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SENTENZA DELLA CORTE DEL 3 OTTOBRE 1991. - REPUBBLICA ITALIANA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI DI STATO AD IMPRESE DEL SETTORE DELL'ALLUMINIO - CONFERIMENTI DI CAPITALI. - CAUSA C-261/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04437
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Sovvenzioni accordate da uno Stato membro ad un' impresa - Criterio di valutazione - Ragionevolezza dell' operazione per un investitore privato - Destinazione dell' intervento finanziario ad investimenti produttivi - Ininfluenza
(Trattato CEE, art. 92, n. 1)
2. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Elementi da prendere in considerazione - Decisione anteriore - Fatti nuovi
(Trattato CEE, art. 93, n. 2)
Massima1. Per stabilire se l' intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un' impresa costituisca aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti pubblici di gestione avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità. Infatti, i capitali messi a disposizione di un' impresa da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di un' economia di mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato.
La circostanza che un intervento finanziario sia destinato ad investimenti produttivi non esclude di per sé sola la natura di aiuto di un tale intervento quando, tenuto conto della situazione dell' impresa, risulti inverosimile che un investitore privato avrebbe effettuato tale conferimento di risorse finanziarie.
2. Allorché esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con le norme comunitarie, conformemente alla procedura prevista dall' art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione abbia potuto imporre ad uno Stato membro; tale procedura di esame le consente di valutare ogni nuovo elemento di fatto idoneo a modificare la sua valutazione, tenuto conto della finalità dei nuovi aiuti nonché di tutte le circostanze economiche pertinenti nel momento in cui gli aiuti sono concessi.
PartiNella causa C-261/89,
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Antonino Abate e Sergio Fabro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee del 24 maggio 1989, relativa agli aiuti erogati dal governo italiano alle imprese Aluminia e Comsal, del gruppo EFIM,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti all' udienza del 14 maggio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato in cancelleria il 17 agosto 1989, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 24 maggio 1989, relativa agli aiuti erogati dal governo italiano a Aluminia e Comsal, imprese appartenenti al settore pubblico dell' alluminio. Tale decisione, notificata al governo italiano con lettera 7 giugno 1989, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990 (GU L 118, pag. 42).
2 Con tale decisione, la Commissione ha constatato che:
"I due aiuti sotto forma di prestiti senza interesse, convertibili in capitale, ammontanti rispettivamente a 70 miliardi di lire e a 30 miliardi di lire che il governo italiano ha concesso alle imprese Aluminia e Comsal sono incompatibili col mercato comune ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE poiché sono stati concessi in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE nonché in violazione delle condizioni stabilite dalla decisione della Commissione del 17 dicembre 1986".
3 Dal fascicolo risulta che le autorità italiane hanno presentato alla Commissione un piano per la ristrutturazione ed il risanamento dell' industria dell' alluminio a partecipazione statale per il periodo 1983-1988 ("il piano alluminio"). La Commissione ha avviato la procedura di cui all' art. 93, n. 2, relativamente agli aspetti finanziari di tale piano. Con decisione 17 dicembre 1986, essa ha chiuso la procedura ed ha autorizzato gli aiuti previsti, dopo aver constatato che l' importo degli apporti di capitale veniva ridotto alla somma di 989 miliardi di LIT. Essa inoltre ha invitato il governo italiano ad astenersi dal concedere ulteriori aiuti, sotto qualsiasi forma, al gruppo a partecipazione statale del settore dell' alluminio sino alla fine del 1988.
4 Il 18 settembre 1987, le autorità italiane hanno deciso di autorizzare l' EFIM (Ente partecipazione e finanziamenti industrie manifatturiere) ad effettuare un' emissione obbligazionaria a carico dello Stato, le cui entrate venivano destinate, per l' ammontare di 100 miliardi di LIT, al finanziamento degli investimenti nelle società Aluminia (70 miliardi di LIT) e Compagnia Sarda Alluminio SpA (in prosieguo: la "Comsal"; 30 miliardi di LIT). Avendo avuto conoscenza di tale fatto, la Commissione ha chiesto al governo italiano di notificarle i suoi interventi finanziari. Tale governo le ha fornito informazioni al riguardo con lettera 29 marzo 1988. Sulla base di queste informazioni la Commissione ha deciso di avviare il procedimento che si è concluso con la decisione impugnata.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
6 Il governo italiano ha dedotto tre mezzi a sostegno del suo ricorso. Con il primo, esso sostiene che gli apporti finanziari di cui è causa hanno rispettato il limite di 989 miliardi di LIT autorizzato dalla decisione della Commissione 17 dicembre 1986. Il secondo mezzo si riferisce all' inesistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE. Infine, il terzo mezzo è basato sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di esaminare la compatibilità degli apporti finanziari con il mercato comune nell' ambito delle deroghe previste dall' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Nel corso dell' udienza il governo italiano ha rinunciato al primo mezzo, che non deve quindi essere esaminato.
Sul mezzo relativo all' inesistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato
7 Il governo italiano ritiene che la Commissione non abbia applicato correttamente il criterio del confronto tra il comportamento dello Stato e quello di un investitore privato per valutare l' esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato. Esso fa notare che la Commissione ha preso in considerazione solo le perdite e l' indebitamento globale subito da Aluminia e Comsal nel corso degli anni 1985-1987, senza accordare alcuna importanza al fatto che nel 1988 Aluminia ha chiuso il suo bilancio con un utile netto e che Comsal ha ridotto progressivamente le sue perdite, il che, a suo parere, era prevedibile alla data in cui queste imprese hanno beneficiato degli importi controversi. La Commissione, secondo il governo italiano, non avrebbe nemmeno preso in considerazione il fatto che questi importi erano destinati a progetti specifici d' investimento produttivo. Infine, il governo italiano sottolinea che la Commissione, non tenendo conto del fatto che un' impresa privata appartenente ad un gruppo di dimensioni notevoli potrebbe contare sulla capacità di finanziamento del gruppo, non ha assicurato un' applicazione corretta del principio di parità tra imprese private ed imprese pubbliche.
8 Di fronte a questi argomenti, occorre ricordare innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, l' intervento dei poteri pubblici nel capitale di un' impresa, sotto qualsiasi forma, può costituire un aiuto di Stato quando le condizioni di cui all' art. 92 del Trattato sono soddisfatte e che, per determinare se tali interventi presentano il carattere di aiuti di Stato, si deve valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni comparabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe potuto essere indotto a procedere ad apporti di capitali della stessa rilevanza (sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione, causa C-305/89, "Alfa Romeo", Racc. pag. I-1603, punti 18 e 19 della motivazione).
9 Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, la circostanza che un intervento finanziario sia destinato ad investimenti produttivi non esclude di per sé sola la natura di aiuto di un tale intervento quando, tenuto conto della situazione dell' impresa, risulta inverosimile che un investitore privato avrebbe effettuato tale apporto di mezzi finanziari.
10 Dalla decisione impugnata, che, su tale punto, non è stata contestata, risulta che le imprese beneficiarie delle operazioni controverse avevano subito dal 1985 al 1987, cioè durante il periodo precedente immediatamente le operazioni controverse, perdite continue e rilevanti, cioè 77,8, 57,5 e 98,3 miliardi di LIT per Aluminia e, per la Comsal, 14,2, 10,2 e 9,4 miliardi di LIT. Inoltre la loro situazione finanziaria era caratterizzata da un forte indebitamento che nel 1987 raggiungeva il 133% del fatturato dell' Aluminia ed il 142% del fatturato della Comsal.
11 Tuttavia, il governo italiano sostiene che nel corso del 1988 l' Aluminia ha chiuso il bilancio con un utile netto di 7 miliardi di LIT e la Comsal ha dimezzato le perdite. Esso fa notare inoltre che questi risultati erano già prevedibili nel settembre 1987, data degli apporti di capitale.
12 Occorre rilevare che, anche supponendo che, come sostiene il governo italiano, questi risultati fossero già prevedibili al momento delle operazioni di finanziamento di cui trattasi, tali previsioni non erano tali da indurre un investitore privato ad impegnare importi di tale rilevanza. Del resto questi ultimi devono essere valutati nel contesto di tutte le operazioni effettuate dal governo italiano nel corso degli anni 1983-1988.
13 Per quanto riguarda in particolare la Comsal, è sufficiente osservare che la circostanza che le sue perdite fossero state ridotte nel corso del 1988 non modifica la constatazione che tale impresa ha subito perdite continue e rilevanti ininterrottamente dal 1982.
14 Con riferimento all' Aluminia, va sottolineato che il risultato positivo di 7 miliardi di LIT, anche supponendo che fosse stato prevedibile, non sarebbe stato sufficiente ad indurre un ipotetico investitore privato ad effettuare l' apporto di capitale di cui trattasi, poiché un tale risultato è ancora irrilevante per controbilanciare lo schiacciante volume dell' indebitamento, pari a circa una volta e mezza il fatturato dell' impresa, e le notevoli perdite, il cui accumulo dal 1982 ha raggiunto 929,8 miliardi di LIT e che ammontavano ancora a 98,3 miliardi di LIT per il solo 1987, cioè l' anno immediatamente precedente quello in cui il risultato positivo è apparso.
15 In relazione all' argomento tratto dal principio di parità tra imprese private ed imprese pubbliche, occorre ricordare che, come la Corte ha rilevato nella sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione (causa C-303/88, "ENI-Lanerossi", Racc. pag. I-1433, punto 20 della motivazione), discende dal detto principio di parità di trattamento che i capitali messi a disposizione di un' impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di un' economia di mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato. Ora, tenuto conto dei dati sopra rilevati, non si può sostenere che le imprese di cui trattasi abbiano ricevuto i capitali che sono stati messi a loro disposizione in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato.
16 Da quanto precede risulta che gli interventi finanziari di cui trattasi costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato CEE. Il primo mezzo va quindi respinto.
Sul mezzo relativo all' omissione di esaminare se gli interventi finanziari litigiosi fossero compatibili con il mercato comune nell' ambito delle deroghe previste all' art. 92, n. 3, lett. c)
17 Il governo italiano sostiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare, come aveva fatto per il piano alluminio, nell' ambito del quale si inserivano gli aiuti controversi, se questi ultimi fossero compatibili con il mercato comune sulla base dell' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE. A sostegno di tale pretesa, il governo italiano afferma innanzitutto che la Commissione non può, ai sensi dell' art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, adottare una decisione che si limiti a constatare l' inadempimento di obblighi imposti da una precedente decisione. Al fine di una tale constatazione, essa potrebbe solo adire la Corte in base al secondo comma dello stesso paragrafo. Il governo italiano sostiene, poi, che la decisione 17 dicembre 1986 conteneva solo un invito e non un obbligo vincolante a non concedere nuovi aiuti. Esso aggiunge, infine, che tale decisione non poteva contenere un divieto assoluto di aiuti futuri, i quali dovrebbero al contrario essere valutati in relazione alla loro finalità nonché alla situazione economica del mercato comune nel momento in cui essi saranno concessi.
18 Occorre rilevare innanzitutto che tale mezzo è irricevibile nella parte in cui mira a rimettere in discussione la decisione 17 dicembre 1986, la quale, non essendo stata impugnata nei termini, è divenuta definitiva.
19 Va rilevato poi che non si può accogliere l' argomento del governo italiano secondo cui la condizione, imposta dalla decisione 17 dicembre 1986, di astenersi dal concedere nuovi aiuti fino alla fine del 1988 non è vincolante. Infatti, occorre sottolineare che la decisione 17 dicembre 1986 rispondeva ad un impegno preliminare del governo italiano di ridurre gli apporti di capitale da esso previsti e che tale decisione chiude così il procedimento. In tale contesto, nonostante il fatto che la Commissione abbia utilizzato l' espressione "invita", una simile condizione può essere solo vincolante.
20 Per quanto riguarda l' argomento secondo cui la Commissione, per accertare la violazione della decisione precedente, avrebbe dovuto adire la Corte, va rilevato innanzitutto che, quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro. Nella fattispecie non si può addebitare alla Commissione di avere esaminato il nuovo aiuto nel contesto dell' insieme degli aiuti all' industria del settore dell' alluminio, come ha fatto del resto il governo italiano stesso nelle sue osservazioni nel corso della fase precontenziosa.
21 Inoltre, la procedura di esame degli aiuti ai sensi dell' art. 93, n. 2, consente di valutare ogni nuovo elemento di fatto tale da modificare la valutazione della Commissione, tenuto conto della finalità dei nuovi aiuti nonché di tutte le circostanze economiche pertinenti nel momento in cui gli aiuti sono concessi.
22 Occorre constatare che nella fattispecie il governo italiano non ha fornito in nessun momento del procedimento elementi nuovi tali da modificare la valutazione che la Commissione aveva già compiuto nella sua decisione 17 dicembre 1986. Esso si è limitato, senza addurre alcun argomento, a chiedere che i nuovi aiuti fossero esaminati alla luce dell' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CEE.
23 Ne deriva che, dal momento che la Commissione non aveva ottenuto, quando ha adottato la decisione controversa, alcun elemento nuovo che le consentisse di valutare se gli aiuti di cui trattasi potessero beneficiare della deroga prevista dall' art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, essa era legittimata a basare la propria decisione sulle valutazioni che aveva già effettuate nella decisione precedente e sull' inosservanza della condizione che essa vi aveva imposto.
24 Da quanto precede risulta che anche il secondo mezzo deve essere respinto.
25 Di conseguenza il ricorso va respinto nel suo insieme.
Decisione relativa alle speseSulle spese
26 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica italiana è risultata soccombente nei suoi mezzi e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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