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SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 SETTEMBRE 1990. - LUC VAN LANDSCHOOT CONTRO MERA NV. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: VREDEGERECHT VAN HET KANTON BRASSCHAAT - BELGIO. - AGRICOLTURA - PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA NEL SETTORE DEI CEREALI. - CAUSA C-203/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03509
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità - Operazioni assoggettate - Immissione sul mercato dei prodotti - Nozione - Rimborso del prelievo riscosso per trasformazioni effettuate da un terzo per conto del produttore che utilizza i prodotti nella propria azienda - Portata - Produttori che hanno riacquistato i prodotti trasformati ottenuti da cereali da loro precedentemente venduti ai trasformatori - Esclusione
( Regolamento della Commissione n . 2040/86, art . 1, n . 2, secondo comma, come successivamente modificato con i regolamenti n . 2572/86, n . 1432/88, art . 1, n . 2, e n . 3779/88, art . 1, n . 1 ).
MassimaConsiderato l' obiettivo contemplato dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, che è quello di limitare le eccedenze strutturali sul mercato, l' immissione dei prodotti sul mercato costituisce il criterio che consente di operare differenziazioni tra gli operatori al fine di stabilire se essi debbano o no essere assoggettati al prelievo . Si ha immissione sul mercato nel momento in cui un produttore aliena i cereali che ha prodotti per venderli ad un trasformatore, chiunque esso sia, anche se, successivamente li riacquista da quest' ultimo sotto forma di prodotti trasformati . Pertanto la Commissione, avendo deciso di procedere a favore dei produttori vittime di una discriminazione rilevata da una sentenza della Corte al rimborso del prelievo pagato ai sensi del regolamento n . 2046/86, come successivamente modificato con regolamento n . 2572/86, poteva legittimamente limitare il beneficio di questo rimborso ai produttori che avevano utilizzato nella loro azienda i cereali da loro stessi prodotti e trasformati per loro conto da un terzo, e non estenderlo ai produttori che avevano venduto i cereali da loro prodotti a un trasformatore e successivamente li avevano riacquistati dopo la trasformazione con l' intento di utilizzarli nella loro azienda . Parimenti, il rimborso del prelievo percepito sotto la vigenza del regolamento n . 1432/88 nella sua originaria versione poteva essere limitato ai produttori che avevano consegnato o messo a disposizione di un' impresa di trasformazione, affinché fossero lavorati per loro conto ( lavoro per conto terzi ), i cereali da loro prodotti e destinati ad essere utilizzati, dopo la trasformazione, nella loro azienda .
PartiNel procedimento C-203/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art . 177 del Trattato CEE dal Vredegerecht van het kanton Brasschaat nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Luc Van Landschoot
e
NV Mera,
sostenuta da :
- Fédération européenne des fabricants d' aliments composés,
- Association professionnelle des fabricants d' aliments composés pour animaux,
- Beroepvereniging van de Mengvoederfabrikanten,
- Fachverband der Futtermittelindustrie eV,
- Danske Korn - og Foderstof Im - og Eksportoerers Faellesorganisation,
- Syndicat national des industries de l' alimentation animale,
- Irish Corn and Feed Association,
- Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici,
- Koninklijke Vereniging Het Comité van graanhandelaren,
- Vereniging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten,
- Confederación Española de Fabricantes de Piensos Compuestos,
- Federation of Agricultural CO-OPS,
- United Kingdom Agricultural Supply Trades Association,
- Syndicat national du commerce des céréales et autres produits agricoles,
intervenienti nella
causa principale,
domanda vertente sulla validità del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 dicembre 1988, n . 3779, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti ( CEE ) n . 2040/86 e ( CEE ) n . 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore ( GU L 332, pag . 17 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris e M . Zuleeg, presidenti di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse, M . Díez de Velasco e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la società NV Mera e gli intervenienti nella causa principale dagli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles,
- per il governo italiano, dal sig . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Robert Caspar Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese svolte dalla società NV Mera e dagli intervenienti nella causa principale, rappresentati dall' avv . Everaert, del foro di Bruxelles, e dalla Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 21 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate il 21 giugno 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 21 giugno 1983, pervenuta in cancelleria il 30 giugno successivo, il Vredegerecht van het kanton Brasschaat ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 dicembre 1988, n . 3779, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti ( CEE ) n . 2040/86 e ( CEE ) n . 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore ( GU L 332, pag . 17 ).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il sig . Van Landschoot, agricoltore, e la società NV Mera, produttrice di alimenti zootecnici composti . Quest' ultima acquistava dal sig . Van Landschoot 4 925 kg di frumento, per un prezzo di 44 252 BFR e defalcava da questo prezzo un importo di 0,2 522 x 4 925, cioè di 1 242 BFR, a titolo di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali .
3 Il sig . Van Landschoot adiva il Vredegerecht van het kanton Brasschaat chiedendo che la società NV Mera fosse condannata a pagargli detta somma di 1 242 BFR . A sostegno della sua domanda deduceva l' invalidità di talune disposizioni della normativa comunitaria in materia di prelievo di corresponsabilità .
4 Il prelievo di corresponsabilità era stato istituito con regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, che modificava il regolamento ( CEE ) n . 2727 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 139, pag . 29 ). Le relative modalità di applicazione erano state fissate con regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040 ( GU L 173, pag . 65 ), emendato con regolamento ( CEE ) della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572 ( GU L 229, pag . 25 ).
5 Dinanzi al giudice nazionale il sig . Van Landschoot sosteneva che il regolamento n . 2040, come modificato, era invalido, essendo stato adottato in violazione del principio generale di parità, di cui all' art . 40, n . 3, del Trattato CEE e della normativa del Consiglio in materia .
6 Con sentenza 29 giugno 1988, Van Landschoot ( causa 300/86, Racc . pag . 3443 ) la Corte, adita per una questione pregiudiziale, dichiarava che "l' art . 1, n . 2, secondo comma, del regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, emendato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla la medesima esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell' azienda ".
7 Nella stessa sentenza la Corte dichiarava che, nell' attesa che il legislatore comunitario adotti i provvedimenti appropriati per mettere gli operatori su un piano di parità, "le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione contemplata dalla disposizione di cui trattasi, estendendo l' esenzione agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione ".
8 Nel frattempo il regime del prelievo di corresponsabilità veniva modificato con regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 aprile 1988, n . 1097, che modificava il regolamento ( CEE ) n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 110, pag . 7 ). Le nuove modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità venivano fissate dal regolamento della Commissione 26 maggio 1988, n . 1432 ( GU L 131, pag . 7 ), che abrogava il regolamento n . 2040/86 .
9 Alla luce della sentenza della Corte 29 giugno 1988, la Commissione considerava che il regolamento n . 1432/88 comportava la stessa disparità di trattamento del regolamento n . 2040/86 considerato in detta sentenza .
10 Essa modificava pertanto il regolamento n . 1432/88 con il regolamento ( CEE ) 26 luglio 1988, n . 2324 ( GU L 202, pag . 39 ), il cui scopo, secondo la sua motivazione, era di "ripristinare la parità di trattamento degli operatori non subordinando all' obbligo del prelievo di corresponsabilità i produttori che fanno eseguire la prima trasformazione a terzi per la successiva utilizzazione del prodotto trasformato nella propria azienda ". Questo regolamento entrava in vigore il 27 luglio 1988 .
11 Inoltre la Commissione riteneva che dovessero essere rimborsati ai produttori, vittime della disparità di trattamento accertata dalla Corte, i prelievi di corresponsabilità ai quali essi erano stati assoggettati in base al regolamento n . 2040/86 e, fino al 26 luglio 1988, in base al regolamento n . 1432/88 .
12 A questo fine essa emanava il citato regolamento 2 dicembre 1988, n . 3779, il cui art . 1 è così formulato :
"1 . Gli organismi competenti designati dagli Stati membri rimborsano, anteriormente al 30 giugno 1989, ai produttori, su richiesta di questi ultimi, gli importi dei prelievi di corresponsabilità trattenuti :
- sulle operazioni di trasformazione per conto del produttore di cui all' art . 1, n . 2, seconda frase del regolamento ( CEE ) n . 2040/86, il cui prodotto ottenuto è stato utilizzato ai fini dell' alimentazione animale nell' azienda del produttore;
- sulle operazioni di trasformazione di cereali consegnati o messi a disposizione di un' impresa da un produttore ( lavoro per conto terzi ) in vista di una utilizzazione successiva nella sua azienda, avvenute fino al 26 luglio 1988 nel quadro dell' art . 1, n . 2 del regolamento ( CEE ) n . 1432/88 .
(...)".
13 Sulla base di questo status normativo, il Vredegerecht van het kanton Brasschaat veniva nuovamente chiamato a pronunciarsi sulla controversia tra il sig . Van Landschoot e la società NV Mera, dopo la sentenza della Corte 29 giugno 1988 .
14 Dinanzi al giudice nazionale, il sig . Van Landschoot affermava che dopo aver venduto 4 925 kg di frumento alla società NV Mera, aveva acquistato da quest' ultima 13 072 kg di mangime composto per galline ovaiole, costituito per il 35%, cioè 4 575 kg, da frumento e destinato all' alimentazione degli animali della sua azienda . Sosteneva che i cereali così trasformati non potevano dare luogo ad un prelievo di corresponsabilità nella misura di 0,2 522 x 4 575, cioè di 1 154 BFR .
15 Infatti, secondo l' attore nella causa principale, la sentenza della Corte doveva essere intesa nel senso che i cereali, consegnati da un produttore a un trasformatore e poi, dopo la trasformazione, utilizzati dal medesimo produttore nella sua azienda dovevano essere esonerati dal prelievo, senza che occorresse distinguere a seconda che i cereali fossero stati venduti e quindi riacquistati sotto forma di alimenti dal produttore presso il trasformatore oppure che fossero stati consegnati per essere trasformati come lavorazione per conto di terzi .
16 Il giudice nazionale ha tuttavia constatato che, nel regolamento n . 3779/88, la Commissione aveva accolto un' interpretazione più restrittiva della sentenza, limitando le possibilità di rimborso del prelievo al caso in cui i cereali fossero stati consegnati dal produttore per essere trasformati a titolo di lavorazione per conto di terzi .
17 Per questa ragione il Vredegerecht van het kanton Brasschaat ha deciso un' altra volta di sospendere il procedimento fino a che la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione :
"Se il regolamento ( CEE ) della Commissione 2 dicembre 1988, n . 3779, sia valido in quanto esso limita la restituzione del prelievo di corresponsabilità alle prime lavorazioni di cereali che sono stati consegnati all' impresa trasformatrice o sono stati messi a disposizione da un produttore ( lavorazione per conto di terzi ), escludendo i cereali che vengono venduti ad una siffatta impresa, anche qualora essi siano stati in seguito riacquistati dal produttore con l' intento di utilizzarli nella propria impresa agricola sotto forma di alimenti ".
18 Per una più ampia illustrazione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
19 In via preliminare si deve rilevare che alla luce della formulazione della questione pregiudiziale, il giudice nazionale fa implicitamente riferimento al secondo trattino del n . 1 dell' art . 1 del controverso regolamento n . 3779/88 . Questo trattino verte sul rimborso dei prelievi di corresponsabilità pagati durante il periodo in cui era in vigore il regolamento n . 1432/88, mentre il rimborso dei prelievi che, come quello oggetto della controversia di cui alla causa principale, sono stati versati durante il periodo in cui era in vigore il regolamento n . 2040/86 è contemplato sotto il primo trattino .
20 Si deve pertanto intendere la questione pregiudiziale nel senso che essa verte sulla validità del citato art . 1, n . 1, del regolamento n . 3779/88 nel suo complesso .
21 Per risolvere detta questione, si deve ricordare che il regolamento n . 2040/86, come successivamente modificato, sulla cui validità la Corte si è pronunciata con sentenza 29 giugno 1988, assoggettava al prelievo di corresponsabilità le "prime trasformazioni" dei cereali, tra le quali figuravano le trasformazioni di cereali consegnati o messi a disposizione di un' impresa da parte di un produttore in vista di un successivo utilizzo nella sua azienda . Tuttavia, ai sensi del secondo comma dell' art . 1, n . 2, di detto regolamento, erano esonerate dal prelievo le prime trasformazioni eseguite dai produttori che trasformavano i cereali nella loro azienda, servendosi di impianti dell' azienda stessa e che utilizzavano il prodotto in detta azienda .
22 Come rilevato dalla Corte nella sentenza 29 giugno 1988, lo scopo della disciplina comunitaria in fatto di prelievo di corresponsabilità è quello di limitare le eccedenze strutturali di cereali sul mercato . Questo scopo giustifica il sottoporre al prelievo solo la trasformazione di cereali messi sul mercato, giacché le partite di cereali smaltite in circuito chiuso non contribuiscono a costituire eccedenze .
23 Per questa ragione, nella citata sentenza, la Corte ha considerato che un diverso trattamento dei trasformatori era giustificato, a seconda che i prodotti trasformati fossero messi sul mercato oppure fossero utilizzati nell' azienda di chi li trasformava, e che, di conseguenza era lecito, in linea di massima, trattare in modo differente i trasformatori industriali e i trasformatori in proprio, poiché i primi di norma effettuano la trasformazione per vendere il prodotto sul mercato .
24 Ne consegue che l' esistenza o l' assenza di immissione dei prodotti sul mercato è l' elemento che, tenuto conto dello scopo contemplato dal prelievo di corresponsabilità, costituisce il criterio che consente di differenziare gli operatori al fine di decidere se essi debbano o no essere assoggettati al prelievo .
25 A questo proposito si deve constatare che si ha immissione sul mercato non appena un produttore si privi del possesso dei cereali da lui prodotti, per venderli al trasformatore, chiunque questi sia, anche se, successivamente, detto produttore riacquista i cereali dal trasformatore sotto forma di prodotto lavorato .
26 Nella sentenza 29 giugno 1988, la Corte, proprio in applicazione di questo criterio, ha affermato, da un lato, che il beneficio dell' esonero dal prelievo di corresponsabilità non poteva essere accordato per le prime trasformazioni effettuate, è vero, nella fattoria, ma su cereali che erano stati acquistati presso terzi e che in tal modo erano entrati nel circuito economico e, dall' altro lato, per contro, che le prime trasformazioni di cereali effettuate da un trasformatore industriale dovevano, al pari delle prime trasformazioni in fattoria, essere esonerate dal prelievo, qualora i prodotti trasformati non fossero immessi sul mercato, nel senso ora precisato .
27 In base allo stesso criterio si deve altresì considerare che i produttori sono collocati in una situazione differente e che possono pertanto essere trattati in modo differente, a seconda che essi vendano i cereali ad un trasformatore, anche con l' intenzione di acquistare da quest' ultimo alimenti zootecnici composti a partire da detti cereali per il fabbisogno della loro azienda, oppure che si limitino a far trasformare per loro conto i cereali a un trasformatore . Infatti, nel primo caso, i prodotti sono messi sul mercato, cosa che non avviene nel secondo .
28 Considerato quanto sopra, la Commissione, avendo deciso di dare luogo al rimborso del prelievo di corresponsabilità pagato dai produttori vittime della discriminazione accertata con sentenza 29 giugno 1988, poteva legittimamente limitare il beneficio di questo rimborso ai produttori che avevano utilizzato nella loro azienda i cereali da essi stessi prodotti e trasformati per loro conto e non estenderlo ai produttori che avevano venduto i cereali da loro prodotti a un trasformatore e che successivamente, dopo la trasformazione, li avevano riacquistati al fine di utilizzarli nella loro azienda .
29 La Corte deve quindi constatare la mancanza di elementi tali da inficiare la validità del primo trattino, dell' art . 1, n . 1, del regolamento controverso .
30 La stessa conclusione si impone a proposito della validità del secondo trattino . E' sufficiente a questo proposito constatare che, come rilevato dalla stessa Commissione, il regolamento 26 maggio 1988, n . 1432, era affetto, prima della sua modifica con regolamento 26 luglio 1988, n . 2324, dalla medesima illegittimità del regolamento n . 2040/86 e andava, di conseguenza, incontro alle stesse censure sollevate dalla Corte nella sentenza 29 giugno 1988 nei confronti del regolamento per ultimo menzionato .
31 Ne consegue che per le stesse ragioni di quelle ora esposte, il rimborso dei prelievi di corresponsabilità, percepiti quando era in vigore il regolamento n . 1432/88 nella sua versione iniziale, poteva essere limitato ai produttori che avevano consegnato o messo a disposizione di un' impresa di trasformazione, ai fini della lavorazione per conto di terzi, i cereali da loro prodotti e destinati ad essere utilizzati nella loro azienda dopo la trasformazione .
32 Dalle considerazioni che precedono emerge che la questione sollevata dal giudice nazionale deve essere risolta nel senso che l' esame della questione non ha evidenziato elementi idonei ad inficiare la validità dell' art . 1, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 dicembre 1988, n . 3779, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti ( CEE ) n . 2040/86 e n . 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore .
Decisione relativa alle speseSulle spese
33 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Vredegerecht van het kanton Brasschaat, con ordinanza 21 giugno 1989, dichiara :
L' esame della questione sollevata non ha evidenziato elementi idonei ad inficiare la validità dell' art . 1, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 dicembre 1988, n . 3779, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti ( CEE ) n . 2040/86 e ( CEE ) n . 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore .
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