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SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 DICEMBRE 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO IRLANDA. - PESCA - CONDIZIONI IMPOSTE AI PESCHERECCI DI UN ALTRO STATO MEMBRO. - CAUSA C-280/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06185
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Ricorso per inadempimento ° Oggetto della lite ° Determinazione ad opera del parere motivato ° Termine impartito allo Stato membro ° Successiva cessazione dell' inadempimento ° Interesse alla prosecuzione dell' azione ° Eventuale responsabilità dello Stato membro
(Trattato CEE, art. 169)
2. Pesca ° Politica comune delle strutture ° Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri ° Parità di accesso dei pescatori della Comunità ° Divieto di pesca all' interno della zona di pesca esclusiva opposto dallo Stato membro a talune navi battenti bandiera di un altro Stato membro ° Inammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 101/76, art. 2, n. 1]
3. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Divieto di trasbordo del pesce all' interno della zona di pesca esclusiva e di sbarco nel territorio dello Stato membro opposto a talune navi battenti bandiera di un altro Stato membro ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 30)
Massima1. L' oggetto di un ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio per stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.
2. Uno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 101/76, che sancisce il principio di parità di accesso e di sfruttamento dei fondali di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri per tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate nel territorio della Comunità, qualora vieti la pesca nella sua zona esclusiva a talune navi battenti bandiera di un altro Stato membro. Questo inadempimento non può essere giustificato dal fatto che l' esclusione da parte di tale altro Stato membro delle dette navi dall' accesso ai suoi contingenti nazionali non sarebbe in contrasto con il diritto comunitario.
3. Costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci, vietato dall' art. 30 del Trattato, il divieto di trasbordare pesce all' interno della zona di pesca esclusiva di uno Stato membro e di sbarcarlo nel suo territorio opposto dal detto Stato membro a talune navi battenti bandiera di un altro Stato membro.
PartiNella causa C-280/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Robert Fischer, consigliere giuridico, e Peter Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta da
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal signor Javier Conde de Saro, quindi dal signor Alberto José Navarro Gonzalez, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, nonché dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, direttore del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
interveniente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Louis J. Dockery, chief state solicitor, assistito dal signor James O' Reilly, senior counsel del foro di Irlanda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, applicando i Sea Fishing Boats Regulations del 1986, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell' art. 30 del Trattato CEE, dell' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU L 20, pag. 19), e dell' art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 379, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 17 marzo 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 11 settembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, applicando i Sea Fishing Boats Regulations del 1986, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell' art. 30 del Trattato CEE, dell' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU L 20, pag. 19), e dell' art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981, n. 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (GU L 379, pag. 1).
2 Emerge dagli atti che, in forza dell' art. 2, n. 1, dei Sea Fishing Boats Regulations del 1986 (SI n. 289, regolamenti irlandesi del 1986 in materia di navi da pesca marittima), le navi da pesca marittima immatricolate nel Regno Unito, nonché nelle isole del Canale e nell' isola di Man
"(...) non vengono utilizzate per le seguenti operazioni:
a) pesca nella zona esclusiva di pesca interna;
b) sbarco del pesce nel paese;
c) trasbordo del pesce a bordo di dette imbarcazioni, o a bordo di altre navi da pesca marittima, in area portuale o altrove all' interno della zona suddetta,
salvo che, al momento di tali operazioni, l' equipaggio sia composto, almeno per il 75%, da cittadini irlandesi o della Comunità [esclusi (...) fino al 1 gennaio 1993, i cittadini spagnoli o portoghesi che non siano coniugi o figli di età inferiore a 21 anni di lavoratori (...) spagnoli o portoghesi già stabiliti nel Regno Unito a norma degli accordi transitori sulla libera circolazione dei lavoratori in seguito all' adesione (...) della Spagna e del Portogallo alle Comunità, come stabilito nei rispettivi atti di adesione], residenti nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale. 'Residenza' significa residenza a terra e, sotto questo aspetto, il servizio a bordo di una nave britannica non vale come residenza nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale".
3 Dagli atti di causa emerge altresì che la normativa controversa è stata adottata a seguito dei provvedimenti adottati dal Regno Unito, dal 1 gennaio 1986, in materia di licenze di pesca. Tali provvedimenti subordinavano la concessione di licenze per le navi battenti bandiera britannica, tra gli altri, a requisiti di nazionalità e di residenza identici a quelli contenuti nella controversa normativa irlandese. La finalità dei provvedimenti adottati dalla Gran Bretagna era quella di impedire lo sfruttamento dei contingenti di tale paese da parte di imbarcazioni battenti bandiera britannica, ma di fatto riconducibili ad interessi spagnoli, il cui equipaggio era costituito in gran parte da cittadini spagnoli. L' Irlanda adottava la normativa controversa al fine d' impedire a tali imbarcazioni l' accesso alla sua zona di pesca.
4 Ritenendo che il divieto di pesca di cui alla normativa controversa fosse in contrasto con l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 101/76, e che i divieti di sbarco e di trasbordo di pesce, di cui alle lett. b) e c) della citata norma controversa irlandese trasgrediscano gli artt. 30 del Trattato e 27, n. 2, del regolamento n. 3796/81, la Commissione dava inizio, nei confronti dell' Irlanda, al procedimento di cui all' art. 169 del Trattato.
5 Con ordinanza 17 gennaio 1990, la Corte ha ammesso il Regno di Spagna ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 In udienza, il governo irlandese ha osservato che la normativa controversa era stata abolita l' 11 marzo 1992. Ciò nondimeno, secondo una costante giurisprudenza (v. sentenza 18 marzo 1992, causa C-29/90, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1971, punto 12 della motivazione), l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione, e pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio per stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.
8 Si devono anzitutto esaminare le censure avanzate dalla Commissione, e successivamente le difese presentate dal governo irlandese.
Sul divieto di pesca
9 Occorre ricordare che l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 101/76 recita:
"Il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all' esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la sua sovranità o giurisdizione non può comportare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri.
Gli Stati membri assicurano, in particolare, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno degli Stati membri e sono immatricolate nel territorio della Comunità parità di condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque di cui al comma precedente".
10 Ne consegue che uno Stato membro non può impedire a imbarcazioni battenti bandiera di un altro Stato membro l' accesso e lo sfruttamento dei fondali situati nella sua zona di pesca.
11 Il divieto di pesca opposto a imbarcazioni battenti bandiera britannica costituisce pertanto un ostacolo alla parità di accesso e di sfruttamento dei fondali di pesca nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, sancita dall' art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 101/76.
Sul divieto di sbarco e di trasbordo
12 La Commissione rileva che le imbarcazioni battenti bandiera britannica sono, sotto taluni aspetti, equiparate al territorio britannico. Tale principio si ritrova all' art. 4, n. 2, lett. f), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1), ai sensi del quale "i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti" sono originari di un paese se vi sono stati "estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti la bandiera del medesimo paese".
13 A parere della Commissione, ne consegue che lo sbarco di pesce in Irlanda da parte di un' imbarcazione britannica va considerato alla stregua di un' importazione in tale ultimo paese. Pertanto, vietare siffatta operazione, o un trasbordo, nei confronti di imbarcazioni britanniche costituisce una restrizione quantitativa o una misura di effetto equivalente a norma dell' art. 30 del Trattato, ed è in contrasto con l' art. 27, n. 2, del regolamento n. 3796/81, il quale sancisce, nei confronti delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro, la parità delle condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono.
14 Si deve rilevare, a tal proposito, che, ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. f), del regolamento n. 802/68, i pesci pescati da navi britanniche sono di origine britannica, a prescindere dal luogo di pesca. Di conseguenza, il divieto di sbarcare pesce in Irlanda e il divieto di trasbordo, opposti a talune navi battenti bandiera britannica costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci, vietato dall' art. 30 del Trattato.
15 Stando così le cose, non occorre esaminare tali ostacoli sotto il profilo dell' art. 27, n. 2, del regolamento n. 3796/81.
Sui mezzi dedotti a difesa della normativa controversa
16 Il governo irlandese deduce quattro mezzi, relativi: a) all' approvazione da parte della Commissione della normativa irlandese preesistente, che sarebbe identica a quella, contestata, del 1986; b) alla compatibilità col diritto comunitario di un requisito di nazionalità, identico a quello dell' Irlanda, imposto dal Regno Unito alle navi da pesca britanniche; c) allo scopo della normativa controversa, e d) alla conformità di tale normativa con il diritto internazionale pubblico.
17 Il governo irlandese richiama anzitutto l' approvazione da parte della Commissione della preesistente normativa irlandese, vale a dire i Sea Fishing Boats Regulations del 1983, e sostiene che la normativa controversa, in tutti i suoi aspetti essenziali, è identica a quella del 1983.
18 A questo proposito, è sufficiente considerare che l' atteggiamento della Commissione nei confronti della precedente normativa irlandese non è elemento tale da far venir meno la testé constatata inconciliabilità con il diritto comunitario dei divieti di pesca, di sbarco e di trasbordo, posti dalla normativa attualmente in vigore. Tale mezzo va pertanto respinto.
19 Il governo irlandese assume poi che il requisito della nazionalità di cui alla controversa normativa irlandese è modellato su quello che il Regno Unito pone, dal 1 gennaio 1986, per le proprie navi da pesca, e che quindi il requisito irlandese, per quel che riguarda l' esercizio della pesca da parte delle navi britanniche, deve trovare la sua giustificazione allo stesso modo che il requisito britannico, in ossequio alla sentenza 14 dicembre 1989, causa C-3/87, Agegate (Racc. pag. 4459). Il requisito della nazionalità in materia di operazioni di scarico sarebbe giustificato perché integrerebbe quello vertente sull' esercizio della pesca.
20 Tale mezzo va respinto. L' eventuale compatibilità col diritto comunitario di taluni provvedimenti adottati da uno Stato membro nei confronti delle imbarcazioni che battono la bandiera del medesimo e che sfruttano i suoi contingenti non può infatti rendere compatibili con il diritto comunitario provvedimenti adottati da un altro Stato membro nei confronti delle stesse navi.
21 Il governo irlandese sostiene poi che la normativa controversa è giustificata in quanto volta al perseguimento delle stesse finalità del regime comunitario dei contingenti di pesca, cioè la protezione delle popolazioni costiere e delle industrie dipendenti dalla pesca da quanto arrechi pregiudizio alle condizioni normali di pesca nelle acque irlandesi. Esso osserva del pari che la Corte, nella sentenza 14 dicembre 1989, causa C-216/87, Jaderow (Racc. pag. 4509, punto 24 della motivazione) ha dichiarato che il sistema dei contingenti nazionali costituisce una deroga alla regola generale della parità di condizioni di accesso allo sfruttamento delle risorse ittiche, di cui all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 101/76.
22 A tal proposito, si deve osservare che, con riguardo alla finalità perseguita dal regime comunitario dei contingenti di pesca, trovano giustificazione unicamente i provvedimenti adottati da uno Stato membro nei confronti delle navi battenti la sua bandiera col fine di tutelare i propri contingenti nazionali. Orbene, la normativa irlandese di cui è causa ha ad oggetto imbarcazioni da pesca battenti bandiera britannica, le cui catture non possono in nessun modo essere ascritte ai contingenti attribuiti all' Irlanda. Pertanto, tale mezzo va del pari respinto.
23 Infine, il governo irlandese sostiene che la normativa controversa troverebbe giustificazione nell' ambito del diritto internazionale pubblico, che lo autorizza a non riconoscere la nazionalità di navi che non abbiano un legame sostanziale con lo Stato di cui battono bandiera, come le navi di cui alla normativa controversa.
24 Sotto tale profilo, è sufficiente rilevare che, ai sensi del diritto internazionale, una nave possiede la nazionalità dello Stato in cui è registrata, e spetta a quest' ultimo determinare in modo sovrano le condizioni del conferimento di detta nazionalità (v. sentenza 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation, Racc. pag. I-6019, punti 13-15 della motivazione). Ne consegue che la normativa irlandese non può essere giustificata a norma del diritto internazionale pubblico.
25 Dalle considerazioni che precedono risulta che, vietando ad alcune navi battenti bandiera britannica di pescare e di trasbordare pesce all' interno della sua zona di pesca esclusiva, o di sbarcare pesce nel suo territorio, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato e dell' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca.
Decisione relativa alle speseSulle spese
26 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. L' Irlanda è rimasta soccombente, e pertanto deve essere condannata alle spese. In conformità dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna, interveniente, sopporterà le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Vietando ad alcune navi battenti bandiera britannica di pescare e di trasbordare pesce all' interno della sua zona di pesca esclusiva, o di sbarcare pesce nel suo territorio, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato e dell' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca.
2) L' Irlanda è condannata alle spese.
3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
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