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SENTENZA DELLA CORTE DEL 29 NOVEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - IMPORTAZIONE DI PELLI DI FELINI ORIGINARIE DELLA BOLIVIA - APPLICAZIONE NELLA COMUNITA DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON. - CAUSA C-182/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04337
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ambiente - Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate d' estinzione - Rilascio delle licenze d' importazione - Requisiti - Parere favorevole dell' autorità scientifica nazionale del paese d' importazione - Elemento non decisivo
(( Regolamento del Consiglio n . 3626/82, art . 10, n . 1, lett . b ) ))
MassimaL' art . 10, n . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) n . 3626/82, relativo all' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, prevede due possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare licenze d' importazione, allorché cioè sia evidente che la cattura dell' esemplare non ha influito negativamente sulla conservazione delle specie né sull' estensione dell' area di distribuzione delle popolazioni interessate di una specie o allorché il richiedente lo abbia dimostrato in modo attendibile .
Il parere favorevole dell' autorità scientifica nazionale del paese d' importazione cui nessuna disposizione del regolamento subordina la concessione della licenza d' importazione non consente di per sé di ritenere che ricorrano i requisiti di cui alla citata disposizione, ma costituisce solo uno degli elementi che possono essere presi in considerazione .
PartiNella causa C-182/89,
Commissione della Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius e dal sig . Thomas van Rijn, membri del servizio giuridico, in qualità d' agenti, con domicilio eletto presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore dell' ufficio affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig . Marc Giacomini, segretario degli Affari esteri presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, avendo concesso licenze d' importazione per pelli di Felis wiedii e di Felis geoffroyi, provenienti dalla Bolivia, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 10, n . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 3 dicembre 1982, n . 3626, relativo all' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, e dagli artt . 5 e 189 del Trattato,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 9 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 18 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1989, la Commissione ha proposto un ricorso ex art . 169 del Trattato CEE volto a far dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 10, n . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 3 dicembre 1982, n . 3626, relativo all' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ( GU L 384, pag . 1 ), e dagli artt . 5 e 189 del Trattato CEE, avendo rilasciato, nel febbraio 1986, licenze d' importazione per oltre 6 000 pelli di gatti selvatici delle specie Felis geoffroyi e Felis wiedii, provenienti dalla Bolivia . La Commissione ha rinunciato in udienza al mezzo relativo alla trasgressione degli artt . 5 e 189 del Trattato .
2 La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ( in prosieguo : la "Cites ") 3 marzo 1973 ( GU 1982, L 384, pag . 7 ), disciplina il commercio internazionale di talune specie animali e vegetali nonché delle parti o dei prodotti facilmente identificabili ottenuti da dette specie . Nel periodo di cui alla presente controversia i gatti selvatici delle specie Felis geoffroyi e Felis wiedii erano elencati all' appendice II della Cites . Questa appendice comprende le specie che potrebbero essere minacciate di estinzione se il loro commercio non fosse sottoposto ad una rigorosa disciplina per evitare uno sfruttamento che ne impedisca la sopravvivenza .
3 Il citato regolamento n . 3626/82, è stato emanato per garantire l' applicazione uniforme dei provvedimenti di politica commerciale che danno attuazione alle disposizioni della Cites . Per talune specie, tra cui i gatti selvatici di cui trattasi, il regolamento dispone provvedimenti di tutela più rigorosi di quelli indicati dalla Cites . Al momento dei fatti l' importazione dei Felis geoffroyi e Felis wiedii nella Comunità era subordinata, in forza dell' art . 3, n . 2, del regolamento, alla presentazione della licenza d' importazione rilasciata in conformità alle condizioni di cui all' art . 10, n . 1, lett . b ), del medesimo regolamento .
4 L' art . 10, n . 1, lett . b ), primo trattino, di detto regolamento recita :
"Le licenze di importazione previste all' articolo 3, paragrafo 2, sono concesse soltanto se :
- è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell' esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla conservazione delle specie né sull' area di distribuzione delle relative popolazioni (...)".
5 Il 6 febbraio 1986 le competenti autorità francesi rilasciavano licenze d' importazione per pelli di gatti selvatici delle specie di cui trattasi . Queste licenze rinviano a licenze d' esportazione rilasciate dalle autorità boliviane il 5 agosto 1985 . La Commissione ritiene che le licenze d' importazione non dovevano essere concesse in quanto non ricorrevano i requisiti di cui all' art . 10, n . 1, lett . b ).
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 A sostegno della sua tesi, la Commissione fa riferimento al contesto di fatto in cui è stata presa la decisione delle autorità francesi . Questi elementi di fatto sono, a parere della Commissione, in particolare i seguenti :
- si è discusso dell' applicazione della Cites in Bolivia alla conferenza delle parti contraenti tenutasi a Buenos Aires dal 22 aprile al 3 maggio 1985 . Le parti contraenti hanno preso atto dell' esistenza di un rilevante commercio illecito di prodotti, indicati dalla Cites, provenienti da questo paese, nonché dell' esistenza di un gran numero di false licenze di esportazione o di riesportazione . I "considerando" della risoluzione 30 aprile 1985 adottata al termine delle discussioni ribadiscono la preoccupazione di taluni paesi, in particolare di alcuni paesi confinanti con la Bolivia, che vedono la loro fauna e flora selvatiche direttamente minacciate . Pertanto con la stessa risoluzione si è raccomandato alle parti contraenti di non accettare più le spedizioni di esemplari Cites accompagnati da documenti boliviani o dichiarati originari della Bolivia fino a che il governo di questo paese abbia dimostrato, alla conferenza delle parti della Cites o al comitato permanente, di aver adottato tutti i provvedimenti di sua competenza per garantire la corretta applicazione della convenzione . Nella riunione dal 28 ottobre al 1° novembre 1985, il comitato permanente della Cites ha ritenuto che i provvedimenti adottati nel frattempo dal governo boliviano fossero significativi . Pertanto ha chiesto alla segreteria della Cites di invitare le parti contraenti che avevano vietato l' importazione di esemplari provenienti dalla Bolivia a considerare la sospensione del divieto;
- in seguito all' adozione della summenzionata risoluzione 30 aprile 1985, la Commissione si era rivolta, lo stesso giorno, alle autorità amministrative della Cites negli Stati membri con un telex con cui si comunicava che non erano più necessarie le licenze d' importazione per gli esemplari boliviani;
- le importazioni di questi esemplari sono state iscritte nell' ordine del giorno della riunione del comitato della Cites della Comunità tenutasi dal 12 al 14 novembre 1985 . Emerge dal progetto di conclusione di questa riunione che, stando ai dati di cui disponeva il comitato in quel momento, la Bolivia non rilasciava più licenze d' esportazione per le pelli di gatti selvatici fino a che non fossero disponibili i dati scientifici e commerciali necessari per determinare le quote d' esportazione e per porre in atto altri provvedimenti concordati tra il governo boliviano e la segreteria della Cites .
8 A parere della Commissione emerge dal complesso di questi fatti che le autorità francesi, allorché rilasciavano nel febbraio 1986 le licenze di importazione controverse, non erano in grado di ritenere soddisfatte le condizioni di cui all' art . 10, n . 1, lett . b ) del citato regolamento n . 3626/82 .
9 Il governo francese si oppone a questa tesi con diversi argomenti elencati nella relazione d' udienza nonché nelle conclusioni dell' avvocato generale del 18 ottobe 1990 . La maggior parte di questi argomenti si fonda su un' errata interpretazione della censura della Commissione . Detta censura concerne soltanto la non corretta applicazione delle disposizioni dell' art . 10, n . 1, lett . b ), del regolamento di cui trattasi .
10 Su questo punto il governo francese sostiene che l' unico elemento determinante per la concessione di licenze d' importazione è il parere favorevole dell' autorità scientifica nazionale del paese d' importazione, che nella fattispecie è stato rilasciato .
11 L' argomento va disatteso . Nessuna disposizione del regolamento subordina infatti la concessione della licenza d' importazione al parere di un' autorità del genere, il quale può costituire pertanto solo un elemento, tra gli altri, che consente di accertare se ricorrano i requisiti di cui all' art . 10, n . 1, lett . b ).
12 Questa disposizione prevede due possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare licenze d' importazione, allorché cioè sia evidente che la cattura dell' esemplare non ha influito negativamente sulla conservazione delle specie né sull' estensione dell' area di distribuzione delle popolazioni interessate di una specie o allorché il richiedente lo abbia dimostrato in modo attendibile .
13 Ora, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto sopra ricordati e a conoscenza delle autorità francesi, se ne deduce che queste ultime non sono potute ragionevolmente giungere all' evidente certezza che la cattura dei gatti selvatici di cui trattasi non influisse negativamente sulla loro conservazione né sull' estensione della loro area di distribuzione .
14 Inoltre emerge dagli atti di causa che il richiedente ha presentato all' amministrazione francese soltanto licenze di esportazione rilasciate dalle autorità boliviane il 5 agosto 1985, vale a dire nel periodo in cui l' applicazione della Cites in Bolivia sollevava seri problemi . Pertanto le autorità francesi non hanno potuto validamente ritenere che il richiedente avesse dimostrato in modo attendibile che ricorrevano i requisiti summenzionati .
15 Infine occorre osservare che il parere dell' autorità scientifica francese non è stato redatto in termini sufficientemente chiari e precisi, atti a costituire una valida base di giudizio .
16 Occorre pertanto dichiarare che, avendo rilasciato, nel febbraio 1986, licenze d' importazione per oltre 6 000 pelli di gatti selvatici delle specie Felis geoffroyi e Felis wiedii, provenienti dalla Bolivia, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 10 . n . 1, lett . b ), del citato regolamento n . 3626/82 .
Decisione relativa alle speseSulle spese
17 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Avendo rilasciato, nel febbraio 1986, licenze di importazione per oltre 6 000 pelli di gatti selvatici delle specie Felis geoffroyi e Felis wiedii, provenienti dalla Bolivia, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 10, n . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 3 dicembre 1982, n . 3626, relativo all' applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione .
2 ) La Repubblica francese è condannata alle spese .
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