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SENTENZA DELLA CORTE DEL 25 NOVEMBRE 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO UNITO. - DIRETTIVA 80/778/CEE - ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - NORMATIVA NAZIONALE NON CONFORME. - CAUSA C-337/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06103
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Ravvicinamento delle legislazioni ° Qualità delle acque destinate al consumo umano ° Direttiva 80/778 ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Obbligo di risultato ove non si ricorra alle deroghe autorizzate
(Direttiva del Consiglio 80/778/CEE, artt. 7, 9, 10 e 20)
2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Qualità delle acque destinate al consumo umano ° Direttiva 80/778 ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Ottenimento di un termine supplementare per il rispetto dei requisiti qualitativi enunciati all' allegato I ° Termine per la presentazione della domanda ° Termine per l' attuazione della direttiva
(Direttiva del Consiglio 80/778/CEE, artt. 19 e 20)
3. Ravvicinamento delle legislazioni ° Qualità delle acque destinate al consumo umano ° Direttiva 80/778 ° Concentrazioni massime ammissibili ° Regime speciale per le condutture di piombo
(Direttiva del Consiglio 80/778/CEE, art. 7, n. 5)
Massima1. Risulta dall' art. 7, n. 6, della direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell' allegato I. Le sole deroghe a tale obbligo sono quelle previste dagli artt. 9, 10 e 20. La direttiva impone quindi agli Stati membri di fare in modo che alcuni risultati siano raggiunti, senza che essi possano invocare, oltre alle deroghe previste, circostanze particolari per giustificare l' inosservanza di tale obbligo. Il fatto di aver adottato tutte le disposizioni ragionevolmente possibili non può dunque giustificare l' inadempimento dell' obbligo in oggetto.
2. La facoltà concessa agli Stati membri dall' art. 20 della direttiva di presentare alla Commissione una richiesta di proroga del termine stabilito per garantire il rispetto dei requisiti qualitativi indicati nell' allegato I della direttiva, che devono possedere le acque destinate al consumo umano, non poteva essere esercitata se non entro il termine fissato dall' art. 19 per l' attuazione della direttiva 80/778.
3. In forza dell' art. 7, n. 5, della direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, i valori da rispettare devono essere interpretati tenendo conto delle osservazioni contenute nell' allegato I che fissa tali valori.
Per quanto riguarda il tenore in piombo, queste osservazioni prevedono un regime speciale quando le acque scorrono in condutture di piombo. E' con riferimento a questo regime che si valuta se gli Stati membri hanno rispettato il loro obbligo di attuare la direttiva.
PartiNella causa C-337/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Rolf Waegenbaur e Richard Wainwright, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dai signori John Laws e Derrick Wyatt, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata britannica, 14, boulevard Roosevelt,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che il Regno Unito, omettendo di trasporre nella legislazione interna e non applicando correttamente la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, e M. Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.A. Pompe, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 27 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 gennaio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno Unito, omettendo di trasporre nella legislazione interna e non applicando correttamente la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11, in prosieguo: la "direttiva"), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.
2 L' art. 18, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva ed ai suoi allegati entro due anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Inoltre, ai sensi dell' art. 19, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla direttiva entro un termine di cinque anni dalla sua notifica. Detti termini sono scaduti, per quanto riguarda il Regno Unito, rispettivamente il 18 luglio 1982 e il 18 luglio 1985.
3 Si deve sottolineare che gli addebiti della Commissione si riferiscono, da una parte, alla mancata trasposizione, entro i termini stabiliti, nel diritto interno britannico di tutte o di una parte, secondo le regioni del territorio britannico interessate, delle disposizioni della direttiva e, dall' altra, all' inosservanza, in alcune zone di questo territorio, della concentrazione massima ammissibile di nitrati e di piombo prevista dalla direttiva.
4 Per una più ampia esposizione dei fatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
5 Il Regno Unito sostiene che l' addebito tratto dalla mancata trasposizione della direttiva riguardava, sia nella lettera di diffida sia nel parere motivato, esclusivamente le acque provenienti da prese di derivazione private. Esso aggiunge che nella sentenza 5 luglio 1990, causa C-42/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-2821), relativa alla stessa direttiva 80/778, la Corte ha statuito che quest' ultima non si applicava all' acqua proveniente da prese di derivazione private. Quindi, l' addebito concernente la mancata trasposizione della direttiva dovrebbe essere considerato come irricevibile nel suo insieme.
6 E' d' uopo rilevare a tale riguardo che, nella lettera di diffida nonché nel parere motivato, la Commissione ha espresso un addebito generale tratto dalla mancata trasposizione della direttiva, menzionando solo a titolo di esempio le prese di derivazione private. In effetti, a conferma dell' addebito così invocato, la Commissione ha fatto valere che le circolari amministrative che, secondo il governo britannico, erano state adottate per attuare la direttiva non avevano alcun effetto vincolante, segnatamente per le forniture private, e che tale circostanza dimostrava a sufficienza che la direttiva non era stata trasposta in diritto interno.
7 Nel ricorso, la Commissione non ha ampliato l' oggetto dell' inadempimento contestato, ma ha, al contrario, limitato l' addebito generale, formulato nella fase precontenziosa, ad alcuni settori nei quali la direttiva non sarebbe stata trasposta nel Regno Unito.
8 L' eccezione invocata dal Regno Unito deve quindi essere rigettata.
Sul contenuto
Con riguardo alla mancata trasposizione della direttiva
9 La Commissione rimprovera al Regno Unito, da una parte, di non aver trasposto le disposizioni della direttiva relative all' acqua utilizzata nell' industria alimentare nella normativa applicabile in Inghilterra e Galles e, dall' altra, di non aver adottato alcuna misura per la trasposizione della direttiva, nel suo insieme, in Scozia e Irlanda del Nord. Pur ammettendo che le Water Supply Regulations del 1990 costituiscono un' "attuazione formale soddisfacente" della direttiva in Scozia, la Commissione mantiene integralmente il suo addebito per questa parte del territorio britannico.
10 Il convenuto sostiene che l' acqua utilizzata per produrre derrate alimentari proviene, in quasi tutti i casi, dalla stessa fonte dell' acqua utilizzata per scopi domestici e che quest' ultima è conforme ai requisiti della direttiva.
11 A tale proposito, è sufficiente rilevare che, come il convenuto stesso ammette, alcune acque destinate alla produzione di derrate alimentari provengono da fonti di approvvigionamento diverse da quelle dell' acqua per uso domestico.
12 Il convenuto fa valere poi che, per quanto riguarda la Scozia, il membro della commissione responsabile del settore in causa aveva indicato, in una lettera del 13 aprile 1989, che l' adozione di regolamenti adeguati in applicazione del Water Act del 1973 avrebbe comportato la rinuncia al ricorso nella misura in cui quest' ultimo si riferiva all' attuazione della direttiva in questa parte del Regno Unito. Poiché tali regolamenti sono stati adottati, la Commissione andrebbe contro il dovere di cooperazione previsto all' art. 5 del Trattato, se mantenesse l' addebito.
13 Tale argomento non può essere accolto. Senza che sia necessario apprezzarne il valore giuridico, si deve, in effetti, notare che il firmatario della lettera succitata si è limitato a considerare la possibilità di una rinuncia nel caso in cui la legislazione britannica costituisse non solo un' attuazione formale della direttiva, ma anche una completa trasposizione di tutte le sue disposizioni. La Commissione non ha quindi preso alcun impegno.
14 Infine, il convenuto afferma che, per quanto concerne l' Irlanda del Nord, difficoltà inerenti all' organizzazione dei pubblici poteri propria di questa parte del Regno Unito spiegano il ritardo nell' attuazione della direttiva su detto territorio.
15 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive (v., a tale proposito, sentenza 3 ottobre 1984, causa 279/83, Commissione/Italia, Racc. pag. 3403).
16 Risulta dalle suddette considerazioni che l' addebito della Commissione deve essere considerato fondato.
Con riguardo ai tenori di nitrati
17 La Commissione sostiene che l' acqua fornita nelle 28 zone di approvvigionamento situate in Inghilterra non è conforme alla concentrazione massima ammissibile (in prosieguo: la "CMA") di 50 *g/l di nitrati, prevista dalla direttiva, e che tali superamenti non sono giustificati dalle deroghe previste all' art. 9 della direttiva.
18 Il governo britannico fa valere, innanzi tutto, che la direttiva non impone alcun obbligo di risultato, ma si limita ad obbligare gli Stati membri ad adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per conformarsi alle norme prescritte. E' ciò che, nella fattispecie, il Regno Unito avrebbe fatto. Esso aggiunge che se l' obiettivo previsto non è stato raggiunto, questo sarebbe dovuto a fattori esterni derivanti in particolare dalle tecniche utilizzate nell' agricoltura.
19 Esso sostiene poi che la tesi della Commissione secondo la quale uno Stato commetterebbe infrazione rispetto alla direttiva nel caso che la CMA succitata non fosse rispettata, anche se questo Stato avesse fatto tutto il possibile a tal fine, avrebbe come conseguenza che qualunque superamento di una CMA dopo il 18 luglio 1985 costituirebbe una violazione della direttiva, quand' anche il superamento fosse passato inosservato al momento dei controlli effettuati conformemente alla direttiva. Di conseguenza, lo Stato commetterebbe infrazione prima ancora di aver potuto verificare l' esistenza di quest' ultima e correggere la situazione.
20 Tale argomentazione non può essere accolta.
21 Risulta, in effetti, dall' art. 7, n. 6, della direttiva che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell' allegato I.
22 Un tale risultato dovrebbe essere raggiunto entro il termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva (art. 19), termine più lungo di quello previsto per la trasposizione di quest' ultima, cioè due anni a decorrere dalla sua notifica (art. 18), per consentire agli Stati membri di soddisfare i suddetti requisiti.
23 Come la Corte ha osservato nella sentenza 22 settembre 1988, causa 228/87, Procedimento penale contro ignoti (Racc. pag. 5099, punto 10 della motivazione), le uniche deroghe all' obbligo per gli Stati membri di assicurare la conformità delle acque destinate al consumo umano ai requisiti della direttiva sono quelle previste dagli artt. 9, 10 e 20 della stessa. La prima di queste disposizioni consente deroghe per tener conto di situazioni relative alla natura e alla struttura dei terreni dell' area di cui è tributaria la risorsa idrica considerata e di situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali, la seconda autorizza deroghe in caso di circostanze accidentali gravi e, infine, l' ultima dà agli Stati membri la possibilità, in casi eccezionali e per gruppi di popolazioni geograficamente delimitati, di presentare alla Commissione una richiesta particolare per prorogare il termine stabilito per l' osservanza dell' allegato I.
24 La direttiva impone quindi agli Stati membri di fare in modo che alcuni risultati siano raggiunti, senza che essi possano invocare, oltre alle deroghe previste, circostanze particolari per giustificare l' inosservanza di tale obbligo.
25 Ne deriva che il fatto, invocato dal convenuto, di aver adottato tutte le disposizioni ragionevolmente possibili, al di fuori delle deroghe esplicitamente previste, non potrebbe giustificare l' inadempimento dell' obbligo di rendere le acque destinate al consumo umano almeno conformi all' allegato I della direttiva.
26 Infine, il governo britannico sostiene di aver accordato deroghe, ai sensi dell' art. 9 della direttiva, per le zone in cui la CMA fissata per i nitrati era stata superata e di aver notificato tali deroghe alla Commissione il 9 ottobre 1985. Ora, detta istituzione si è pronunciata riguardo a tali deroghe solo nella lettera di diffida dell' 11 agosto 1987, in cui affermava che, trattandosi di superamenti della CMA relativa ai nitrati, l' art. 9 succitato non poteva servire da base alle deroghe notificate. In tali circostanze, esso ritiene che, invece di formulare il suo addebito, la Commissione avrebbe dovuto accordargli automaticamente una proroga del termine stabilito, nonostante la scadenza del termine previsto all' art. 20 per la presentazione di tale richiesta.
27 In proposito, è sufficiente rilevare che, come la Corte ha giudicato nella succitata sentenza Commissione/Belgio, punto 23 della motivazione, la richiesta di proroga del termine stabilito per l' osservanza dell' allegato I, in conformità dell' art. 20 della direttiva, deve essere formulata entro il termine previsto dall' art. 19 per la trasposizione di questa. Orbene, la notifica delle deroghe previste all' art. 9 della direttiva è stata effettuata dopo il 18 luglio 1985, cioè dopo la scadenza del termine suddetto. In tali condizioni, non era necessario pronunciarsi sulla richiesta formulata dal governo britannico.
28 Ne consegue che il secondo addebito deve parimenti essere considerato fondato.
Con riguardo ai tenori di piombo
29 La Commissione considera che l' osservanza della CMA di piombo (parametro 51) non è assicurata in Scozia, e questo in diciassette zone di approvvigionamento, che servono una popolazione di circa 52 000 abitanti. Secondo la ricorrente, la direttiva deve essere interpretata nel senso che, trattandosi dell' acqua distribuita mediante condutture in piombo, i campioni prelevati previo scorrimento, ossia in acqua corrente, devono rispettare la CMA di 50 *g/l prevista per il parametro 51, mentre i campioni prelevati direttamente non devono superare frequentemente o sensibilmente 100 *g/l. Orbene, secondo la tabella fornita dal governo britannico in allegato al controricorso, su 204 campioni prelevati in acqua corrente, nove presentavano un tenore di piombo situato tra 51 e 100 *g/l e quattro superavano 100 *g/l. Riguardo alle cifre conosciute al momento della presentazione di questo ricorso, esse dimostrano che, su 151 campioni, quattro avevano un tenore di piombo situato tra 51 e 100 *g/l e due superavano 100 *g/l, il che dimostrerebbe d' altronde che la situazione si è aggravata dopo la presentazione del ricorso.
30 A tale proposito si deve notare che, ai sensi delle osservazioni relative al parametro 51:
"In caso di impianti di piombo, il tenore di piombo non dovrebbe essere superiore a 50 *g/l in un campione prelevato in acqua corrente. Se il campione è prelevato direttamente o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 *g/l, si debbono adottare adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore".
31 Come il governo britannico ha giustamente rilevato, tali osservazioni sarebbero superflue se dovessero essere interpretate come suggerisce la Commissione. In effetti, l' obbligo di rispettare la CMA di 50 *g/l in acqua corrente risulta già dai valori indicati per il parametro 51.
32 Le osservazioni relative a questo parametro devono quindi essere interpretate nel senso che si riferiscono ai valori da osservare in caso di condutture in piombo, per le quali è stato previsto un regime speciale. Il valore di 50 *g/l è in questo caso puramente indicativo e sono richieste misure adeguate solo se si tratta di campioni prelevati direttamente o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 *g/l.
33 Ai sensi dell' art. 7, n. 5, della direttiva, secondo il quale i valori che figurano nell' allegato I devono essere interpretati tenendo conto delle osservazioni, è questo regime speciale che si applica nel caso di condutture in piombo.
34 Il governo britannico fa valere che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il suddetto regime è rispettato nelle diciassette zone in causa. A tale riguardo, esso invoca i risultati delle analisi di prelievi effettuati secondo una procedura decisa di comune accordo tra la Commissione e il Regno Unito, risultati che figurano nella tabella succitata: 4% dei campioni prelevati hanno un tenore di piombo superiore a 50 *g/l e 2% un tenore superiore a 100 *g/l.
35 La Commissione osserva tuttavia che i risultati di queste analisi non sono tali da dimostrare il rispetto del parametro in causa. Sarebbe necessario che il Regno Unito indicasse il numero di campioni prelevati in acqua corrente per ogni abitazione servita da condutture in piombo, la proporzione di campioni che non era conforme al limite di 100 *g/l e l' entità del superamento di questo limite per ciascun caso. Solo a partire da questi dati il Regno Unito potrebbe validamente sostenere che il tenore di piombo non superava frequentemente o sensibilmente 100 *g/l.
36 Tale argomento non può essere accolto. In effetti, come ha sostenuto il governo britannico, senza peraltro essere contraddetto, le analisi in causa sono state effettuate conformemente all' allegato II della direttiva e, in ogni caso, la Commissione non ha dimostrato che, se fossero state effettuate secondo il metodo che essa indica, le analisi avrebbero evidenziato un superamento frequente o sensibile del limite di 100 *g/l.
37 Tale addebito deve essere quindi rigettato.
38 Alla luce dell' insieme delle considerazioni che precedono, si deve constatare che, omettendo, da una parte, di trasporre nella sua normativa applicabile in Scozia e nell' Irlanda del Nord e, per quanto riguarda l' acqua utilizzata nell' industria alimentare, anche in Inghilterra e nel Galles, la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, e, dall' altra, di fare in modo che la qualità dell' acqua fornita in 28 zone di approvvigionamento, in Inghilterra, sia conforme ai requisiti della direttiva riguardo ai nitrati, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
39 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, ogni parte che soccombe è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Il Regno Unito è rimasto sostanzialmente soccombente e pertanto deve essere condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno Unito, omettendo, da una parte, di trasporre nella sua normativa applicabile in Scozia e nell' Irlanda del Nord e, riguardo all' acqua utilizzata nell' industria alimentare, anche in Inghilterra e nel Galles, la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e, dall' altra, di fare in modo che la qualità dell' acqua fornita in 28 zone di approvvigionamento, in Inghilterra, sia conforme ai requisiti della direttiva riguardo ai nitrati, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) Il Regno Unito è condannato alle spese.
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