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SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 GIUGNO 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - MISURE D'EFFETTO EQUIVALENTE - MESSA IN COMMERCIO DI ESTRATTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE. - CAUSA C-177/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02429
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Smercio di estratti alimentari importati da altri Stati membri subordinato a condizioni restrittive, compreso il rilascio di previa autorizzazione
( Trattato CEE, art . 30 )
Massima1 . Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l' inadempimento degli obblighi imposti dal diritto comunitario .
2 . Costituisce misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione, ai sensi dell' art . 30 del Trattato, una normativa nazionale che assoggetta lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione, e subordina inoltre tale smercio a previa autorizzazione .
PartiNella causa C-177/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . G . Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dall' avvocato dello Stato Ivo Braguglia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, assoggettando lo smercio in Italia di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione, subordinando, inoltre, tale smercio a previa autorizzazione ed imponendo requisiti di etichettatura incompatibili con la normativa comunitaria in vigore, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ( GU 1979, L 33, pag . 1 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, M . Zuleeg, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, F . Grévisse, M . Díez de Velasco e P.J.G . Kapteyn, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) La Repubblica italiana, assoggettando lo smercio in Italia di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni attinenti alla composizione, alla denominazione e alla confezione, e subordinando, inoltre, tale smercio a previa autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del Trattato CEE .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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