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SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 LUGLIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - AVVOCATI - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI. - CAUSA C-294/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03591
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera prestazione di servizi - Avvocati - Direttiva 77/249/CEE - Attuazione - Ambito di applicazione ratione personae - Esclusione dei cittadini nazionali che esercitano la professione di avvocato in un altro Stato membro - Inammissibilità - Obbligo di concertazione con un avvocato locale - Ambito di applicazione - Modalità - Regola della territorialità del patrocinio applicabile agli avvocati locali - Inapplicabilità all' avvocato prestatore di servizi
(Trattato CEE, artt. 59 e 60; direttiva del Consiglio 77/249)
MassimaLa Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 77/249, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi in Francia da parte degli avvocati:
- privando i cittadini francesi che esercitano la professione forense in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese del beneficio delle norme relative alla libera prestazione di servizi in Francia da parte degli avvocati;
- obbligando l' avvocato prestatore di servizi ad agire di concerto con un avvocato iscritto ad un albo francese per l' esercizio di attività dinanzi ad autorità e ad organi non giurisdizionali nonché per l' esercizio di attività per le quali la legge francese non impone l' assistenza obbligatoria di un avvocato;
- prescrivendo che in materia civile e quando la sua presenza è obbligatoria l' avvocato prestatore di servizi patrocinante dinanzi ad un Tribunal de grande instance ricorra ad un avvocato iscritto all' albo di tale tribunale o abilitato a patrocinare dinanzi ad esso, al fine di patrocinare o di esperire gli atti processuali.
PartiNella causa C-294/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Étienne Lasnet, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal sig. Jean-Pierre Puissochet, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente, e dal sig. Marc Giacomini, segretario degli Affari esteri, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri,
convenuta,
sostenuta dalla
Repubblica federale di Germania, rappresentata dall' avv. Horst Teske, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, Ernst Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, e dall' avv. Heinz Weil, del foro di Parigi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non adottando, in osservanza degli artt. 59 e 60 del Trattato, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 21 marzo 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 maggio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 settembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non adottando, in osservanza degli artt. 59 e 60 del Trattato, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17, in prosieguo: la "direttiva 77/249"), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CEE.
2 Le disposizioni adottate dalla Repubblica francese e dirette all' attuazione della citata direttiva 77/249 sono contenute nel decreto 9 giugno 1972, n. 72-468, che disciplina la professione forense, quale modificato dal decreto 22 marzo 1979, n. 79-223, relativo alla libera prestazione dei servizi in Francia da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (JORF: Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 23 marzo 1979, pag. 659, in prosieguo: il "decreto n. 72-468").
3 L' art. 126-2, primo comma, del decreto n. 72-468 dispone che "sono riconosciuti come avvocati, in Francia, i cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee che esercitino nei rispettivi paesi d' origine le loro attività professionali" con una delle denominazioni menzionate all' art. 1, n. 2, della citata direttiva 77/249.
4 D' altro canto l' art. 126-3, quarto comma, del decreto n. 72-468 stabilisce che, "per patrocinare o esperire gli atti processuali, (l' avvocato prestatore di servizi) deve ricorrere, in materia civile, quando la sua presenza è obbligatoria: dinanzi al Tribunal de grande instance, ad un avvocato iscritto all' albo della circoscrizione di detto tribunale o abilitato a patrocinare dinanzi ad esso; dinanzi alla Cour d' appel, ad un procuratore presso detta Corte, o, in mancanza, ad un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad essa". Per giunta, ai sensi dell' art. 126-3, quinto comma, dello stesso decreto, l' avvocato prestatore di servizi deve "dinanzi agli altri giudici, organi giurisdizionali o disciplinari o alle autorità pubbliche (...), fatte salve le consuetudini vigenti il giorno dell' entrata in vigore del presente articolo, agire di concerto con un avvocato iscritto ad un albo francese che sarà, se necessario, responsabile nei confronti di detto giudice, organo o autorità".
5 Nella lettera di diffida e nel parere motivato da essa rivolto alla Repubblica francese conformemente all' art. 169 del Trattato, la Commissione ha formultato tre censure distinte contro le disposizioni del decreto n. 72-468 relative alla libera prestazione dei servizi in Francia da parte degli avvocati. La prima censura riguarda l' ambito di applicazione ratione personae di tali disposizioni quale risulta dall' art. 126-2, primo comma, del decreto. La seconda censura verte sull' ambito al quale si applica l' obbligo, imposto all' avvocato prestatore di servizi, di agire di concerto con un avvocato stabilito in Francia. La terza censura riguarda l' obbligo, imposto all' avvocato prestatore di servizi, di ricorrere, dinanzi a taluni giudici, ad un avvocato iscritto all' albo della circoscrizione del giudice adito al fine di patrocinare o di esperire gli atti processuali.
6 Poiché la Repubblica francese non si era conformata al parere motivato emanato dalla Commissione, quest' ultima ha proposto il presente ricorso.
7 Per una più ampia illustrazione dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
A - Ambito di applicazione ratione personae del decreto n. 72-468
8 La Commissione ritiene che l' art. 126-2, primo comma, del decreto n. 72-468 sia in contrasto con l' art. 1, n. 2, della direttiva 77/249, in quanto priva i cittadini francesi che esercitano la professione forense in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese del vantaggio delle norme relative alla libera prestazione dei servizi in Francia da parte degli avvocati.
9 La Repubblica francese non contesta l' inadempimento ad essa così addebitato.
10 In forza dell' art. 1, n. 2, della direttiva 77/249, il termine "avvocato", ai sensi della stessa direttiva, designa ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali con una delle denominazioni ivi menzionate. D' altro canto, l' art. 2 della stessa direttiva stabilisce che le persone di cui all' art. 1, n. 2, debbono essere riconosciute come avvocati da ciascuno Stato membro per l' esercizio delle loro attività di prestazione di servizi.
11 Di conseguenza, debbono essere riconosciuti in Francia come avvocati, per l' esercizio delle loro attività di prestazione di servizi, non solo i cittadini degli Stati membri diversi dalla Repubblica francese, ma anche i cittadini francesi abilitati ad esercitare le rispettive attività professionali in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese con una delle denominazioni di cui all' art. 1, n. 2, della direttiva 77/249.
12 Si deve pertanto constatare che, privando i cittadini francesi che esercitano la professione forense in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese del beneficio delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi in Francia da parte degli avvocati, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato.
B - Ambito della concertazione
13 La Commissione ritiene che l' art. 126-3, quinto comma, del decreto n. 72-468 sia in contrasto con l' art. 5 della direttiva 77/249 nel senso che obbliga l' avvocato prestatore di servizi ad agire di concerto con un avvocato iscritto ad un albo professionale francese in procedimenti dinanzi ad organi ed autorità non a carattere giudiziario così come in procedimenti in cui, ai sensi della legge francese, l' assistenza di un avvocato non è obbligatoria.
14 La Repubblica francese non contesta l' addebito ad essa imputato.
15 Occorre rilevare che l' art. 5 della direttiva 77/249 autorizza gli Stati membri ad imporre agli avvocati prestatori di servizi di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, unicamente "per l' esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente".
16 Di conseguenza, tale obbligo non può essere imposto per l' esercizio di attività dinanzi ad organi od autorità che non svolgono funzioni giurisdizionali.
17 D' altro canto, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 25 febbraio 1988, Commissione / Germania, punto 13 della motivazione (causa 427/85, Racc. pag. 1123), l' art. 5 della direttiva 77/249 non può avere l' effetto di assoggettare l' avvocato prestatore di servizi a condizioni che non abbiano riscontro nelle regole professionali che si applicherebbero qualora non vi fosse alcuna prestazione di servizi ai sensi del Trattato.
18 Orbene, è assodato che, per taluni procedimenti che si svolgono dinanzi ai giudici, la legge francese non richiede che le parti siano assistite da un avvocato. Al contrario, essa permette alle parti di provvedere direttamente alla loro difesa o, per quanto riguarda i procedimenti dinanzi ai tribunali del commercio, di farsi assistere e rappresentare da una persona che non abbia la qualifica di avvocato, ma sia fornita di un mandato speciale.
19 Di conseguenza, l' avvocato prestatore di servizi non può essere obbligato ad agire di concerto con un avvocato patrocinante presso il giudice adito, nell' ambito di azioni giudiziarie per le quali la legge francese non impone l' assistenza obbligatoria da parte di un avvocato.
20 Si deve constatare che, obbligando l' avvocato prestatore di servizi ad agire di concerto con un avvocato iscritto ad un albo professionale francese per l' esercizio di attività dinanzi ad autorità e ad organi non giurisdizionali nonché per l' esercizio di attività per le quali la legge francese non impone l' assistenza obbligatoria di un avvocato, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato.
C - Territorialità del patrocinio
21 La Commissione ritiene che l' art. 126-3, quarto comma, del decreto n. 72-468 sia in contrasto con gli artt. 59 e 60 del Trattato e con l' art. 5 della direttiva 77/249 in quanto prevede che in materia civile e qualora il suo intervento sia obbligatorio l' avvocato prestatore di servizi che agisce dinanzi ad un Tribunal de grande instance deve far ricorso ad un avvocato iscritto all' albo professionale di tale tribunale o abilitato a patrocinare dinanzi ad esso, al fine di patrocinare od esperire gli atti processuali.
22 Secondo la Commissione, l' avvocato prestatore di servizi deve avere la possibilità di agire in Francia dinanzi a qualsiasi giudice alle stesse condizioni di un avvocato iscritto agli albi della circoscrizione di tale giudice, vale a dire, in particolare, di un avvocato ammesso a patrocinare, fatto salvo unicamente l' obbligo di agire di concerto con un avvocato patrocinante presso il suddetto giudice.
23 La Repubblica francese ritiene che l' obbligo derivante dall' art. 126-3, quarto comma, del decreto n. 72-468 sia conforme alla nozione di concertazione, quale figura all' art. 5 della citata direttiva 77/249. Al riguardo, essa fa valere che l' obbligo di ricorrere ad un avvocato iscritto all' albo della circoscrizione del giudice adito al fine di patrocinare è giustificato dal fatto che, in forza dell' art. 5 della stessa direttiva, tale avvocato è responsabile, nei confronti del giudice adito, dell' osservanza delle norme procedurali e deontologiche vigenti.
24 In via preliminare, occorre ricordare che la Corte, pronunciandosi in materia di libertà di stabilimento, ha precisato, nella sentenza 12 luglio 1984, Klopp, punto 20 della motivazione (causa 107/83, Racc. pag. 2971), che, se, tenuto conto delle particolarità della professione forense, si deve riconoscere allo Stato membro ospitante il diritto, nell' interesse della buona amministrazione della giustizia, di pretendere dagli avvocati iscritti ad un albo nel suo territorio che essi esercitino la loro attività in modo da mantenere un contatto sufficiente con i loro clienti e con i giudici e rispettino le norme deontologiche, cionondimeno, siffatte esigenze non possono avere l' effetto di impedire ai cittadini degli altri Stati membri di esercitare effettivamente il diritto di stabilimento che viene loro garantito dal Trattato.
25 Per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, tutte le restrizioni a tale libertà debbono, secondo l' art. 59 del Trattato, essere soppresse al fine di consentire in particolare al prestatore di servizi, come si esprime l' art. 60, terzo comma, del Trattato, di esercitare la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
26 Queste disposizioni hanno lo scopo principale di rendere possibile al prestatore di servizi l' esercizio della sua attività nello Stato membro ospitante senza discriminazioni rispetto ai cittadini di tale Stato. Come la Corte ha precisato nella sentenza 17 dicembre 1981, Webb, punto 16 della motivazione (causa 279/80, Racc. pag. 3305), esse non implicano che qualsiasi disciplina nazionale che si applichi ai cittadini di tale Stato e si riferisca normalmente ad un' attività permanente delle persone stabilite in tale Stato possa essere integralmente applicata anche ad attività di carattere temporaneo esercitate da persone stabilite in altri Stati membri.
27 La regola dell' esclusiva territoriale stabilita all' art. 126-3, quarto comma, del decreto n. 72-468 fa parte appunto di una disciplina nazionale che si riferisce normalmente ad un' attività permanente degli avvocati stabiliti sul territorio dello Stato membro interessato, avvocati che hanno tutti il diritto di patrocinare dinanzi al Tribunal de grande instance nella cui circoscrizione sono stabiliti. Invece l' avvocato prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro non si trova in una situazione in cui possa patrocinare dinanzi ad un Tribunal de grande instance francese.
28 Stando così le cose, occorre constatare che la regola dell' esclusiva territoriale non può essere applicata ad attività di carattere temporaneo esercitate da avvocati stabiliti in altri Stati membri, avvocati che si trovano, sotto questo profilo, in situazioni di diritto e di fatto che non consentono il confronto con quelle proprie degli avvocati stabiliti sul territorio francese.
29 Tale constatazione si impone tuttavia solo fatto salvo l' obbligo, per l' avvocato prestatore di servizi, di agire di concerto con un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi al giudice adito, nei limiti e secondo le modalità definite dalla Corte nella precitata sentenza 25 febbraio 1988, Commissione / Germania.
30 In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l' obbligo, a cui gli Stati membri possono sottoporre l' avvocato prestatore di servizi, di agire di concerto con un avvocato patrocinante dinanzi al giudice adito mirava a fornire all' avvocato prestatore di servizi il sostegno necessario per agire in un sistema giudiziario diverso da quello che gli è familiare e a garantire al giudice adito che tale avvocato disponga effettivamente di detto sostegno e sia quindi in grado di rispettare pienamente le norme procedurali e deontologiche vigenti.
31 In questa prospettiva, l' avvocato prestatore di servizi e l' avvocato locale, entrambi soggetti alle norme deontologiche vigenti nello Stato membro ospitante, debbono essere considerati in grado di definire insieme, nel rispetto di tali norme deontologiche e nell' esercizio della rispettiva autonomia professionale, le modalità di collaborazione adeguate al mandato loro affidato.
32 Tale considerazione non esclude la possibilità, per i legislatori nazionali, di fissare l' ambito generale della collaborazione tra i due avvocati. Bisogna inoltre che gli obblighi risultati da tali disposizioni non siano sproporzionati rispetto agli obiettivi dell' obbligo di concertazione quali in precedenza definiti.
33 La Repubblica francese fa valere che la disposizione di cui all' art. 126-3, quarto comma, del decreto n. 72-468 è necessaria per dare al giudice adito l' assicurazione che l' avvocato prestatore di servizi rispetterà pienamente le norme procedurali e deontologiche vigenti in Francia. In primo luogo, tale disposizione sarebbe indispensabile per l' osservanza delle norme dirette a garantire uno svolgimento rapido e in contraddittorio del giudizio, in particolare nel corso dell' istruttoria, che implicano l' esistenza, tra l' avvocato patrocinante e il giudice adito, di un contatto permanente che un avvocato stabilito in un altro Stato membro non è in grado di garantire. In secondo luogo, essa sarebbe tale da facilitare l' avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dell' avvocato locale che agisce di concerto con l' avvocato prestatore di servizi.
34 Questi argomenti non possono essere condivisi.
35 Innanzitutto, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 12 luglio 1984, Klopp, punto 21 della motivazione, i mezzi attuali di trasporto e di telecomunicazione offrono agli avvocati la possibilità di garantire in modo idoneo il contatto con i giudici e con i clienti. Inoltre, uno svolgimento rapido del giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio, può essere garantito imponendo all' avvocato prestatore di servizi obblighi che restringono in maniera minima l' esercizio delle sue attività. Così, tale obiettivo potrebbe essere conseguito imponendo all' avvocato prestatore di servizi l' obbligo di eleggere domicilio presso l' avvocato con cui agisce di concerto, al quale potrebbero essere validamente fatte le notifiche provenienti dal giudice adito.
36 In secondo luogo, se può facilitare i procedimenti disciplinari nei confronti dell' avvocato locale, la regola dell' esclusiva territoriale non è necessaria all' esperimento di tali procedimenti.
37 Di conseguenza si deve constatare che, prescrivendo che in materia civile e quando la sua presenza è obbligatoria l' avvocato prestatore di servizi patrocinante dinanzi ad un Tribunal de grande instance ricorra ad un avvocato iscritto all' albo di tale tribunale o abilitato a patrocinare dinanzi ad esso, al fine di patrocinare o di esperire gli atti processuali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato.
Decisione relativa alle speseSulle spese
38 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Repubblica francese va condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania, che è intervenuta a sostegno delle conclusioni presentate dalla Repubblica francese, sopporterà le proprie spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi in Francia da parte degli avvocati:
- privando i cittadini francesi che esercitano la professione forense in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese del beneficio delle norme relative alla libera prestazione di servizi in Francia da parte degli avvocati;
- obbligando l' avvocato prestatore di servizi ad agire di concerto con un avvocato iscritto ad un albo francese per l' esercizio di attività dinanzi ad autorità e ad organi non giurisdizionali nonché per l' esercizio di attività per le quali la legge francese non impone l' assistenza obbligatoria di un avvocato;
- prescrivendo che in materia civile e quando la sua presenza è obbligatoria l' avvocato prestatore di servizi patrocinante dinanzi ad un Tribunal de grande instance ricorra ad un avvocato iscritto all' albo di tale tribunale o abilitato a patrocinare dinanzi ad esso, al fine di patrocinare o di esperire gli atti processuali.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
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