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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DELL'11 OTTOBRE 1990. - FUNOC CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FONDO SOCIALE EUROPEO - RICORSO DI ANNULLAMENTO CONTRO LA RIDUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO. - CAUSA C-200/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03669
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Commissione - Esercizio dei poteri - Delega di firma
( Regolamento interno della Commissione, art . 27 )
2 . Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributo per il finanziamento di azioni di formazione professionale - Modifica sostanziale apportata all' esecuzione di un' azione che fruisce di un contributo - Revoca del contributo - Legittimità
( Regolamento del Consiglio n . 2950/83, art . 6, n . 1 ).
3 . Responsabilità extracontrattuale - Condizioni - Illegittimità del comportamento all' origine del danno
( Trattato CEE, art . 215, secondo comma ).
Massima1 . Come risulta dal regolamento interno della Commissione, i dipendenti possono essere autorizzati ad adottare, in nome della Commissione e sotto il suo controllo, misure di gestione o amministrative chiaramente definite, e le deleghe della firma rappresentano lo strumento normale con cui la Commissione esercita i propri poteri .
2.Trattandosi di valutare se il contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale sia stato utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, si deve riconoscere che la concentrazione in un anno di una formazione avente una durata di mille ore la quale, così come presentata onde ottenere un contributo, doveva scaglionarsi in un periodo di tre anni, ha fatto sì che il programma si sia svolto in circostanze diverse da quelle inizialmente annunciate e che il fatto che l' identica formazione si sia ripetuta per tre anni consecutivi ha sottratto all' operazione condotta il suo carattere innovatore . Stando così le cose, l' art . 6, n . 1, del regolamento n . 2950/83 imponeva alla Commissione di revocare la decisione di approvazione viziata di illegittimità a causa di una modifica sostanziale del progetto iniziale .
3 . Perché sussista la responsabilità della Comunità ai sensi dell' art . 215, secondo comma, del Trattato, devono essere soddisfatte varie condizioni relative all' illiceità del comportamento di cui si fa carico all' istituzione, all' effettività del danno e all' esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento stesso e il danno lamentato . Qualora il comportamento dell' istituzione che avrebbe determinato il danno non presenti nessuna illiceità, si deve respingere la domanda di risarcimento senza che occorra valutare se siano soddisfatte le altre condizioni .
PartiNella causa C-200/89,
FUNOC, con sede in Charleroi ( Belgio ), con l' avv . G . Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . H . Lima, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 aprile 1989, con cui si chiede alla ricorrente il rimborso di un importo pari a 6 579 334 BFR e si nega il versamento del saldo ( 6 600 000 BFR ) di un contributo finanziario concesso nell' ambito del progetto n . 84 3246 B5 del Fondo sociale europeo nonché una domanda di risarcimento del danno,
LA CORTE ( Seconda Sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione,
G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 5 giugno 1990, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dai signori H . Lima e D . Gouloussis, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 10 luglio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 giugno 1989, la FUNOC, associazione per la promozione nella città di Charleroi di azioni collettive di formazione per l' università aperta, ha chiesto, in forza dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione, notificata alla ricorrente con lettera 21 aprile 1989, relativa alla partecipazione del Fondo sociale europeo al finanziamento dei progetti presentati dal Regno del Belgio, in quanto chiede la restituzione dell' importo di 6 579 334 BFR e nega il versamento del saldo di un contributo finanziario concesso dal Fondo nell' ambito del progetto n . 84 3246 B5 . Con lo stesso atto, la FUNOC ha altresì chiesto, in forza dell' art . 178 del Trattato CEE, il risarcimento del danno da essa subito in seguito alla detta decisione .
2 Ai sensi dell' art . 1, n . 2, lett . a ), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo ( GU L 289, pag . 38 ), quest' ultimo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali . L' art . 3, n . 2, della detta decisione stabilisce che il contributo del Fondo può essere concesso per favorire l' esecuzione di progetti a carattere innovatore .
3 Ai sensi dell' art . 6, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 17 ottobre 1983, n . 2950 ( GU L 289, pag . 1 ), concernente l' applicazione della citata decisione, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni .
4 Per gli esercizi 1984, 1985 e 1986, nel settembre 1983 il ministero dell' Occupazione e del Lavoro presentava al Fondo, in nome del Regno del Belgio ed a favore della FUNOC, una domanda di contributo per un progetto a carattere innovatore ai sensi dell' art . 3, n . 2, della citata decisione 83/516, inteso alla formazione di giovani con esigenze di qualificazione della regione di Charleroi nel campo delle nuove tecnologie dell' informazione .
5 Nella domanda si precisava che finalità della proposta azione di formazione era la creazione di una cooperativa di produzione scientifica che realizzasse indagini e ricerche aventi utilità collettiva . Si specificava che, a tal fine, novanta giovani con esigenze di qualificazione avrebbero fruito di un' adeguata formazione nel campo dei metodi e delle tecniche di ricerca con uso intensivo dell' informatica ( 1 000 ore per ogni giovane ). La FUNOC integrava la domanda iniziale mediante informazioni complementari comunicate alla Commissione il 15 giugno 1984, precisando che il progetto doveva realizzarsi secondo tre distinte fasi - una fase di insegnamento di base, una fase di insegnamento specifico ed una di applicazione pratica - articolate su tre anni ( 1984, 1985 e 1986 ).
6 Con decisione della Commissione 23 luglio 1984, C ( 84 ) 1076, il progetto veniva approvato per l' importo richiesto, vale a dire 16 500 000 BFR .
7 Conformemente all' art . 5, n . 2, del citato regolamento n . 2950/83, nel dicembre 1984 veniva versato un primo anticipo per 4 950 000 BFR e nel maggio 1987 un secondo anticipo per 4 950 000 BFR .
8 Nel maggio 1987, la FUNOC presentava, tramite il ministero dell' Occupazione e del Lavoro, la richiesta di pagamento del saldo, pari a 6 600 000 BFR, corredata di tutti i documenti giustificativi e del rapporto dell' attività svolta . Il 6 giugno 1988 essa riceveva una lettera raccomandata del ministero dell' Occupazione e del Lavoro con cui le si trasmetteva una nota della Commissione accompagnata da una lettera esplicativa . La Commissione chiedeva la restituzione dell' anticipo versato, pari a 9 900 000 BFR, in quanto, secondo il suddetto rapporto, il promotore aveva deciso già nel gennaio 1984 di apportare modifiche al progetto senza avvisarne il Fondo, prevedendo tre cicli di formazione di un anno con trenta praticanti ciascuno, il primo dei quali era iniziato nel marzo 1984 e gli altri due rispettivamente nel 1985 e nel 1986 . A parere della Commissione, il nuovo orientamento contraddiceva la struttura iniziale del progetto .
9 In seguito ai contatti tra le autorità belghe e gli uffici della Commissione, quest' ultima, con lettera 21 aprile 1989 recapitata alla ricorrente il 2 maggio 1989, riduceva a 6 579 334 FB la propria richiesta di restituzione degli anticipi concessi alla FUNOC, in quanto il primo ciclo, svoltosi nel 1984, era l' unica parte dell' azione che rispondesse ai criteri di non ripetitività .
10 A sostegno del ricorso per l' annullamento della decisione di cui è causa, la ricorrente deduce l' incompetenza del dipendente che ha adottato la decisione, la violazione della normativa sulla gestione del Fondo, un manifesto errore di valutazione ed un errore di diritto nonché, in via subordinata, la violazione del principio di proporzionalità .
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla domanda di annullamento
Sul primo mezzo
12 A parere della ricorrente, l' atto è viziato in quanto promana non già dall' organo competente, vale a dire la stessa Commissione, bensì dal capo divisione della direzione generale V che non ha agito in base ad autorizzazione .
13 Occorre rilevare preliminarmente che dalle norme pertinenti si evince che la direzione generale V ha il compito di gestire le spese del Fondo in collaborazione con il controllore finanziario . A norma del regolamento interno della Commissione, dei dipendenti possono essere autorizzati ad adottare, in nome della Commissione e sotto il suo controllo, misure di gestione o amministrative chiaramente definite .
14 Deducendo questo mezzo la ricorrente ignora che le deleghe della firma, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 14 luglio 1972, ICI, punti 10-14 della motivazione ( causa 48/69, Racc . pag . 619 ), e 17 ottobre 1972, Cementhandelaren, punti 10-14 della motivazione ( causa 8/72, Racc . pag . 977 ), rappresentano lo strumento normale con cui la Commissione esercita i propri poteri . La ricorrente non ha fornito indicazioni atte a far ritenere che, nel caso di specie, l' amministrazione comunitaria non abbia rispettato le norme che disciplinano la materia .
15 Pertanto, il primo mezzo va disatteso .
Sul secondo mezzo
16 A parere della ricorrente, la decisione impugnata infrange la normativa sul Fondo . Infatti, la Commissione si sarebbe limitata a presentare all' amministrazione belga del lavoro una nota di addebito per l' importo di 9 900 000 BFR, senza aver chiesto, a norma dell' art . 6, n . 1, del citato regolamento n . 2950/83, le sue osservazioni in proposito .
17 Questa tesi non può essere accolta . Come risulta dal fascicolo, la decisione in esame nella causa presente, vale a dire la decisione 21 aprile 1989, è stata preceduta da uno scambio di lettere tra la Commissione e le autorità belghe, che hanno presentato le loro osservazioni ai sensi dell' art . 6, n . 1, del citato regolamento n . 2950/83, cioè prima dell' adozione di una decisione definitiva .
18 Pertanto, il secondo mezzo va disatteso .
Sul terzo mezzo
19 La ricorrente deduce anche che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione ed ha applicato in modo errato le disposizioni che disciplinano il Fondo . Essa sostiene di non aver introdotto una modifica del suo progetto iniziale . Quest' ultimo, a suo avviso, è stato rispettato pur se si è rivelato necessario, al fine della sua riuscita, modificarne talune modalità d' applicazione . L' operazione condotta avrebbe conservato le caratteristiche di azione unica, a carattere innovatore, intesa a sperimentare una nuova ipotesi di lavoro .
20 Occorre rilevare che dalla descrizione della formazione figurante nella richiesta di contributo del Fondo presentata dalla ricorrente, così come integrata dalle informazioni complementari fornite alla Commissione, risulta che il progetto iniziale, destinato a novanta giovani con esigenze di qualificazione, prevedeva 1 000 ore di formazione scaglionate su tre anni, in tre distinte fasi .
21 Tuttavia, secondo quanto risulta dal rapporto redatto dalla ricorrente stessa e trasmesso alla Commissione nel giugno 1987, l' operazione, così come si è svolta, ha comportato tre corsi di formazione analoghi di 1 000 ore ciascuno, ciascuno della durata di un anno, rivolti a tre gruppi diversi di trenta giovani .
22 Ebbene, si deve riconoscere che la concentrazione in un anno di una formazione avente una durata di 1 000 ore che doveva scaglionarsi in un periodo di tre anni ha fatto sì che il programma si sia svolto in circostanze diverse da quelle inizialmente annunciate . Peraltro, il fatto che l' identica formazione si sia ripetuta durante i due ultimi anni ha sottratto all' operazione condotta il suo carattere innovatore . Stando così le cose, la Commissione poteva sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo ai sensi dell' art . 6, n . 1, del citato regolamento n . 2950/83 .
23 Pertanto, il terzo mezzo va disatteso .
Sul quarto mezzo
24 Infine la ricorrente sostiene che la decisione censurata infrange il principio di proporzionalità in quanto la restituzione della maggior parte degli anticipi ed il mancato pagamento del saldo sono sproporzionati considerato il carattere formale del vizio di cui trattasi, vale a dire la mancata comunicazione delle modifiche intervenute . La cosa sarebbe tanto più grave in quanto la sanzione irrogata comprometterebbe la soppravvivenza stessa della FUNOC .
25 A tale proposito, occorre ricordare che l' art . 6, n . 1, del citato regolamento n . 2950/83 imponeva la revoca della decisione di approvazione, illegittima a causa di una modifica sostanziale del progetto iniziale, non già di un semplice vizio di forma . Peraltro, come essa stessa ha sottolineato, la Commissione ha tenuto conto degli interessi privati della ricorrente poichè in definitiva ha deciso, in via eccezionale e per motivi di equità, di sostituire alla prima decisione divenuta illegittima una nuova decisione di approvazione parziale del primo ciclo di formazione .
26 Così stando le cose, non si è dimostrato che la Commissione sia andata al di là di quanto necessario per garantire la corretta utilizzazione delle somme versate dal Fondo sopprimendo il finanziamento per le azioni di formazione condotte nel 1985 e nel 1986 .
27 Pertanto, anche questo mezzo va disatteso .
28 Da tutte le considerazioni svolte discende che la domanda di annullamento va respinta integralmente .
Sull' azione di risarcimento
29 La ricorrente sostiene che, adottando la decisione controversa, la Commissione le ha cagionato un danno che è tenuta a risarcire ai sensi dell' art . 215, secondo comma, del Trattato .
30 A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in forza del citato art . 215, secondo comma, la responsabilità della Comunità presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, relative alla illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla effettività del danno ed all' esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento stesso e il danno lamentato .
31 Nel caso di specie, da quanto precede risulta che il comportamento della Commissione, che avrebbe determinato il danno subito dalla FUNOC, non presenta nessuna illiceità .
32 Pertanto, la domanda di risarcimento del danno va respinta senza che occorra valutare se siano soddisfatte le altre condizioni enunciate dalla giurisprudenza della Corte .
33 Dalle considerazioni svolte discende che il ricorso proposto dalla FUNOC dev' essere integralmente respinto .
Decisione relativa alle speseSulle spese
34 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente in tutti i suoi mezzi e va pertanto condannata alle spese sostenute dalla Commissione .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Seconda Sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
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