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SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 MARZO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEI PAESI BASSI. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - MANCATA TRASPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA. - CAUSA C-310/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01381
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Massima
Parti
Dispositivo
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1. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
2. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Necessità di una trasposizione completa - Prospettiva di adozione di una nuova direttiva - Irrilevanza
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
Massima1. Secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie.
2. Gli Stati membri devono conformarsi a tutti gli obblighi che loro incombono in forza di una direttiva vigente. Lo stesso vale anche quando è prevista l' adozione di una proposta di nuova direttiva nella stessa materia (v. sentenza 4 dicembre 1986, Commissione / Francia, causa 220/83, Racc. pag. 3663). In ogni caso la forza cogente di una direttiva non può essere messa in discussione fintantoché questa non sia stata abrogata o emendata.
PartiNella causa C-310/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal consigliere giuridico sig. J.W. de Zwaan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato nel termine stabilito tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/539/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria (GU L 300, pag. 179), o non avendo almeno informato la Commissione dell' adozione di questi provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
(motivazione non riprodotta)
dichiara e statuisce:
Dispositivo1) Non avendo adottato nel termine stabilito tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 17 settembre 1984, 84/539/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, o non avendo almeno informato la Commissione dell' adozione di questi provvedimenti, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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