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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 15 GENNAIO 1991. - HEINRICH BALLMANN CONTRO HAUPTZOLLAMT OSNABRUECK E BERTHOLD MENKHAUS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - PRELIEVO SUPPLEMENTARE SUL LATTE. - CAUSA C-341/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00025
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e prodotti lattiero-caseari - Prelievo supplementare sul latte - "Produttore" - Nozione - Affittuario di un' azienda - Inclusione - Imputazione della produzione realizzata negli impianti affittati al quantitativo di riferimento attribuito all' affittuario - Condizioni
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 2, lettere c) e d) ))
MassimaLa qualità di produttore ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, che fissa norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, è riconosciuta a chiunque gestisca un' azienda ed effettui vendite o consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari, senza che sia necessario che l' imprenditore sia proprietario degli impianti da lui utilizzati per la sua produzione. La nozione di produttore non può quindi essere interpretata nel senso che esclude la categoria degli affittuari di un' azienda. Il suddetto articolo, lett. c) e d), deve pertanto esser interpretato nel senso che la produzione lattiera ottenuta da un imprenditore agricolo negli impianti da lui presi in affitto va imputata al quantitativo di riferimento dello stesso qualora egli gestisca in modo autonomo le unità di produzione per lo sfruttamento delle quali ha preso in affitto taluni impianti e qualora sia garantita una delimitazione chiara dei quantitativi di latte rispettivamente prodotti dall' affittuario e dal locatore.
PartiNel procedimento C-341/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Heinrich Ballmann
e
Hauptzollamt Osnabrueck,
interveniente:
Berthold Menkhaus,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 12, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
considerate le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dai sigg. Dierk Booss e Klaus-Dieter Borchardt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza del 14 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 14 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 26 settembre 1989, pervenuta il 3 novembre successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 12, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il sig. Heinrich Ballmann, produttore di latte, e lo Hauptzollamt di Osnabrueck. Il sig. Ballmann gestisce un' azienda agricola comprendente 60 poste per vacche, di cui 20 in una nuova stalla. Conformemente alla disciplina comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte, egli si è visto attribuire un quantitativo di riferimento corrispondente alla produzione di latte di circa 40 vacche.
3 Con contratto stipulato il 15 giugno 1987, il sig. Ballmann affittava le 20 poste situate nella nuova stalla al sig. Berthold Menkhaus, anch' egli produttore di latte. Quest' ultimo disponeva, dal canto suo, di un quantitativo di riferimento corrispondente alla produzione di latte di circa 20 vacche, quantitativo che gli era stato attribuito sulla base della produzione ottenuta nell' ambito della propria azienda agricola.
4 Occorre precisare che ai sensi del contratto d' affitto i sigg. Ballmann e Menkhaus provvedono separatamente all' alimentazione, alla mungitura, all' inseminazione e al trattamento veterinario delle vacche di proprietà rispettiva. La produzione di latte è immagazzinata in due serbatoi distinti. Oltre alle attrezzature generali della stalla, solo gli impianti di mungitura sono utilizzati in comune. Il quantitativo di latte ottenuto da ciascuno dei due interessati è misurato da un dispositivo elettronico.
5 Alla luce di tale contratto d' affitto, l' autorità amministrativa competente faceva sapere che il sig. Menkhaus non poteva essere considerato produttore di latte ai sensi della normativa comunitaria in materia e che, di conseguenza, la produzione lattiera da lui ottenuta negli impianti della fattoria del sig. Ballmann sarebbe stata imputata al quantitativo di riferimento di quest' ultimo. Contro questa decisione il sig. Ballmann ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht.
6 Essendo stato rigettato tale ricorso in quanto l' affittuario non poteva avvalersi del suo quantitativo di riferimento nell' ambito dell' unità di produzione del locatore, il sig. Ballmann impugnava tale decisione per "Revision" dinanzi al Bundesfinanzhof, che ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"Se l' art. 12, lett. c) e d), del regolamento (CEE) n. 857/84, o altra disposizione del regime comunitario sui quantitativi di latte garantiti, debba essere interpretato nel senso che debba essere imputato al quantitativo di riferimento attribuito ad un agricoltore nella Repubblica federale di Germania quello ottenuto dalla mungitura, sotto la sua direzione, di vacche tenute in poste d' affitto, ovvero se il quantitativo di latte così prodotto debba essere imputato al quantitativo di riferimento del locatore, anch' esso imprenditore agricolo produttore di latte.
Se la soluzione di tali questioni dipenda dalle particolarità del contratto d' affitto e/o dalla situazione di fatto e, in caso affermativo, da quali di esse".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie di cui trattasi nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Le questioni pregiudiziali, che vanno esaminate congiuntamente, sono sostanzialmente dirette a stabilire se l' art. 12, lett. c) e d), del citato regolamento n. 857/84 vada interpretato nel senso che la produzione lattiera ottenuta da un agricoltore in unità di produzione da lui prese in affitto deve essere imputata al suo quantitativo di riferimento o se esso significhi invece che tale produzione deve essere imputata al quantitativo di riferimento del locatore.
9 Occorre ricordare, in via preliminare, che dall' economina generale della normativa in materia di prelievo supplementare sul latte discende che un quantitativo di riferimento può essere attribuito ad un imprenditore agricolo solo nei limiti in cui quest' ultimo abbia la qualità di produttore. Di conseguenza, onde poter dare una soluzione utile alle questioni sollevate, occorre basarsi sulla nozione di produttore ai sensi della normativa di cui trattasi.
10 Tale nozione è definita all' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84. Ai sensi di tale disposizione, il produttore è
"l' imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità,
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore
- e/o effettua consegne all' acquirente".
11 La definizione di "produttore" dev' essere combinata con quella di "azienda" che, ai sensi dell' art. 12, lett. d), del regolamento n. 857, riguarda
"il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità".
12 Dalle definizioni citate risulta che la qualità di produttore è riconosciuta a chiunque gestisca un' azienda, ossia un complesso di unità di produzione gestite dal produttore situate nel territorio geografico della Comunità, ed effettui vendite o consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari, senza che sia necessario che l' imprenditore sia proprietario degli impianti da lui utilizzati per la sua produzione. La nozione di produttore non può quindi essere interpretata nel senso che esclude la categoria degli affittuari di un' azienda.
13 Tale interpretazione è corroborata dall' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 che stabilisce, tra l' altro, che in caso di affitto di un' azienda il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito all' affittuario. Tale disposizione implica che il titolare di un diritto di godimento sull' azienda, così come il proprietario di un' azienda del genere, può avere la qualità di beneficiario di un quantitativo di riferimento in base alla disciplina del prelievo supplementare.
14 Ne consegue che il quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari venduto o consegnato da un affittuario e corrispondente alla produzione lattiera da esso ottenuta negli impianti affittati deve, in linea di principio, essere imputata al quantitativo di riferimento di tale affittuario, senza che occorra stabilire se il locatore sia anch' esso un produttore di latte e disponga in tale veste di un quantitativo di riferimento.
15 Occorre tuttavia precisare, al fine di consentire un controllo amministrativo efficace dell' applicazione della disciplina, che l' imputazione al quantitativo di riferimento dell' affittuario può farsi solo ove quest' ultimo gestisca autonomamente le unità per lo sfruttamento delle quali egli ha preso in affitto taluni impianti. Più specificamente, in una fattispecie come quella in esame nella causa principale, in cui l' affittuario e il locatore utilizzano in comune taluni impianti, l' imputazione al quantitativo di riferimento dell' affittuario dev' essere subordinata alla condizione che i quantitativi di latte da lui prodotti siano chiaramente distinti da quelli prodotti dal locatore e che, in particolare, essi siano immagazzinati e consegnati separatamente.
16 Spetta al giudice nazionale effettuare le valutazioni di fatto necessarie onde determinare se tali condizioni ricorrano nel caso di specie.
17 Per questi motivi, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che l' art. 12, lett. c) e d), del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, dev' essere interpretato nel senso che la produzione lattiera ottenuta da un imprenditore agricolo in impianti da lui presi in affitto va imputata al quantitativo di riferimento dello stesso qualora egli gestisca in modo autonomo le unità di produzione per lo sfruttamento delle quali ha preso in affitto taluni impianti e qualora sia garantita una delimitazione chiara dei quantitativi di latte rispettivamente prodotti dall' affittuario e dal locatore.
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 26 settembre 1989, dichiara:
L' art. 12, lettere c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che la produzione lattiera ottenuta da un imprenditore agricolo in impianti da lui presi in affitto va imputata al quantitativo di riferimento dello stesso qualora egli gestisca in modo autonomo le unità di produzione per lo sfruttamento delle quali ha preso in affitto taluni impianti e qualora sia garantita una delimitazione chiara dei quantitativi di latte rispettivamente prodotti dall' affittuario e dal locatore.
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