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SENTENZA DELLA CORTE DEL 31 GENNAIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - PESCA - GESTIONE DELLE QUOTE - OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI. - CAUSA C-244/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00163
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Regime di contingenti di pesca - Cattura nelle acque norvegesi e nelle acque delle Faeroeer - Ripartizione tra gli Stati membri del volume delle catture disponibili - Misure di controllo del rispetto dei contingenti - Applicabilità - Esaurimento imminente del contingente assegnato ad uno Stato membro - Obbligo dello Stato membro interessato di vietare provvisoriamente la pesca - Difficoltà pratiche che impediscono di prevedere l' imminente esaurimento - Irrilevanza
(Regolamenti del Consiglio n. 2057/82/CEE, artt. 6, 9, 10, n. 2, e 14, e nn. 3730/85/CEE e 3732/85/CEE)
2. Ricorso per inadempimento - Esame della Corte - Accertamento della violazione di una norma specifica - Necessità di esaminare la fondatezza della censura di violazione di una norma più generale - Insussistenza
Massima1. Anche se i regolamenti n. 3730/85, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e n. 3732/85, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer, non fanno espresso riferimento all' art. 10 del regolamento n. 2057/82, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, non è men vero che il rispetto di tale norma si impone agli Stati membri in quanto norma generale indispensabile per garantire l' efficacia di qualsiasi regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche fondato sulla ripartizione, in forma di contingenti assegnati agli Stati membri, del volume delle catture disponibili per la Comunità.
Uno Stato membro non può sottrarsi all' obbligo, che gli incombe in forza del n. 2 del suddetto art. 10, di vietare provvisoriamente la pesca ai pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio a decorrere dalla data in cui ritiene che le catture soggette a contingentamento effettuate da tali pescherecci abbiano esaurito il contingente nazionale, facendo valere difficoltà pratiche che gli avrebbero impedito di prevedere l' imminente esaurimento dei contingenti. Infatti, le misure di controllo di cui al regolamento n. 2057/82, in particolare agli artt. 6 e 9, che prevedono che tutti gli sbarchi siano dichiarati e registrati, devono, se correttamente attuate, fornire alle autorità nazionali informazioni sufficienti per consentire loro di prevedere l' esaurimento dei contingenti e di agire in conseguenza. Oltretutto lo Stato membro, se ritiene insufficienti tali misure, ha facoltà di prevedere, ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 2057/82, norme ulteriori che vanno al di là delle esigenze minime contenute in questo regolamento.
2. Una disposizione di carattere generale si presta ad essere applicata autonomamente solo in situazioni per le quali il diritto comunitario non abbia previsto norme più specifiche. Ne consegue che, nell' ipotesi in cui una disposizione di carattere generale sia stata attuata da una norma specifica e la Corte abbia dichiarato che uno Stato membro è venuto meno a tale obbligo specifico, non è più necessario accertare se tale Stato abbia altresì trasgredito la disposizione generale sulla quale è fondato l' obbligo in parola.
PartiNella causa C-244/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.C. Fischer, consigliere giuridico, e P. Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra E. Belliard, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig. M. Giacomini, segretario degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince-Henri,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo garantito il rispetto dei contingenti che le erano stati assegnati, per il 1986, per le catture di "altre specie (catture accessorie)" nelle acque norvegesi e di scorfani di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer, è venuta meno, in particolare, agli obblighi che le incombono in forza delle disposizioni degli artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), e 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), in combinato con l' art. 1 dei regolamenti (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3730, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (GU L 361, pag. 66), e n. 3732, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer (GU L 361, pag. 76),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins e J.C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 20 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo garantito il rispetto dei contingenti che le erano stati assegnati, per il 1986, per le catture di "altre specie (catture accessorie)" nelle acque norvegesi e di scorfani di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer, è venuta meno, in particolare, agli obblighi incombentile in forza delle disposizioni degli artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), e 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220, pag. 1), in combinato con l' art. 1 dei regolamenti (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3730, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (GU L 361, pag. 66), e n. 3732, che ripartisce tra gli Stati membri in contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer (GU L 361, pag. 76).
2 Il citato regolamento n. 3730/85, la cui applicabilità veniva prorogata fino al 31 dicembre 1986 dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 gennaio 1986, n. 114 (GU L 17, pag. 4), prevedeva che le catture effettuate nel 1986, nell' ambito dell' accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1986 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque situate a nord del 62 di latitudine nord e facenti parte della zona economica della Norvegia e della zona di pesca intorno a Jean Mayen fossero limitate ai contingenti fissati nell' allegato I del regolamento, ossia, per la Francia, a 65 t per le "altre specie (catture accessorie)".
3 In conformità alla procedura prevista dall' accordo sulla pesca tra la CEE, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Faeroeer, dall' altro, accordo figurante in allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1980, n. 2211 (GU L 226, pag. 11), la Comunità e le isole Faeroeer concludevano un accordo sui diritti reciproci di pesca per l' anno 1986. Il citato regolamento n. 3732/85 stabiliva che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro durante il 1986 nelle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle isole Faeroeer fossero limitate ai contingenti fissati nel suo allegato, ossia, per la Francia, a 440 t per lo scorfano di Norvegia.
4 Dalla tabella annuale delle catture, trasmessa dalla Repubblica francese alla Commissione il 29 gennaio 1987 e prodotta in allegato alla memoria di replica, risulta che i contingenti assegnati alla Francia per il 1986 erano giunti ad esaurimento nel settembre 1986, per le catture accessorie effettuate nelle acque norvegesi, e nel maggio 1986, per gli scorfani di Norvegia pescati nelle acque delle isole Faeroeer.
5 Quanto alle catture accessorie effettuate nelle acque norvegesi, il totale della Francia raggiungeva, nel 1986, le 105 t, per un sopravanzo pari a 40 t.
6 E' pacifico che l' unico provvedimento preso dalla Repubblica francese era quello di trasmettere alla Commissione i dati comunicatile dai suoi pescherecci, per cui solo con il regolamento (CEE) n. 3465/86 (GU L 319, pag. 29), entrato in vigore il 14 novembre 1986, la Commissione poteva vietare la pesca di "altre specie" nelle acque norvegesi a nord del 62 di latitudine nord ai pescherecci battenti bandiera francese, ai sensi dell' art. 10, n. 3, del citato regolamento n. 2057/82.
7 Quanto alla pesca dello scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer, le autorità francesi informavano la Commissione, con telex 12 maggio 1986, dell' esaurimento del contingente francese, invitandola a procedere alla chiusura della pesca di tale riserva ittica in quella zona. In seguito ad uno scambio di contingenti avvenuto tra la Francia e il Regno Unito in conformità dell' art. 5, n. 1, del citato regolamento n. 170/83 e notificato alla Commissione con telex 2 giugno 1986, il contingente francese di pesca dello scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer veniva portato a 510 t. Tale contingente accresciuto, giunto praticamente ad esaurimento a fine settembre 1986 (506 t), veniva superato nel novembre 1986, mentre nel mese di ottobre non era stata effettuata alcuna cattura. Il volume complessivo di catture di scorfani di Norvegia realizzate dalla Francia nel 1986 nelle acque delle isole Faeroeer era di 617 t, per un sopravanzo sul contingente pari a 107 t.
8 Poiché la Repubblica francese non aveva provveduto a vietare provvisoriamente ai propri pescherecci la pesca dello scorfano di Norvegia in quella zona, la Commissione disponeva tale divieto con regolamento (CEE) n. 1601/86 (GU L 140, pag. 22), entrato in vigore il 27 maggio 1986 ed emanato sulla scorta delle informazioni che le erano state trasmesse dalle autorità francesi con telex 12 maggio 1986 e in conformità all' art. 10, n. 3, del citato regolamento n. 2057/82.
9 La Commissione desumeva dai superamenti di contingente accertati che la Repubblica francese aveva omesso di adottare, per l' anno 1986, i provvedimenti necessari per garantire il rispetto dei contingenti che le erano stati assegnati per la pesca delle altre specie nelle acque norvegesi e dello scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer.
10 A sostegno del proprio ricorso, la Commissione deduce, in sostanza, che i superamenti di contingente sono la conseguenza dell' inadempimento, da parte della Repubblica francese, dell' obbligo gravante sugli Stati membri ai sensi dell' art. 10, n. 2, del citato regolamento n. 2057/82, di disporre tempestivamente la chiusura provvisoria della pesca.
11 La Commissione assume, d' altra parte, che detti superamenti derivano dal fatto che la Repubblica francese ha omesso di adottare, in forza dell' art. 5, n. 2, del citato regolamento n. 170/83, i provvedimenti necessari per determinare le modalità di utilizzazione dei contingenti assegnatile.
12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla censura relativa alla chiusura tardiva della pesca
13 Con questa censura, la Commissione addebita alla Repubblica francese di esser contravvenuta agli obblighi impostile dall' art. 10, n. 2, del citato regolamento n. 2057/82, non avendo emanato il divieto provvisorio di pesca delle riserve ittiche di cui trattasi allorché l' esaurimento dei contingenti appariva imminente.
14 Per valutare la fondatezza della tesi della Commissione occorre premettere che, a mente dell' art. 10, n. 2, del citato regolamento n. 2057/82, "ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuare dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle catture. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri".
15 Deve poi rilevarsi che l' art. 10 del citato regolamento non viene espressamente menzionato tra le disposizioni che vanno osservate nella gestione dei contingenti di cattura ripartiti tra gli Stati membri per i pescherecci operanti nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen nonché nelle acque delle isole Faeroeer. Invero, l' art. 2 dei citati regolamenti nn. 3730/85 e 3732/85 prevede soltanto che i comandanti dei pescherecci battenti bandiera degli Stati membri si conformino, per quanto concerne la pesca nelle acque anzidette, agli artt. da 3 a 9 del citato regolamento n. 2057/82.
16 Al riguardo va ricordato che, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 20 marzo 1990, Commissione / Francia, punto 14 della motivazione (causa C-62/89, Racc. pag. I-925), anche se i summenzionati regolamenti nn. 3730/85 e 3732/85 non fanno espresso riferimento all' art. 10 del citato regolamento n. 2057/82, non è men vero che il rispetto di tale norma, la cui applicabilità nel caso di specie non è stata d' altronde contestata dalla Repubblica francese, si impone agli Stati membri in quanto norma generale indispensabile per garantire l' efficacia di qualsiasi regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche fondato sulla ripartizione, in forma di contingenti assegnati agli Stati membri, del volume delle catture disponibili per la Comunità. Stando così le cose, l' art. 10 del predetto regolamento n. 2057/82 si applica nel caso di specie.
17 Per quanto riguarda più in particolare la censura mossa dalla Commissione, si deve ricordare che la Corte, nella sentenza testé citata 20 marzo 1990, Commissione / Francia, ha già avuto modo di affermare che a norma dell' art. 10, n. 2, del citato regolamento n. 2057/82 gli Stati membri sono tenuti ad adottare in tempo utile tutti i provvedimenti necessari per evitare il superamento dei contingenti di cui trattasi al fine di assicurare il rispetto dei contingenti assegnati agli Stati membri allo scopo della conservazione delle risorse della pesca (punto 17 della motivazione).
18 La Repubblica francese adduce quattro serie di argomenti per giustificare la propria inerzia.
19 In primo luogo, essa richiama le difficoltà pratiche che le avrebbero impedito di prevedere l' imminente esaurimento dei contingenti di cui trattasi e argomenta, al riguardo, che le zone di pesca sulle quali verte la presente controversia sono assai distanti, di guisa che le informazioni concernenti le catture pervenivano quando ormai non erano più attuali, insistendo poi sul carattere stagionale delle attività di cui trattasi. Nel caso dei contingenti di pesca di altre specie nelle acque norvegesi, tali difficoltà sarebbero state ulteriormente aggravate dall' esiguità del contingente francese in contrapposto alle assai elevate capacità dei pescherecchi operanti in quelle acque. La Repubblica francese assume inoltre che il regolamento (CEE) della Commissione 22 settembre 1983, n. 2807, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (GU L 276, pag. 1) e che prevede l' utilizzazione di un giornale di bordo comunitario, non si applicava prima del 1 aprile 1986 e che la creazione di un sistema di elaborazione dei dati contenuti nei giornali di bordo ha richiesto un periodo di adeguamento.
20 Questo argomento della Repubblica francese non può essere accolto. Infatti, è giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenza, dianzi citata, 20 marzo 1990, Commissione / Francia, punto 23 della motivazione) che uno Stato membro non può far valere difficoltà pratiche per giustificare la mancata attuazione di misure di controllo appropriate. Al contrario, spetta agli Stati membri incaricati dell' esecuzione dei regolamenti comunitari, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, superare queste difficoltà adottando le misure appropriate.
21 Sotto tale profilo, si deve rilevare, concordemente con quanto ha esposto l' avvocato generale al punto 12 delle sue conclusioni, che le misure di controllo prescritte nel regolamento n. 2057/82, in particolare dagli artt. 6 e 9, che prevedono che tutti gli sbarchi siano dichiarati e registrati, avrebbero dovuto, se correttamente attuate, fornire alle autorità francesi informazioni sufficienti per consentire loro di prevedere l' esaurimento dei contingenti e di agire in conseguenza. Per giunta, la Repubblica francese, se riteneva insufficienti tali misure, aveva facoltà di prevedere, ai sensi dell' art. 14 del citato regolamento n. 2057/82, norme ulteriori che vanno al di là delle esigenze minime contenute in questo regolamento. Sicché la Commissione ha giustamente sostenuto che la Repubblica francese avrebbe potuto esigere dai comandanti dei pescherecci la trasmissione via radio delle informazioni sulle catture in loro possesso o istituire un sistema di permessi con cui autorizzare previamente i pescherecci alla cattura di un quantitativo determinato delle specie contingentate.
22 Quanto all' asserita necessità di un periodo di adeguamento per l' attuazione di un sistema di raccolta e di elaborazione dei dati contenuti nei giornali di bordo, va ricordato che il citato regolamento n. 2807/83, entrato in vigore il 1 aprile 1985, si è limitato, come già ha chiarito la Corte nella citata sentenza 20 marzo 1990, Commissione / Francia (punto 25 della motivazione), a prescrivere un modello uniforme di giornale di bordo. Per contro, l' obbligo di tenere un giornale di bordo che indichi i quantitativi catturati di ciascuna specie nonché la data e il luogo delle catture figura già all' art. 3 del regolamento n. 2057/83, in vigore dal 1 gennaio 1983. Era quindi ragionevolmente lecito attendersi che entro il 1986 la Repubblica francese avesse già attuato un sistema che le consentisse di sfruttare efficacemente le informazioni contenute nei giornali di bordo.
23 Con il suo secondo argomento, la Repubblica francese assume che nella fattispecie l' esistenza di un superamento dei due contingenti di cui trattasi o l' entità di esso non sono dimostrate con certezza. Su tale punto, la convenuta ricorda, anzitutto, la carente armonizzazione sul piano comunitario dei coefficienti di conversione che gli Stati membri applicano alle catture sbarcate, costituite da pesce sviscerato, per il calcolo del peso del pesce vivo. Essa soggiunge poi che alcune delle acque nelle quali le catture di scorfani di Norvegia sono state effettuate sono oggetto di conflitti di giurisdizione tra il Regno Unito e le isole Faeroeer.
24 Quanto al margine d' incertezza che deriverebbe dall' applicazione del coefficiente di conversione, occorre rilevare, coerentemente con quanto la Corte ha già affermato nella sentenza 20 marzo 1990, Commissione / Francia, (già citata, punto 28 della motivazione) in ordine al medesimo argomento, che le autorità francesi stesse hanno fatto uso di tale coefficiente per determinare i dati numerici sulle catture comunicati alla Commissione. Stando così le cose, la Repubblica francese non può ora fondatamente contestare l' affidabilità di questo metodo di calcolo. Per giunta, anche supponendosi che un margine di incertezza esista, esso è comunque limitato e non può certamente spiegare un superamento di contingenti così rilevante come quello constatato nella fattispecie, ossia del 21% per il contingente accresciuto relativo allo scorfano di Norvegia e del 60% per il contingente relativo alle catture accessorie.
25 Per quanto riguarda poi l' allegazione circa i conflitti di giurisdizione tra il Regno Unito e le isole Faeroeer, va ricordato che la Corte ha già dichiarato (sentenza 20 marzo 1990, Commissione / Francia, già citata, punto 30 della motivazione) che in forza dell' art. 2, lett. b), dell' accordo sulla pesca fra la CEE, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer, dall' altro, le autorità delle isole Faeroeer determinano annualmente "le quote assegnate alle navi da pesca della Comunità e le zone sotto la loro giurisdizione in cui queste quote possono essere pescate". L' elenco delle quote e delle zone di pesca è trasmesso alla Commissione e su questa informazione vengono ripartiti i contingenti tra gli Stati membri. In mancanza di qualsiasi riserva in tale accordo per quanto riguarda una pretesa contestazione di giurisdizione tra il Regno Unito e le isole Faeroeer e in mancanza di qualsiasi contestazione a proposito della zona indicata dalle autorità delle isole Faeroeer da parte dello Stato membro che dovrebbe esservi interessato, la Repubblica francese non è riuscita a porre in dubbio che tutte le catture prese in considerazione dalla Commissione nell' ambito del presente procedimento sono state pescate nella zona sotto la giurisdizione in materia di pesca delle isole Faeroeer. Stando così le cose, la Repubblica francese non può legittimamente far valere tale argomento per giustificare il mancato rispetto dei contingenti nel caso di specie.
26 In terzo luogo, la Repubblica francese assume che, in ogni caso, il contingente globale del quale la Comunità era assegnataria nelle acque della Norvegia e delle isole Faeroeer per le riserve ittiche di cui trattasi per l' anno 1986 non è stato esaurito e che, conseguentemente, il superamento dei contingenti francesi non ha leso gli interessi di altri Stati membri né pregiudicato gli obiettivi di conservazione perseguiti dalla normativa comunitaria e neppure gli accordi conclusi dalla Comunità con i paesi terzi interessati.
27 E' sufficiente rilevare, al riguardo, come la Corte ha già fatto nella sentenza 20 marzo 1990, Commissione / Francia (già citata, punto 32 della motivazione), che il totale dei quantitativi comunitari catturati nel 1986 nelle acque anzidette, il cui dato numerico è apparso solo dopo la fine dell' anno di cui trattasi, non può incidere sugli obblighi, a carico di uno Stato membro, di adottare in tempo utile i provvedimenti necessari per evitare l' esaurimento del contingente nazionale assegnatogli.
28 Infine, con il quarto argomento, la Repubblica francese contesta i criteri dei quali la Commissione si è avvalsa per valutare la gestione e il controllo dei contingenti da parte degli Stati membri. Al riguardo, essa sostiene anzitutto che la Commissione, nel decidere se instaurare o no un procedimento ex art. 169 del Trattato per il superamento dei contingenti, non deve tener conto della gravità del superamento in rapporto al contingente globale, ma è tenuta a far riferimento all' entità di tale superamento in valori assoluti, ossia al numero di tonnellate raggiunto. Indi la Commissione dovrebbe raffrontare il margine di superamento dei contingenti considerati con quelli di altri contingenti che essa ha ritenuto irrisori e che pertanto non ha preso in considerazione; essa dovrebbe altresì tenere conto delle capacità dei pescherecci che utilizzano i contingenti. In secondo luogo, la Repubblica francese assume che la Commissione, nel valutare la gravità del ritardo verificatosi tra la data di esaurimento del contingente e quella di chiusura della pesca, deve tener conto dei termini fissati dalle norme comunitarie, le quali impongono ai comandanti dei pescherecci di comunicare alle autorità nazionali le informazioni contenute nei loro giornali di bordo almeno ogni 15 giorni e in ogni caso entro 48 ore dallo sbarco e prescrivono agli Stati membri un termine di 15 giorni per trasmettere alla Commissione le loro dichiarazioni mensili sulle catture.
29 Riguardo al primo punto, occorre rilevare, così come giustamente ha fatto la Commissione, che una valutazione dell' entità del superamento di un contingente in valori assoluti, ossia in tonnellate, è inconferente dal momento che i contingenti assegnati agli Stati membri variano notevolmente in quantità. Per contro, una valutazione del superamento in termini percentuali consente di appurare se siano stati attuati o meno una gestione ed un controllo efficaci dei contingenti. Come pure ha fatto rilevare la Commissione, la circostanza che le capacità di cattura dei pescherecci francesi operanti nelle zone di pesca di cui trattasi fossero notevoli costituisce un elemento che imponeva alle autorità francesi una vigilanza ancora maggiore, ma che tuttavia non sminuiva in alcun modo il loro obbligo di garantire il rispetto dei contingenti.
30 In ordine al secondo punto, va condiviso il rilievo della Commissione secondo cui uno Stato membro non può invocare le prescrizioni minime imposte dalla normativa comunitaria per sottrarsi alle proprie responsabilità in materia di rispetto dei contingenti di pesca che gli sono stati assegnati. Quanto al termine di 15 giorni per comunicare le catture, va ricordato che gli Stati membri hanno facoltà di esigere che tali informazioni vengano trasmesse in modo più sollecito, ad esempio via radio. D' altra parte, il termine di 15 giorni per la comunicazione alla Commissione dei dati mensili sulle catture non può in nessun caso giustificare l' inadempimento da parte della Repubblica francese dell' obbligo di adottare i provvedimenti necessari per vietare provvisoriamente qualsiasi attività di pesca dal momento in cui l' esaurimento del contingente appaia imminente.
31 Poiché nessuno degli argomenti addotti dalla Repubblica francese per contrastare l' addebito mossole dalla Commissione ha potuto essere accolto, si deve pertanto dichiarare che la Repubblica francese, non avendo garantito il rispetto dei contingenti assegnatile, per il 1986, per la pesca di "altre specie" nelle acque norvegesi e dello scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto degli artt. 10, n. 2, del citato regolamento n. 2057/82, e 1 dei citati regolamenti nn. 3730/85 e 3732/85.
Sulla censura accessoria
32 Nel ricorso, la Commissione deduce inoltre l' inadempimento, da parte della Repubblica francese, degli obblighi impostile dall' art. 5, n. 2, del citato regolamento n. 170/83, ai cui termini "gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati".
33 In risposta a un quesito scritto rivoltole dalla Corte, nel quale si chiedeva di precisare quali elementi concreti comprovassero che la Repubblica francese ha trasgredito l' art. 5, n. 2, del citato regolamento n. 170/83, la Commissione ha puntualizzato, anzitutto, che la suddetta disposizione ha portata generale e ricomprende tutte le modalità necessarie per garantire che i contingenti vengano utilizzati in conformità alle norme comunitarie in materia e che di conseguenza uno Stato membro, per qualsiasi superamento del contingente che ad esso sia imputabile, incorre in una violazione dell' art. 5, n. 2. La Commissione ha proseguito che, dato che le disposizioni del citato regolamento n. 2057/82, tra le quali anche l' art. 10, n. 2, sebbene adottate prima del citato regolamento n. 170/83, altro non sono se non una specificazione dell' obbligo generale di cui all' art. 5, n. 2, ogni trasgressione dell' art. 10, n. 2, del citato regolamento n. 2057/82 integra "ipso facto" una infrazione dell' art. 5, n. 2, del citato regolamento n. 170/83. Infine, la Commissione sostiene che la chiusura tardiva della pesca è riconducibile alla mancata adozione, da parte dello Stato membro di cui trattasi, dei provvedimenti necessari oltre a quelli prescritti dal citato regolamento n. 2057/82 per ottenere informazioni sulle catture atte a metterlo in grado di evitare il superamento dei contingenti e che, pertanto, anche questa carenza nella gestione dei contingenti deve considerarsi violazione dell' art. 5, n. 2.
34 Questi argomenti non possono però essere accolti. Infatti, una disposizione di carattere generale si presta ad essere applicata autonomamente solo per situazioni per le quali il diritto comunitario non abbia previsto norme più specifiche. Ne consegue che, nell' ipotesi in cui una disposizione di carattere generale come l' art. 5, n. 2, del citato regolamento n. 170/83 sia stata attuata da una norma specifica, come, nel caso di specie, l' art. 10, n. 2, del citato regolamento n. 2057/82, e la Corte abbia dichiarato che uno Stato membro è venuto meno a tale obbligo specifico, non è più necessario accertare se tale Stato abbia altresì trasgredito la disposizione generale sulla quale è fondato l' obbligo in parola.
35 Inoltre è giurisprudenza costante (v., ad esempio, la citata sentenza 20 marzo 1990, Commissione / Francia, punto 37 della motivazione) che nell' ambito di un procedimento ex art. 169 del Trattato la Commissione ha l' onere di dimostrare l' esistenza dell' inadempimento contestato. Spetta pertanto alla Commissione dedurre a sostegno del proprio ricorso i necessari elementi di fatto e di diritto affinché la Corte possa accertare l' inadempimento. Orbene, si deve rilevare che nel caso di specie la Commissione ha addotto i summenzionati argomenti solo in risposta a un quesito rivoltole per iscritto dalla Corte.
36 Stando così le cose, la censura accessoria mossa dalla Commissione dev' essere respinta.
Decisione relativa alle speseSulle spese
37 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente per l' essenziale e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo garantito il rispetto dei contingenti assegnatile, per il 1986, per la pesca di "altre specie (catture accessorie)" nelle acque norvegesi e dello scorfano di Norvegia nelle acque delle isole Faeroeer, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto degli artt. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, e 1 dei regolamenti (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3730, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e n. 3732, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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