 ), ed all' art . 16 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi ( GU L 84, pag . 43 ), per quanto riguarda la regione fiamminga e Bruxelles-capitale, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco e P.G.J . Kapteyn, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Omettendo di far pervenire alla Commissione entro i termini prescritti le relazioni necessarie, per quanto riguarda la regione di Bruxelles-capitale, per conformarsi all' art . 18 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l' eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, all' art . 12 della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, all' art . 10 della direttiva del Consiglio 6 aprile 1976, 76/403/CEE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, ed all' art . 16 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza del Trattato CEE .
2 ) Il Regno del Belgio è condannato alle spese .
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