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SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 LUGLIO 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - ARTT. 30 E 36 - ADDITIVI ALIMENTARI - AGGIUNTA DI NITRATO AL FORMAGGIO. - CAUSA C-293/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04577
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci ° Deroghe ° Tutela della salute ° Normativa nazionale che subordina ad autorizzazione l' uso di un additivo alimentare ° Ammissibilità ° Presupposti
(Trattato CEE, art. 30 e 36)
MassimaUna normativa nazionale che, richiamandosi alla tutela della sanità pubblica, assoggetti ad autorizzazione l' uso di un additivo alimentare e si applichi del pari ai prodotti alimentari contenenti tale additivo importati da altri Stati membri nei quali sono legalmente fabbricati e messi in commercio, è conforme al diritto comunitario qualora vengano soddisfatte due condizioni. In primo luogo, è necessario che la normativa in parola preveda una procedura intesa a consentire agli operatori economici di ottenere l' iscrizione dell' additivo in questione nell' elenco nazionale degli additivi autorizzati, che questa procedura sia facilmente accessibile e possa concludersi entro termini ragionevoli e che, in caso di esito negativo, il diniego dell' iscrizione possa formare oggetto di ricorso giurisdizionale. In secondo luogo, occorre che una domanda intesa ad ottenere l' iscrizione di un additivo nell' elenco di cui trattasi possa essere respinta dalle autorità amministrative competenti solo se il detto additivo non risponda ad alcuna necessità reale, segnatamente di ordine tecnico, o se presenti un rischio per la sanità pubblica.
Ne consegue che uno Stato membro il quale vieti, con riserva di autorizzazione, l' importazione di determinati prodotti alimentari provenienti da altri Stati membri, in quanto essi contengono un determinato additivo, può essere considerato inadempiente rispetto agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato solo se esso non abbia adottato una procedura conforme alle prescrizioni suddette o se le sue autorità abbiano respinto in maniera ingiustificata una domanda inoltrata da uno o più operatori economici al fine di ottenere l' iscrizione della sostanza considerata nell' elenco degli additivi autorizzati.
PartiNella causa C-293/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor E. White, membro del servizio giuridico, assistito dal signor S. Karalis, avvocato dello Stato ellenico, in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dall' avvocato A. Ampariotou, consigliere giuridico di primo livello presso il ministero degli Affari esteri, servizio speciale del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica ellenica, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, vietando l' importazione di formaggi legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ai quali, in fase di lavorazione, sono stati aggiunti nitrati entro i limiti ammessi dagli ambienti scientifici internazionali (50 mg per chilogrammo di formaggio), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann,
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 26 febbraio 1992, durante la quale la Commissione è stata rappresentata dal signor X. Giataganas, membro del servizio giuridico, e la Repubblica ellenica dal signor D. Raptis, avvocato dello Stato, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 settembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, vietando l' importazione di formaggi legalmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ai quali, in fase di lavorazione, sono stati aggiunti nitrati entro i limiti ammessi dagli ambienti scientifici internazionali (50 mg per chilogrammo di formaggio), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 30 del Trattato CEE.
2 In alcuni Stati membri, durante il processo di lavorazione di vari tipi di formaggi viene loro aggiunto del nitrato in modo da eliminare alcuni batteri che ne provocano un rigonfiamento anomalo.
3 La decisione del Consiglio superiore della chimica ellenico n. 1100/1987, relativa al codice degli alimenti, delle bevande e dei beni di consumo di uso comune (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, B, 788, del 31.12.1987), sancisce il divieto di utilizzare additivi chimici di qualsivoglia natura nella lavorazione dei prodotti alimentari, o immettere in consumo prodotti che contengano tali additivi senza autorizzazione rilasciata dal detto organismo. Orbene, nessun provvedimento adottato da quest' ultimo in conformità di tale decisione ha autorizzato l' uso del nitrato nella fabbricazione dei formaggi. Ne deriva che in Grecia non sono autorizzati né l' impiego di questa sostanza al momento dell' elaborazione dei prodotti, né la messa in commercio di formaggi contenenti nitrati.
4 Nella normativa comunitaria, il nitrato è indicato al punto 2 dell' elenco degli additivi allegato alla direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, n. 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all' alimentazione umana (GU 1964, 12, pag. 161, in prosieguo: la "direttiva"), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/427/CEE, relativa all' impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi (GU 1967, 148, pag. 1).
5 L' indicazione del nitrato nell' elenco de quo significa che questa sostanza è uno degli additivi il cui impiego nei prodotti alimentari può essere autorizzato dagli Stati membri e che spetta a questi ultimi determinare le modalità in base alle quali essa può essere utilizzata.
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Nel presente ricorso la Commissione censura alla Repubblica ellenica il divieto di importare formaggi provenienti da altri Stati membri, qualora essi contengano nitrati. A suo parere, infatti, l' importazione di prodotti alimentari fabbricati in un altro Stato membro e contenenti un additivo indicato nell' elenco comunitario dev' essere consentita qualora tale additivo non presenti alcun pericolo per la sanità pubblica e risponda ad una necessità reale, segnatamente di ordine tecnico. Orbene, dai risultati della ricerca internazionale emergerebbe che il nitrato soddisfa questi requisiti.
8 Per statuire sul presente ricorso, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenze 10 dicembre 1985, Motte, causa 247/84, Racc. pag. 3887, punto 25; 6 maggio 1986, Muller, causa 304/84, Racc. pag. 1511, punto 26 e 13 dicembre 1990, Bellon, causa C-42/90, Racc. pag. I-4863), punti 16 e 17, una normativa che assoggetta ad autorizzazione l' uso di un additivo è conforme al diritto comunitario qualora vengano soddisfatte due condizioni.
9 Anzitutto, la normativa in parola deve prevedere una procedura intesa a consentire agli operatori economici di ottenere l' iscrizione dell' additivo in questione nell' elenco nazionale degli additivi autorizzati. Questa procedura deve essere facilmente accessibile e deve potersi concludere entro termini ragionevoli e, in caso di esito negativo il diniego deve poter formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale.
10 Inoltre, una domanda intesa ad ottenere l' iscrizione di un additivo nell' elenco de quo può essere respinta dalle autorità amministrative competenti solo se il detto additivo non risponda ad alcuna necessità reale, segnatamente di ordine tecnico, o se presenti un rischio per la sanità pubblica.
11 Per quanto riguarda il requisito della necessità dal punto di vista tecnico, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenza 12 marzo 1987 sulla cosiddetta "legge di purezza della birra", causa 178/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1227, punto 52), la necessità di utilizzare un additivo deve essere apprezzata tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale e della valutazione fattane dalle autorità degli altri Stati membri.
12 Va precisato inoltre che, per dimostrare che un additivo non risponde ad una necessità reale, non è sufficiente richiamare la possibilità che un prodotto venga fabbricato avvalendosi di altre sostanze. Tale interpretazione della nozione di necessità tecnica porterebbe infatti a favorire metodi di produzione nazionale, cosa che comporterebbe una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri (v. sentenza sulla cosiddetta "legge di purezza della birra", punto 51, nonché sentenza 4 giugno 1992, Debus, cause riunite C-13/91 e C-113/91, Racc. pag. I-3617, punto 28).
13 Per quanto riguarda la tutela della sanità pubblica, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. in particolare citate sentenze Muller, punto 26 e Bellon, punto 17) l' esistenza di un rischio per la salute, derivante dall' uso di un additivo, deve essere valutata tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, in particolare dei lavori del comitato scientifico dell' alimentazione umana, nonché alla luce delle abitudini alimentari nazionali dello Stato membro interessato.
14 Dalle sentenze citate emerge che, in un caso come quello di specie, uno Stato membro può essere considerato inadempiente rispetto agli obblighi ad esso incombenti, in materia di additivi in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato solo se esso non abbia adottato una procedura conforme alle prescrizioni ricordate al precedente punto 9, o se le sue autorità abbiano respinto in maniera ingiustificata una domanda intesa ad ottenere l' iscrizione di una sostanza nell' elenco degli additivi autorizzati.
15 Nel caso di specie, occorre rilevare che la decisione ellenica sopra citata ha istituito, in materia di additivi, un sistema di divieto con riserva di autorizzazione che si applica altresì agli additivi aggiunti a prodotti alimentari provenienti da Stati membri in cui essi sono legalmente fabbricati e messi in commercio.
16 La Commissione non ha fatto valere né che la procedura istituita con la detta decisione fosse contraria alla normativa comunitaria, né che, anteriormente alla proposizione del presente ricorso, le autorità elleniche avessero respinto una domanda di uno o più operatori economici intesa ad ottenere l' iscrizione del nitrato nell' elenco degli additivi autorizzati.
17 Stando così le cose, il ricorso della Commissione dev' essere respinto.
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e deve pertanto essere condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso della Commissione è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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