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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 21 MARZO 1991. - HANIEL SPEDITION GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N. 2200/87 - TRATTENUTA RELATIVA A RIMBORSI IN MATERIA DI AIUTI ALIMENTARI. - CAUSA C-226/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01599
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Massima
Parti
Dispositivo
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Agricoltura - Politica agricola comune - Aiuto alimentare - Attuazione - Sistema di aggiudicazione - Regime di garanzia - Ritardo nella consegna - Sanzione - Trattenuta sulla garanzia di consegna al momento del suo svincolo - Trattenuta operata sull' importo dovuto come pagamento delle forniture - Illegittimità
((Regolamento (CEE) della Commissione n. 2200/87, artt. 18, n. 2, e 22, punto 2))
MassimaCome la Corte ha già avuto modo di dichiarare (v. sentenza 12 dicembre 1990, Vandemoortele / Commissione, causa C-172/89, Racc. pag. I-4677), una sanzione, anche non di carattere penale, può essere inflitta soltanto se fondata su una base giuridica chiara e non ambigua. Per tale motivo va annullata la decisione della Commissione che opera una trattenuta sull' importo dovuto ad un aggiudicatario, come pagamento di una fornitura nell' ambito dell' aiuto alimentare, a causa di un ritardo nella consegna, mentre l' art. 18, n. 2, del regolamento n. 2200/87 prevede trattenute sul detto importo soltanto in caso di difformità della merce o del suo condizionamento, e l' art. 22, punto 2, del medesimo regolamento rende possibile la sanzione di un ritardo nella consegna mediante una trattenuta operata sulla garanzia al momento dello svincolo di quest' ultima, possibilità della quale la Commissione non aveva fatto uso nella fattispecie.
PartiNella causa C-226/89,
Haniel Spedition GmbH, società di diritto tedesco con sede in Duisburg (Repubblica federale di Germania), con l' avv. Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Dierk Booss, consigliere giuridico, e Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all' annullamento della decisione adottata dalla Commissione l' 8 maggio 1989 nei confronti della ricorrente, relativa a trattenute operate in conformità dell' art. 22, punto 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 8 luglio 1987, n. 2200, e, dall' altro, al versamento alla ricorrente di una somma pari a 55 451,50 ECU, maggiorata degli interessi di mora previsti all' art. 18, n. 6, secondo comma, del citato regolamento n. 2200/87, con decorrenza dal 12 maggio 1989,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
(motivazione non riprodotta)
Dispositivodichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 8 maggio 1989, notificata il 12 maggio 1989, che opera una trattenuta pari a 55 451,50 ECU sull' importo dovuto alla ricorrente a seguito di una fornitura nell' ambito dell' aiuto alimentare, è annullata.
2) La Commissione è condannata a versare alla società Haniel Spedition GmbH, con sede in Duisburg, la somma di 55 451,50 ECU, maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso praticato dalla Commissione, con decorrenza dal 12 maggio 1989.
3) La Commissione è condannata alle spese.
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