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SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 23 MAGGIO 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GOURMETTERIE VAN DEN BURG BV. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOGE RAAD - PAESI BASSI. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DIVIETO D'IMPORTAZIONE DI UCCELLI. - CAUSA C-169/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02143
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Potere degli Stati membri di andare oltre le misure di protezione prescritte - Portata - Divieto d' importare una specie non migratrice né minacciata, lecitamente cacciata nello Stato membro di esportazione - Inammissibilità - Giustificazione tramite l' art . 36 del Trattato - Insussistenza
( Trattato CEE, art . 36; direttiva del Consiglio 79/409, art . 14 )
MassimaL' art . 14 della direttiva 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che autorizza gli Stati membri a prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva, si applica solo alle specie migratrici o minacciate e pertanto gli Stati membri sono tenuti, per quel che riguarda le altre specie di uccelli presi in considerazione, a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ma non sono autorizzati ad adottare misure di protezione più rigorose, salvo per quel che riguarda le specie che vivono nel loro territorio .
E' pertanto in contrasto con la direttiva e non può essere giustificato, trattandosi di un settore in cui vi è stata un' armonizzazione esauriente, dall' art . 86 del Trattato un divieto di importazione e di smercio di una specie di uccelli che non si trova nel territorio dello Stato membro legiferante ma vive in un altro Stato membro in cui le disposizioni della direttiva e la normativa nazionale ne autorizzano la caccia, e che non è né migratrice né minacciata ai sensi della direttiva .
PartiNel procedimento C-169/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico della
Gourmetterie Van den Burg, con sede all' Aja,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate :
- per l' imputata nella causa principale, dall' avv . G . Portocarero, del foro di Anversa,
- per la Commissione, dal sig . R . Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza, e a seguito della trattazione orale del 7 febbraio 1990,
sentite le osservazioni orali del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig . J.W . de Zwaan, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 20 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con sentenza 25 aprile 1989, pervenuta in cancelleria il 16 maggio seguente, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e 36 del Trattato . Detta questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale promosso avverso un commerciante di generi alimentari, la Gourmetterie Van den Burg .
2 Nel 1984 alcuni ispettori incaricati di garantire l' osservanza della legge olandese sugli uccelli ( Vogelwet ) sequestravano nei locali della Gourmetterie Van den Burg una pernice bianca di Scozia morta . In seguito la Gourmetterie Van den Burg veniva condannata per aver infranto la legge di cui trattasi che mira a tutelare gli uccelli viventi allo stato selvatico in Europa . Essa ricorreva avverso detta condanna deducendo che la pernice bianca di Scozia confiscata era stata uccisa in modo lecito nel Regno Unito, in conformità al combinato disposto dell' art . 6, nn . 2 e 3, dell' allegato III/1, punto 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 103, pag . 1 ).
3 Lo Hoge Raad, statuendo in ultima istanza nella causa di cui trattasi, constatava che l' art . 7 della Vogelwet impediva all' uccello di cui è causa l' accesso al mercato nazionale e che l' applicazione di detta legge ostacolava il commercio di un uccello cacciato nel Regno Unito, lecitamente ucciso e liberamente messo in commercio nel paese d' origine . Lo Hoge Raad considerava che il divieto enunciato dalla Vogelwet, poiché si estende anche all' importazione e alla detenzione di pernici bianche di Scozia morte, ha natura di misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell' art . 30 del Trattato CEE . A suo parere, la valutazione del ricorso in cassazione dipende dalla questione se il divieto controverso possa essere considerato una misura giustificata da motivi di tutela della salute e della vita degli animali ai sensi dell' art . 36 del Trattato .
4 Lo Hoge Raad ha quindi sollevato la seguente questione :
"Se il divieto, vigente nei Paesi Bassi in forza dell' art . 7 della Vogelwet del 1936, di importare e di detenere pernici bianche di Scozia cacciate e quindi uccise nel Regno Unito senza infrangere il diritto ivi vigente possa essere considerato un divieto giustificato da motivi di tutela della salute e della vita degli animali ai sensi dell' art . 36 del Trattato CEE tenuto conto di quanto segue :
da una parte, per le pernici bianche di Scozia, menzionate nell' allegato III/1 della direttiva 79/409/CEE, vige l' eccezione contemplata dall' art . 6, n . 2, della direttiva;
d' altra parte, il divieto sancito dall' art . 7 della Vogelwet mira alla salvaguardia del patrimonio aviario ed in particolare alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico in Europa, salvo eccezioni, nelle quali però le pernici bianche di Scozia non rientrano ".
5 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
6 Con la questione pregiudiziale il giudice nazionale solleva in sostanza un problema d' interpretazione dell' art . 36 del Trattato a tenore del quale il principio della libera circolazione delle merci non osta ai divieti o alle restrizioni all' importazione giustificati da motivi di tutela della salute e della vita degli animali .
7 E' assodato che la misura nazionale di cui trattasi costituisce un divieto d' importazione e che la pernice bianca di Scozia è una specie che non esiste nel territorio dei Paesi Bassi .
8 Per quanto attiene all' art . 36 del Trattato, dalla costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, da ultimo, la sentenza 14 giugno 1988, Dansk Denkavit, causa 29/87, Racc . 1988, pag . 2982 ) emerge che una direttiva che comporti un' armonizzazione completa delle disposizioni nazionali esclude per uno Stato membro la possibilità di far valere detto articolo .
9 Per quanto concerne il grado di armonizzazione disposto dalla direttiva 79/409/CEE, occorre osservare che, sebbene l' uccello di cui trattasi possa essere cacciato nello Stato membro in cui vive, a norma dell' art . 6, nn . 2 e 3 della direttiva, è pur vero che l' art . 14 autorizza gli Stati membri ad adottare misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva . Di conseguenza la direttiva ha disciplinato esaurientemente i poteri degli Stati membri nel settore della conservazione degli uccelli selvatici .
10 Occorre pertanto definire la portata dei poteri conferiti agli Stati membri dall' art . 14 della direttiva . A questo proposito è opportuno rilevare i criteri principali che hanno ispirato il legislatore comunitario in materia .
11 In primo luogo, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 27 aprile 1988, Commissione / Francia, causa 252/85, Racc . 1988, pag . 2243 ) la direttiva 79/409/CEE attribuisce una protezione particolare alle specie migratrici che costituiscono, ai sensi del terzo "considerando" della direttiva, un patrimonio comune della Comunità . In secondo luogo, per quanto riguarda gli uccelli più minacciati, la direttiva dispone che le specie elencate nell' allegato I devono essere oggetto di speciali misure di conservazione per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione .
12 Da questi obiettivi generali di tutela stabiliti dalla direttiva 79/409/CEE discende che gli Stati membri sono autorizzati, in forza dell' art . 14 della suddetta direttiva, ad adottare misure più rigorose per garantire una protezione ancora più efficace delle specie summenzionate . Per quanto attiene alle altre specie di uccelli menzionate dalla direttiva 79/409/CEE, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ma non sono autorizzati ad adottare misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva, salvo per quanto concerne le specie viventi nel loro territorio .
13 Va rilevato inoltre che la pernice bianca di Scozia di cui trattasi non è né una specie migratrice né una specie particolarmente minacciata che figuri nell' allegato I della direttiva .
14 Occorre aggiungere che il regolamento ( CEE ) del Consiglio 3 dicembre 1982, n . 3626, relativo all' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ( GU L 384, pag . 1 ), non cita la pernice bianca di Scozia come animale minacciato ai sensi di detta convenzione .
15 Da quanto precede emerge che l' art . 14 della direttiva non conferisce ad uno Stato membro il potere di attribuire ad una determinata specie, che non è né una specie migratrice né una specie minacciata, una protezione più rigorosa, mediante un divieto d' importazione e di smercio, di quella disposta dalla normativa dello Stato membro sul cui territorio vive l' uccello di cui trattasi, se questa normativa è conforme alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE .
16 La questione pregiudiziale va pertanto risolta dichiarando che : l' art . 36 del Trattato, in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev' essere interpretato nel senso che non è giustificato un divieto d' importazione e di smercio di una specie di uccello che non si trova nel territorio dello Stato membro legiferante ma vive in un altro Stato membro nel quale detta direttiva e la normativa di quest' altro Stato membro ne autorizzano la caccia, e che inoltre non è né migratrice né minacciata ai sensi della medesima direttiva .
Decisione relativa alle speseSulle spese
17 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hoge Raad der Nederlanden con sentenza 25 aprile 1989, dichiara :
L' art . 36 del Trattato, in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev' essere interpretato nel senso che non è giustificato un divieto d' importazione e di smercio di una specie di uccello che non si trova nel territorio dello Stato membro legiferante ma vive in un altro Stato membro nel quale detta direttiva e la normativa di quest' altro Stato membro ne autorizzano la caccia, e che inoltre non è né migratrice né minacciata ai sensi della medesima direttiva .
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