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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 18 APRILE 1991. - WESERGOLD GMBH & CO KG CONTRO OBERFINANZDIREKTION MUENCHEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - SUCCO D'ARANCIA ZUCCHERATO. - CAUSA C-219/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01895
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Tariffa doganale comune - Voci doganali - Prodotto composto per il 39,4% di succo d' arancia e per il 60,6% di zucchero - Classificazione nella voce 20.09 della nomenclatura combinata
MassimaUna merce composta per il 39,4% di succo d' arancia e per il 60,6% di zucchero va classificata come "succo di frutta con aggiunta di zucchero" nella voce 20.09 della nomenclatura combinata.
PartiNel procedimento C-219/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
WeserGold GmbH & Co. KG
e
Oberfinanzdirektion di Monaco,
domanda vertente sull' interpretazione della Tariffa doganale comune,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la società WeserGold, dall' avv. Von Alvensleben, del foro di Amburgo,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, suo consigliere giuridico, e dalla sig.ra R. Kubicki, funzionaria del ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania, messa a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito degli scambi con le amministrazioni nazionali, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società WeserGold e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 13 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 6 giugno 1989, pervenuta in cancelleria il 13 luglio seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della Tariffa doganale comune ((regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, GU L 256, pag. 1)).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la società WeserGold GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "WeserGold") e l' Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera avente ad oggetto la classificazione doganale di un prodotto composto per il 39,4% di succo d' arancia e per il 60,6% di zucchero, destinato alla produzione di bevande con aggiunta di acqua e/o di zucchero.
3 Il 9 maggio 1988 l' Oberfinanzdirektion di Monaco rilasciava alla ditta WeserGold un parere doganale vincolante in base al quale tale prodotto rientrava nella voce 21.06 della Tariffa doganale comune. Questa voce è una voce residuale riguardante le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove".
4 La ditta WeserGold contestava detta classificazione dinanzi al Bundesfinanzhof. A suo parere, il "succo d' arancia dolce" di cui trattasi va classificato nella voce 20.09, riguardante i "succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti".
5 Nutrendo dubbi sull' interpretazione da dare alla Tariffa doganale comune, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se una merce composta per il 39,4% di succo d' arancia e per il 60,6% di zucchero vada classificata nella voce 20.09 della nomenclatura combinata in quanto 'succo di frutta con aggiunta di zucchero' ".
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Per determinare la classificazione del prodotto controverso occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va ricercato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive quali risultano dalla formulazione della voce tariffaria e delle note concernenti le sezioni o i capitoli della Tariffa doganale comune (v., per esempio, sentenza 8 dicembre 1977, Carlsen-Verlag, causa 62/77, Racc. pag. 2343).
7 Le caratteristiche di un prodotto come quello di cui trattasi nel caso di specie corrispondono a prima vista a quelle descritte nel testo della voce 20.09 "succo d' arancia con aggiunta di zucchero".
8 Secondo il giudice a quo e la Commissione non si deve tener conto di questa voce in quanto il prodotto è diventato non idoneo per il consumo diretto e ha perso la sua caratteristica originaria di succo di frutta. Pertanto non risponderebbe più al requisito stabilito per questa voce dalle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale.
9 Tale argomento non può essere accolto. E' opportuno innanzitutto rilevare che, come risulta dalla citata giurisprudenza, la destinazione di un prodotto può incidere sulla sua classificazione doganale soltanto se l' intestazione della voce o le note che vi si riferiscono fanno espressamente riferimento a tale criterio (v., su questo punto, sentenza 16 dicembre 1976, Luma, causa 38/76, Racc. pag. 2027). Poiché ciò non si verifica per la voce 20.09, detta caratteristica va considerata irrilevante per la classificazione del succo d' arancia, come quello che costituisce oggetto della causa principale. Peraltro questo prodotto, poiché è descritto nel parere doganale vincolante emesso dall' Oberfinanzdirektion di Monaco come un liquido di colore giallo, avente odore e sapore di un succo d' arancia, va considerato come se avesse conservato la sua originaria caratteristica di succo di frutta.
10 La classificazione della merce nella voce 20.09 trova un' ulteriore conferma nel testo delle sottovoci 20.09-1191 e 20.09-1991 il quale, interpretato alla luce della nota complementare n. 5 del capitolo 20, dimostra come un succo d' arancia avente un
tenore di zucchero uguale o superiore al 43% rientri nella voce 20.09. Le due menzionate sottovoci riguardano infatti succhi d' arancia aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%, mentre la nota complementare n. 5 presuppone che ogni succo d' arancia contenga il 13% di zuccheri naturali. Le caratteristiche del succo d' arancia dolce di cui si discute nel presente caso non sono sostanzialmente diverse da siffatto prodotto.
11 Si deve infine rilevare che le citate note esplicative stabiliscono una distinzione, riguardo al grado di dolcificazione, tra lo zucchero e gli altri dolcificanti. Mentre per questi ultimi si richiede che "la quantità aggiunta non superi quella necessaria ad una edulcorazione normale dei succhi di frutta" e sia preservato "l' equilibrio fra i diversi componenti", per l' aggiunta di zucchero non vi è alcun limite.
12 La questione pregiudiziale sollevata va pertanto risolta nel senso che una merce composta per il 39,4% di succo d' arancia e per il 60,6% di zucchero va classificata come "succo di frutta con aggiunta di zucchero" nella voce 20.09 della nomenclatura combinata.
Decisione relativa alle speseSulle spese
13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 6 giugno 1989, dichiara:
Una merce composta per il 39,4% di succo d' arancia e per il 60,6% di zucchero va classificata come "succo di frutta con aggiunta di zucchero" nella voce 20.09 della nomenclatura combinata.
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