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SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 GENNAIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DI STATO - CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI. - CAUSA C-334/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00093
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Attuazione da parte degli Stati membri - Obbligo di accertare quali delle specie che devono fare oggetto di misure speciali di protezione e di conservazione siano presenti sul territorio nazionale
(Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, art. 4, n. 1, e allegato I, come modificato dalla direttiva della Commissione 85/411/CEE)
MassimaNell' ambito della ripartizione delle responsabilità in materia di protezione degli uccelli selvatici operata dalla direttiva 79/409, spetta ai vari Stati membri identificare, fra le specie enumerate all' allegato I di tale direttiva, come modificato dalla direttiva 85/411, quelle che, essendo presenti sul loro territorio, devono fare oggetto delle misure speciali di protezione e di conservazione previste dall' art. 4, n. 1, della direttiva stessa.
PartiNella causa C-334/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Marenco, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Berardis, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso volto a far constatare che, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti necessari per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alla direttiva della Commissione 25 luglio 1985, 85/411/CEE, che modifica la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 233, pag. 33), o che non avendo comunque informato la Commissione dei provvedimenti eventualmente adottati, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale dell' 11 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 ottobre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alla direttiva della Commissione 25 luglio 1985, 85/411/CEE, che modifica la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 233, pag. 33), o non avendo comunque informato la Commissione di tali misure, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CEE.
2 L' art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici impone agli Stati membri l' obbligo di adottare misure speciali di conservazione per quanto riguarda l' habitat delle specie elencate nell' allegato I della direttiva, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. In conformità con quanto disposto dall' ultimo comma di questa norma, gli Stati membri devono classificare in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie.
3 La direttiva 85/411 ha sostituito l' allegato I della direttiva 79/409. Il nuovo allegato I elenca 144 specie per le quali debbono essere adottate misure speciali di conservazione. L' art. 2 della direttiva 85/411 stabilisce che gli Stati membri debbono mettere in vigore le disposizioni di applicazione entro il 31 luglio 1986 ed informarne immediatamente la Commissione.
4 Secondo quest' ultima, per ogni specie indicata nell' allegato I della direttiva, gli Stati membri debbono definire le zone di protezione speciale ed adottare misure speciali di conservazione. Essa fa presente che spetta allo Stato membro, il quale ritenga inapplicabili le prescrizioni di una direttiva per mancanza di taluni presupposti di fatto, giustificare la mancata adozione di misure di trasposizione. Per quanto riguarda la presente causa, la Commissione precisa che l' attuazione degli obblighi ai quali fa riferimento l' allegato I della direttiva deve consistere nell' individuare, per ciascuna specie, le zone di protezione speciale e nell' adottare misure speciali di conservazione.
5 Il governo italiano osserva che il nuovo allegato I stabilito dalla direttiva 85/411 comprende molte specie di uccelli che non sono presenti sul territorio italiano. A suo avviso sarebbe stato compito della Commissione indicare le specie che dovevano costituire oggetto di misure speciali di conservazione in Italia. Di conseguenza, mancando tale indicazione, esso non era obbligato ad adottare e dunque a notificare misure di attuazione della direttiva per quanto riguarda le specie elencate nell' allegato I.
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Bisogna ricordare che, secondo il sistema di tutela specifica fissato per le specie di uccelli di cui all' allegato I della direttiva, ogni Stato membro è obbligato, ai sensi dell' art. 4, n. 1, della direttiva, ad adottare le misure speciali di protezione e di conservazione richieste per queste specie. Esso deve in seguito comunicare alla Commissione le modalità di adempimento di questi obblighi.
8 Come ha sottolineato la Corte nella sentenza 8 luglio 1987, Commissione / Italia (causa 262/85, Racc. pag. 3073), l' esattezza della trasposizione ha particolare importanza in un caso come quello della direttiva 79/409, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri.
9 Risulta da questa ripartizione di responsabilità che spetta agli Stati membri identificare le specie che debbono fare oggetto delle misure speciali di protezione e di conservazione prescritte dall' art. 4, n. 1, della direttiva. Questi ultimi possono d' altra parte accertare meglio della Commissione quali delle specie elencate nell' allegato I della direttiva si trovino sul loro territorio.
10 Bisogna far notare che né durante il procedimento dinanzi alla Corte né anteriormente il governo italiano ha asserito di aver adottato misure speciali di conservazione a livello nazionale per le specie elencate in questo allegato. D' altra parte esso non ha affatto sostenuto che il territorio italiano non ospiti alcuna delle specie indicate. Di conseguenza esso avrebbe dovuto, per le specie presenti, fissare zone di protezione speciale ed adottare misure speciali di conservazione.
11 Bisogna pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti necessari per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alla direttiva della Commissione 25 luglio 1985, 85/411, che modifica la direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
12 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti necessari per dare attuazione nell' ordinamento giuridico interno alla direttiva della Commissione 25 luglio 1985, 85/411/CEE, che modifica la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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