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SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 APRILE 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - BEVANDE ALCOLICHE - TASSAZIONE DIFFERENZIATA. - CAUSA C-230/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01909
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Disposizioni fiscali - Tributi interni - Sistema di tassazione differenziata delle bevande alcoliche - Prodotti similari o concorrenti - Criteri di valutazione - Irrilevanza delle abitudini di consumo - Categoria tassata più onerosamente comprendente quasi esclusivamente prodotti importati - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 95)
MassimaViene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 95 del Trattato lo Stato membro che, in materia di imposta sul valore aggiunto, applica alle bevande alcoliche un regime che comporta aliquote diverse, strutturato in modo che tutta la produzione nazionale rientra nella categoria fiscale maggiormente agevolata, mentre le bevande importate di cui non esiste una produzione nazionale rientrano, a parte qualche eccezione, nella categoria tassata più onerosamente.
Ai fini dell' articolo citato vi è infatti tra gli alcolici una similarità o vi sono comunque proprietà comuni sufficienti per costituire un rapporto di concorrenza almeno parziale o potenziale.
Quanto al grado di sostituibilità tra le bevande, è irrilevante che quelle che fruiscono dell' aliquota agevolata siano considerate bevande tradizionali nazionali, oggetto di largo consumo popolare, mentre quelle soggette all' imposizione più onerosa vengono considerate dal consumatore prodotti di lusso. Per misurare detto grado di sostituibilità, non ci si può infatti limitare alle abitudini di consumo presenti in uno Stato membro od in una regione determinata. Tali abitudini, variabili essenzialmente nel tempo e nello spazio, non possono essere considerate un dato immutabile; non bisogna quindi che la politica fiscale di uno Stato membro serva a cristallizzare date abitudini di consumo allo scopo di rendere stabile un vantaggio acquisito dalle industrie nazionali che si dedicano al loro soddisfacimento.
PartiNella causa C-230/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico della Commissione, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra Nana Dafniou, giurista dell' ufficio contenzioso comunitario presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo applicato alle bevande alcoliche un regime di aliquote IVA differenziate che sfavorisce le bevande importate per le quali non esiste una produzione in Grecia, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 95 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese delle parti all' udienza del 22 gennaio 1991, nel corso della quale la Repubblica ellenica è stata rappresentata dalla sig.ra K. Samoni-Rantou, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 febbraio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo applicato alle bevande alcoliche un regime di aliquote differenziate dell' imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l' "IVA") che sfavorisce le bevande importate di cui non esiste una produzione in Grecia, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 95 del Trattato CEE.
2 L' art. 1, n. 1, della legge n. 1676 del 1986 (FEK n. 125/A del 29 dicembre 1986), che completa e modifica la legge n. 1642 del 1986 (FEK n. 204/A del 21 agosto 1986), con la quale la Repubblica ellenica ha instaurato un regime di IVA, dispone che l' aliquota applicata alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni di beni è del 18%. Tale aliquota è stata portata al 16% con l' art. 4 della circolare amministrativa n. R 8499/4941 del 28 dicembre 1987. Lo stesso articolo della legge n. 1676 prevede, al n. 2, un' aliquota maggiorata del 36% per i beni e servizi elencati nell' allegato III della legge n. 1642.
3 Tra i prodotti elencati in tale allegato vi sono determinate bevande alcoliche, come il whisky, il gin, la vodka, il rhum, la tequila, l' arak e il tafia, che, secondo la Commissione, la Grecia non produce, mentre gli alcolici essenzialmente prodotti in Grecia, come l' ouzo, il brandy e i liquori, sono soggetti all' aliquota generale del 16%.
4 Per una più ampia illustrazione della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate davanti alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 La Commissione sostiene che tutte le bevande alcoliche vanno considerate prodotti similari ai sensi del primo comma dell' art. 95 o, per lo meno, si trovano in rapporto di concorrenza parziale o potenziale ai sensi del secondo comma dell' art. 95. Non potrebbe ritenersi compatibile con il divieto di discriminazione contenuto in tale disposizione una maggiorazione dell' aliquota IVA che, tenuto conto dell' assenza di una produzione nazionale delle bevande cui essa si applica, colpisce di fatto solo i prodotti importati.
6 La Repubblica ellenica sostiene che le aliquote IVA applicate alle bevande alcoliche sono state fissate sulla scorta di criteri oggettivi, come le abitudini di consumo e le qualità particolari delle bevande, senza che sia stata fatta distinzione tra prodotti nazionali e prodotti importati. Secondo la Repubblica ellenica, non tutti gli alcolici possono essere considerati similari. Ad esempio, l' ouzo sarebbe la bevanda greca tradizionale, oggetto di largo consumo popolare, mentre il whisky sarebbe considerato dal consumatore come un prodotto di lusso, e sarebbe dunque logico che chi si può permettere tale bevanda debba sopportare un' aliquota IVA superiore. Inoltre, tra le bevande soggette all' aliquota più favorevole rientrerebbero alcune bevande importate, come il brandy e alcuni liquori, che sono oggetto di largo consumo popolare.
7 Occorre ricordare che l' art. 95 vieta di applicare ai prodotti di altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, oppure imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
8 Come la Corte ha già dichiarato (sentenze 27 febbraio 1980, Commissione / Francia, causa 168/78, Commissione / Italia, causa 169/78, e Commissione / Danimarca, causa 171/78, Racc. pagg. 347, 385 e 447, e 15 marzo 1983, Commissione / Italia, causa 319/81, Racc. pag. 601), tra gli alcolici vi è un numero imprecisato di bevande che vanno qualificate come prodotti similari ai sensi dell' art. 95, primo comma, ed anche nei casi in cui non è possibile riscontrare un sufficiente grado di analogia fra i prodotti considerati, esistono tuttavia proprietà comuni sufficienti per costituire un rapporto di concorrenza almeno parziale o potenziale.
9 Il fatto che l' ouzo sia considerato una bevanda ellenica tradizionale, oggetto di largo consumo popolare, mentre il whisky sarebbe considerato dal consumatore come un prodotto di lusso, è irrilevante a tale riguardo. La Corte ha affermato, tra l' altro nella sentenza 27 febbraio 1980, Commissione / Regno Unito (causa 170/78, Racc. pag. 417), che, per misurare il grado di sostituibilità possibile tra le bevande, non ci si può limitare alle abitudini di consumo presenti in uno Stato membro od in una regione determinata. In effetti, tali abitudini, variabili essenzialmente nel tempo e nello spazio, non possono essere considerate un dato immutabile; non bisogna quindi che la politica fiscale di uno Stato membro serva a cristallizzare date abitudini di consumo allo scopo di rendere stabile un vantaggio acquisito dalle industrie nazionali che si dedicano al loro soddisfacimento.
10 Il sistema fiscale istituito dalla normativa ellenica rivela innegabili caratteristiche discriminatorie o protezionistiche. Pur se non opera alcuna distinzione formale a seconda dell' origine dei prodotti, è strutturato in modo tale che tutta la produzione nazionale di alcolici rientra nella categoria fiscale maggiormente agevolata. Queste caratteristiche del sistema non vengono meno per il semplice fatto che una parte degli alcolici importati fruisce dell' aliquota fiscale più favorevole (v. sentenza 27 febbraio 1980, Commissione / Danimarca, citata). Risulta quindi che questo sistema fiscale favorisce la produzione nazionale a detrimento degli alcolici importati.
11 La Repubblica ellenica invoca inoltre il fatto che l' ouzo è prodotto principalmente da piccole imprese artigianali, che non potrebbero sopportare un onere fiscale superiore. Secondo la Repubblica ellenica, la Corte ha ammesso la possibilità di diverse aliquote fiscali per motivi di protezione delle piccole imprese che fabbricano quantitativi ridotti o a fini di protezione dei prodotti che abbiano un carattere di tradizione o di qualità generalmente riconosciuto.
12 Va sottolineato a tal proposito che sebbene la Corte abbia ammesso che, nello stadio attuale della sua evoluzione ed in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori e che agevolazioni fiscali del genere possono servire a legittimi fini economici o sociali (sentenza 10 ottobre 1978, Hansen, causa 148/77, Racc. pag. 1787), ciò vale tuttavia a condizione che gli Stati membri che concedono tali agevolazioni fiscali le estendano alle merci importate che soddisfano le stesse condizioni (sentenza 27 febbraio 1980, Commissione / Francia, già citata). Ad ogni modo, questa condizione non è soddisfatta nel caso di specie.
13 La Repubblica ellenica ha poi ancora affermato che esisterebbe una produzione nazionale di bevande comprese nella categoria tassata più gravosamente. La Commissione ha contestato l' esattezza di tale allegazione.
14 Questo mezzo è stato invocato per la prima volta nel corso della fase orale, ed è pertanto irricevibile.
15 Inoltre, anche qualora esistesse una limitata produzione nazionale di bevande appartenenti alla categoria tassata più gravosamente, la circostanza non sarebbe tale da escludere il carattere discriminatorio e protezionistico del sistema di cui è causa.
16 Da quanto precede risulta che dev' essere dichiarato l' inadempimento così come denunciato dalla Commissione nelle proprie conclusioni.
Decisione relativa alle speseSulle spese
17 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Essendo la Repubblica ellenica rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, avendo applicato alle bevande alcoliche un regime di aliquote IVA differenziate che sfavorisce le bevande importate di cui non esiste una produzione in Grecia, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 95 del Trattato CEE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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