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SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 MARZO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - BURRO PASTORIZZATO - CERTIFICATO SANITARIO. - CAUSA C-205/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01361
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Assoggettamento delle importazioni di burro pastorizzato al requisito di un certificato sanitario - Giustificazione - Tutela della salute pubblica - Insussistenza
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)
MassimaUno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell' art. 30 del Trattato assoggettando l' importazione di burro pastorizzato, il cui trattamento di pastorizzazione viene indicato per mezzo dell' etichetta o di un marchio, al requisito di un certificato sanitario, qualora nessun motivo inerente alla protezione della salute delle persone giustifichi tale provvedimento.
PartiNella causa C-205/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Condou Durande e dal sig. René Barents, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Constantinos Stavropoulos, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val-Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, assoggettando l' importazione di burro pastorizzato il cui trattamento di pastorizzazione è indicato per mezzo dell' etichetta o di un marchio al requisito di un certificato sanitario, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), ed ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins e J.C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: V. di Bucci, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 22 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), ed ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, assoggettando l' importazione di latticini ad un regime di controllo fisico su ciascuna partita di prodotti e l' importazione del burro pastorizzato il cui trattamento di pastorizzazione è indicato per mezzo dell' etichetta o di un marchio allo stesso regime di controllo nonché al requisito di un certificato veterinario.
2 Poiché la Repubblica ellenica ha abrogato il regime di controllo fisico su ciascuna partita di latticini importati dagli altri Stati membri, con decreto presidenziale n. 550/1989 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica A, n. 232, dell' 11 ottobre 1989), la Commissione, nella fase della replica, ha rinunciato a questa censura. Essa ha tenuto fermo il ricorso nella parte in cui esso ha per oggetto il requisito della presentazione di un certificato veterinario, cui è subordinata l' importazione del burro pastorizzato.
3 L' art. 13, n. 1, del decreto presidenziale n. 40/1977, relativo all' ispezione veterinaria degli animali da macello e dei prodotti d' origine animale (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica A, n. 18, del 21 gennaio 1977), come modificato, dispone che tutti i prodotti alimentari importati debbono obbligatoriamente essere corredati dell' originale di un certificato veterinario o di un certificato sanitario rilasciato da una competente autorità pubblica del paese di provenienza, redatto in lingua greca, inglese o francese, e che il detto certificato dev' essere rilasciato nei quindici giorni precedenti la partenza del mezzo di trasporto.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 Per valutare la fondatezza del ricorso si deve, innanzitutto, sottolineare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in primo luogo, sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, punto 5 della motivazione, causa 8/74, Racc. pag. 837), il divieto di misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative, di cui all' art. 30 del Trattato, comprende qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.
6 L' obbligo di presentare un certificato sanitario, cui è subordinata l' importazione, nella Repubblica ellenica, del burro pastorizzato proveniente dagli altri Stati membri, è atto ad ostacolare l' importazione di tale prodotto e, pertanto, rientra nel divieto di cui all' art. 30 del Trattato.
7 Tuttavia occorre verificare se, come sostiene la Repubblica ellenica, l' applicazione di tali misure possa essere giustificata, ai sensi dell' art. 36 del Trattato, da motivi di tutela della salute delle persone.
8 Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri, in mancanza di un' armonizzazzione a livello comunitario, decidere il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone, pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci nell' ambito della Comunità (v., in particolare, sentenza 12 marzo 1987, Commissione / Repubblica federale di Germania, causa 178/84, Racc. pag. 1227).
9 A tal proposito si deve ricordare che l' art. 36 del Trattato prevede un' eccezione, da interpretarsi restrittivamente, al principio della libera circolazione delle merci all' interno della Comunità, il quale fa parte dei principi fondamentali del mercato comune. Ne consegue che spetta alle autorità nazionali che invocano tale disposizione onde adottare un provvedimento restrittivo del commercio intracomunitario controllare di volta in volta se il provvedimento progettato risponda ai criteri della detta disposizione (sentenza 14 luglio 1983, Sandoz, causa 174/82, Racc. pag. 2445).
10 A tale proposito la Repubblica ellenica ha sostenuto che il burro pastorizzato è soggetto al rischio di un deterioramento della qualità nocivo per la salute ed ha sottolineato che nella direttiva del 5 agosto 1985, 85/397/CEE, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU L 226, pag. 13), il Consiglio ha espressamente autorizzato il requisito di certificati sanitari.
11 Su quest' ultimo punto si deve rilevare che il burro pastorizzato di cui trattasi nella fattispecie non può essere paragonato ai prodotti cui si riferisce la sopracitata direttiva 85/397/CEE, giacché la sua composizione è diversa. La Commissione ha d' altra parte sottolineato, in modo convincente, che il burro pastorizzato è caratterizzato dal fatto di essere microbiologicamente stabile e non è soggetto agli stessi rischi di deterioramento dei latticini sottoposti ad un semplice trattamento termico.
12 Per quanto riguarda gli altri rischi per la salute, che la Repubblica ellenica si è peraltro limitata ad asserire, la loro esistenza è contraddetta da un' indagine svolta dalla Commissione presso le autorità degli Stati membri, da cui risulta che in nessuno di tali Stati la commercializzazione del burro pastorizzato ha dato adito a problemi di ordine sanitario.
13 Poiché, quindi, l' inadempimento, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi sanciti dall' art. 30 del Trattato è assodato, non è più necessario esaminare le censure relative alla violazione delle norme del sopracitato regolamento n. 804/68, il quale non fa altro che ribadire, nell' ambito dell' organizzazione comune del mercato nel settore del latte e dei latticini, i principi della libera circolazione stabiliti dall' art. 30 del Trattato.
14 Dalle considerazioni che precedono deriva che, assoggettando l' importazione di burro pastorizzato il cui trattamento di pastorizzazione è indicato per mezzo dell' etichetta o di un marchio al requisito di un certificato sanitario, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 30 del Trattato.
Decisione relativa alle speseSulle spese
15 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 69, n. 4, dello stesso regolamento, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell' altra parte. Nel caso di specie, la rinuncia della Commissione alla censura relativa all' applicazione di un controllo fisico su ciascuna partita di latticini importati dagli altri Stati membri è giustificata dal comportamento della Repubblica ellenica, che ha modificato la sua normativa solo dopo il decorso del termine fissato nel parere motivato. Poiché la Repubblica ellenica è risultata soccombente per quanto riguarda la parte del ricorso tenuta ferma dopo la rinuncia parziale della Commissione, essa deve essere condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Assoggettando l' importazione di burro pastorizzato il cui trattamento di pastorizzazione è indicato per mezzo dell' etichetta o di un marchio al requisito di un certificato sanitario, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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