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SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 NOVEMBRE 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DI SPAGNA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 80/155/CEE - FORMAZIONE DELLE OSTETRICHE. - CAUSA C-313/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05231
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione tratta dal carattere ingiusto e non adeguato del termine di trasposizione prescritto dall' Atto di adesione della Spagna e del Portogallo - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169; Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, artt. 392 e 395)
MassimaUno Stato membro non può giustificare l' inadempimento consistente nell' omessa esecuzione di una direttiva entro il termine prescritto sostenendo che, per quanto lo riguarda, il detto termine, fissato dagli artt. 392 e 395 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, non era né giusto né adeguato poiché la sua scadenza coincideva con la data dell' adesione; infatti, gli atti di adesione non costituiscono atti delle istituzioni e pertanto la validità delle disposizioni che essi contengono non può essere contestata davanti alla Corte.
PartiNella causa C-313/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Daniel Calleja y Crespo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal sig. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, indi dal sig. Carlos Bastarreche Saguees, ricoprente la stessa carica, e dal sig. Antonio Hierro Hernandez-Mora, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all' accesso alle attività dell' ostetrica e al loro esercizio, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 2 luglio 1991, nel corso della quale il Regno di Spagna è stato rappresentato dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, avvocato dello Stato, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l' 11 ottobre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all' accesso alle attività dell' ostetrica e al loro esercizio (GU L 33, pag. 8, in prosieguo: la "direttiva"), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato.
2 Come è dichiarato nel suo primo 'considerando' , la direttiva stabilisce norme minime relative alla formazione delle ostetriche.
3 A termini dell' art. 1, n. 2, della direttiva, tale formazione deve comportare:
"- una formazione specifica, a tempo pieno, di ostetrica della durata di almeno tre anni di studi teorici e pratici; l' accesso a questa formazione è subordinato al compimento almeno dei primi dieci anni della formazione scolastica generale;
- oppure una formazione specifica a tempo pieno, di ostetrica, della durata di almeno diciotto mesi il cui accesso è subordinato al possesso del diploma, certificato o altro titolo di infermiere responsabile dell' assistenza generale, considerato all' art. 3 della direttiva 77/452/CEE".
4 Al momento dell' adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee la formazione delle ostetriche, in tale Stato, era disciplinata da un decreto del 18 gennaio 1957 (BOE del 12 febbraio 1957). Il regio decreto 3 luglio 1987, 992/1987, che disciplina il conseguimento del titolo di infermiere specializzato (BOE del 1 agosto 1987, n. 183, pag. 23642), ha successivamente istituito un titolo d' infermiere specializzato che comprende sette specializzazioni, fra cui quella di "infermiere in ostetricia-ginecologia (ostetrica)". Tale regio decreto ha previsto l' istituzione di un nuovo sistema di studi per le dette specializzazioni ed ha abrogato le disposizioni contrarie del decreto 18 gennaio 1957.
5 Ritenendo che il Regno di Spagna non si sia conformato alla direttiva entro i termini prescritti, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
6 Per una più ampia illustrazione delle norme comunitarie e nazionali pertinenti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Il Regno di Spagna ammette che la direttiva non è stata recepita entro i termini prescritti, cioè né alla data dell' adesione né, successivamente, alla data in cui è spirato il termine di due mesi impartito dalla Commissione nel parere motivato 19 aprile 1989.
8 Il Regno di Spagna fa cionondimeno valere diverse considerazioni che, a suo avviso, ostano alla declaratoria dell' inadempimento ammesso.
9 Il convenuto sostiene, in primo luogo, che l' obbligo di trasporre la direttiva alla data dell' adesione della Spagna alle Comunità europee, 1 gennaio 1986, scaturente dagli artt. 392 e 395 dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), non era né giusto né adeguato. Quest' obbligo non teneva conto della complessità delle norme da attuare e della difficoltà di emanare le norme di recepimento della direttiva entro brevi termini. Esso non era, inoltre, accompagnato da alcun provvedimento transitorio che consentisse di garantire la tutela dei diritti di coloro che avevano iniziato gli studi in una scuola di ostetricia prima dell' adesione e che li stavano ultimando.
10 Questo argomento del Regno di Spagna, che tende a contestare la fondatezza di un obbligo che il detto Stato ha assunto aderendo alle Comunità europee, non può, comunque, essere accolto. Gli atti di adesione non costituiscono, infatti, atti delle istituzioni e pertanto la validità delle disposizioni che essi contengono non può essere contestata davanti alla Corte (v. in tal senso sentenza 28 aprile 1988, LAISA / Consiglio, punto 17 della motivazione, cause riunite 31/86 e 35/86, Racc. pag. 2285).
11 Il Regno di Spagna deduce, in secondo luogo, che, sebbene diversa, la formazione delle ostetriche in Spagna, alla data dell' adesione, non era di qualità inferiore a quella prevista dalla direttiva. Il convenuto fa presente che, per poter accedere alla formazione specifica di ostetrica, gli interessati dovevano, previ studi universitari della durata di tre anni, superare un esame di ammissione alla specializzazione o, in mancanza, seguire un corso preparatorio di sei mesi.
12 Queste considerazioni sul modo di accesso alla formazione di ostetrica vigenti alla data dell' adesione non influiscono sulla sussistenza dell' asserito inadempimento. Basta, infatti, rilevare che la durata della formazione specifica delle ostetriche allora prevista dal citato decreto 18 gennaio 1957 era di un anno soltanto, mentre l' art. 1, n. 2, della direttiva prescrive una formazione della durata minima di diciotto mesi.
13 Il Regno di Spagna deduce, da ultimo, che il regio decreto 992/1987 ha abrogato le disposizioni del decreto 18 gennaio 1957 e vieta le nuove iscrizioni ai corsi di specializzazione d' infermiere previsti dalla normativa precedentemente in vigore. Cionondimeno, come peraltro ammette esso stesso, tali provvedimenti sono insufficienti per garantire il completo recepimento della direttiva in mancanza di regolamenti di attuazione del regio decreto che istituiscano una nuova formazione di ostetrica conforme a quanto prescritto dalla normativa comunitaria.
14 Da quanto precede risulta che l' inadempimento del Regno di Spagna consistente nella mancanza di recepimento della direttiva entro i termini prescritti può essere validamente dichiarato.
15 La declaratoria di tale inadempimento da parte della Corte costituisse pieno accoglimento delle conclusioni del ricorso proposto dalla Commissione. L' argomento presentato da quest' ultima, "accessoriamente" e "in subordine", a sostegno delle stesse conclusioni, secondo il quale talune disposizioni del regio decreto 992/1987 sono già in contrasto con la direttiva, non incide, quindi, sulla soluzione della controversia.
16 In conformità alle conclusioni del ricorso, si deve quindi dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 80/155, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché il Regno di Spagna è rimasto soccombente, dev' essere condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all' accesso alle attività dell' ostetrica e al loro esercizio, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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