Avis juridique important
SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 21 MARZO 1991. - SIEGFRIED RAUH CONTRO HAUPTZOLLAMT NUERNBERG-FUERTH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT MUENCHEN - GERMANIA. - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSA C-314/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01647
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Diritto comunitario - Interpretazione - Metodi
2. Agricoltura - Orgnizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le consegne in forza del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione - Concessione di un quantitativo di riferimento specifico - Destinatari - Produttori che rilevano l' azienda per successione ereditaria dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa - Inclusione
(Regolamenti del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84, art. 3 bis)
Massima1. Qualora una norma di diritto comunitario derivato debba essere interpretata, occorre farlo, entro i limiti del possibile, in modo da renderla conforme alle disposizioni del Trattato ed ai principi generali del diritto comunitario.
2. L' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, come modificato dal regolamento n. 764/89, deve essere interpretato nel senso che è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un' azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine, successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento n. 1078/77.
PartiNel procedimento C-314/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Siegfried Rauh
e
Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth (Repubblica federale di Germania),
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, G.C. Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate:
- per il sig. Rauh, ricorrente nella causa principale, dagli avv.ti Gerd Gorewoda e Hartmut Heinrich, del foro di Monaco,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Dierk Booss, consigliere giuridico, e Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig. Arthur Brautigam, amministratore principale, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni delle parti presentate all' udienza del 13 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 2 ottobre 1989, pervenuta in cancelleria della Corte il 13 ottobre successivo, il Finanzgericht di Monaco ha proposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione e alla validità dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2).
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra il sig. Siegfried Rauh, imprenditore agricolo, e lo Hauptzollamt Nuernberg-Fuerth (ufficio doganale principale di Norimberga-Fuerth) a proposito di un quantitativo di riferimento in forza del regime di prelievo supplementare sul latte.
3 Il sig. Rauh rilevava l' azienda di cui trattasi il 1º gennaio 1985, in quanto futuro erede indiviso, in forza di un contratto di usufrutto concluso con i genitori. Questi ultimi avevano in antecedenza sottoscritto un impegno di non commercializzazione in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Il periodo quinquennale di non commercializzazione scadeva il 21 dicembre 1984, cioè poco prima che il sig. Rauh rilevasse l' azienda.
4 Nel 1989, dopo che il regolamento di modifica n. 764/89 aveva inserito l' art. 3 bis nel regolamento n. 857/84, il sig. Rauh presentava al competente ente tedesco domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi di questa nuova disposizione. La domanda veniva respinta in quanto egli aveva rilevato l' azienda soltanto dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione e non poteva pertanto ricavare alcun diritto da questa disposizione. Il sig. Rauh impugnava il provvedimento di diniego dinanzi al Finanzgericht di Monaco.
5 Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall' interpretazione e eventualmente dalla validità della disciplina comunitaria in materia, il Finanzgericht di Monaco ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, a norma dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, vada assegnato un quantitativo specifico di riferimento, in caso di trasmissione ereditaria o di trasferimento per causa affine di un' azienda lattiera, anche ai produttori che hanno rilevato l' azienda solo dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
Se il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come modificato con regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, sia valido nella parte in cui, in caso di trasmissione ereditaria o di trasferimento per causa affine dell' azienda lattiera, non attribuisce un quantitativo specifico di riferimento ai produttori che hanno rilevato l' azienda solo dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie controverse, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
7 Con la prima questione ci si chiede in sostanza se l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 vada interpretato nel senso che è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l' attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento ad un produttore che abbia rilevato un' azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine, dopo la scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento n. 1078/77.
8 Occorre ricordare anzitutto che la disciplina comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte non conteneva originariamente nessuna disposizione specifica che disponesse l' attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, adempiendo l' impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avevano consegnato latte durante l' anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato. Nelle sentenze 28 aprile 1988, Mulder (causa 120/86, Racc. pag. 2321) e Von Deetzen (causa 170/86, Racc. pag. 2355), la Corte ha tuttavia dichiarato invalida questa disciplina per trasgressione del principio del legittimo affidamento, nella parte in cui essa non disponeva detta attribuzione.
9 Nelle citate sentenze, la Corte ha dichiarato, per un verso, che l' operatore il quale abbia liberamente cessato la sua produzione per un dato periodo di tempo non può legittimamente attendersi di poterla riprendere alle stesse condizioni in precedenza dominanti e di non essere soggetto ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica dei mercati o nella politica strutturale (sentenza Mulder, punto 23 della motivazione, e sentenza Von Deetzen, punto 12 della motivazione), ma che, per l' altro, un tale operatore, che sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio per essersi avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenza Mulder, punto 24 della motivazione, e sentenza Von Deetzen, punto 13 della motivazione).
10 In seguito a dette sentenze il Consiglio emanava il 20 marzo 1989 il citato regolamento n. 764/89, con cui inseriva nel regolamento n. 857/84 un nuovo art. 3 bis, il quale dispone in sostanza che i produttori che adempiendo l' impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non hanno consegnato latte durante l' anno di riferimento ottengono, a talune condizioni, un quantitativo di riferimento specifico a seconda del quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore durante i dodici mesi precedenti il mese di inoltro della domanda di premio di non commercializzazione o di riconversione.
11 Questa norma è stata completata dall' art. 7 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), il quale in particolare dispone al primo comma che "in caso di trasmissione dell' azienda per successione ereditaria o mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall' art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 è trasferito (...) purché il produttore che rileva interamente o parzialmente l' azienda si obblighi per iscritto a rispettare gli impegni del suo predecessore".
12 Il citato art. 7 bis, primo comma, concerne tuttavia unicamente l' ipotesi in cui all' azienda di cui trattasi sia già stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico, ai sensi dell' art. 3 bis, del regolamento n. 857/84, al momento della successione ereditaria o mediante un' operazione analoga. Per contro non disciplina la situazione oggetto della controversia in via principale, in cui l' autore della successione non era già titolare di siffatto quantitativo di riferimento specifico.
13 Lo stesso vale per l' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 le cui disposizioni relative alla trasmissione per via ereditaria di un' azienda non riguardano comunque il caso di un' azienda cui non sia stato attribuito, al momento del trasferimento, un quantitativo di riferimento.
14 Ne consegue che il produttore che si trovi in una situazione analoga a quella del ricorrente in via principale può avvalersi unicamente dell' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 per pretendere un quantitativo di riferimento.
15 A questo proposito, la Commissione sostiene che il diritto ad ottenere un quantitativo di riferimento, conferito dall' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, è la contropartita per l' impegno di non commercializzazione. Pertanto solo il produttore che abbia personalmente assunto siffatto impegno potrebbe avvalersi di questa disposizione. Benché l' art. 3 bis possa infatti essere fatto valere dall' erede o equiparato che rilevi l' azienda durante il periodo di non commercializzazione, purché rispetti gli obblighi assunti dal dante causa, esso non potrebbe invece giovare all' avente causa che, come nel caso di specie, rilevi l' azienda dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione assunto dal de cujus.
16 Questa tesi non può essere condivisa.
17 Infatti, per costante giurisprudenza (v. da ultimo la sentenza 25 novembre 1986, Klensch e a., punto 21 della motivazione, cause riunite 201/85 e 202/85, Racc. pag. 3477) che, qualora una norma di diritto comunitario derivato debba essere interpretata, occorre farlo, entro i limiti del possibile, in modo da renderla conforme alle disposizioni del Trattato e ai principi generali.
18 A questo proposito occorre dichiarare che il produttore il quale, come nel caso indicato dal giudice nazionale, sia stato privato, in applicazione di disposizioni comunitarie lesive del principio del legittimo affidamento, della possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento alla scadenza dell' impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non ha pertanto potuto trasmettere l' attribuzione di siffatto quantitativo all' erede o al successore nell' ambito di un' operazione analoga alla successione ereditaria. Un produttore del genere è divenuto in tal modo soggetto a restrizioni che incidono su di lui in modo specifico, proprio a causa del suo impegno di non commercializzazione.
19 Ora dette restrizioni sarebbero mantenute se l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 venisse interpretato nel senso che non consente all' erede o successore di ottenere, allo stesso titolo del produttore medesimo, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni previste dalle disposizioni di detto articolo.
20 A questo proposito la Commissione ha obiettato che, anche qualora un produttore impegnatosi ai sensi del regolamento n. 1078/77 possa avvalersi del principio del legittimo affidamento per consentire all' erede o equiparato, che rileva l' azienda dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, di ottenere un quantitativo di riferimento specifico, questa possibilità va comunque limitata all' ipotesi in cui il de cujus abbia fatto il necessario, prima del trasferimento dell' azienda, affinché alla medesima fosse attribuito un quantitativo di riferimento specifico, il che comporta, in particolare, la presentazione da parte sua di una domanda ad hoc.
21 Questa obiezione non può essere accolta, dal momento che non si può censurare un produttore per non aver presentato domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento cui la disciplina comunitaria a quel tempo in vigore non conferiva alcun diritto.
22 Ne consegue che, se l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 fosse interpretato nel senso voluto dalla Commissione, sarebbe incompatibile con il principio del legittimo affidamento, nel senso delle citate sentenze Mulder e Von Deetzen.
23 L' incompatibilità può invece essere evitata se interpretando detto articolo nel senso che i "produttori" da esso indicati comprendono, oltre agli imprenditori agricoli personalmente impegnatisi ai sensi del regolamento n. 1078/77, quelli che, dopo la scadenza dell' impegno assunto dall' imprenditore, abbiano rilevato l' azienda per successione ereditaria o per causa affine.
24 Stando così le cose, si deve accogliere quest' ultima interpretazione.
25 Per tutti questi motivi, occorre risolvere la prima questione nel modo seguente: l' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, deve essere interpretato nel senso che è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un' azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078.
Sulla seconda questione
26 Tenuto conto della soluzione della prima questione, la seconda è priva di oggetto.
Decisione relativa alle speseSulle spese
27 Le spese sostenute dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 2 ottobre 1989, dichiara:
L' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, deve essere interpretato nel senso che è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un' azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa, ai sensi del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078.
Top