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SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 DICEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - MANCATA TRASPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA. - CAUSA C-240/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04853
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
MassimaUno Stato non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie.
PartiNella causa C-240/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Dimitrios Gouloussis e Giuliano Marenco, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, e dal sig. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
causa avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti, diversi da quelli inerenti alle attività estrattive dell' amianto, necessari per attuare nell' ordinamento giuridico interno la direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un' esposizione all' amianto durante il lavoro (GU L 263, pag. 25), è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese delle parti all' udienza del 20 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 20 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli inerenti alle attività estrattive dell' amianto, necessari per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un' esposizione all' amianto durante il lavoro (GU L 263, pag. 25), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2 L' art. 18, n. 1, della direttiva 83/477, già cittata dispone, che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 1° gennaio 1987 e che ne informano immediatamente la Commissione. Esso precisa inoltre che, per quanto riguarda le attività estrattive dell' amianto, la data del 1° gennaio 1987 è rinviata al 1° gennaio 1990. A norma del n. 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nell' ambito disciplinato dalla direttiva.
3 Non avendo ricevuto entro i termini prescritti alcuna comunicazione da parte della Repubblica italiana per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della direttiva, la Commissione le ha inviato una lettera di diffida il 16 novembre 1987, sollecitando la presentazione delle difese in merito nel termine di due mesi. La risposta fornita dalla Repubblica italiana il 5 febbraio 1988 non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione che, dopo aver adottato il 18 gennaio 1989 un parere motivato, rimasto senza seguito, ha introdotto il presente ricorso.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte.
5 La Repubblica italiana, pur ammettendo sostanzialmente che non sono stati ancora adottati i provvedimenti necessari per l' attuazione della direttiva nel proprio ordinamento, osserva che la normativa italiana contiene attualmente varie disposizioni volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e che, inoltre, il governo italiano ha promosso un' iniziativa specifica con la quale è stata chiesta al Parlamento una delega legislativa allo scopo di adottare le norme necessarie per attuare, mediante decreto del presidente della Repubblica, le numerose direttive in materia di sanità e di tutela dei lavoratori, tra le quali rientra la direttiva in questione. Nella fase orale, essa ha precisato che detta iniziativa è sfociata nella legge n. 112, promulgata e pubblicata il 30 luglio 1990, ma osserva che è necessario un certo tempo per dare attuazione alla direttiva in questione.
6 Si deve ricordare a questo proposito che, secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.
7 Occorre quindi constatare che la Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell' amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un' esposizione all' amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell' amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un' esposizione all' amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2) Le spese sono poste a carico della Repubblica italiana.
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